Art. 15.
Hanno diritto ad una indennita' per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all'articolo 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:
1° per riduzione negli organici. In questo caso la indennita' e' uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
2° per constatata inabilita' a prestare ulteriori servizi per ferite od infermita' contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 11. In questi casi l'indennita' e' pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
3º per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennita' e' concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed e' pari alla meta' del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.
Hanno diritto ad una indennita' per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all'articolo 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:
1° per riduzione negli organici. In questo caso la indennita' e' uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
2° per constatata inabilita' a prestare ulteriori servizi per ferite od infermita' contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 11. In questi casi l'indennita' e' pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
3º per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennita' e' concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed e' pari alla meta' del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.