Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35080 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano G. Fedeli del Controparte_1 P.IVA_1
Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Botta n. 35, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore-
CONTRO
( rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bullaro del Foro di Controparte_2 P.IVA_2
Monza, indirizzo PEC: Email_1
-convenuta-
E NEI CONFRONTI DI
( , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. Salvatore Penza, del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Cassinis n. 21, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-terza chiamata-
Conclusioni: parte attorea: “ in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento per difformità/vizi delle opere, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., della società con sede legale in (20054) Segrate (MI), Via Monte Resegone, 10, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. Controparte_2
, agli obblighi contrattuali assunti in virtù del contratto d'appalto stipulato con relativo alla ristrutturazione Controparte_4 CP_5 dell'appartamento di proprietà di quest'ultima sito in Milano, P.le Archinto, n. 9, piano secondo, nonché accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'avvenuto asporto, senza alcuna autorizzazione della proprietaria di beni mobili (nove porte interne CP_5 dell'appartamento stile inglese in legno massiccio con vetri smerigliati, uno specchio del bagno in cristallo della ditta “LUPI”, copricaloriferi in legno persianato, un mobile di recente fattura posto sopra la porta della lavanderia) descritti al primo punto della comunicazione a mezzo pec del 22.04.2022 dell'Avv. Gaetano G. Fedeli, dal sopramenzionato appartamento consegnato a per i lavori di ristrutturazione, di cui al Controparte_2 contratto d'appalto stipulato con e per l'effetto: - condannare la società al risarcimento di tutti i relativi danni CP_5 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi da per l'importo complessivo di € 36.486,00 iva esclusa, con riserva di verifica di CP_5 maggiori danni per certificazioni di conformità serramenti e con riserva di verifica di ulteriori danni in espansione nell'appartamento sottostante, o per l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche a mezzo di Consulenza Tecnica e/o liquidati dal Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre il 15% di rimborso forfettario ed accessori come per legge per il presente giudizio e per il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. IN VIA ISTRUTTORIA: a) si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la IG.ra , è andata ad abitare stabilmente nell'appartamento sito in Milano, P.le Archinto, Parte_1 9, di proprietà di di cui è legale rappresentante Sua madre, IG.ra nei primi giorni del mese di marzo 2022”; 2) “Vero che CP_5 Parte_2 nell'occasione la IG.ra constatava, unitamente alla IG.ra che nell'appartamento, che era stato appena Parte_1 Parte_2Controparte_ Controparte_ ristrutturato da non erano presenti, come dalle stesse era già stato constatato e contestato a nel corso dei lavori di ristrutturazione, nove porte interne stile inglese in legno massiccio, come risulta nelle n. 6 fotografie che si rammostrano alla teste (doc. 20 di
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un mobile di recente fattura che era posto sopra la porta della lavanderia, che, invece, erano ivi presenti prima della ristrutturazione”; 3) “Vero che man mano la IG.ra Parte_1 usava il menzionato appartamento si appalesavano vizi e difetti delle opere appaltate a che la IG.ra Controparte_2 Parte_1 provvedeva a comunicare ad ig.ra e che quest'ultima denunciava a a mezzo pec dell'Avv. Gaetano Fedeli del CP_5 Pt_2 Controparte_2 22.04.2022, che si rammostra alla teste (doc. 5 di parte attrice); 4) “Vero che in data 27.05.2022 la IG.ra veniva avvertita Parte_1 telefonicamente dalla proprietaria dell'appartamento sito al piano sottostante a quello in cui abitava/abita di proprietà di IG.ra CP_5 CP_6
che si erano verificate danni per infiltrazioni d'acqua nel soffitto della camera dei bambini del suo appartamento, che si trova in
[...] corrispondenza del bagno padronale dell'appartamento di proprietà di ristrutturato da ”; 5) “Vero che le menzionate CP_5 Controparte_2 infiltrazioni d'acqua provenivano dall'impianto idraulico dell'appartamento di proprietà di abitato dalla IG.ra , come CP_5 Parte_1 veniva riferito a quest'ultima dal IG. legale rappresentante di chiamato il giorno stesso da Testimone_1 Controparte_7 CP_5 che la IG.ra aveva subito avvertito, il quale effettuava un sopralluogo e verifica nello stesso giorno nell'appartamento della Parte_1CP_ IG.ra e che nell'occasione ivi scattava le n. 3 fotografie dei danni da infiltrazioni d'acqua allegate alla pec dell'Avv. Fedeli del 01.06.2022, che si rammostrano alla teste (doc. 6 di parte attrice), a mezzo della quale denunciava i menzionati vizi e danni a Si CP_5 Controparte_2 indica a testimone sui capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, la IG.ra , residente in [...]. 6) “Vero che il IG. Parte_1 è il legale rappresentante di con sede legale in Roma, Via delle Cave di Pietralata, 21, e con sede Testimone_1 Controparte_8 operativa in Bresso (MI), Via C. Romani, 41, avente per oggetto sociale lo svolgimento di lavori di edilizia, tinteggiatura, impiantistica ed attività connesse”; 7) “Vero che il IG. nella suddetta Sua qualità nella prima metà del mese di aprile 2022 veniva interpellato dalla Testimone_1 IG.ra legale rappresentante di affinchè constatasse vizi e difetti delle opere di ristrutturazione effettuate da Parte_2 CP_5 CP_2[... CP_ nell'appartamento di proprietà di in Milano, Piazzale Archinto, 9, e accertasse le opere edili e di impiantistica ecc. necessarie per eliminarli;
8) “Vero che il IG. nella suddetta Sua qualità, su incarico di in data 27.05.2022, effettuava un Testimone_1 CP_5 sopralluogo nell'appartamento situato al 1° piano di Piazzale Archinto, 9, Milano, sottostante quello di proprietà di ed ivi verificava che CP_5 nella camera dei bambini in corrispondenza del bagno padronale del soprastante appartamento di si erano verificate infiltrazioni d'acqua CP_5 proveniente dall'impianto idraulico dell'appartamento di proprietà di che era stato effettuato da e personalmente CP_5 Controparte_2 scattava le n. 3 fotografie allegate alla pec del 01.06.2022 dell'Avv. Fedeli, che si rammostrano al teste (doc. 6 di parte attrice)”; 9) “Vero che il IG.
nella suddetta Sua qualità, stilava in data 14.06.2022 il preventivo di spesa delle opere di ripristino ivi descritte, Testimone_1 dell'importo complessivo di € 31.207,60 (iva compresa), che si rammostra al teste (doc. 22 di parte attrice), necessarie per eliminare vizi e difetti delle opere di ristrutturazione effettuate da nell'appartamento di sito in Milano, Piazzale Archinto, 9, 2° piano, ed i Controparte_2 CP_5 conseguenti danni anche nell'appartamento sottostante quello di proprietà di sito al 1° piano”: 10) “Vero che accettava il CP_5 CP_5 sopramenzionato preventivo di e che nel corso dell'intervento di ripristino nell'appartamento di proprietà di Controparte_8 CP_5 effettuato a giugno 2022, il IG. personalmente scattava le n. 24 fotografie, che si rammostrano al teste (doc. 23 di parte Testimone_1 C attrice)”; 11) “Vero che effettuava i lavori di ripristino descritti nel preventivo stilato dal (doc. 22 di Controparte_8 Testimone_1 parte attrice) ad eccezione di “Rifacimento tubazioni bagno padronale con smontaggio lavabi esistenti, formazione di muretto h. 100 x 3 mt completo di nuova piastrellatura per raddoppio tubatura lavabi in quanto ora collegati con lavabo bagno di servizio (non scaricano i lavabi)” per l'importo di CP_
€ 6.000,00 (iva esclusa)”; 12) “Vero che, per accordi tra ed ig.ra i menzionati lavori di ripristino CP_8 CP_5 Parte_2 effettuati da a tutt'oggi non sono stati pagati”. Si indica a testimone sui capitoli di prova n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 il IG. Controparte_8 [...]
residente in [...]; 13) “Vero che l'Arch. ha stilato la “Perizia Tecnica, Unità Testimone_1 Persona_1 immobiliare in Milano (MI) P.le Archinto nr. 9, Ristrutturazione edilizia a cura di Opere non eseguite a regola d'arte e danni Controparte_2 connessi” del 24.11.2022, che si rammostra al teste (doc. 9 di parte attrice), per cui ha percepito il compenso professionale dell'importo complessivo di € 1.710,08, come da Sua fattura n. 6 del 13.01.2023 e relativo pagamento a mezzo bonifico bancario, che si rammostrano al teste (doc. 24 di parte attrice)”. Si indica a teste sul capitolo 13, l'Arch. , con studio in (20122) Milano, Via Tommaso da Cazzaniga, 6. 14) “Vero che la Persona_1 IG.ra nei primi giorni di marzo 2022 ha aiutato personalmente la IG.ra ad effettuare il trasloco Testimone_2 Parte_1 nell'appartamento sito in Milano, Piazzale Archinto, 9, 2° piano dall'abitazione in cui viveva in Milano”. Si indica a teste sul capitolo n. 14 la IG.ra Testimone_ Testimone_
residente in [...]. 15) “Vero che il IG. è il portiere – custode dello stabile sito in Milano, Piazzale Archinto, 9 e nella menzionata Sua qualità è a conoscenza diretta che la IG.ra è andata ad abitare stabilmente Parte_1 nell'appartamento ivi situato al 2° piano di proprietà di nei primi giorni di marzo 2022”. Si indica a teste sul capitolo n. 15, il IG. CP_5 Tes_3
, residente in [...]. 16) “Vero che la IG.ra abita/abitava nell'appartamento in (20159)
[...] Testimone_4 Milano, Piazzale Archinto, 9, 2° piano, situato di fronte a quello in cui abita la IG.ra e per il sopramenzionato motivo è a Parte_1 conoscenza diretta che la IG.ra è andata ivi ad abitare nei primi giorni di marzo 2022”. Si indica a teste sul capitolo n. 16, la Parte_1 IG.ra residente in [...]. 17) “Vero che il IG. è titolare di Spaziotre s.a.s. in Testimone_4 Testimone_5 liquidazione, con sede legale in (Milano), Piazzale Archinto, 9, di cui è socia anche la IG.ra e, nella sopramenzionata Sua qualità e Parte_2 per il sopramenzionato motivo, ha frequentato con assiduità l'appartamento di proprietà di prima della sua ristrutturazione da parte di CP_5
. 18) “Vero che il IG. per il sopramenzionato motivo ha potuto constatare direttamente che prima della Controparte_2 Testimone_5 ristrutturazione effettuata da erano presenti nell'appartamento in questione n. 9 porte interne stile inglese in legno massiccio, Controparte_2 come risulta nelle n. 6 fotografie che si rammostrano al teste (doc. 20 di parte attrice), uno specchio in cristallo della ditta “Lupi”, copricaloriferi in legno persianato ed un mobile di recente fattura che era posto sopra la porta della lavanderia”; 19) “Vero che, poiché il IG. Testimone_5Parte_ nella sua qualità di titolare di Spaziotre s.a.s. ogni 20 giorni circa si recava/reca dal portiere-custode dello stabile sito in Milano, Piazzale Testimone_ Archinto, 9, IG. per ritirare la posta indirizzata a ., è a conoscenza diretta che la IG.ra , Controparte_10 Parte_1 che il IG. conosce/conosceva bene in quanto è figlia della IG.ra è andata ad abitare stabilmente Testimone_5 Parte_2 nell'appartamento ivi situato al 2° piano di proprietà di nei primi giorni di marzo 2022. Si indica a teste sui capitoli n. 17, 18, 19, il IG. CP_5
residente in [...]. b) si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare vizi e difetti Testimone_5 delle opere di ristrutturazione effettuate da nell'appartamento di proprietà di sito in Milano, P.le Archinto, 9, 2° piano, Controparte_2 CP_5 oggetto del contratto d'appalto stipulato tra le parti (docc. 1, 2 di parte attrice) e delle opere oggetto dell'“elenco opere extra contratto manoscritto dall'Arch. ” (doc. 3 di parte attrice) e per accertare i danni da essi causati/derivanti/conseguenti diretti e/o indiretti subìti da Controparte_4 anche causati dalle infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'appartamento sottostante situato al 1° piano. Nel denegato caso di ammissione CP_5 dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria: - sugli stessi capitoli di prova indicati da n. 1 a 12 con la teste già indicata IG.ra , - sui capitoli di prova indicati da n. 13 a 24 con la teste IG.ra e con il teste IG. Parte_1 Parte_1 Tes_1
legale rappresentante di già citati a testi dall'attrice sui capitoli di prova di cui alla relativa memoria ex art. 171
[...] Controparte_8
– ter, n. 2 c.p.c., Con osservanza”; Controparte_ parte convenuta: disattesa e respinta ogni conclusione ed istanza ex adverso, precisa le proprieconclusioni come di seguito:- In via preliminare e pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa della compagnia Controparte_11
CF , con sede in(20139) Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, al fine di manlevare l'odierna comparente dalle richieste
[...] P.IVA_3 avanzate in atti di parte attrice ed all'uopo disporre un differimento di udienza per consentire lacitazione del citato terzo nel rispetto dei termini di rito.- In via principale e nel merito: respingere, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda e conclusione svolta in atti nei confronti della Controparte_ impresa convenuta per tutte le ragioni esposte in narrativa e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della impresa convenuta condannare - in adempimento agli obblighi di cui alla polizza – Parte_4
CF , con sede in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis n. 21 a tenere indenne e manlevare l'impresa
[...] P.IVA_3
2 Controparte_ da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalla condanna;
in subordine limitare l'eventuale e denegato risarcimento entro quella parte del danno rigorosamente provato, dichiarando, in ogni caso, tenuta Parte_4 Controparte_
CF , con sede in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis n. 21 a manlevare l'impresa in adempimento
[...] P.IVA_3 agli obblighi di cui alla polizza, da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalla condanna. Con vittoria di spese e competenze di causa a carico dell'attrice se soccombente, ovvero a carico di CF Parte_4
con sede in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, in virtù del contratto di assicurazione in atti e delle condizioni generali. In via P.IVA_3 Controparte_ istruttoria: si riportano le conclusioni svolte in precedente memoria istruttoria: chiede - senza inversione dell'onere della prova - l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interpello e testi. 1) Vero che con separato contratto del 2020 la società incaricava CP_5 [...] di sostituire i soli serramenti all'interno dell'immobile sito in Milano, P.le Archinto, 9 all'epoca adibito ad ufficio. 2) Vero che le lavorazioni CP_2 erano regolarmente eseguite e pagato il corrispettivo;
il tutto con reciproca soddisfazione, come da documento che si rammostra (doc. 1). 3) Vero che CP_ Controparte_ nel 2021 la società si rivolgeva nuovamente alla chiedendo di provvedere ad alcuni interventi nell'immobile in quanto sarebbe stato adibito ad abitazione, con un particolare spazio da dedicare al ricovero degli animali, per effetto della dichiarata attività di pet sitter Parte_ Controparte_ svolta sig.ra . 4) Vero che trasmetteva preventivo con descrizione lavori e capitolato, documento approvato dalla committente (doc. 2). 5) Vero che sebbene la committente fosse di Milano – nella persona CP_5 CP_5 Parte_2 CP_2 dell'architetto - dovette per tutto il tempo dell'appalto confrontarsi, oltre che con la formale committente, anche e soprattutto, con la sig.ra CP_4 Parte_
, persona che avrebbe poi effettivamente abitato l'immobile e figlia della sig.ra 6) Vero che la sig.ra Parte_1 Parte_2 Controparte_ provvedeva alle varie richieste – anche e soprattutto a mezzo whatsapp – richieste e desiderata cui dava riscontro, tanto che era necessario procedere ad con notevoli opere extra, come dimostra il contenuto del documento 3 avversario, come da documento che si rammostra Controparte (doc. 3). 7) Vero che operò tenendo conto delle continue modifiche che venivano apportate di volta in volta dalla committenza (tanto Parte_ Parte_ sig.ra leg. Rapp.te di quanto dalla sig.ra ). 8) Vero che la sig.ra prendeva possesso dell'appartamento Parte_2 CP_5 fin dal ottobre / novembre 2021 come risulta dalle comunicazioni whatsapp che si rammostrano (doc. 4). 9) Vero che le porte sono state sostituite come da contratto e quelle esistenti portate presso uno dei diversi garages / magazzini della committente - come previsto espressamente nel preventivo (v. voce 6 contratto doc. 2). 10) Vero che la committente era sempre presente a tutte le operazioni di collocazione presso i suddetti spazi dei beni da depositare, ivi comprese le 9 porte, essendo la stessa l'unica in possesso delle chiavi. 11) Vero che in precedenza la committente aveva lamentato la sparizione di un telefono in bachelite, imputando il fatto alla impresa (con scambio di messaggi), salvo poi la committente stessa ritrovare l'oggetto (senza peraltro scusarsi per l'infondata accusa). 12) Vero che la rimozione dei caloriferi e la loro sabbiatura sono state autorizzate (v. opere extra doc. 3 prodotto da controparte), come da scambio messaggi (doc. 5); era stata prevista la sostituzione dei raccordi con valvole di sviato (v. sempre citato documento). 13) vero che lo scaldabagno a gas: esso è stato solamente smontato, in quanto la proprietà aveva optato per un nuovo modello che è stato installato da altra impresa incaricata dalla proprietà e che per poter provvedere alla relativa certificazione è Controparte_ stato installato in cucina;
– pur non essendo tenuta – ha provveduto a ripristinare la mano di pittura resasi necessari dai grossi segni bianchi di gesso su parete marrone / tortora intorno alla zona interessata dal nuovo intervento 14) Vero che l'Impianto di condizionamento installato (modello Olimpia Splendid) è privo di blocchi per il trasporto (come da scheda tecnica che si allega = doc. 6).15) Vero che la certificazione
(doc. 6 bis) è stata regolarmente redatta e consegnata in occasione dell'accensione al termine del positivo collaudo (doc. 6 ter e doc. 14 messaggio whatsapp). 16) Vero che l'intervento sull'impianto elettrico della convenuta si è limitato alla modifica e spostamento di alcuni punti luce - senza che Parte_ sia prevista alcuna certificazione- e di prese su indicazione della committente ed in particolare della sig.ra in vista della disposizione degli arredi. 17) Vero che il contratto (v. pto 3) prevedeva la fornitura e posa in opera del solo lavandino, alcun mobiletto era previsto;
sul vaso wc il posizionamento eseguito era “obbligato” per conformazione delle tubature e scarichi idraulici condominiali e che la committente era stata debitamente informata su tale soluzione - imposta dallo stato di fatto ed a posa terminata nessuna nessun rilevo era stato segnalato. 18) Vero che il Controparte_ lavoro del lavabo è stato eseguito da altra impresa incaricata da ed anzi ha lasciato le relative piastrelle in eccesso e CP_5 fornito altre del medesimo modello per dare corso alla richiesta della committente che voleva intervenire sul punto. 19) Vero che nella vasca del bagno padronale: il silicone viene sempre applicato a vista per unificare e isolare il punto ingresso acqua;
la vasca è quella classica in vetro resina e la contestazione è generica. 20) Vero che la committente aveva richiesto di inserire un particolare mobile a seguire lungo il lato ove era prevista la vasca;
mobile con precise misure;
per tale motivo era obbligato il posizionamento della vasca a ridosso della doccia con applicazione di pellicola siliconata (di prima qualità) in luogo della spalletta che avrebbe comportato un maggiore ingombro e quindi l'impossibilità di inserire il mobile desiderato. 21) Vero che il montaggio dei lampadari non era compreso nel preventivo;
essi sono stati montati su richiesta della committente nel rispetto delle norme di sicurezza;
non erano presenti ganci. 22) Vero che le ante degli armadi corridoio e mobile attaccapanni: la smaltatura e verniciatura non erano previste nel contratto;
tali lavorazioni sono state eseguite quali opere extra e la committente – valutati i costi – optò per il solo intervento esterno. 23) Vero che la cucina venne montata da ditte terze incaricate direttamente dalla committente. 24) Vero che le piastrelle in eccesso vennero lasciate presso l'abitazione (doc. 6 quarter). Interpello della legale rappresentante di Eulise s.s. Ornella Zanetti. Testi: Parte_1 Testimone_ Testimone
, ; (addetti alle lavorazioni e trasporto); con richiesta di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati.
[...] Con vittoria di spese e competenze di causa a carico dell'attrice se soccombente, ovvero a carico di Parte_4
CF con sede in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, in virtù del contratto di assicurazione in
[...] P.IVA_3 atti e delle condizioni generali”; parte terza chiamata: “nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per configurare l'inadempimento né il fatto illecito, per l'effetto respingere l'azione perché infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi contraria di inadempimento, accertato e dichiarato che l'opera è stata verificata ed accettata senza riserve ed altresì accertato e dichiarato che, dalla denuncia, rispetto alla consegna di essa ed alla riconoscibilità degli eventuali vizi, sono decorsi oltre 60 giorni, per l'effetto disporre che alcuna garanzia è dovuta dall'appaltatore in favore del committente;
- nel merito, in ulteriore subordine nel rapporto attore - convenuto, sempre nella denegata ipotesi Controparte_ di inadempimento, accertati e dichiarati quali siano i vizi effettivamente ascrivibili all'operato di liquidare la spesa di riparazione iuxta alligata e probata partium;
nella parimenti denegata ipotesi di accertamento del fatto illecito, accertata e dichiarata altresì l'esistenza di un danno ingiusto risarcibile liquidarlo anch'esso iuxta alligata et probata partium, considerato lo stato d'uso; - nel merito, per quanto di diretto Controparte_ interesse di verso l'assicurato, in caso di condanna della , accertato e dichiarato che la polizza adita ha per oggetto Parte_4 il rischio “responsabilità civile per danni a terzi commessi nell'esercizio dell'impresa” e non il rischio “responsabilità civile per i danni causati al committente nell'esercizio della prestazione professionale oggetto del contratto di appalto”, per l'effetto disporre l'inoperatività della polizza nel caso di specie;
nella denegata ipotesi contraria, limitare l'obbligazione della Compagnia nei limiti previsti dei massimali, delle franchigie scoperti di polizza;
- in via istruttoria, ferme le proposte eccezioni ex art. 171 n. III c.p.c. nei confronti delle istanze attoree;
- con il favore delle spese. Con osservanza”.
Concise ragioni della decisione ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo, in CP_5 Controparte_2 sintesi, che: a) nell'ottobre 2020, commissionò a l'esecuzione di opere di Controparte_2 ristrutturazione dell'immobile sito a Milano, P.le. Archinto n. 9, corrispondendo interamente il prezzo di euro 85.419,58; b) i lavori di ristrutturazione terminarono a ottobre-novembre 2021, ma
3 come noto a controparte, l'appartamento venne consegnato e abitato soltanto nel marzo 2022, allorchè si trasferì , figlia del legale rappresentante di parte attorea;
c) in quella Parte_1 occasione, venne contestato, non solo, che l'appaltatrice asportò dall'appartamento alcuni beni di proprietà della committente, ma anche la presenza di vizi e difformità dell'opera, successivamente denunciati con PEC del 22.04.2024; d) nello specifico, oltre alla asportazione senza autorizzazione di nove porta interne, di uno specchio del bagno in cristallo, di un copricaloriferi, di un mobile, la parte committente denunciò l'allagamento dell'appartamento e di quello sottostante dopo la sostituzione delle valvole dei caloriferi, l'errato posizionamento dello scaldabagno a gas, la presenza di forti rumori dell'impianto di riscaldamento, l'istallazione non a norma dell'impianto elettrico, l'erroneo posizionamento sia del lavandino del bagno piccolo sia del vaso WC, l'erronea esecuzione dello scarico del lavabo del bagno padronale, l'inesatta installazione della vasca e della doccia dell'acqua, la presenza di infiltrazioni sulla parete dietro al letto, il danneggiamento dei preesistenti scuri interni in legno delle finestre, il fissaggio precario dei lampadari e delle plafoniere, la parziale smaltatura degli armadi del corridoio e dell'ingresso, la mancata rasatura e verniciatura del mobile attaccapanni e del relativo muro di fondo, il montaggio non a regola d'arte della cucina e dei relativi componenti, il danneggiamento della porta del salone, la stuccatura non a regola d'arte dello stipite della porta del bagno, la presenza di numerose tracce di vernice sulla pavimentazione e, da ultimo, la presenza di buchi e crepe sullo zoccolino;
e) in data 27.05.2022, venne CP_5 anche a conoscenza che, a causa dei difetti delle tubazioni dell'impianto idrico si erano manifestate delle infiltrazioni d'acqua sul soffitto della camera dei bambini nell'appartamento sottostante, denunciate con PEC del 1.06.2022; f) il perito incaricato dalla committente per l'esame dello stato dei luoghi, accertò che le opere non erano state eseguite a regola d'arte e i danni connessi e i danni subiti anche per l'asportazione dei beni mobili senza autorizzazione ammontavano ad euro
36.486,00.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 12.02.2024, la quale, in sintesi, Controparte_2 ha eccepito: a) la decadenza dall'azione di garanzia e la prescrizione del relativo diritto, atteso che i lavori furono consegnati nel settembre/ottobre 2021 e la prima denuncia è del 22.04.2022; b)
l'infondatezza delle contestazioni della parte committente sia in relazione alle asserite asportazioni, in quanto la sostituzione e la rimozione delle porte e dei termosifoni furono pattuite e null'altro venne trattenuto dall'impresa; sia in relazione alla presenza di vizi e difformità, in quanto: - lo scaldabagno venne solo smontato perché la committente optò per un nuovo modello che altra impresa installò; - l'impianto di riscaldamento, come desumibile dalle certificazioni, fu installato regolarmente;
- il preventivo prevedeva la fornitura e posa del solo lavandino e la posizione del wc era data dalla conformazione tubature;
- la parte del lavabo venne eseguita da altra impresa
4 incaricata da come anche il montaggio dei lampadari e della cucina;
- il silicone viene CP_5
sempre applicato a vista e la committente, quale opere extra, optò, in relazione alle ante degli armadi e al mobile attaccapanni, per il solo intervento esterno;
c) la necessità, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione.
A seguito di autorizzazione a norma dell'art. 269 comma 3 c.p.c., si è costituita in giudizio la terza chiamata facendo proprie le allegazioni della Parte_4 Controparte_3 parte assicurata e invocando l'inoperatività della polizza in quanto il rischio garantito dalla stessa è la responsabilità civile per danni a terzi.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale è stato esperito il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185
c.p.c. – sono state accolte, in parte, le prove costituende articolate dalla parti.
All'esito dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, in occasione della quale sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha sia invocato la garanzia speciale per vizi e difformità dell'appalto CP_5
d'opera, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., sia la responsabilità extracontrattuale per illegittima asportazione di beni mobili, chiedendo la condanna della appaltatrice al Controparte_2 risarcimento dei danni per l'importo complessivo di euro 36.486,00.
Quanto alla domanda di garanzia, non è oggetto di contestazione tra le parti, oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, la conclusione di un contratto di appalto d'opera avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a Milano (doc. 1,2,3, fasc. att.).
Come, parimenti, non è oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c., che la parte committente, odierna attrice, corrispose il prezzo complessivo sia per le opere previste nel capitolato, sia per le opere in variante ed extra, pari all'importo di euro 85.419,58 (doc. 4 fasc. att.).
Difatti, il committente, quali fatti costitutivi a fondamento della domanda di garanzia ex artt. 1667 e
1668 e 2697 c.c., ha allegato che - una volta consegnato dalla appaltatrice e abitato da
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figlia della legale rappresentante - l'immobile, nel marzo 2022, presentò vizi e Parte_1
difformità, oggetto di descrizione da parte del tecnico di parte e di denuncia all'appaltatore in data
22.04.2022 (docc. 9 e 5 fasc. attore).
Ancora, la committente ha allegato che, in data 27.05.2022, a causa dei vizi e delle difformità delle tubazioni dell'impianto idrico, si manifestarono infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante, circostanza tempestivamente denunciata in data 1.06.2022.
La parte appaltatrice, costituitasi ritualmente in giudizio, ha sollevato eccezione in senso stretto di
5 decadenza e prescrizione della domanda di garanzia, allegando che l'opera venne terminata ad ottobre/novembre 2021 e la prima denuncia dei vizi e difformità fu inoltrata, dalla parte committente, in data 22.04.2022, e, quindi, ben oltre il termine di legge.
Sul punto, la parte committente, da un lato, ha confermato, nell'atto di citazione, che “i lavori di ristrutturazione terminarono a ottobre-novembre 2021”, eccependo, tuttavia, che l'appartamento venne “consegnato ed abitato” soltanto nel marzo 2022 “allorchè vi si trasferiva ad abitare la sig.ra , figlia della signora . Parte_1 Parte_2
Dall'altro, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha specificato che “in CP_5 data 18.11.2021 – 19.11.2021” i lavori di ristrutturazione erano “ancora in fase di ultimazione”, confermando che la andò ad abitare l'immobile nel marzo 2022. Parte_1
L'eccezione non risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo, l'opera, sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove precostituite agli atti, può ritenersi terminata, quanto meno, a fine novembre 2021.
In merito, non solo, si valorizzano l'assenza di contestazioni specifiche sul completamento dell'opera ben prima del marzo 2022 – data di trasferimento nell'appartamento della figlia del legale rappresentante della committente – ma soprattutto dalle stesse allegazioni della committente sopra riportate (da sollevare entro il termine perentorio delle preclusioni assertive) non emerge neppure una prospettazione su una data di completamento diversa da quella indicata dalla appaltatrice.
Difatti, le comunicazioni e-mail sono tutte antecedenti alla data del 18.11.2021, e, successivamente a tale data, non si evincono richieste di completamento della ristrutturazione, come anche dallo scambio di comunicazioni WhatsApp del 15.11.2021 (doc. 18 fasc. attore) - sulle chiavi nella disponibilità della appaltatrice - non può farsi discendere che la committente non potesse accedere all'immobile nel corso dell'esecuzione a norma dell'art. 1662 c.c. né, soprattutto, non fosse stata messa nelle condizioni di verificare l'opera a norma dell'art. 1665 c.c.
Tale prospettazione è, peraltro, in contrasto con lo scambio di comunicazioni WhatsApp del
29.09.2021 nel quale emerge che l'accesso all'immobile era stato possibile già in corso d'opera.
Inoltre, quale altro elemento a sostegno del completamento dell'opera, deve aggiungersi che la parte committente pagò l'intero prezzo dell'appalto e delle opere extra capitolato, corrispondendo l'ultimo importo “a saldo” proprio in data 27.10.2021, senza apporre riserve o senza chiedere ulteriori verifiche sullo stato del bene.
In secondo luogo, a norma dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione
6 esige, al contrario, che il committente esprima - anche “per facta concludentia - il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
L'art. 1664 c.c., difatti, statuisce che “se il committente riceva senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica”.
Nella fattispecie in esame, il trasferimento nell'appartamento solo nel marzo 2022, non può far ritenere che - una volta terminata l'opera nel novembre 2021, in assenza di riserve del committente che aveva perfino pagato tutto il corrispettivo - l'atto di consegna e l'atto di accettazione dovessero essere postergati a cinque mesi dopo, allorquando la parte interessata decise di trasferirsi nel bene immobile.
La scelta meramente soggettiva e imputabile alla sola committente di effettuare il trasloco mesi dopo l'opera completata non può portare a ritenere che la non fosse stata messa nelle CP_5 condizioni di poter verificare la corretta esecuzione dell'opera.
In terzo si ricorda che le dichiarazione rese in sede di interrogatorio formale (nella specie da Pt_2
sono preordinate alla confessione di fatti sfavorevoli alla parte sentita e, quindi, non
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possono valere come elementi di prova a favore della parte, a differenza di quanto allegato dalla parte attorea negli scritti conclusivi.
Inoltre, come emerge anche dalle dichiarazioni del testimone l'intervento di Testimone_6 [...]
nel dicembre 2021 non inerisce alla data di conclusione dell'opera - già quindi terminata CP_2
per le argomentazioni svolte – ma ai lavori di imbiancatura dell'appartamento sottostante danneggiato da una infiltrazione già risolta.
Conseguentemente, da un lato, la denuncia è stata tardivamente proposta in quanto la tipologia di vizi e difformità contestate avrebbero potuto essere conosciute dal committente, con la normale diligenza, al momento della consegna dell'opera, sia visionando la casa, sia utilizzando gli impianti, in quanto trattasi – per come allegato dalla stessa parte committente - di “evidenti infiltrazioni d'acqua” , “forti rumori ad accensione dell'impianto di riscaldamento”, asseriti errori riferibili alla posa “scuri (…) serramenti (…) ai lampadari e alle plafoniere (…) all'ante degli armadi (…) al mobile attaccapanni (…) alla cucina e i relativi componenti e zoccolatura (…) alla porta del salone
(…) allo stipite della porta del bagno (…) alla pavimentazione con numerose tracce di vernice (…) al lavandino del bagno piccolo (…) allo scarico doppio del lavabo (…) alla vasca (…) alla fuoriuscita dell'acqua dal box doccia (…)”.
Dall'altro, anche prescindendo dalla tardività della denuncia, la garanzia non è dovuta al committente, nel caso di specie, perché accetto l'opera tacitamente senza riserve.
7 Quanto alla denuncia dell'1.06.2022 sulle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento sottostante a quelle della committente (doc. 6 fasc. attore), non può ritenersi fondata l'eccezione di decadenza, atteso che la parte appaltatrice, sin dalla comparsa di risposta, ha riconosciuto il vizio, specificando di aver svolto un intervento presso il terzo (docc. 8,9 fasc. convenuto), con conseguente superfluità della condizione dell'azione rappresentata dalla denuncia.
Solo per completezza, tale riconoscimento non può di certo estendersi ai vizi e difformità oggetto della denuncia del 22.04.2022, in quanto per tali problematiche era già spirato il termine di decadenza: tale riconoscimento non può ogni problematica che sia sorta anteriormente e successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto, ma solo quella alla quale specificatamente si riferisce.
Sennonché, oltre alle conseguenze dannose del fenomeno infiltrativo confermato anche dal testimone risolto nel dicembre 2021, non vi è prova di un danno conseguenza Testimone_6
effettivamente verificatesi, conseguente ad una ulteriore infiltrazione.
Nello specifico, difetta la prova di un danno conseguente alla problematica infiltrativa, in quanto non è stata allegato specificatamente entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, prima che provato entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, che la committente pagò ai terzi proprietari dell'immobile sottostante somme pari al valore delle opere rimediali ovvero che si occupò a proprie spese di rimuovere il danno, successivamente e nonostante l'intervento riparativo già svolto dalla appaltatrice nel dicembre 2021.
Peraltro, parte attorea non ha neppure allegato, prima che provato, di aver ricevuto richieste risarcitorie da parte dei proprietari dell'immobile sottostante dopo l'intervento del dicembre 2021 svolto dalla appaltatrice per rimediare al fenomeno infiltrativo.
Quanto alla domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., si osserva che la rimozione dei caloriferi e delle porte, da parte dell'appaltatrice, era attività espressamente prevista negli accordi scritti tra le parti, circostanza che, ab origine, esclude la sussistenza sia di un fatto illecito, sia di un danno ingiusto.
Per contro, la prova della sottrazione da parte dell'appaltatrice – la quale ha contestato la attività illecita – non è stata raggiunta dalla parte attorea, sulla quale, a norma dell'art. 2043 c.c., gravava il relativo onere, esteso a tutti i requisiti della responsabilità extracontrattuale.
Sul punto, la dimostrazione della condotta illecita non è rinvenibile nelle prove precostituite agli atti, né, a differenza da quando prospettato da parte opposta, dalla prove costituende formulate dalla committente.
Difatti, i capitoli di prova n. 2 e n. 18 sono inammissibili in quanto, non solo, genericamente formulati e valutativi, ma anche irrilevanti perché dagli stessi non sarebbe stato possibile ricavare
8 fatti a sostegno dei requisiti del fatto illecito, della colpa e del danno ingiunto.
Da ultimo, nessuno rilievo ai fini della allegazione e della prova dei fatti costitutivi di cui all'art. 2043 c.c. può trarsi dagli scritti conclusivi: come noto, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
2. Il rigetto delle domande di risarcimento del danno comporta l'assorbimento di ogni valutazione sulla domanda di garanzia articolata dalla parte convenuta nei confronti di
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Controparte_3
3. Le spese del rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al disputatum (euro 36.486,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese processuali del terzo chiamato devono essere poste a carico della parte attorea la quale, con la domanda risarcitoria formulata e in relazione alle tesi sostenute, ha reso necessaria, per l'assicurato, richiedere l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione, per formulare domanda di garanzia.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 -
02) “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di risarcimento del danno formulate da nei confronti di CP_5 [...]
CP_2
2) condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_2
che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro 6.164,00 per compensi professionali,
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oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9 3) condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata
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che si liquidano in euro 6.164,00 per compensi Controparte_3
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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