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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3692/2024 in data 30/07/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. DI LIBERTO GIANCARLO e
AS NA
parte attrice
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ARBIA LUIGI parte convenuta
avente per oggetto: Assicurazione contro i danni
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“NEL MERITO:
- accertare l'obbligo di a tenere Controparte_1
indenne di quanto ha dovuto pagare a Parte_1 [...]
quale responsabile civile per i danni Controparte_2 involontariamente causati a quest'ultima nel maggio 2022 per difetto dei prodotti forniti, in forza della polizza n.
361296012 “responsabilità civile prodotti” stipulata tra le parti in causa in data 13.11.2016 e, per l'effetto, condannare a corrispondere a Controparte_1
l'importo di euro 129.960,24 (pari a Parte_1
109.696,00 sterline inglesi il dì del pagamento effettuato il 04.06.2024 da parte dell'attrice) e/o la maggiore o minor somma che emergerà in corso di causa o che sarà
ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria, per le ragioni indicate in narrativa;
- si chiede, inoltre, il rimborso delle spese e dei compensi professionali sostenuti per la fase stragiudiziale e per quella di mediazione quantificate in euro 6.630,62
(cfr.: doc. 50) e/o nella maggiore o minor somma che verrà
ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% e accessori di legge, con rifusione anche delle eventuali spese di C.T.U., dei Consulenti Tecnici di
Parte, pari ad oggi a € 4.275,20 (cfr.: doc. 48) e dei traduttori pari a €. 1.798,52 (cfr.: doc. 49).
IN VIA ISTRUTTORIA:
ci si riporta alle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 171 ter, n. 2 e 3, c.p.c. depositate che si ritrascrivono:
Pag. 2 di 19 a) si chiede che il Giudice ordini a Controparte_1
e/o allo Studio Cercato & Associati ingegneria e consulenze tecniche di Mestre di esibire ex art. 210 c.p.c. tutta la documentazione allegata e richiamata nelle due perizie redatte dal predetto Studio di data 27.12.2022 (cfr.: doc.
15) e 07.10.2023 (cfr.: doc. 19);
b) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel novembre 2016 il sig. Testimone_1
Agente di di Asolo, si recava presso la Controparte_1
in Caerano di San Marco (TV), alla Via Parte_1
Viganò n. 22, per illustrare la polizza “Assicurazione per la responsabilità civile prodotti” n° 361296012 (si esibisce al teste doc. 06 bis)?
2. Vero che, in tale occasione, il sig. Testimone_2
precisava al sig. che la produce e Tes_1 Parte_1
fornisce prodotti alimentari finiti o semilavorati a società italiane e straniere e che, pertanto, necessita di una assicurazione in grado di coprire qualunque danno derivante alle società proprie clienti e/o a terzi in conseguenza di eventuali difetti del prodotto?
3. Vero che il sig. spiegava al sig. Testimone_1
che la polizza proposta copriva qualunque Testimone_2
ipotesi di danno cagionato per colpa di in Parte_1
relazione a difetti del prodotto?
4. Vero che, in particolare, il sig. Testimone_1
precisava al sig. che la polizza garantiva Testimone_2
la società da tutti i danni involontariamente Parte_1
Pag. 3 di 19 cagionati a clienti e, in generale, a terzi da difetti dei prodotti con la sola esclusione del rimborso Parte_1
delle spese per il ritiro dei prodotti dell'assicurata,
copertura per la quale vi era l'apposita garanzia aggiuntiva denominata “garanzia recall”?
5. Vero che in tale occasione il sig. Testimone_1
precisava al sig. che la polizza garantiva Testimone_2
la società anche per l'eventuale rimozione dal Parte_1
commercio dei prodotti dei terzi danneggiati?
6. Vero che in tale occasione il sig. Testimone_1
precisava al sig. che la polizza copriva Testimone_2
anche il controvalore del prodotto assicurato se questo era incorporato nel prodotto finale del terzo danneggiato?
7. Vero che in tale occasione il sig. Testimone_1
ometteva di consegnare copia della polizza di cui al capitolo sub 1) nonché delle relative condizioni generali?
Si indicano a testi sui capitoli da 1) a 7) sopra indicati: il sig. residente in [...]Testimone_3
(TV), alla Via Trieste;
la sig.ra Testimone_4
residente in [...].
8. Vero che ha sempre acquistato da Controparte_2
esclusivamente prodotto vegetale denominato Parte_1
? Parte_2
9. Vero che, dal 31.03.2022 al 25.05.2022, ha Parte_1
fornito a 10.440 kg di con date CP_2 Parte_2
di scadenza ricomprese tra il 31.07.2023 e il 31.10.2023
(si esibiscono al teste gli allegati 47.I1-I2-I3-I4)?
Pag. 4 di 19 10. Vero che in data 24.05.2022 comunicava a CP_2
di aver ricevuto segnalazione di reazione Parte_1
allergica al lattosio da parte di un consumatore finale delle proprie pizze e di aver rinvenuto nel proprio magazzino il prodotto “stracchino” di mai Parte_1
ordinato a quest'ultima e confezionato come Parte_2
11. Vero che a seguito del ricevimento della comunicazione di di cui al capitolo sub 10) CP_2 Parte_1
effettuava una prova di rintracciabilità dei prodotti e dal controllo dei documenti contabili emergeva che per errore era stato fornito a stracchino imballato come CP_2
mozzarisella vegetale?
Si indicano a testi sui capitoli da 8) a 11) sopra indicati i sig.ri: il sig. residente in [...]Testimone_3
ET (TV), alla Via Trieste;
la sig.ra Testimone_4
residente in [...]; il sig. residente in [...], alla Testimone_5
Via Piave n. 85/1; il sig. residente in Testimone_6
EL ET (TV), alla Via Priuli n. 15/F e il sig. residente in [...]
Dei Santin n. 5.
12. Vero che, nell'anno 2022, su incarico di CP_1
, il Perito Dott. Agr. dello Studio
[...] Persona_1
Cercato & Associati di Mestre ha svolto accertamenti sulle cause del danno subìto da a seguito della CP_2
fornitura di prodotti difettati da parte di dal Parte_1
31.03.2022 al 25.05.2022 e ha stimato il relativo danno (si esibiscono al teste le perizie allegate sub docc. 15 e 19)?
Pag. 5 di 19 13. Vero che il dott. ha accertato che dal 31.3.2022 Per_1
al 25.5.2022 ha fornito a 10.440 kg di Parte_1 CP_3
mozzarisella vegetale con più date di scadenza tra il
31.7.2023 e il 31.10.2023 (si esibisce al teste doc. 15)?
14. Vero che, dall'esame delle schede di tracciabilità
della produzione di il Perito Dott. Agr. CP_2
ha accertato che dal 21.5.2022 al 23.5.2022 Persona_1
ha fabbricato 9.458 pizze utilizzando la CP_2
mozzarisella fornita da (si esibisce al teste Parte_1
doc. 15)?
15. Vero che dall'esame dei report delle consegne con delivery note (ddt) di il Perito Dott. CP_2 [...]
ha accertato che dal 21.5.2022 al 24.5.2022 Persona_2
le pizze di sono state vendute ai Clienti CP_2
rivenditori della Grande Distribuzione inglese (G.D.O.)
, , , che le misero in CP_4 CP_5 CP_6 Per_3
vendita nei loro punti vendita al dettaglio (si esibisce al teste doc. 15)?
16. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
accertato che il 24.05.2022 aveva rilevato nel proprio CP_3
magazzino la presenza di prodotto caseario “stracchino” di mai ordinato a quest'ultima (si esibisce al teste Parte_1
doc.15)?
17. Vero che nel maggio 2022 l'Autorità Sanitaria inglese ha ordinato a di procedere al ritiro e al CP_2
richiamo delle proprie pizze dal mercato (si esibisce al teste doc. 15)?
Pag. 6 di 19 18. Vero che in data 24.05.2022 chiedeva ai CP_2
clienti della , Parte_3 CP_5 CP_6 Per_3
di ritirare dai loro punti di vendita le pizze acquistate da e di distruggerle (si esibisce al teste CP_2
doc. 15)?
19. Vero che il Dott. esaminava gli esiti delle Per_1
analisi svolte dall'ente “Ukas Testing” e accertava che tre pallet di pizze fresche e cinque pallet di pizze surgelate, giacenti nel magazzino di , contenevano caseina (si CP_3
esibisce al teste doc.15)?
20. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
accertato che ha sostenuto il costo CP_2
complessivo di £ 38.597,00 per la rimozione delle pizze dagli scaffali della (si esibisce al teste docc. 15 Pt_3
e 19)?
21. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
accertato che il valore delle pizze distrutte al netto del controvalore del prodotto dell'assicurata era pari a £
29.678,00 (si esibisce al teste docc. 15 e 19)?
22. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
accertato che il controvalore del prodotto dell'assicurata era pari a £ 13.938,00 (si esibisce al teste docc. 15 e
19)?
23. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
quantificato quale voce di danno l'analisi sulle pizze per verificare quali lotti presentassero difetto per £ 7.137,00
(si esibisce al teste docc. 15 e 19)?
Pag. 7 di 19 24. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
quantificato il costo di spedizione di pizze in sostituzione ai consumatori in £ 389,00 (si esibisce al teste docc. 15 e 19)?
25. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
quantificato il mancato guadagno di sulla vendita CP_3
delle pizze in £ 19.082,00 (si esibisce al teste docc. 15 e
19)?
26. Vero che il Perito Dott. Agr. ha Persona_1
quantificato le spese legali sostenute da in £ 875,00 CP_3
(si esibisce al teste docc. 15 e 19)?
27. Vero che il danno complessivo subito da è CP_2
stato accertato dal Dott. in 109.696,00 sterline Per_1
inglesi? Si indicano a tesi sui capitoli da 12) a 27) sopra indicati il Perito Dott. presso lo Persona_2
Studio Cercato & Associati con sede in Venezia-Mestre (VE),
Via Torre Belfredo n. 73.
c) in via del tutto subordinata, laddove il Giudicante
ritenesse necessario un ulteriore approfondimento tecnico sui fatti di causa e sulla quantificazione dei danni, si chiede che venga disposta apposita C.T.U. tecnica volta ad ulteriormente accertare e confermare i fatti di causa, il difetto dei prodotti forniti da la Parte_1
responsabilità di quest'ultima, la natura e la quantificazione dei danni patiti da Controparte_2
d) nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte convenuta, si chiede di essere abilitati a
Pag. 8 di 19 prova contraria con i testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e con il teste sig.
presso lo Studio in Valbrenta (VI), alla Testimone_8
Via Rialto n. 2;
e) si chiede di essere ammessi a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 26.01.2023 l'Agenzia Generali Italia di
Asolo, ubicata in viale Tiziano n. 45, riceveva a mezzo e- mail dal dott. missiva con la quale veniva Testimone_9
respinta la richiesta di indennizzo di per il Parte_1
danno arrecato a nel maggio 2022 (si esibisce CP_2
al teste doc. 16)?
2. Vero che in tale occasione il sig. Testimone_1
letta la missiva di cui al capitolo sub 1), esternava il proprio disappunto precisando che la polizza n° 361296012 che aveva sottoscritto con copriva il sinistro Parte_1
del 24.05.2022 avvenuto a danno di CP_2
3. Vero che in data 26.01.2023 il sig. Testimone_1
incontrava il sig. legale rappresentante di Testimone_2
presso la sede di Parte_1 Parte_1
4. Vero che in tale occasione, alla presenza del teste, il sig. chiedeva conferma al sig. Testimone_2 Tes_1
che la polizza n° 361296012 coprisse anche le spese
[...]
per la rimozione dal mercato delle pizze di e CP_2
il controvalore del prodotto di utilizzato da Parte_1
sulle pizze contaminate? CP_2
Pag. 9 di 19
5. Vero che in tale occasione, alla presenza del teste,
l'agente in risposta alle domande del Testimone_1
sig. confermava che la polizza n° Testimone_2
361296012 garantisce anche le spese per la rimozione dal mercato delle pizze di e il controvalore del CP_2
prodotto di utilizzato da sulle Parte_1 CP_2
pizze contaminate?
6. Vero che in tale occasione, alla presenza del teste, il sig. confermava al sig. che, in Testimone_1 Tes_2
sede di stipulazione della polizza n° 361296012 nel novembre 2016, egli aveva spiegato e ribadito che tale prodotto assicurativo copriva anche l'eventuale rimozione dal commercio dei prodotti dei terzi eventualmente danneggiati dal difetto del prodotto dell'assicurata nonché
il controvalore del prodotto assicurato se questo era incorporato nel prodotto finale del terzo danneggiato?
7. Vero che in tale occasione il sig. Testimone_1
suggeriva al sig. di rivolgersi ad un Testimone_2
legale per far valere i propri diritti in relazione al sinistro del 24.05.2022 avvenuto a danno di CP_2
Si indica a testimone sui capitoli sopra indicati il sig.:
presso il proprio Studio in Valbrenta (VI), Testimone_8
alla Via Rialto n. 2.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi dedotti in atti.
IN OGNI CASO:
Pag. 10 di 19 con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% e accessori di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate da controparte”.
per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale Rigettarsi la domanda avversaria per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Nel merito, in via subordinata Dichiararsi già adempiuto l'obbligo contrattuale di nei Controparte_1
confronti di parte attrice in forza del pagamento già
disposto in esecuzione dell'accordo sottoscritto dalle parti.
In via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di garanzia,
limitarsi l'esborso ritenuto dovuto a quanto risulti di giustizia, in applicazione delle condizioni di assicurazione di cui alla polizza di Controparte_1
n. 361296012.
Con compensazione di spese e competenze di lite.
In via istruttoria Si contesta la valenza e l'efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale.
Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate e non ammesse”.
Pag. 11 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
società che si occupa della produzione, Parte_1
lavorazione, trasporto, stoccaggio e commercializzazione di prodotti caseari e alimentari in genere, conveniva in giudizio esponendo di avere dovuto Controparte_1
pagare alla cliente LTD 109.696,00 Controparte_2
sterline inglesi a titolo di risarcimento danni per prodotto difettoso causati alla cliente nel maggio 2022.
Chiedeva di accertare l'obbligo della convenuta di tenerla indenne, in forza della polizza n. 361296012
“responsabilità civile prodotti” del 13.11.2016; e di condannarla quindi a versarle euro 129.960,24 (pari alle
109.696,00 sterline inglesi pagate a Controparte_2
). Riferiva che era stato aperto un sinistro e che i
[...]
periti dell'assicurazione avevano concluso nel senso di riconoscere il danno valutandolo in complessive 109.696,00
sterline. L'assicurazione, tuttavia, aveva negato spettassero alcune voci di danno e aveva riconosciuto dovuto il minor importo di sterline 56.286,00 detratto lo scoperto;
importo che però non aveva mai offerto a titolo di acconto. pertanto aveva versato lei stessa Parte_1
alla cliente la somma riconosciuta dai periti dell'assicurazione e ne chiedeva ora la rifusione.
Pag. 12 di 19 si costituiva in giudizio, Controparte_7
deduceva che la compagnia era sempre stata disponibile a versare il dovuto tenendo conto delle esclusioni di polizza;
chiedeva comunque il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente;
il giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dall'attrice ma non dalla convenuta;
l'assicurazione versava in corso di causa euro 61.138,42 (pari a 50.657,40
sterline); la causa veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La causa è andata in decisione senza assumere le prove chieste dalle parti, perché in base alla documentazione prodotta e allo stesso tenore degli atti della convenuta può dirsi accertato che spetti a essere Parte_1
indennizzata in forza della polizza azionata in giudizio.
Se l'an è certo – tanto che finalmente in corso di causa l'assicurazione ha versato una parte della somma indicata come certamente dovuta dai suoi stessi periti – si discute invece del quantum, perché l'assicurazione fa valere clausole di esclusione della garanzia che invece, a parere dell'assicurata, non trovano applicazione nel caso di specie;
l'assicurata pretende ancora euro 68.821,82 quale residuo indennizzo.
Pag. 13 di 19 Ciò premesso, la polizza fatta valere da è una Parte_1
polizza a copertura della “responsabilità civile prodotti”;
quanto all'oggetto dell'assicurazione, la polizza (doc 6bis
di parte attrice) stabilisce che “La Società, in esecuzione
di conforme proposta-questionario ed alla Condizioni
Generali di Assicurazione di cui al Modello R43 ed.07/03,
presta l'Assicurazione per la responsabilità civile
derivante ai sensi di legge all'assicurato/Contraente per i
danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei
seguenti prodotti
”. Parte_4
Come già evidenziato, che il sinistro denunciato da
- in sintesi: l'avere per un errore di Parte_1
imballaggio consegnato alla cliente Controparte_2
un prodotto contenente lattosio e caseina (stracchino)
anziché un prodotto vegetale;
con la conseguenza che la cliente aveva dovuto ritirare i prodotti realizzati con lo stracchino di;
altri erano rimasti giacenti in Parte_1
magazzino. Questa la sintesi dei periti dell'assicurazione di parte attrice: “Tra marzo e maggio 2022, l'Assicurata
Co Co fornì a un semilavorato alimentare, che utilizzò
nella produzione di pizze vegane. Dopo che il prodotto
dell'Assicurata era stato già parzialmente usato, CP_8
riscontrò che alcune scatole contenevano formaggio
Pag. 14 di 19 “stracchino” (di origine animale) anziché il semilavorato
vegetale ordinato (c.d. “mozzarisella”). A seguito di ciò,
Co
ha bloccato nel proprio magazzino o ritirato dai propri
Clienti, ca. 12.000 pizze, sostenendo anche i costi per il
loro reso, lo smaltimento ed altri costi accessori. La
presenza di prodotti di origine animale non rendeva più
vendibili come “vegane” le pizze e, peraltro, la presenza
di un ingrediente contenente l'allergene “proteine del
latte”, non segnalato sulla confezione, rendeva le pizze di
Co
potenzialmente pericolose per i consumatori allergici (è
stato documentato un caso di una Consumatrice che ha
lamentato conseguenze dannose dopo aver consumato una delle
Co pizze di )” - rientri nella copertura assicurativa, è
certo.
Ed infatti la convenuta, nel costituirsi in giudizio,
scrive che “… non può che Controparte_1
confermare, ancora una volta, la propria disponibilità
all'indennizzo come contrattualmente dovuto…” (così a pagina 11 della comparsa di costituzione).
La convenuta, però, calcola l'indennizzo ritenendo non indennizzabili – tra le voci di danno indicate dai suoi periti: doc. 19 di parte attrice;
voci tutte individuate e calcolate dai periti prendendo contatto con ed CP_2
esaminando la documentazione da questa fornita - la voce
Pag. 15 di 19 “controvalore dei prodotti assicurati” e la voce “Rimozione
delle pizze dagli scaffali”, rispettivamente in base alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 3 del Modello R43
ed. 07/03 delle Condizioni Generali di Polizza.
L'art 3 al punto a) prevede l'esclusione delle “spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto”; al punto b) l'esclusione delle “spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto”
(doc. 6 di parte attrice).
Premesso che l'art 3 non rientra tra le clausole vessatorie che richiedano la doppia sottoscrizione ex art 1341 sec comma c.c., deve ritenersi che nel caso di specie le esclusioni poste dalle lettere a) e b) non trovino applicazione perché si riferiscono ai prodotti assicurati,
non a prodotti di terzi. In sintesi, l'esclusione varrebbe per il controvalore e per le spese di ritiro dello stracchino consegnato alla cliente ma non CP_2
vale per il controvalore e per le spese di ritiro dei prodotti “finali” realizzati dal terzo con lo CP_2
stracchino dell'assicurata (le pizze che non CP_2
ha potuto vendere o che ha dovuto ritirare perché
contenenti lo stracchino). L'errore involontariamente commesso dall'assicurata , nel consegnare lo Parte_1
Pag. 16 di 19 stracchino anziché il prodotto vegetale, ha causato un danno alla sua cliente comprensivo dei costi ora in discussione;
danno che deve risarcire (ha già Parte_1
risarcito) e che è sicuramente coperto dalla polizza perché
è conseguenza della vendita del prodotto difettoso.
Vale, in conclusione, la copertura assicurativa per tutte le voci di danno considerate da sulla scorta Parte_1
delle indicazioni e valutazioni date dai periti dell'assicurazione.
La convenuta assicurazione è tenuta pertanto a versare all'assicurata euro 129.960,24 quale controvalore Parte_1
delle sterline inglesi versate da il 4/6/2024 al Parte_1
terzo danneggiato (doc. 27 di parte attrice); CP_2
ne ha corrisposto una parte, rimane da versare la somma di euro 68.821,82.
Già il 7/10/2023 – data della perizia dell'assicurazione-
era certo il quantum dell'indennizzo; vanno pertanto corrisposti a gli interessi dal 4/6/2024 al Parte_1
3/1/2025 (data in cui l'assicurazione ha versato euro
61.138,42) sull'intera somma;
dal 3/1/2025 sul residuo.
Vanno rifuse le spese per l'attività stragiudiziale ante
causam come da doc 50 (euro 6.630,62) e per la traduzione dei documenti depositati in causa come da doc. 49 (euro
1.798,52).
Pag. 17 di 19 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2014 come aggiornato e tenuto conto dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 3692/2024:
1. accerta l'obbligo di di tenere Controparte_1
indenne di quanto pagato (euro 129.960,24) Parte_1
a quale responsabile civile per i Controparte_2
danni involontariamente causati a quest'ultima nel maggio
2022 per difetto dei prodotti forniti, in forza della polizza n. 361296012 “responsabilità civile prodotti”
stipulata tra le parti in causa in data 13.11.2016;
2. condanna a corrispondere a Controparte_1
l'importo di euro 68.821,82; oltre Parte_1
interessi come da motivazione;
oltre ad euro 6.630,62 ed euro 1.798,52 per rifusione spese come da motivazione;
3. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di spese che si Parte_1
liquidano in euro 16.000 complessivamente per compenso professionale, otre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 786 per spese.
Pag. 18 di 19 Treviso, 8/12/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 19 di 19