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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 38/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1918/2024, pubblicata il 30.08.2024 tra in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Gaetano Morena e Giuseppe Morena
Appellante
e
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio FA
Appellata nonché
, assistito e difeso dall'Avv. Maurizio Controparte_3
FA
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
[...] [...]
e chiedendone la condanna, Controparte_4 Controparte_3 in solido, alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di euro
50.000,00, oltre interessi;
in via gradata, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni asseritamente derivanti CP_3 dall'inosservanza del dovere di diligente gestione dell'impresa.
Esponeva al riguardo che, nei mesi di marzo ed aprile 2012, si erano svolte trattative tra la società attrice, in persona dell'allora amministratore pro tempore, , e la Controparte_3 CP_5
amministrata dal medesimo , finalizzate alla
[...] CP_3 conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1.000 Kwp, da edificarsi nel Comune di
Castelnuovo Cilento, in località Fornace e che le trattative non avevano condotto alla stipula di alcun accordo. Nondimeno, la Controparte_5 aveva richiesto alla il versamento della somma di Controparte_1 euro 50.000,00 quale “acconto su impianto da 1.000 Kwp”, importo che la società attrice aveva provveduto a corrispondere mediante bonifico bancario.
Successivamente, proseguiva l'attrice, il nuovo amministratore pro tempore della società istante, , subentrato al , CP_6 CP_3 rilevato che alcun contratto di appalto si era perfezionato, aveva domandato alla la restituzione dell'importo versato, Controparte_5 sostenendo che il pagamento de quo era stato eseguito dal precedente amministratore in difetto di causa giustificativa ed in violazione del dovere di diligente gestione dell'impresa.
Pertanto, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la
– già eccependo, in via preliminare, Controparte_2 Controparte_5
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito affermando che il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato dinnanzi al Tribunale di
Potenza ai sensi degli artt. 18 ss. c.p.c. Deduceva, inoltre, la non integrità del contraddittorio dovendosi chiamare in causa anche CP_7
[..
[...] quale subappaltatore incaricato dell'esecuzione dei lavori
[...] oggetto di lite.
Nel merito, la società convenuta contestava integralmente la pretesa attorea, assumendo che tra le parti si fosse perfezionato un contratto di
“fornitura di impianto fotovoltaico” in virtù del quale essa si era impegnata alla realizzazione dell'impianto per il prezzo di euro
2.695.000,00, di cui euro 269.500,00 da corrispondersi all'atto della sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria. Da ciò desumeva che il versamento dell'importo di euro 50.000,00 non fosse avvenuto sine titulo, bensì in parziale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal suddetto contratto.
Formulava, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della parte attrice, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, al pagamento della residua somma di euro 219.500,00 dovuta al momento della conclusione del contratto;
nonché, previa declaratoria di risoluzione dello stesso, al risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento, quantificati in euro 100.000,00.
Si costituiva in giudizio anche , il quale, in Controparte_3 via preliminare, sollevava le eccezioni di incompetenza per territorio del
Tribunale adito e di non integrità del contraddittorio, richiamando le medesime argomentazioni già prospettate dalla Controparte_2
Nel merito, rappresentava che l'importo di euro 50.000,00, del quale la società attrice chiedeva la restituzione, era stato corrisposto in esecuzione delle previsioni del contratto sottoscritto in data 13 aprile
2012. In ordine alla domanda risarcitoria, evidenziava di aver svolto la carica di amministratore della in sostituzione di Controparte_1
, “scrupolosamente e con la massima diligenza”, CP_6 chiedendo, altresì, a quest'ultimo informazioni circa la situazione contabile della società.
Con sentenza n. 1918/2024, pubblicata il 30.08.2024, il Tribunale di
Nocera Inferiore rigettava sia le domande proposte dalla parte attrice
3 che quelle spiegate in via riconvenzionale dalla società convenuta, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra la e Controparte_1 Controparte_2
Condannava, invece, la società attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di . Controparte_3
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando che le parti non avevano articolato alcuna deduzione in ordine al c.d. forum contractus, né, peraltro, allegato l'assenza, nel circondario del
Tribunale adito, di uno stabilimento ovvero di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la Rigettava, altresì, Controparte_2
l'eccezione di non integrità del contraddittorio, osservando che CP_7 non rivestiva la qualità di litisconsorte necessario rispetto ad
[...] alcuna delle domande proposte. Sempre in limine litis, il primo giudice respingeva le domande di esatto adempimento e di risoluzione del contratto de quo, spiegate in via riconvenzionale dalla società convenuta, evidenziando come esse fossero tra di loro alternative e come la parte istante non avesse subordinato l'esame dell'una al rigetto dell'altra, avendo invece concluso per l'accoglimento di entrambe.
Il Tribunale la rigettava la domanda di restituzione dell'importo di euro
50.000,00, proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., rilevando che, sulla base della documentazione acquisita, tale somma era stata versata in esecuzione di un contratto di appalto concluso tra parti, la cui esistenza e validità non erano state contestate dalla società attrice, quantomeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum. Respingeva, altresì, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del per la CP_3 dedotta violazione del dovere di diligenza, osservando che la disposizione del pagamento di euro 50.000,00 in favore della società convenuta non integrava condotta illecita, in quanto eseguita in adempimento del suindicato contratto.
Infine, in relazione alla domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale spiegata, in via riconvenzionale, dalla verso Controparte_2
4 la il giudice di primo grado la reputava infondata, Controparte_1 rilevando come la convenuta si fosse limitata a richiedere, in modo meramente assertivo, il ristoro del pregiudizio subito, senza precisarne la concreta consistenza.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno adita, contrariis reiectis ed in riforma integrale, dell'impugnata sentenza: n. 1918 (rg. 4230/2012), pubblicata, inter partes, dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 30.08.2024, così giudicare:
- dichiarata la nullità o/e l'inefficacia o/e l'inopponibilità della vendita- appalto del 17.04.2012 e depositato agli atti di causa il 17.01.2013, condannare, in solido, la società ed il sig. Controparte_2 [...]
, quale socio accomandatario della Controparte_3 Controparte_8
, al pagamento, in favore della parte attrice, Controparte_3 di € cinquantamila oltre interessi legali dalla domanda del 23.10.2012 fino al soddisfo;
vittoria spese del doppio grado;
- in via gradata condannare il sig. , quale ex Controparte_3 amministratore dell'appellante, al pagamento in favore di quest'ultima,
a titolo di risarcimento danni, di € cinquantamila oltre gli interessi di mora dalla domanda di primo grado fino al soddisfo;
vittoria spese”.
Si sono costituiti in giudizio sia la società che Controparte_2 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto Controparte_3 di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita con il deposito di
5 note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dalle parti convenute, secondo cui le contestazioni avanzate dall'odierna appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità e, dunque, risulta pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'appellante, con i motivi di impugnazione articolati, sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, rispettando, così, le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Allo stesso modo, va respinta l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione contiene argomentazioni difensive che introducono
6 questioni giuridiche tali da impedire di formulare un giudizio prognostico immediato sulle probabilità di accoglimento del gravame.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, la contesta la statuizione Controparte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 fosse sorretto da un valido ed efficace titolo giustificativo, respingendo, conseguentemente, la domanda di ripetizione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In particolare, l'appellante osserva di avere eccepito, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la nullità del contratto di appalto per difetto di accordo, nonché la sua inefficacia per mancanza di data certa. Deduce, inoltre, di avere prospettato, in via subordinata, la simulazione assoluta del contratto de quo, sostenendo che le parti - entrambe rappresentate dal - non avevano alcun effettivo CP_3 interesse alla realizzazione del predetto impianto fotovoltaico.
La censura è infondata.
In punto di diritto, si osserva che, nel caso de quo, il riparto dell'onere probatorio deve essere definito in conformità ai principi generali che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che agisce in giudizio nei confronti dell'accipiens deve dimostrare tanto l'avvenuto pagamento, quanto l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale o il suo successivo venir meno.
Ed invero, l'inesistenza della causa debendi rappresenta - unitamente all'avvenuto pagamento ed al nesso causale – un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. L'attore, pertanto, deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa, prova che può essere assolta mediante la dimostrazione del fatto negativo ovvero attraverso fatti positivi contrari dai quali desumere, in via presuntiva, il fatto negativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30822, 28 novembre 2018;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30713, 27 novembre 2018).
7 Nondimeno l'onere probatorio gravante sull'attore deve essere assolto in relazione al thema decidendum e, dunque, al vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ne consegue che, ove l'attore sostenga che il pagamento sia stato eseguito - come nel caso di specie – in forza di un titolo nullo ovvero in assenza di titolo, egli dovrà, nel primo caso, provare la nullità e, nel secondo, limitarsi ad allegare l'inesistenza del titolo, gravando, invece, sul convenuto la prova dell'esistenza di una giusta causa (cfr. Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 14428, 26 maggio 2021).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la Controparte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non ha espressamente dedotto l'invalidità del contratto stipulato con la né la sua Controparte_2 inefficacia per difetto di data certa, limitandosi ad affermare che “il contratto di appalto non era stato concluso” e che “l'amministratore uscente aveva disposto, senza causa, il pagamento di € 50 mila in favore della società . Controparte_9
Peraltro, l'odierna appellante, non avendo depositato la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. ha cristallizzato le proprie allegazioni, domande ed eccezioni nei limiti di quanto esposto in tale atto di citazione.
In ogni caso, le affermazioni della società attrice, formulate nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di gravame, risultano smentite dalla documentazione presente in atti e, in particolare, dalla proposta contrattuale ivi prodotta dalla Controparte_2
Ed infatti, la “proposta di fornitura di impianto fotovoltaico” (v. all. 7, produzione di primo grado della , sottoscritta in data 13 Controparte_2 aprile 2012, stabiliva, espressamente, un costo complessivo di euro
2.695.000,00 per la realizzazione del predetto impianto, di cui euro
269.500,00 da versarsi al momento della conclusione del contratto a titolo di caparra confirmatoria.
La proposta prevedeva, inoltre, che il contratto de quo si sarebbe perfezionato “decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta da parte del venditore, salvo che questi, prima della scadenza del
8 predetto termine, invii al cliente una comunicazione scritta di rifiuto della proposta”.
Ebbene, poiché entro il termine indicato non era pervenuta alcuna comunicazione di rifiuto, il contratto di appalto doveva ritenersi perfezionato ed efficace inter partes.
Pertanto, in adempimento degli obblighi contrattuali così assunti, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, aveva legittimamente provveduto a Controparte_3 versare, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 50.000,00, con l'intesa che il saldo sarebbe stato corrisposto nei giorni successivi.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dal primo giudice, sebbene sia incontroverso che la società appellante abbia corrisposto alla la somma di euro 50.000,00, è parimenti indiscusso Controparte_2 che tale pagamento sia avvenuto in esecuzione di un valido contratto di appalto e, dunque, in presenza di un idoneo titolo giustificativo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, pervenendo, con motivazione congrua e puntuale, al rigetto della domanda di ripetizione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., previo accertamento dell'esistenza di un contratto efficace tra le parti atto a giustificare il pagamento in contestazione e, pertanto, ad escluderne il carattere di indebito.
La sentenza impugnata, infatti, ha disatteso le deduzioni della società attrice, reiterate anche nel presente giudizio, all'esito di un'accurata analisi della documentazione acquisita, mentre le censure esposte si rivelano del tutto inidonee a scalfire le conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, la deduce la violazione Controparte_1 dell'art. 2392 c.c., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non qualificare come “illecito” il pagamento dell'importo di euro 50.000,00, eseguito dal in assenza di un valido titolo CP_3 giustificativo.
9 La società appellante sostiene, in particolare, che quest'ultimo, in qualità di amministratore pro tempore della avrebbe Controparte_1 agito con negligenza ed in situazione di conflitto di interessi, imputando tale versamento quale acconto su un contratto, in realtà, mai concluso.
La censura è infondata.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare che l'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di società di capitali, tale è la ha natura contrattuale. Controparte_1
Da ciò discende che grava sulla società attrice l'onere di allegare e provare sia le violazioni contestate, sia il nesso causale tra tali violazioni ed il danno lamentato. Incombe, invece, sugli amministratori la prova della non imputabilità del fatto dannoso, mediante la dimostrazione positiva dell'adempimento dei doveri inerenti alla carica e del rispetto delle obbligazioni loro gravanti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, ord n.
25260, 20 settembre 2024; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2975, 7 febbraio
2020).
Ne consegue che, quando i comportamenti degli amministratori non sono espressamente vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discende dal dovere di lealtà – inteso come divieto di operare in conflitto di interessi con la società - ovvero dal dovere di diligenza - consistente nell'adozione di tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali - l'illecito è integrato dalla condotta posta in violazione di tali doveri.
In tali evenienze, l'onere probatorio gravante sulla società non si esaurisce nell'allegazione dell'atto compiuto dall'amministratore, ma si estende ad una serie di elementi ulteriori dai quali possa desumersi la violazione del dovere di lealtà o del dovere di diligenza. Il contenuto di tali obblighi, di carattere generale, deve essere definito alla luce delle circostanze del caso concreto. Pertanto, con riferimento alla dedotta inosservanza dell'obbligo di diligenza, la parte attrice è tenuta a provare una serie di indici dai quali sia possibile inferire la violazione del dovere medesimo, così come delineato dall'art. 2392 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez.
10 I, sent. n. 25056, 9 novembre 2020; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2975, 7 febbraio 2020).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, va rilevato che, nel caso di specie, la società appellante, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata a contestare, genericamente, a
[...]
, la violazione del “dovere di gestire con diligenza Controparte_3
l'impresa”, fondando tale addebito sull'avvenuto pagamento, in favore della della somma di euro 50.000,00 “in mancanza di ogni Controparte_2 rapporto causale”.
Orbene, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il versamento in questione non integra alcuna condotta illecita, costituendo, al contrario, adempimento di obbligazioni legittimamente assunte in sede negoziale. Il pagamento, infatti, è stato effettuato in esecuzione del contratto di appalto stipulato, nell'aprile del 2012, tra la e la società convenuta, avente ad oggetto la Controparte_1 realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1.000 Kwp, a fronte del corrispettivo complessivo di euro 2.695.000,00, da versarsi in più soluzioni.
Ne discende che le deduzioni, meramente assertive, dell'appellante non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La società, infatti, avrebbe dovuto allegare e dimostrare, non solo l'esistenza di condotte del idonee ad arrecarle un pregiudizio, CP_3 bensì anche la violazione dei doveri di lealtà e diligenza allo stesso imposti. Tuttavia, nessuna prova, in tal senso, è stata offerta.
Pertanto, il Tribunale ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, giungendo correttamente ad escludere la sussistenza di condotte del idonee ad integrare una violazione dei doveri di lealtà e CP_3 diligenza e, conseguentemente, una responsabilità risarcitoria in capo al medesimo.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11 La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Per l'effetto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore della società
e di , da liquidarsi come in Controparte_2 Controparte_3 dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, con maggiorazione del 10% ex art. 4 citato D.M.e con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Controparte_1 confronti della e , avverso la Controparte_2 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1918/2024 depositata in data 30.08.2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 CP_2
e di delle spese e competenze di lite,
[...] Controparte_3 che liquida in euro 10.990,10,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Maurizio FA, per dichiarato anticipo;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
12 Così deciso in Salerno, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 38/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1918/2024, pubblicata il 30.08.2024 tra in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Gaetano Morena e Giuseppe Morena
Appellante
e
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio FA
Appellata nonché
, assistito e difeso dall'Avv. Maurizio Controparte_3
FA
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
[...] [...]
e chiedendone la condanna, Controparte_4 Controparte_3 in solido, alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di euro
50.000,00, oltre interessi;
in via gradata, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni asseritamente derivanti CP_3 dall'inosservanza del dovere di diligente gestione dell'impresa.
Esponeva al riguardo che, nei mesi di marzo ed aprile 2012, si erano svolte trattative tra la società attrice, in persona dell'allora amministratore pro tempore, , e la Controparte_3 CP_5
amministrata dal medesimo , finalizzate alla
[...] CP_3 conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1.000 Kwp, da edificarsi nel Comune di
Castelnuovo Cilento, in località Fornace e che le trattative non avevano condotto alla stipula di alcun accordo. Nondimeno, la Controparte_5 aveva richiesto alla il versamento della somma di Controparte_1 euro 50.000,00 quale “acconto su impianto da 1.000 Kwp”, importo che la società attrice aveva provveduto a corrispondere mediante bonifico bancario.
Successivamente, proseguiva l'attrice, il nuovo amministratore pro tempore della società istante, , subentrato al , CP_6 CP_3 rilevato che alcun contratto di appalto si era perfezionato, aveva domandato alla la restituzione dell'importo versato, Controparte_5 sostenendo che il pagamento de quo era stato eseguito dal precedente amministratore in difetto di causa giustificativa ed in violazione del dovere di diligente gestione dell'impresa.
Pertanto, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la
– già eccependo, in via preliminare, Controparte_2 Controparte_5
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito affermando che il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato dinnanzi al Tribunale di
Potenza ai sensi degli artt. 18 ss. c.p.c. Deduceva, inoltre, la non integrità del contraddittorio dovendosi chiamare in causa anche CP_7
[..
[...] quale subappaltatore incaricato dell'esecuzione dei lavori
[...] oggetto di lite.
Nel merito, la società convenuta contestava integralmente la pretesa attorea, assumendo che tra le parti si fosse perfezionato un contratto di
“fornitura di impianto fotovoltaico” in virtù del quale essa si era impegnata alla realizzazione dell'impianto per il prezzo di euro
2.695.000,00, di cui euro 269.500,00 da corrispondersi all'atto della sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria. Da ciò desumeva che il versamento dell'importo di euro 50.000,00 non fosse avvenuto sine titulo, bensì in parziale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal suddetto contratto.
Formulava, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della parte attrice, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, al pagamento della residua somma di euro 219.500,00 dovuta al momento della conclusione del contratto;
nonché, previa declaratoria di risoluzione dello stesso, al risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento, quantificati in euro 100.000,00.
Si costituiva in giudizio anche , il quale, in Controparte_3 via preliminare, sollevava le eccezioni di incompetenza per territorio del
Tribunale adito e di non integrità del contraddittorio, richiamando le medesime argomentazioni già prospettate dalla Controparte_2
Nel merito, rappresentava che l'importo di euro 50.000,00, del quale la società attrice chiedeva la restituzione, era stato corrisposto in esecuzione delle previsioni del contratto sottoscritto in data 13 aprile
2012. In ordine alla domanda risarcitoria, evidenziava di aver svolto la carica di amministratore della in sostituzione di Controparte_1
, “scrupolosamente e con la massima diligenza”, CP_6 chiedendo, altresì, a quest'ultimo informazioni circa la situazione contabile della società.
Con sentenza n. 1918/2024, pubblicata il 30.08.2024, il Tribunale di
Nocera Inferiore rigettava sia le domande proposte dalla parte attrice
3 che quelle spiegate in via riconvenzionale dalla società convenuta, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra la e Controparte_1 Controparte_2
Condannava, invece, la società attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di . Controparte_3
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando che le parti non avevano articolato alcuna deduzione in ordine al c.d. forum contractus, né, peraltro, allegato l'assenza, nel circondario del
Tribunale adito, di uno stabilimento ovvero di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la Rigettava, altresì, Controparte_2
l'eccezione di non integrità del contraddittorio, osservando che CP_7 non rivestiva la qualità di litisconsorte necessario rispetto ad
[...] alcuna delle domande proposte. Sempre in limine litis, il primo giudice respingeva le domande di esatto adempimento e di risoluzione del contratto de quo, spiegate in via riconvenzionale dalla società convenuta, evidenziando come esse fossero tra di loro alternative e come la parte istante non avesse subordinato l'esame dell'una al rigetto dell'altra, avendo invece concluso per l'accoglimento di entrambe.
Il Tribunale la rigettava la domanda di restituzione dell'importo di euro
50.000,00, proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., rilevando che, sulla base della documentazione acquisita, tale somma era stata versata in esecuzione di un contratto di appalto concluso tra parti, la cui esistenza e validità non erano state contestate dalla società attrice, quantomeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum. Respingeva, altresì, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del per la CP_3 dedotta violazione del dovere di diligenza, osservando che la disposizione del pagamento di euro 50.000,00 in favore della società convenuta non integrava condotta illecita, in quanto eseguita in adempimento del suindicato contratto.
Infine, in relazione alla domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale spiegata, in via riconvenzionale, dalla verso Controparte_2
4 la il giudice di primo grado la reputava infondata, Controparte_1 rilevando come la convenuta si fosse limitata a richiedere, in modo meramente assertivo, il ristoro del pregiudizio subito, senza precisarne la concreta consistenza.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno adita, contrariis reiectis ed in riforma integrale, dell'impugnata sentenza: n. 1918 (rg. 4230/2012), pubblicata, inter partes, dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 30.08.2024, così giudicare:
- dichiarata la nullità o/e l'inefficacia o/e l'inopponibilità della vendita- appalto del 17.04.2012 e depositato agli atti di causa il 17.01.2013, condannare, in solido, la società ed il sig. Controparte_2 [...]
, quale socio accomandatario della Controparte_3 Controparte_8
, al pagamento, in favore della parte attrice, Controparte_3 di € cinquantamila oltre interessi legali dalla domanda del 23.10.2012 fino al soddisfo;
vittoria spese del doppio grado;
- in via gradata condannare il sig. , quale ex Controparte_3 amministratore dell'appellante, al pagamento in favore di quest'ultima,
a titolo di risarcimento danni, di € cinquantamila oltre gli interessi di mora dalla domanda di primo grado fino al soddisfo;
vittoria spese”.
Si sono costituiti in giudizio sia la società che Controparte_2 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto Controparte_3 di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita con il deposito di
5 note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dalle parti convenute, secondo cui le contestazioni avanzate dall'odierna appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità e, dunque, risulta pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'appellante, con i motivi di impugnazione articolati, sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, rispettando, così, le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Allo stesso modo, va respinta l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione contiene argomentazioni difensive che introducono
6 questioni giuridiche tali da impedire di formulare un giudizio prognostico immediato sulle probabilità di accoglimento del gravame.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, la contesta la statuizione Controparte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 fosse sorretto da un valido ed efficace titolo giustificativo, respingendo, conseguentemente, la domanda di ripetizione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In particolare, l'appellante osserva di avere eccepito, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la nullità del contratto di appalto per difetto di accordo, nonché la sua inefficacia per mancanza di data certa. Deduce, inoltre, di avere prospettato, in via subordinata, la simulazione assoluta del contratto de quo, sostenendo che le parti - entrambe rappresentate dal - non avevano alcun effettivo CP_3 interesse alla realizzazione del predetto impianto fotovoltaico.
La censura è infondata.
In punto di diritto, si osserva che, nel caso de quo, il riparto dell'onere probatorio deve essere definito in conformità ai principi generali che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che agisce in giudizio nei confronti dell'accipiens deve dimostrare tanto l'avvenuto pagamento, quanto l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale o il suo successivo venir meno.
Ed invero, l'inesistenza della causa debendi rappresenta - unitamente all'avvenuto pagamento ed al nesso causale – un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. L'attore, pertanto, deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa, prova che può essere assolta mediante la dimostrazione del fatto negativo ovvero attraverso fatti positivi contrari dai quali desumere, in via presuntiva, il fatto negativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30822, 28 novembre 2018;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30713, 27 novembre 2018).
7 Nondimeno l'onere probatorio gravante sull'attore deve essere assolto in relazione al thema decidendum e, dunque, al vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ne consegue che, ove l'attore sostenga che il pagamento sia stato eseguito - come nel caso di specie – in forza di un titolo nullo ovvero in assenza di titolo, egli dovrà, nel primo caso, provare la nullità e, nel secondo, limitarsi ad allegare l'inesistenza del titolo, gravando, invece, sul convenuto la prova dell'esistenza di una giusta causa (cfr. Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 14428, 26 maggio 2021).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la Controparte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non ha espressamente dedotto l'invalidità del contratto stipulato con la né la sua Controparte_2 inefficacia per difetto di data certa, limitandosi ad affermare che “il contratto di appalto non era stato concluso” e che “l'amministratore uscente aveva disposto, senza causa, il pagamento di € 50 mila in favore della società . Controparte_9
Peraltro, l'odierna appellante, non avendo depositato la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. ha cristallizzato le proprie allegazioni, domande ed eccezioni nei limiti di quanto esposto in tale atto di citazione.
In ogni caso, le affermazioni della società attrice, formulate nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di gravame, risultano smentite dalla documentazione presente in atti e, in particolare, dalla proposta contrattuale ivi prodotta dalla Controparte_2
Ed infatti, la “proposta di fornitura di impianto fotovoltaico” (v. all. 7, produzione di primo grado della , sottoscritta in data 13 Controparte_2 aprile 2012, stabiliva, espressamente, un costo complessivo di euro
2.695.000,00 per la realizzazione del predetto impianto, di cui euro
269.500,00 da versarsi al momento della conclusione del contratto a titolo di caparra confirmatoria.
La proposta prevedeva, inoltre, che il contratto de quo si sarebbe perfezionato “decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta da parte del venditore, salvo che questi, prima della scadenza del
8 predetto termine, invii al cliente una comunicazione scritta di rifiuto della proposta”.
Ebbene, poiché entro il termine indicato non era pervenuta alcuna comunicazione di rifiuto, il contratto di appalto doveva ritenersi perfezionato ed efficace inter partes.
Pertanto, in adempimento degli obblighi contrattuali così assunti, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, aveva legittimamente provveduto a Controparte_3 versare, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 50.000,00, con l'intesa che il saldo sarebbe stato corrisposto nei giorni successivi.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dal primo giudice, sebbene sia incontroverso che la società appellante abbia corrisposto alla la somma di euro 50.000,00, è parimenti indiscusso Controparte_2 che tale pagamento sia avvenuto in esecuzione di un valido contratto di appalto e, dunque, in presenza di un idoneo titolo giustificativo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, pervenendo, con motivazione congrua e puntuale, al rigetto della domanda di ripetizione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., previo accertamento dell'esistenza di un contratto efficace tra le parti atto a giustificare il pagamento in contestazione e, pertanto, ad escluderne il carattere di indebito.
La sentenza impugnata, infatti, ha disatteso le deduzioni della società attrice, reiterate anche nel presente giudizio, all'esito di un'accurata analisi della documentazione acquisita, mentre le censure esposte si rivelano del tutto inidonee a scalfire le conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, la deduce la violazione Controparte_1 dell'art. 2392 c.c., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non qualificare come “illecito” il pagamento dell'importo di euro 50.000,00, eseguito dal in assenza di un valido titolo CP_3 giustificativo.
9 La società appellante sostiene, in particolare, che quest'ultimo, in qualità di amministratore pro tempore della avrebbe Controparte_1 agito con negligenza ed in situazione di conflitto di interessi, imputando tale versamento quale acconto su un contratto, in realtà, mai concluso.
La censura è infondata.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare che l'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di società di capitali, tale è la ha natura contrattuale. Controparte_1
Da ciò discende che grava sulla società attrice l'onere di allegare e provare sia le violazioni contestate, sia il nesso causale tra tali violazioni ed il danno lamentato. Incombe, invece, sugli amministratori la prova della non imputabilità del fatto dannoso, mediante la dimostrazione positiva dell'adempimento dei doveri inerenti alla carica e del rispetto delle obbligazioni loro gravanti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, ord n.
25260, 20 settembre 2024; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2975, 7 febbraio
2020).
Ne consegue che, quando i comportamenti degli amministratori non sono espressamente vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discende dal dovere di lealtà – inteso come divieto di operare in conflitto di interessi con la società - ovvero dal dovere di diligenza - consistente nell'adozione di tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali - l'illecito è integrato dalla condotta posta in violazione di tali doveri.
In tali evenienze, l'onere probatorio gravante sulla società non si esaurisce nell'allegazione dell'atto compiuto dall'amministratore, ma si estende ad una serie di elementi ulteriori dai quali possa desumersi la violazione del dovere di lealtà o del dovere di diligenza. Il contenuto di tali obblighi, di carattere generale, deve essere definito alla luce delle circostanze del caso concreto. Pertanto, con riferimento alla dedotta inosservanza dell'obbligo di diligenza, la parte attrice è tenuta a provare una serie di indici dai quali sia possibile inferire la violazione del dovere medesimo, così come delineato dall'art. 2392 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez.
10 I, sent. n. 25056, 9 novembre 2020; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2975, 7 febbraio 2020).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, va rilevato che, nel caso di specie, la società appellante, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata a contestare, genericamente, a
[...]
, la violazione del “dovere di gestire con diligenza Controparte_3
l'impresa”, fondando tale addebito sull'avvenuto pagamento, in favore della della somma di euro 50.000,00 “in mancanza di ogni Controparte_2 rapporto causale”.
Orbene, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il versamento in questione non integra alcuna condotta illecita, costituendo, al contrario, adempimento di obbligazioni legittimamente assunte in sede negoziale. Il pagamento, infatti, è stato effettuato in esecuzione del contratto di appalto stipulato, nell'aprile del 2012, tra la e la società convenuta, avente ad oggetto la Controparte_1 realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1.000 Kwp, a fronte del corrispettivo complessivo di euro 2.695.000,00, da versarsi in più soluzioni.
Ne discende che le deduzioni, meramente assertive, dell'appellante non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La società, infatti, avrebbe dovuto allegare e dimostrare, non solo l'esistenza di condotte del idonee ad arrecarle un pregiudizio, CP_3 bensì anche la violazione dei doveri di lealtà e diligenza allo stesso imposti. Tuttavia, nessuna prova, in tal senso, è stata offerta.
Pertanto, il Tribunale ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, giungendo correttamente ad escludere la sussistenza di condotte del idonee ad integrare una violazione dei doveri di lealtà e CP_3 diligenza e, conseguentemente, una responsabilità risarcitoria in capo al medesimo.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11 La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Per l'effetto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore della società
e di , da liquidarsi come in Controparte_2 Controparte_3 dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, con maggiorazione del 10% ex art. 4 citato D.M.e con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Controparte_1 confronti della e , avverso la Controparte_2 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1918/2024 depositata in data 30.08.2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 CP_2
e di delle spese e competenze di lite,
[...] Controparte_3 che liquida in euro 10.990,10,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Maurizio FA, per dichiarato anticipo;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
12 Così deciso in Salerno, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
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