Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23832 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8702 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e NI Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 28 maggio 2024, con la quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, di concerto con la Direzione Generale per il personale militare del medesimo Ministero, ha disposto il trasferimento della ricorrente dal Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale (MARICAPITALE) di Roma all’Arsenale Militare Marittimo (MARINARSEN) di Taranto;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria dell’11 luglio 2025 con la quale il procuratore di parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. CL VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto quanto allegato ed esposto da parte ricorrente nella memoria depositata in data 11 luglio 2025 nella quale si attesta l’avvenuta assegnazione della stessa, in corso di causa, alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità del Ministero della Difesa (ARMAEREO) di Roma,
in accoglimento dell’istanza di trasferimento dalla medesima presentata a seguito del suo transito nelle aree del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 c.o.m.;
Considerato che tale decisiva circostanza, come ammesso dallo stesso legale di parte ricorrente, determina il soddisfacimento dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda introduttiva del presente giudizio;
Ritenuto, infatti, che, con la sopravvenuta assegnazione ad un ente di servizio dislocato in Roma, la ricorrente ha ottenuto l’utilità per la quale aveva proposto l’azione di annullamento dinnanzi a questo TAR;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, sulle spese del giudizio, che, nell’osservanza del criterio della “soccombenza virtuale”, debbano porsi a carico del Ministero resistente le spese processuali, nella misura indicata nel dispositivo, a cui si perviene in ragione della compensazione parziale nella misura del 40%, rispetto al totale di astratta spettanza (Euro 3.305,00) in relazione al valore della causa; compensazione operata dal Collegio in considerazione della condotta collaborativa tenuta dal Ministero resistente in corso di causa, nella ricerca di una soluzione idonea a soddisfare le esigenze personali e familiari della dipendente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, previa parziale compensazione nella misura indicata in parte motiva, liquida in euro 1.983,00 (millenovecentoottantatre/00) oltre IVA, Cassa Avvocati, rimborso forfettario delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
CL VA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL VA | NI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.