TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4349
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Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 27 settembre 2023
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che la normativa successiva ha reso operative le procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, spiegando che il tetto regionale, pur fissato al massimo consentito (4,4%), non può che aumentare il superamento dello stesso e quindi l'importo da recuperare dalle aziende. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, la riduzione della somma dovuta tramite il fondo istituito dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha diminuito l'impatto sulle aziende.

  • Rigettato
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e difetto di trasparenza

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali abbiano indicato in modo chiaro, puntuale e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa, e che la Corte Costituzionale abbia ritenuto l'art. 9 ter sufficiente a garantire la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina censurata contenga gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per il rispetto della riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo la misura ragionevole e proporzionata e non lesiva dell'affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e lesione dei diritti fondamentali

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che la normativa successiva ha reso operative le procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, spiegando che il tetto regionale, pur fissato al massimo consentito (4,4%), non può che aumentare il superamento dello stesso e quindi l'importo da recuperare dalle aziende. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, la riduzione della somma dovuta tramite il fondo istituito dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha diminuito l'impatto sulle aziende.

  • Rigettato
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e difetto di trasparenza

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali abbiano indicato in modo chiaro, puntuale e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa, e che la Corte Costituzionale abbia ritenuto l'art. 9 ter sufficiente a garantire la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina censurata contenga gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per il rispetto della riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo la misura ragionevole e proporzionata e non lesiva dell'affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e lesione dei diritti fondamentali

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che la normativa successiva ha reso operative le procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, spiegando che il tetto regionale, pur fissato al massimo consentito (4,4%), non può che aumentare il superamento dello stesso e quindi l'importo da recuperare dalle aziende. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, la riduzione della somma dovuta tramite il fondo istituito dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha diminuito l'impatto sulle aziende.

  • Rigettato
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e difetto di trasparenza

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali abbiano indicato in modo chiaro, puntuale e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa, e che la Corte Costituzionale abbia ritenuto l'art. 9 ter sufficiente a garantire la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina censurata contenga gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per il rispetto della riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo la misura ragionevole e proporzionata e non lesiva dell'affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e lesione dei diritti fondamentali

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che la normativa successiva ha reso operative le procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, spiegando che il tetto regionale, pur fissato al massimo consentito (4,4%), non può che aumentare il superamento dello stesso e quindi l'importo da recuperare dalle aziende. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, la riduzione della somma dovuta tramite il fondo istituito dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha diminuito l'impatto sulle aziende.

  • Rigettato
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e difetto di trasparenza

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali abbiano indicato in modo chiaro, puntuale e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa, e che la Corte Costituzionale abbia ritenuto l'art. 9 ter sufficiente a garantire la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina censurata contenga gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per il rispetto della riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo la misura ragionevole e proporzionata e non lesiva dell'affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e lesione dei diritti fondamentali

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che la normativa successiva ha reso operative le procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, spiegando che il tetto regionale, pur fissato al massimo consentito (4,4%), non può che aumentare il superamento dello stesso e quindi l'importo da recuperare dalle aziende. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, la riduzione della somma dovuta tramite il fondo istituito dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha diminuito l'impatto sulle aziende.

  • Rigettato
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e difetto di trasparenza

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali abbiano indicato in modo chiaro, puntuale e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa, e che la Corte Costituzionale abbia ritenuto l'art. 9 ter sufficiente a garantire la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina censurata contenga gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per il rispetto della riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo la misura ragionevole e proporzionata e non lesiva dell'affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e lesione dei diritti fondamentali

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità delle censure per difetto di giurisdizione, affermando che le attività demandate alle regioni sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità, e che la controversia verte su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4349
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo