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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. DA NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 R.G. promossa da
(c.f. ) - con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
GIORDANO, attrice; contro
(c.f. ) - con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN Controparte_1 P.IVA_2
FERDANI, convenuta; che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:
In via principale:
- accertato che ha ordinato a DF LI una fornitura per un impianto piscina tra cui Parte_1 tre pompe per un ammontare complessivo pari ad € 69.426,79;
- accertato che, per tutti i motivi esposti in narrativa, ha pagato a DF l'intero importo Parte_1
Co dovuto ad eccezione dell'ultima ri. pari ad € 9.920,13 di cui alla fattura n. 1246/21;
pagina 1 di 10 - accertato che ha tempestivamente contestato la fornitura denunciando il Parte_1 malfunzionamento delle tre pompe;
- accertato che DF LI non si è attivata per la risoluzione dei problemi segnalati dall'opponente che è stata pertanto costretta ad intervenire impiegando anche risorse proprie e in un secondo momento a rivolgersi ad una ditta terza specializzata per la riparazione;
- accertato, per i motivi esposti in narrativa, che a causa dell'inadempimento della Parte_1 convenuta opposta ha subito un grave danno di immagine e da lucro cessante che il Giudice potrà quantificare anche in via equitativa;
- per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 416/2022, RG 1005/2022 emesso dal Tribunale di Lecco e dichiarare che nulla è dovuto da parte di per i titoli dedotti in sede monitoria e comunque per qualsiasi altra ragione Parte_1
e/o titolo.
Con vittoria di spese di giudizio.
In via riconvenzionale: alla luce di quanto esposto ed argomentato in atti, condannare al pagamento in favore CP_3 di del complessivo importo di € 6.308,00 + IVA = 7.695,76 comprensivo dell'attività Parte_1 svolta direttamente da e degli importi corrisposti da a Parte_1 Pt_1 [...] oltre ad € 10.000,00 a quella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse Controparte_4 accertare anche in via equitativa, in relazione al danno di immagine e lucro cessante patito da parte attrice opponente.
In via istruttoria
Si insiste nella richiesta di disposizione di CTU contabile finalizzata a verificare la congruità delle tariffe esposte e reclamate da in relazione agli interventi di riparazione effettivamente Parte_1 realizzati.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONVENUTO
Per tutti i motivi esposti in atti dalla società nonché per quelli rilevati d'ufficio, Controparte_3 respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa:
Nel merito – in ordine e gradatamente:
1. Respingere in quanto infondata sia in fatto sia in diritto l'opposizione di e per Parte_1
l'effetto confermare il D.I. n.416/2022 [R.G. n.1005/2022]. Respingere altresì, in quanto infondate
pagina 2 di 10 sia in fatto sia in diritto, tutte le domande di Parte Opponente, ivi comprese quelle formulate in via riconvenzionale.
2. Nel denegato caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui sopra, condannare comunque la società in persona del suo titolare, a pagare in favore della società Parte_1 Controparte_3
la diversa somma, quand'anche minore, ritenuta dovuta ad esito di giudizio, oltre interessi
[...] moratori di cui al D.lgs.n.231/2002 e s.m.i. maturati e maturandi sul capitale fino al saldo.
3. Condannare la società in persona del suo titolare, a pagare in favore della società Parte_1
DF le spese, anche generali e forfettarie, ed i compensi del presente giudizio di CP_3 opposizione.
In via istruttoria:
Ci si riporta espressamente a tutte le istanze di prova e dirette di cui alle memorie ex art.183 comma 6
n.2 e n.3 c.p.c. già agli atti di parte quivi da intendersi integralmente ritrascritte, Controparte_3 sulle quali si insiste, così come ci si oppone a quelle avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Su ricorso della società il Tribunale Controparte_3
di Lecco, con decreto n. 416/2022 D.I., del 31.5.2022, ha ingiunto alla società
i pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 9.920,13, quale Parte_1
saldo della fattura n. 1246/CV del 30.6.2021, emessa a seguito della fornitura di merce varia.
L'intimato ha proposto opposizione, contestando l'inadempimento di CP_3
per averle venduto tre pompe di circolazione modello “FCP 7,5HP trifase att.
[...]
pagina 3 di 10 L'attrice, ritenuto che il “grave difetto” rendesse inutilizzabile la piscina in cui le tre pompe erano state installate ed avendo la necessità di formalizzare la chiusura dei lavori concessi in appalto dal Comune di Lodi, si è vista costretta a rivolgersi ad altra società, nella specie la per la riparazione di due delle tre Controparte_4
componenti, sostenendo costi di cui chiede il ristoro, in via riconvenzionale, unitamente agli ulteriori danni che deduce di avere subito, tra cui le spese di smontaggio e rimontaggio, nonché di intervento in fase di collaudo, per complessivi € 7.022,32, oltre €
10.000,00 quale risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, per il danno di immagine e il lucro cessante. Deduce, infatti, l'attrice che l'Ente committente, dopo averle mosso dei rilievi per le copiose perdite d'acqua riscontrate nell'impianto, “con ogni probabilità non commissionerà più” a la realizzazione di “un'altra piscina Parte_1
ricreativa” che aveva già in programma. costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14.11.2022, ha Controparte_3
chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso a proprio favore e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto;
solo in subordine ha chiesto la condanna di l pagamento Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
La società oggi opposta nega, innanzitutto, che il malfunzionamento sia stato riscontrato dall'attrice già nell'immediatezza dell'installazione (avvenuta nel mese di luglio 2021), avendo essa segnalato la perdita d'acqua dalle pompe, per la prima volta, “dopo una decina di giorni dalla presa in carica dell'impianto”, avvenuta il 27.7.2021, e reso la merce, “per un controllo e l'eventuale riparazione”, solo il 30.9.2021, dopo la chiusura della stagione estiva.
La società convenuta contesta, inoltre, che dai controlli condotti dalla propria fornitrice,
emergeva che la merce non presentava difetti, ma “tenute meccaniche CP_5
danneggiate”, riconducibili ad un “uso errato che è stato fatto delle n.3 elettropompe, le quali, essendo trifase […] non devono essere fatte girare in senso inverso, come nel caso di specie è invece avvenuto […] per un errato collegamento dei fili”;
pagina 4 di 10 danneggiamento che “ha causato delle perdite d'acqua e l'uso continuo della pompa nonostante tale perdite ha determinato il bloccaggio del cuscinetto, ma il riavvio della pompa nonostante il cuscinetto fosse bloccato ha provocato il surriscaldamento dell'avvolgimento, che dunque si è danneggiato irrimediabilmente anch'esso” (cfr. pag.
5, comparsa di costituzione). contesta, inoltre, all'attrice di avere proceduto con il collaudo Controparte_3
finale solo nel maggio 2022, dopo mesi dalla restituzione delle elettropompe e dalla loro seconda installazione, avvenuta come dedotto in atto di citazione il 6.12.2021, e nega di essere mai stata informata delle intenzioni dell'attrice di posticipare il collaudo all'inizio della nuova stagione estiva.
La convenuta, ritenuto pertanto che le doglianze attoree siano state pretestuose, poiché sollevate solo dopo il sollecito di pagamento del gennaio 2022, oltre che inconsistenti e generiche essendo prive anche solo di un giustificativo di spesa e basate su documentazione di provenienza attorea, contesta infine la debenza e la quantificazione dei danni lamentati.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione di pronta soluzione o, comunque, fondata su ragioni con immediata evidenza documentale, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
23.12.2024, con la quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Infondatezza della domanda attorea. L'opposizione proposta dalla società on può trovare accoglimento. Parte_1
L'attrice chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'inadempimento in cui la società sarebbe incorsa, per avere essa venduto tre Controparte_3
elettropompe risultate difettose.
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso pagina 5 di 10 al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 21927 del 21.9.2017).
Nel caso che ci occupa, l'attrice ha allegato di avere riscontrato, dopo la prima installazione del mese di luglio 2021, che le pompe “ancorché funzionanti, presentavano un problema di perdita d'acqua” (cfr. pag. 2, memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c. attrice), e “un difetto dei componenti meccanici interni alla 'chiocciola' […] tale da inibire il loro funzionamento” (cfr. pag. 2, atto di citazione); problemi che deduce essersi ripresentati “identici” a quelli “del mese di luglio dell'anno precedente”, anche successivamente alla riparazione da parte della convenuta (ivi, pagg. 4 e 5).
A fronte di tale allegazione, “in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova”, spetterebbe a provare anche attraverso presunzioni, di Controparte_3
aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto.
Tuttavia, a chiaramente riconosciuto, nei propri scritti che, al fine Parte_1
di evitare ulteriori ritardi nella consegna dell'opera, dopo il collaudo del 25.5.2022, è stata “costretta a sostenere attività e impiegare risorse per risolvere le problematiche riscontrate sulle pompe”, incaricando la società della Controparte_4
loro riparazione (cfr. pag. 5, atto di citazione).
In tal modo, però, non è stata messa nelle condizioni di poter Controparte_3
assolvere al proprio onere probatorio, stanti gli interventi eseguiti sui beni oggetto di giudizio, ancora prima che la stessa potesse anche solo verificare l'esistenza dei vizi e difetti da ultimo lamentate dall'attrice.
pagina 6 di 10 Di ciò, la stessa non può comunque esserne ritenuta responsabile. Infatti, dalla corrispondenza intercorsa tra le due società (cfr. doc. 12, atto di citazione) si evince che la scelta di intervenire immediatamente con la “riparazione/sostituzione” delle pompe, è stata presa dall'attrice subito dopo il collaudo del 25.5.2022, senza altra interlocuzione con la convenuta. Inoltre, per quanto deduca di esservi stata Parte_1
costretta per non incorrere in ulteriori ritardi nella consegna dell'opera, dagli ordini di lavoro prodotti si ricava, invece, che le riparazioni di Controparte_4
erano state eseguite in un arco temporale (dal 25.5.2022, data del collaudo negativo, al
30.6.2022, data riparazione della prima pompa, e al 30.9.2022 data di riparazione della seconda poma, come risultante dal doc. 21 del fascicolo attoreo), che avrebbe consentito gli accertamenti necessari.
In una situazione, qual è quella delineata, proprio in ragione del principio di vicinanza della prova, non è ipotizzabile far ricadere in capo al convenuto l'onere di dimostrare la conformità del prodotto venduto, non essendo più nella sua disponibilità, a causa della condotta tenuta dall'attrice. Non appare inoltre sufficiente, a tal fine, la documentazione fotografica e video prodotta dall'opponente, dalla quale è possibili unicamente riscontrare una fuoriuscita d'acqua, ma non anche le cause che l'hanno generata.
Per tale ragione, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto essere ad allegare e provare i fatti su cui si fonda la Parte_1
sua pretesa. Onere che non è stato assolto, considerato che, neppure a fronte delle repliche svolte dall'opposta nei propri scritti, per cui il malfunzionamento delle pompe era da ricondurre ad un uso e ad un montaggio errato delle pompe, è stata in grado di descrivere in modo puntuale i vizi e le possibili cause, né, tanto meno, ha fornito la prova di quanto dedotto.
Come detto, infatti, non possono ritenersi prove idonee le foto e i video prodotti, né gli ordini di lavoro del 26.5.2022, 21.6.2022, 25.8.2022 e 23.9.2022 (cfr. doc. 11, 20 e 21, atto di citazione), trattandosi di documenti formatasi nella sfera di disponibilità dell'attrice, oggetto di specifica contestazione da parte di e che Controparte_3
pagina 7 di 10 non contengono alcun riferimento che consenta di identificare le cause delle perdite d'acqua.
Neppure le fatture emesse da sono utili in tal senso. Controparte_4
Anzi, se ne si legge il contenuto, si nota una parziale sovrapposizione tra le voci ivi elencate e i danni riscontrati dalla società (fornitrice della convenuta) nella CP_5
propria relazione di intervento, realizzata in occasione della prima riparazione (cfr. doc.
2, comparsa di costituzione): entrambi gli interventi, infatti, riguardano l'avvolgimento, i cuscinetti e la tenuta termica ammalorati.
Quindi, se si considera che il sig. dipendente di (e, Controparte_6 CP_5
dunque terzo rispetto alle parti), che si occupa della manutenzione e della riparazione delle pompe presso la fornitrice, escusso all'udienza del 29.9.2023, ha confermato che “i tecnici ci hanno sostituito le tenute meccaniche danneggiate delle n.3 Controparte_7
elettropompe ed il motore di una di esse, riconsegnando le macchine come nuove”, e visti gli interventi sui medesimi componenti delle pompe, si può desumere che in entrambe le occasioni le stesse perdessero acqua poiché danneggiate a causa di un loro errato utilizzo (e non a causa di vizi o difetti congeniti).
Testimonianza che non viene sconfessata da quella resa dai testi di parte attrice, i quali, interrogati sulla medesima circostanza, si sono limitatati a ribadire che, anche dopo la riparazione ad opera di le pompe perdevano ugualmente (cfr. teste Controparte_3
, dipendente di he non si è neppure occupato del Testimone_1 Parte_1
collaudo), che sono stati fatte ulteriori riparazioni “perché perdevano” (cfr. teste
, titolare di , senza nondimeno rilevare Testimone_2 Controparte_4
quali sarebbero stati i difetti o vizi delle pompe. Il teste Testimone_3
dipendente della Coop. Sociale Padre Daniele Badiali, che si è occupato dell'installazione delle pompe presso la piscina in appalto all'attrice, ha invece riferito di non avere notato anomalie, non avendo esso smontato o anche solo testato le pompe.
pagina 8 di 10 Ne discende che la venditrice non può essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni, dovendo ricondursi le lamentate problematiche connesse alla mancanza di tenuta delle pompe, ad un loro errato utilizzo.
Per tale ragione, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
2.1. Infondatezza delle istanze istruttorie. In ordine alle richieste istruttorie, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, questo Tribunale si è già espresso con ordinanza del 27.5.2023, ritenendo di non ammettere le prove orali dedotte
(salvo il capitolo 8 della convenuta), in quanto superflue al fine del decidere, irrilevanti, documentali o da provare documentalmente, generiche o comunque implicanti valutazioni non demandabili al teste.
Anche con riguardo alla CTU tecnico contabile richiesta da se ne Parte_1
deve ribadire l'irrilevanza, non solo perché, non essendo accoglibile la domanda riconvenzionale, non vi sono danni da provare, ma anche perché una valutazione di tal tipo, sulla “congruità delle tariffe esposte e reclamate da in relazione agli Parte_1
interventi di riparazione effettivamente realizzati”, non avrebbe, in ogni caso, potuto sostituire la prova dell'esistenza e della quantificazione danno.
3. Infondatezza della domanda riconvenzionale. Al rigetto dell'opposizione, consegue quello della domanda riconvenzionale, svolta da volta ad ottenere Parte_1
il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
Proprio in ragione delle argomentazioni che precedono, non essendovi stato inadempimento da parte della venditrice, alcun danno può esserle imputato.
Ad ogni modo, la domanda non sarebbe comunque accoglibile, non essendo stata raggiunta la prova del danno lamentato, dato che la documentazione su cui essa si fonda
è, come già detto, di provenienza attorea e non sono emersi, nel corso del giudizio, riscontri ulteriori, salvo le due fatture emesse da per il Controparte_4
minor importo di complessivi € 620,00 (oltre iva).
pagina 9 di 10 Parimenti, anche la domanda circa le ulteriori voci di danno (lucro cessante e danno all'immagine) è rimasta priva di una puntuale allegazione, oltre che di un qualsiasi riscontro probatorio.
4. Regolazione delle spese del giudizio. Il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice giustifica la condanna di quest'ultima alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, alla stregua della tabella n. 2 dell'allegato al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto della complessità della causa e delle attività difensive svolte dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
rigetta
l'opposizione svolta da Parte_1
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 416/2022 D.I. emesso in data 31.5.2022 e depositato in data
6.6.2022, dal Tribunale Ordinario di Lecco, nel procedimento n. 1005/2022; condanna
rifondere a e spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_3
liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 18 luglio 2025.
Il Giudice
DA NT
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 mm” che, sin dalla prima installazione del luglio 2021, presentavano “un difetto dei componenti meccanici interni alla 'chiocciola' […] tale da inibire il loro funzionamento” (cfr. pag. 2, citazione), mai risolto dalla venditrice.
L'odierna attrice deduce, infatti, che, nonostante l'iniziale tempestiva denuncia dei vizi,
l'invio della merce a er la riparazione e la successiva restituzione Controparte_3
a riparazione asseritamente avvenuta, in occasione del secondo collaudo del 25.5.2022, venivano riscontrati i medesimi problemi già rilevati nel luglio 2021, verificandosi importanti perdite d'acqua.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. DA NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 R.G. promossa da
(c.f. ) - con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
GIORDANO, attrice; contro
(c.f. ) - con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN Controparte_1 P.IVA_2
FERDANI, convenuta; che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:
In via principale:
- accertato che ha ordinato a DF LI una fornitura per un impianto piscina tra cui Parte_1 tre pompe per un ammontare complessivo pari ad € 69.426,79;
- accertato che, per tutti i motivi esposti in narrativa, ha pagato a DF l'intero importo Parte_1
Co dovuto ad eccezione dell'ultima ri. pari ad € 9.920,13 di cui alla fattura n. 1246/21;
pagina 1 di 10 - accertato che ha tempestivamente contestato la fornitura denunciando il Parte_1 malfunzionamento delle tre pompe;
- accertato che DF LI non si è attivata per la risoluzione dei problemi segnalati dall'opponente che è stata pertanto costretta ad intervenire impiegando anche risorse proprie e in un secondo momento a rivolgersi ad una ditta terza specializzata per la riparazione;
- accertato, per i motivi esposti in narrativa, che a causa dell'inadempimento della Parte_1 convenuta opposta ha subito un grave danno di immagine e da lucro cessante che il Giudice potrà quantificare anche in via equitativa;
- per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 416/2022, RG 1005/2022 emesso dal Tribunale di Lecco e dichiarare che nulla è dovuto da parte di per i titoli dedotti in sede monitoria e comunque per qualsiasi altra ragione Parte_1
e/o titolo.
Con vittoria di spese di giudizio.
In via riconvenzionale: alla luce di quanto esposto ed argomentato in atti, condannare al pagamento in favore CP_3 di del complessivo importo di € 6.308,00 + IVA = 7.695,76 comprensivo dell'attività Parte_1 svolta direttamente da e degli importi corrisposti da a Parte_1 Pt_1 [...] oltre ad € 10.000,00 a quella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse Controparte_4 accertare anche in via equitativa, in relazione al danno di immagine e lucro cessante patito da parte attrice opponente.
In via istruttoria
Si insiste nella richiesta di disposizione di CTU contabile finalizzata a verificare la congruità delle tariffe esposte e reclamate da in relazione agli interventi di riparazione effettivamente Parte_1 realizzati.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONVENUTO
Per tutti i motivi esposti in atti dalla società nonché per quelli rilevati d'ufficio, Controparte_3 respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa:
Nel merito – in ordine e gradatamente:
1. Respingere in quanto infondata sia in fatto sia in diritto l'opposizione di e per Parte_1
l'effetto confermare il D.I. n.416/2022 [R.G. n.1005/2022]. Respingere altresì, in quanto infondate
pagina 2 di 10 sia in fatto sia in diritto, tutte le domande di Parte Opponente, ivi comprese quelle formulate in via riconvenzionale.
2. Nel denegato caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui sopra, condannare comunque la società in persona del suo titolare, a pagare in favore della società Parte_1 Controparte_3
la diversa somma, quand'anche minore, ritenuta dovuta ad esito di giudizio, oltre interessi
[...] moratori di cui al D.lgs.n.231/2002 e s.m.i. maturati e maturandi sul capitale fino al saldo.
3. Condannare la società in persona del suo titolare, a pagare in favore della società Parte_1
DF le spese, anche generali e forfettarie, ed i compensi del presente giudizio di CP_3 opposizione.
In via istruttoria:
Ci si riporta espressamente a tutte le istanze di prova e dirette di cui alle memorie ex art.183 comma 6
n.2 e n.3 c.p.c. già agli atti di parte quivi da intendersi integralmente ritrascritte, Controparte_3 sulle quali si insiste, così come ci si oppone a quelle avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Su ricorso della società il Tribunale Controparte_3
di Lecco, con decreto n. 416/2022 D.I., del 31.5.2022, ha ingiunto alla società
i pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 9.920,13, quale Parte_1
saldo della fattura n. 1246/CV del 30.6.2021, emessa a seguito della fornitura di merce varia.
L'intimato ha proposto opposizione, contestando l'inadempimento di CP_3
per averle venduto tre pompe di circolazione modello “FCP 7,5HP trifase att.
[...]
pagina 3 di 10 L'attrice, ritenuto che il “grave difetto” rendesse inutilizzabile la piscina in cui le tre pompe erano state installate ed avendo la necessità di formalizzare la chiusura dei lavori concessi in appalto dal Comune di Lodi, si è vista costretta a rivolgersi ad altra società, nella specie la per la riparazione di due delle tre Controparte_4
componenti, sostenendo costi di cui chiede il ristoro, in via riconvenzionale, unitamente agli ulteriori danni che deduce di avere subito, tra cui le spese di smontaggio e rimontaggio, nonché di intervento in fase di collaudo, per complessivi € 7.022,32, oltre €
10.000,00 quale risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, per il danno di immagine e il lucro cessante. Deduce, infatti, l'attrice che l'Ente committente, dopo averle mosso dei rilievi per le copiose perdite d'acqua riscontrate nell'impianto, “con ogni probabilità non commissionerà più” a la realizzazione di “un'altra piscina Parte_1
ricreativa” che aveva già in programma. costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14.11.2022, ha Controparte_3
chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso a proprio favore e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto;
solo in subordine ha chiesto la condanna di l pagamento Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
La società oggi opposta nega, innanzitutto, che il malfunzionamento sia stato riscontrato dall'attrice già nell'immediatezza dell'installazione (avvenuta nel mese di luglio 2021), avendo essa segnalato la perdita d'acqua dalle pompe, per la prima volta, “dopo una decina di giorni dalla presa in carica dell'impianto”, avvenuta il 27.7.2021, e reso la merce, “per un controllo e l'eventuale riparazione”, solo il 30.9.2021, dopo la chiusura della stagione estiva.
La società convenuta contesta, inoltre, che dai controlli condotti dalla propria fornitrice,
emergeva che la merce non presentava difetti, ma “tenute meccaniche CP_5
danneggiate”, riconducibili ad un “uso errato che è stato fatto delle n.3 elettropompe, le quali, essendo trifase […] non devono essere fatte girare in senso inverso, come nel caso di specie è invece avvenuto […] per un errato collegamento dei fili”;
pagina 4 di 10 danneggiamento che “ha causato delle perdite d'acqua e l'uso continuo della pompa nonostante tale perdite ha determinato il bloccaggio del cuscinetto, ma il riavvio della pompa nonostante il cuscinetto fosse bloccato ha provocato il surriscaldamento dell'avvolgimento, che dunque si è danneggiato irrimediabilmente anch'esso” (cfr. pag.
5, comparsa di costituzione). contesta, inoltre, all'attrice di avere proceduto con il collaudo Controparte_3
finale solo nel maggio 2022, dopo mesi dalla restituzione delle elettropompe e dalla loro seconda installazione, avvenuta come dedotto in atto di citazione il 6.12.2021, e nega di essere mai stata informata delle intenzioni dell'attrice di posticipare il collaudo all'inizio della nuova stagione estiva.
La convenuta, ritenuto pertanto che le doglianze attoree siano state pretestuose, poiché sollevate solo dopo il sollecito di pagamento del gennaio 2022, oltre che inconsistenti e generiche essendo prive anche solo di un giustificativo di spesa e basate su documentazione di provenienza attorea, contesta infine la debenza e la quantificazione dei danni lamentati.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione di pronta soluzione o, comunque, fondata su ragioni con immediata evidenza documentale, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
23.12.2024, con la quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Infondatezza della domanda attorea. L'opposizione proposta dalla società on può trovare accoglimento. Parte_1
L'attrice chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'inadempimento in cui la società sarebbe incorsa, per avere essa venduto tre Controparte_3
elettropompe risultate difettose.
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso pagina 5 di 10 al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 21927 del 21.9.2017).
Nel caso che ci occupa, l'attrice ha allegato di avere riscontrato, dopo la prima installazione del mese di luglio 2021, che le pompe “ancorché funzionanti, presentavano un problema di perdita d'acqua” (cfr. pag. 2, memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c. attrice), e “un difetto dei componenti meccanici interni alla 'chiocciola' […] tale da inibire il loro funzionamento” (cfr. pag. 2, atto di citazione); problemi che deduce essersi ripresentati “identici” a quelli “del mese di luglio dell'anno precedente”, anche successivamente alla riparazione da parte della convenuta (ivi, pagg. 4 e 5).
A fronte di tale allegazione, “in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova”, spetterebbe a provare anche attraverso presunzioni, di Controparte_3
aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto.
Tuttavia, a chiaramente riconosciuto, nei propri scritti che, al fine Parte_1
di evitare ulteriori ritardi nella consegna dell'opera, dopo il collaudo del 25.5.2022, è stata “costretta a sostenere attività e impiegare risorse per risolvere le problematiche riscontrate sulle pompe”, incaricando la società della Controparte_4
loro riparazione (cfr. pag. 5, atto di citazione).
In tal modo, però, non è stata messa nelle condizioni di poter Controparte_3
assolvere al proprio onere probatorio, stanti gli interventi eseguiti sui beni oggetto di giudizio, ancora prima che la stessa potesse anche solo verificare l'esistenza dei vizi e difetti da ultimo lamentate dall'attrice.
pagina 6 di 10 Di ciò, la stessa non può comunque esserne ritenuta responsabile. Infatti, dalla corrispondenza intercorsa tra le due società (cfr. doc. 12, atto di citazione) si evince che la scelta di intervenire immediatamente con la “riparazione/sostituzione” delle pompe, è stata presa dall'attrice subito dopo il collaudo del 25.5.2022, senza altra interlocuzione con la convenuta. Inoltre, per quanto deduca di esservi stata Parte_1
costretta per non incorrere in ulteriori ritardi nella consegna dell'opera, dagli ordini di lavoro prodotti si ricava, invece, che le riparazioni di Controparte_4
erano state eseguite in un arco temporale (dal 25.5.2022, data del collaudo negativo, al
30.6.2022, data riparazione della prima pompa, e al 30.9.2022 data di riparazione della seconda poma, come risultante dal doc. 21 del fascicolo attoreo), che avrebbe consentito gli accertamenti necessari.
In una situazione, qual è quella delineata, proprio in ragione del principio di vicinanza della prova, non è ipotizzabile far ricadere in capo al convenuto l'onere di dimostrare la conformità del prodotto venduto, non essendo più nella sua disponibilità, a causa della condotta tenuta dall'attrice. Non appare inoltre sufficiente, a tal fine, la documentazione fotografica e video prodotta dall'opponente, dalla quale è possibili unicamente riscontrare una fuoriuscita d'acqua, ma non anche le cause che l'hanno generata.
Per tale ragione, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto essere ad allegare e provare i fatti su cui si fonda la Parte_1
sua pretesa. Onere che non è stato assolto, considerato che, neppure a fronte delle repliche svolte dall'opposta nei propri scritti, per cui il malfunzionamento delle pompe era da ricondurre ad un uso e ad un montaggio errato delle pompe, è stata in grado di descrivere in modo puntuale i vizi e le possibili cause, né, tanto meno, ha fornito la prova di quanto dedotto.
Come detto, infatti, non possono ritenersi prove idonee le foto e i video prodotti, né gli ordini di lavoro del 26.5.2022, 21.6.2022, 25.8.2022 e 23.9.2022 (cfr. doc. 11, 20 e 21, atto di citazione), trattandosi di documenti formatasi nella sfera di disponibilità dell'attrice, oggetto di specifica contestazione da parte di e che Controparte_3
pagina 7 di 10 non contengono alcun riferimento che consenta di identificare le cause delle perdite d'acqua.
Neppure le fatture emesse da sono utili in tal senso. Controparte_4
Anzi, se ne si legge il contenuto, si nota una parziale sovrapposizione tra le voci ivi elencate e i danni riscontrati dalla società (fornitrice della convenuta) nella CP_5
propria relazione di intervento, realizzata in occasione della prima riparazione (cfr. doc.
2, comparsa di costituzione): entrambi gli interventi, infatti, riguardano l'avvolgimento, i cuscinetti e la tenuta termica ammalorati.
Quindi, se si considera che il sig. dipendente di (e, Controparte_6 CP_5
dunque terzo rispetto alle parti), che si occupa della manutenzione e della riparazione delle pompe presso la fornitrice, escusso all'udienza del 29.9.2023, ha confermato che “i tecnici ci hanno sostituito le tenute meccaniche danneggiate delle n.3 Controparte_7
elettropompe ed il motore di una di esse, riconsegnando le macchine come nuove”, e visti gli interventi sui medesimi componenti delle pompe, si può desumere che in entrambe le occasioni le stesse perdessero acqua poiché danneggiate a causa di un loro errato utilizzo (e non a causa di vizi o difetti congeniti).
Testimonianza che non viene sconfessata da quella resa dai testi di parte attrice, i quali, interrogati sulla medesima circostanza, si sono limitatati a ribadire che, anche dopo la riparazione ad opera di le pompe perdevano ugualmente (cfr. teste Controparte_3
, dipendente di he non si è neppure occupato del Testimone_1 Parte_1
collaudo), che sono stati fatte ulteriori riparazioni “perché perdevano” (cfr. teste
, titolare di , senza nondimeno rilevare Testimone_2 Controparte_4
quali sarebbero stati i difetti o vizi delle pompe. Il teste Testimone_3
dipendente della Coop. Sociale Padre Daniele Badiali, che si è occupato dell'installazione delle pompe presso la piscina in appalto all'attrice, ha invece riferito di non avere notato anomalie, non avendo esso smontato o anche solo testato le pompe.
pagina 8 di 10 Ne discende che la venditrice non può essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni, dovendo ricondursi le lamentate problematiche connesse alla mancanza di tenuta delle pompe, ad un loro errato utilizzo.
Per tale ragione, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
2.1. Infondatezza delle istanze istruttorie. In ordine alle richieste istruttorie, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, questo Tribunale si è già espresso con ordinanza del 27.5.2023, ritenendo di non ammettere le prove orali dedotte
(salvo il capitolo 8 della convenuta), in quanto superflue al fine del decidere, irrilevanti, documentali o da provare documentalmente, generiche o comunque implicanti valutazioni non demandabili al teste.
Anche con riguardo alla CTU tecnico contabile richiesta da se ne Parte_1
deve ribadire l'irrilevanza, non solo perché, non essendo accoglibile la domanda riconvenzionale, non vi sono danni da provare, ma anche perché una valutazione di tal tipo, sulla “congruità delle tariffe esposte e reclamate da in relazione agli Parte_1
interventi di riparazione effettivamente realizzati”, non avrebbe, in ogni caso, potuto sostituire la prova dell'esistenza e della quantificazione danno.
3. Infondatezza della domanda riconvenzionale. Al rigetto dell'opposizione, consegue quello della domanda riconvenzionale, svolta da volta ad ottenere Parte_1
il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
Proprio in ragione delle argomentazioni che precedono, non essendovi stato inadempimento da parte della venditrice, alcun danno può esserle imputato.
Ad ogni modo, la domanda non sarebbe comunque accoglibile, non essendo stata raggiunta la prova del danno lamentato, dato che la documentazione su cui essa si fonda
è, come già detto, di provenienza attorea e non sono emersi, nel corso del giudizio, riscontri ulteriori, salvo le due fatture emesse da per il Controparte_4
minor importo di complessivi € 620,00 (oltre iva).
pagina 9 di 10 Parimenti, anche la domanda circa le ulteriori voci di danno (lucro cessante e danno all'immagine) è rimasta priva di una puntuale allegazione, oltre che di un qualsiasi riscontro probatorio.
4. Regolazione delle spese del giudizio. Il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice giustifica la condanna di quest'ultima alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, alla stregua della tabella n. 2 dell'allegato al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto della complessità della causa e delle attività difensive svolte dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
rigetta
l'opposizione svolta da Parte_1
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 416/2022 D.I. emesso in data 31.5.2022 e depositato in data
6.6.2022, dal Tribunale Ordinario di Lecco, nel procedimento n. 1005/2022; condanna
rifondere a e spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_3
liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 18 luglio 2025.
Il Giudice
DA NT
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 mm” che, sin dalla prima installazione del luglio 2021, presentavano “un difetto dei componenti meccanici interni alla 'chiocciola' […] tale da inibire il loro funzionamento” (cfr. pag. 2, citazione), mai risolto dalla venditrice.
L'odierna attrice deduce, infatti, che, nonostante l'iniziale tempestiva denuncia dei vizi,
l'invio della merce a er la riparazione e la successiva restituzione Controparte_3
a riparazione asseritamente avvenuta, in occasione del secondo collaudo del 25.5.2022, venivano riscontrati i medesimi problemi già rilevati nel luglio 2021, verificandosi importanti perdite d'acqua.