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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11102 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 44907/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44907/2024 R.G.A.C., promossa
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti M. Martone e Parte_1
G. CH ricorrente
CONTRO
– Avv. E. Travarelli Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Roma per sentire dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata in data 12 novembre 2024 al dipendente in epigrafe indicato, a causa di una pretesa violazione da parte dello stesso delle disposizioni in materia di lavoro agile.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Dall'esame degli atti si evince che il resistente, contravvenendo a delle puntuali direttive aziendali, si sia autoattribuito undici giornate di lavoro agile nel mese di agosto 2024 anziché fruire degli otto giorni di ferie residue di cui risultava in possesso (all.ti 6-12 al ricorso).
La sussistenza di tale condotta è pacifica in quanto nel corso del procedimento disciplinare, il resistente non ha mai contestato di averla posta in essere. Circa la rilevanza disciplinare di tale condotta, va sottolineato come i dipendenti che, come il resistente, avevano a disposizione dei giorni di ferie residui, avrebbero potuto utilizzare tali giornate a copertura dei giorni di chiusura aziendale, mentre solo i dipendenti che non avevano a disposizione giorni di ferie residui avrebbero dovuto svolgere attività lavorativa durante i giorni di chiusura aziendale in regime di smart working, fermi restando i limiti settimanali e mensili di utilizzo e comunque previo coordinamento con il proprio responsabile.
La ratio di tale previsione risiede nel fatto che la possibilità di astenersi legittimamente dalla prestazione lavorativa in giorni di chiusura aziendale veniva concessa esclusivamente a chi, come il resistente, avesse ancora delle ferie residue mentre, al contrario, a chi non avesse conservato giorni di ferie per potersi legittimamente astenere dalla prestazione lavorativa nei giorni di chiusura aziendale, si imponeva lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'unica modalità compatibile con la chiusura aziendale, cioè lo smart working, consentendo una momentanea deroga ai limiti di applicazione di utilizzo dello smart working (2 giorni a settimana e 10 al mese) da compensare con la minore fruizione dei giorni di lavoro agile nelle settimane precedenti o successive.
In presenza di tali prescrizioni operative, dunque, aventi la ratio sopra descritta, è evidente la rilevanza disciplinare della condotta del resistente, che ha contravvenuto alle prescrizioni ricevute sotto tre profili: avere omesso qualsiasi coordinamento con i suoi responsabili;
avere utilizzato l'istituto in misura superiore a quella consentita su base settimanale e mensile;
avere usufruito dello smart working pur avendo ancora il tesoretto di ferie residue.
Circa la proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito commesso, l'art. 48 del C.C.N.L. di settore (all. 3 al ricorso) prevede che la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare debba essere effettuata “in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto”, e, nel caso di specie, va ritenuta proporzionata la sanzione del rimprovero scritto rispetto all'illecito sopra descritto.
Circa la tesi di parte resistente secondo cui vi sarebbe stata disparità di trattamento della società ricorrente verso di lui rispetto ad altri colleghi che non sarebbero stati sanzionati pur tenendo lo stesso comportamento, va evidenziato come non vi sia alcuna traccia in atti di un trattamento ingiustificatamente differenziato tra il resistente e altri colleghi, mentre vi è traccia, come sopra illustrato, di un trattamento ragionevolmente differente tra due categorie di lavoratori: quelli che, come il resistente, avevano una disponibilità di ferie residue tale da poter giustificare il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni di chiusura aziendale, e quelli che, viceversa, non avendo tale disponibilità residua, avrebbero dovuto svolgere la prestazione lavorativa nell'unica modalità compatibile con la legittima chiusura dei locali aziendali, cioè lo smart working; infatti, la condotta sanzionata non è consistita nell'avere lavorato in smart working durante i giorni di chiusura, bensì nell'avere arbitrariamente scelto tale modalità lavorativa pur disponendo di ferie residue e in totale assenza di autorizzazione da parte dei responsabili, superando anche i limiti settimanali e mensili previsti.
Circa l'eccepita mancata affissione del codice disciplinare da parte resistente, si osserva come la società ricorrente abbia documentalmente provato di avere reso note e conoscibili ai lavoratori le disposizioni delle regole di condotta mediante pubblicità e diffusione attraverso i propri canali aziendali (all. 18 al ricorso).
Le ulteriori argomentazioni esposte nei propri atti di parte dal resistente non appaiono inerenti al petitum di questo giudizio e, pertanto, non vengono qui analizzate.
Ne discende la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al resistente, e, dunque, l'accoglimento del ricorso.
Le spese, data la complessità della vicenda, possono essere compensate integralmente tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO
dichiara la legittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata a in data 12 novembre 2024; Controparte_1
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44907/2024 R.G.A.C., promossa
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti M. Martone e Parte_1
G. CH ricorrente
CONTRO
– Avv. E. Travarelli Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Roma per sentire dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata in data 12 novembre 2024 al dipendente in epigrafe indicato, a causa di una pretesa violazione da parte dello stesso delle disposizioni in materia di lavoro agile.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Dall'esame degli atti si evince che il resistente, contravvenendo a delle puntuali direttive aziendali, si sia autoattribuito undici giornate di lavoro agile nel mese di agosto 2024 anziché fruire degli otto giorni di ferie residue di cui risultava in possesso (all.ti 6-12 al ricorso).
La sussistenza di tale condotta è pacifica in quanto nel corso del procedimento disciplinare, il resistente non ha mai contestato di averla posta in essere. Circa la rilevanza disciplinare di tale condotta, va sottolineato come i dipendenti che, come il resistente, avevano a disposizione dei giorni di ferie residui, avrebbero potuto utilizzare tali giornate a copertura dei giorni di chiusura aziendale, mentre solo i dipendenti che non avevano a disposizione giorni di ferie residui avrebbero dovuto svolgere attività lavorativa durante i giorni di chiusura aziendale in regime di smart working, fermi restando i limiti settimanali e mensili di utilizzo e comunque previo coordinamento con il proprio responsabile.
La ratio di tale previsione risiede nel fatto che la possibilità di astenersi legittimamente dalla prestazione lavorativa in giorni di chiusura aziendale veniva concessa esclusivamente a chi, come il resistente, avesse ancora delle ferie residue mentre, al contrario, a chi non avesse conservato giorni di ferie per potersi legittimamente astenere dalla prestazione lavorativa nei giorni di chiusura aziendale, si imponeva lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'unica modalità compatibile con la chiusura aziendale, cioè lo smart working, consentendo una momentanea deroga ai limiti di applicazione di utilizzo dello smart working (2 giorni a settimana e 10 al mese) da compensare con la minore fruizione dei giorni di lavoro agile nelle settimane precedenti o successive.
In presenza di tali prescrizioni operative, dunque, aventi la ratio sopra descritta, è evidente la rilevanza disciplinare della condotta del resistente, che ha contravvenuto alle prescrizioni ricevute sotto tre profili: avere omesso qualsiasi coordinamento con i suoi responsabili;
avere utilizzato l'istituto in misura superiore a quella consentita su base settimanale e mensile;
avere usufruito dello smart working pur avendo ancora il tesoretto di ferie residue.
Circa la proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito commesso, l'art. 48 del C.C.N.L. di settore (all. 3 al ricorso) prevede che la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare debba essere effettuata “in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto”, e, nel caso di specie, va ritenuta proporzionata la sanzione del rimprovero scritto rispetto all'illecito sopra descritto.
Circa la tesi di parte resistente secondo cui vi sarebbe stata disparità di trattamento della società ricorrente verso di lui rispetto ad altri colleghi che non sarebbero stati sanzionati pur tenendo lo stesso comportamento, va evidenziato come non vi sia alcuna traccia in atti di un trattamento ingiustificatamente differenziato tra il resistente e altri colleghi, mentre vi è traccia, come sopra illustrato, di un trattamento ragionevolmente differente tra due categorie di lavoratori: quelli che, come il resistente, avevano una disponibilità di ferie residue tale da poter giustificare il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni di chiusura aziendale, e quelli che, viceversa, non avendo tale disponibilità residua, avrebbero dovuto svolgere la prestazione lavorativa nell'unica modalità compatibile con la legittima chiusura dei locali aziendali, cioè lo smart working; infatti, la condotta sanzionata non è consistita nell'avere lavorato in smart working durante i giorni di chiusura, bensì nell'avere arbitrariamente scelto tale modalità lavorativa pur disponendo di ferie residue e in totale assenza di autorizzazione da parte dei responsabili, superando anche i limiti settimanali e mensili previsti.
Circa l'eccepita mancata affissione del codice disciplinare da parte resistente, si osserva come la società ricorrente abbia documentalmente provato di avere reso note e conoscibili ai lavoratori le disposizioni delle regole di condotta mediante pubblicità e diffusione attraverso i propri canali aziendali (all. 18 al ricorso).
Le ulteriori argomentazioni esposte nei propri atti di parte dal resistente non appaiono inerenti al petitum di questo giudizio e, pertanto, non vengono qui analizzate.
Ne discende la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al resistente, e, dunque, l'accoglimento del ricorso.
Le spese, data la complessità della vicenda, possono essere compensate integralmente tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO
dichiara la legittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata a in data 12 novembre 2024; Controparte_1
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE