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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UE NI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3684/2022 promossa da:
(C.F. , residente a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F ), residente a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 e (C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_3 186, con il patrocinio dell'Avv. GAETANO SCIFO, dell'avv. GIUSEPPE DI BLASI e dell'avv. SALVATORE NICOLOSI, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso i difensori
ATTORI contro nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 5, Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...] e morto a AN in data Controparte_3 26/1/1978: , nata ad [...] il [...]; , nata a Persona_1 CP_4 AN il 17/11/1938; , nata a [...] il [...]; CP_5 CP_6
, nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...] e
[...] Controparte_7 nato a [...] il [...] Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Acquisto di proprietà per intervenuta usucapione
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare che i signori … … e Parte_1 Parte_2 [...]
… hanno acquistato per usucapione ultraventennale l'intera proprietà dell'immobile sito in CP_1
Chiaramonte Gulfi, contrada Trappetazzo snc, in catasto fabbricati al foglio 129 mappale 670 sub 6, nei confronti dei comproprietari ….. e di .. e/o dei suoi eredi;
- Controparte_2 Controparte_3 Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Ragusa di eseguire la trascrizione del predetto acquisto a titolo originario a favore degli attori per intervenuta usucapione”
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
, quali comproprietari dell'immobile sito in Chiaramonte Gulfi, contrada Controparte_1
Trappetazzo s.n.c., in catasto fabbricati al foglio 129, mappale 670, sub 6, cat. D/10, hanno convenuto in giudizio e gli eredi di (id est: Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, , , e
[...] CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
) per sentire accertare e dichiarare in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione
[...] dell'intera proprietà del predetto immobile nei confronti dei comproprietari convenuti.
Hanno specificato trattarsi di un'area di corte, con annesso piccolo vano adibito a deposito antiparassitari, sita all'interno di beni di esclusiva proprietà degli stessi attori, di cui avevano acquistato la comproprietà con atto rogato in data 7.7.1987. Risultano catastalmente intestatari del predetto immobile: in ragione di 1/16 ciascuno, i coniugi - , in ragione di 1/8 Parte_1 Controparte_1
, in ragione di 3/8 ed in ragione dei restanti 3/8 , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 deceduto il 26.01.1978 e i cui eredi sono irreperibili.
Gli attori hanno altresì dedotto di aver, sin dall'acquisto, ininterrottamente per oltre vent'anni
(nella specie, circa trentaquattro anni), posseduto l'immobile in maniera esclusiva, continuativa e pubblica occupandosi della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, facendosi carico integralmente delle spese e senza chiedere alcuna autorizzazione agli altri comproprietari che, oltretutto, non hanno mai potuto accedere alla corte oggetto di causa, essendo la stessa interclusa tra immobili di esclusiva proprietà degli attori.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio ( a mezzo posta ex Controparte_2 art. 149 c.p.c e gli eredi di - id est: , Controparte_3 Persona_1 CP_4
, , , e
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
- per pubblici proclami nel rispetto delle formalità previste dall'art. 150 c.p.c., e
[...] segnatamente mediante deposito di una copia dell'atto presso la casa comunale del Comune di Ragusa
e la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Ragusa, oltre che la pubblicazione di un estratto dell'atto di citazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anno 163 – Num. 123 del 20.10.2022, pagg. 34 e 35) sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Seppur ammesso l'interrogatorio formale del convenuto lo stesso non è stato espletato CP_2 per mancata comparizione del convenuto.
Nelle more del giudizio, gli attori hanno rappresentato e documentato di aver acquistato la quota di con atto rogato in data 10.11.2023, di talché hanno precisato che l'acquisto per Controparte_2 usucapione ha ad oggetto esclusivamente la quota indivisa pari ai 3/8 dell'intera proprietà della pagina 2 di 6 particella, ancor oggi formalmente intestata a . Controparte_3
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione con rinuncia, da parte degli attori, ai termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che è documentalmente provato che gli attori oggi risultano comproprietari dei 5/8 indivisi della particella oggetto della domanda di usucapione, avendo acquistato nelle more del giudizio, per atto rogato in data 10.11.2023, la quota indivisa, pari ai 3/8 dell'intera proprietà, in ditta a nei cui confronti, pertanto, va dichiarata la cessazione della Controparte_2 materia del contendere.
La domanda di acquisto per usucapione, pertanto, ha ad oggetto solo la restante quota, pari a
3/8, che a tutt'oggi risulta formalmente intestata a deceduto il 26.01.1978, di cui i Controparte_3 convenuti (eccetto sono i discendenti, come documentato in atti. Controparte_2
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1158 C.C. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Per il maturarsi dell'usucapione, è necessario che l'interessato dimostri di aver iniziato a possedere uti dominus il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge;
che la situazione di possesso sia sorretta dall'animus possidendi, presunto iuris tantum dalla presenza del corpus e a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, postulando solamente che l'inizio della relazione con il bene sia dipesa da un fatto autonomo e non violento dell'interessato e non invece dalla tolleranza del proprietario;
che l'impossessamento del bene non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che non potevano essere noti al proprietario su cui grava (beninteso) l'onere di eccepire qualsiasi fatto impeditivo dell'usucapione; infine, che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva.
Nel caso di specie, ad agire in giudizio sono i comproprietari del bene, titolari dei 5/8 della proprietà indivisa.
Orbene, in giurisprudenza costituisce principio pacifico che “in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà
pagina 3 di 6 di possedere uti dominus e non uti condominus. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto acquistata per usucapione la proprietà di una quota di un edificio in comunione, ricostruito a seguito di perimento totale, da parte dei soli comproprietari che, fin dalla edificazione della nuova costruzione, avevano occupato interamente i tre piani del palazzo, nel totale disinteresse dell'altro comunista)” (Cass. civ.
n.12775/2008 ed in termini anche Cass. civ. n. 30765/2023, Cass. civ. n. 24781/2017).
E ancora “Per il configurarsi del possesso utile all'usucapione, una partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere ad esclusione degli altri (“uti dominus”) deve compiere atti durevoli e di non modesta entità che evidenzino un possesso esclusivo, incompatibile con il permanere del compossesso altrui” (Cass. civ. n. 21135/2024).
Per usucapire la quota, è dunque necessario che il richiedente dimostri di avere posseduto uti dominus (e non più uti condominus) l'intero bene, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'esercizio di questo potere su una sola porzione del bene, posto che il diritto di ciascun titolare si estende all'intero immobile e che l'esercizio di tale possesso in via esclusiva non sia frutto della mera tolleranza degli altri comproprietari.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In tema di usucapione per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. civ. n. 1413/2024).
Orbene, parte attrice ha dedotto di godere da oltre venti anni (e segnatamente dal 1987, ovvero sin dall'acquisto della comproprietà) in via esclusiva, pacifica, ininterrotta ed indisturbata del suddetto compendio immobiliare, che in questi anni ha manutenzionato a proprie spese e cure, eseguendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi all'udienza del 19.06.2024 ( Tes_1 ed , entrambi dipendenti della , azienda
[...] Testimone_2 Parte_3 agricola comodataria dei terreni di proprietà degli attori, compresa la particella oggetto di causa -cfr. doc.
1.A- impegnati a lavorare sui luoghi dal 1987).
In particolare, entrambi i testi, a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa, hanno confermato che “i signori e da oltre trent'anni hanno esercitato il possesso esclusivo, continuativo Pt_1 CP_1
e pubblico, senza contestazione da parte di nessuno, sull'area di corte” oggetto di causa, godendone
“in maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie al mantenimento ed alla pagina 4 di 6 conservazione dell'immobile”, “senza dovere rendere conto a nessuno”, apparendo “pubblicamente e pacificamente gli unici veri ed esclusivi proprietari dello stesso”. Hanno altresì entrambi confermato di non aver mai visto sui luoghi altri ipotetici proprietari e che, almeno dal 1987 ad oggi, nessuno ha mai rivendicato alcun diritto sull'immobile.
Vieppiù.
Gli attori hanno provato documentalmente che la particella in questione è interclusa tra immobili di esclusiva proprietà degli stessi, di talché nessun altro comproprietario ha mai potuto avere accesso alla corte, men che meno esercitarne il possesso. Il diritto di proprietà sulla particella oggetto di causa, pertanto, è stato esercitato esclusivamente dagli odierni attori per oltre 35 anni (ovvero dall'acquisto del 1987); ciò che, specie in assenza di rapporti di parentela tra le parti, non dedotti, né diversamente emersi, consente di escludere la configurabilità di un comportamento di mera tolleranza da parte dei comproprietari esclusi dal possesso (Cass. civ. n. 1413/2024, cit.).
Milita nel senso di un pacifico disinteresse da parte degli altri comproprietari, altresì, la prova documentale, in atti, del pagamento di imposte (v. avviso di accertamento TA.SI e relativo bonifico), gravanti sulla intera particella oggetto di causa, a carico della sola , odierna attrice . Parte_1
Invero, in una recente sentenza del Tribunale di Trieste è stato rilevato che “il possesso dei beni in comproprietà in modo esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento altrui da parte di un comproprietario, senza che gli altri comproprietari abbiano partecipato alle relative spese, costituisce prova della volontà di questi ultimi di non partecipare più al godimento dei predetti beni, prova rilevante ai fini della dichiarazione di usucapione a favore del primo” (cfr. Tribunale Trieste sez. I, 20/09/2021, sentenza n. 525).
Infine, ad ulteriore conferma del pieno disinteresse dei convenuti per il bene oggetto di causa, si osserva che gli stessi, seppur eredi del comproprietario cartolare , deceduto nel Controparte_3 lontanissimo 1978, non si sono curati di formalizzare eventuali modifiche nella titolarità del bene, emergendo dalla visura catastale aggiornata al 09.03.2022, prodotta agli atti e valevole quale dato indiziario, che a quella data l'immobile risultava ancora intestato, per la quota indivisa oggetto di causa, al de cuius . Controparte_3
Ciò posto e premesso, ritiene questo giudice che gli attori abbiano assolto al proprio onere probatorio e, segnatamente, abbiano dimostrato di aver posseduto uti dominus in via esclusiva per oltre venti anni l'intero immobile oggetto di causa, senza alcuna ingerenza da parte dei comproprietari convenuti, rimasti oltretutto contumaci, manifestando così ulteriormente il loro disinteresse.
Va, pertanto, dichiarato che gli attori hanno acquistato per usucapione ultraventennale l'intera proprietà dell'immobile sito in Chiaramonte Gulfi, contrada Trappetazzo snc, in catasto fabbricati al pagina 5 di 6 foglio 129, mappale 670, sub 6, nei confronti del comproprietario , nato a [...] il Controparte_3
21/8/1904 e/o dei suoi eredi.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio nella non opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa UE A. AR, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 43684/2022 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Controparte_2
- dichiara i signori (C.F. , (C.F Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), e ( ) titolari dell'intera proprietà C.F._4 Controparte_1 C.F._5 dell'immobile sito in Chiaramonte Gulfi, contrada Trappetazzo snc, in catasto fabbricati al foglio 129, mappale 670, sub 6;
-ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del Territorio, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
-nulla sulle spese.
Ragusa, 24/10/2025
Il Giudice
UE NI AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UE NI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3684/2022 promossa da:
(C.F. , residente a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F ), residente a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 e (C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_3 186, con il patrocinio dell'Avv. GAETANO SCIFO, dell'avv. GIUSEPPE DI BLASI e dell'avv. SALVATORE NICOLOSI, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso i difensori
ATTORI contro nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 5, Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...] e morto a AN in data Controparte_3 26/1/1978: , nata ad [...] il [...]; , nata a Persona_1 CP_4 AN il 17/11/1938; , nata a [...] il [...]; CP_5 CP_6
, nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...] e
[...] Controparte_7 nato a [...] il [...] Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Acquisto di proprietà per intervenuta usucapione
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare che i signori … … e Parte_1 Parte_2 [...]
… hanno acquistato per usucapione ultraventennale l'intera proprietà dell'immobile sito in CP_1
Chiaramonte Gulfi, contrada Trappetazzo snc, in catasto fabbricati al foglio 129 mappale 670 sub 6, nei confronti dei comproprietari ….. e di .. e/o dei suoi eredi;
- Controparte_2 Controparte_3 Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Ragusa di eseguire la trascrizione del predetto acquisto a titolo originario a favore degli attori per intervenuta usucapione”
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
, quali comproprietari dell'immobile sito in Chiaramonte Gulfi, contrada Controparte_1
Trappetazzo s.n.c., in catasto fabbricati al foglio 129, mappale 670, sub 6, cat. D/10, hanno convenuto in giudizio e gli eredi di (id est: Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, , , e
[...] CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
) per sentire accertare e dichiarare in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione
[...] dell'intera proprietà del predetto immobile nei confronti dei comproprietari convenuti.
Hanno specificato trattarsi di un'area di corte, con annesso piccolo vano adibito a deposito antiparassitari, sita all'interno di beni di esclusiva proprietà degli stessi attori, di cui avevano acquistato la comproprietà con atto rogato in data 7.7.1987. Risultano catastalmente intestatari del predetto immobile: in ragione di 1/16 ciascuno, i coniugi - , in ragione di 1/8 Parte_1 Controparte_1
, in ragione di 3/8 ed in ragione dei restanti 3/8 , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 deceduto il 26.01.1978 e i cui eredi sono irreperibili.
Gli attori hanno altresì dedotto di aver, sin dall'acquisto, ininterrottamente per oltre vent'anni
(nella specie, circa trentaquattro anni), posseduto l'immobile in maniera esclusiva, continuativa e pubblica occupandosi della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, facendosi carico integralmente delle spese e senza chiedere alcuna autorizzazione agli altri comproprietari che, oltretutto, non hanno mai potuto accedere alla corte oggetto di causa, essendo la stessa interclusa tra immobili di esclusiva proprietà degli attori.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio ( a mezzo posta ex Controparte_2 art. 149 c.p.c e gli eredi di - id est: , Controparte_3 Persona_1 CP_4
, , , e
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
- per pubblici proclami nel rispetto delle formalità previste dall'art. 150 c.p.c., e
[...] segnatamente mediante deposito di una copia dell'atto presso la casa comunale del Comune di Ragusa
e la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Ragusa, oltre che la pubblicazione di un estratto dell'atto di citazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anno 163 – Num. 123 del 20.10.2022, pagg. 34 e 35) sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Seppur ammesso l'interrogatorio formale del convenuto lo stesso non è stato espletato CP_2 per mancata comparizione del convenuto.
Nelle more del giudizio, gli attori hanno rappresentato e documentato di aver acquistato la quota di con atto rogato in data 10.11.2023, di talché hanno precisato che l'acquisto per Controparte_2 usucapione ha ad oggetto esclusivamente la quota indivisa pari ai 3/8 dell'intera proprietà della pagina 2 di 6 particella, ancor oggi formalmente intestata a . Controparte_3
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione con rinuncia, da parte degli attori, ai termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che è documentalmente provato che gli attori oggi risultano comproprietari dei 5/8 indivisi della particella oggetto della domanda di usucapione, avendo acquistato nelle more del giudizio, per atto rogato in data 10.11.2023, la quota indivisa, pari ai 3/8 dell'intera proprietà, in ditta a nei cui confronti, pertanto, va dichiarata la cessazione della Controparte_2 materia del contendere.
La domanda di acquisto per usucapione, pertanto, ha ad oggetto solo la restante quota, pari a
3/8, che a tutt'oggi risulta formalmente intestata a deceduto il 26.01.1978, di cui i Controparte_3 convenuti (eccetto sono i discendenti, come documentato in atti. Controparte_2
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1158 C.C. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Per il maturarsi dell'usucapione, è necessario che l'interessato dimostri di aver iniziato a possedere uti dominus il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge;
che la situazione di possesso sia sorretta dall'animus possidendi, presunto iuris tantum dalla presenza del corpus e a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, postulando solamente che l'inizio della relazione con il bene sia dipesa da un fatto autonomo e non violento dell'interessato e non invece dalla tolleranza del proprietario;
che l'impossessamento del bene non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che non potevano essere noti al proprietario su cui grava (beninteso) l'onere di eccepire qualsiasi fatto impeditivo dell'usucapione; infine, che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva.
Nel caso di specie, ad agire in giudizio sono i comproprietari del bene, titolari dei 5/8 della proprietà indivisa.
Orbene, in giurisprudenza costituisce principio pacifico che “in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà
pagina 3 di 6 di possedere uti dominus e non uti condominus. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto acquistata per usucapione la proprietà di una quota di un edificio in comunione, ricostruito a seguito di perimento totale, da parte dei soli comproprietari che, fin dalla edificazione della nuova costruzione, avevano occupato interamente i tre piani del palazzo, nel totale disinteresse dell'altro comunista)” (Cass. civ.
n.12775/2008 ed in termini anche Cass. civ. n. 30765/2023, Cass. civ. n. 24781/2017).
E ancora “Per il configurarsi del possesso utile all'usucapione, una partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere ad esclusione degli altri (“uti dominus”) deve compiere atti durevoli e di non modesta entità che evidenzino un possesso esclusivo, incompatibile con il permanere del compossesso altrui” (Cass. civ. n. 21135/2024).
Per usucapire la quota, è dunque necessario che il richiedente dimostri di avere posseduto uti dominus (e non più uti condominus) l'intero bene, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'esercizio di questo potere su una sola porzione del bene, posto che il diritto di ciascun titolare si estende all'intero immobile e che l'esercizio di tale possesso in via esclusiva non sia frutto della mera tolleranza degli altri comproprietari.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In tema di usucapione per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. civ. n. 1413/2024).
Orbene, parte attrice ha dedotto di godere da oltre venti anni (e segnatamente dal 1987, ovvero sin dall'acquisto della comproprietà) in via esclusiva, pacifica, ininterrotta ed indisturbata del suddetto compendio immobiliare, che in questi anni ha manutenzionato a proprie spese e cure, eseguendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi all'udienza del 19.06.2024 ( Tes_1 ed , entrambi dipendenti della , azienda
[...] Testimone_2 Parte_3 agricola comodataria dei terreni di proprietà degli attori, compresa la particella oggetto di causa -cfr. doc.
1.A- impegnati a lavorare sui luoghi dal 1987).
In particolare, entrambi i testi, a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa, hanno confermato che “i signori e da oltre trent'anni hanno esercitato il possesso esclusivo, continuativo Pt_1 CP_1
e pubblico, senza contestazione da parte di nessuno, sull'area di corte” oggetto di causa, godendone
“in maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie al mantenimento ed alla pagina 4 di 6 conservazione dell'immobile”, “senza dovere rendere conto a nessuno”, apparendo “pubblicamente e pacificamente gli unici veri ed esclusivi proprietari dello stesso”. Hanno altresì entrambi confermato di non aver mai visto sui luoghi altri ipotetici proprietari e che, almeno dal 1987 ad oggi, nessuno ha mai rivendicato alcun diritto sull'immobile.
Vieppiù.
Gli attori hanno provato documentalmente che la particella in questione è interclusa tra immobili di esclusiva proprietà degli stessi, di talché nessun altro comproprietario ha mai potuto avere accesso alla corte, men che meno esercitarne il possesso. Il diritto di proprietà sulla particella oggetto di causa, pertanto, è stato esercitato esclusivamente dagli odierni attori per oltre 35 anni (ovvero dall'acquisto del 1987); ciò che, specie in assenza di rapporti di parentela tra le parti, non dedotti, né diversamente emersi, consente di escludere la configurabilità di un comportamento di mera tolleranza da parte dei comproprietari esclusi dal possesso (Cass. civ. n. 1413/2024, cit.).
Milita nel senso di un pacifico disinteresse da parte degli altri comproprietari, altresì, la prova documentale, in atti, del pagamento di imposte (v. avviso di accertamento TA.SI e relativo bonifico), gravanti sulla intera particella oggetto di causa, a carico della sola , odierna attrice . Parte_1
Invero, in una recente sentenza del Tribunale di Trieste è stato rilevato che “il possesso dei beni in comproprietà in modo esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento altrui da parte di un comproprietario, senza che gli altri comproprietari abbiano partecipato alle relative spese, costituisce prova della volontà di questi ultimi di non partecipare più al godimento dei predetti beni, prova rilevante ai fini della dichiarazione di usucapione a favore del primo” (cfr. Tribunale Trieste sez. I, 20/09/2021, sentenza n. 525).
Infine, ad ulteriore conferma del pieno disinteresse dei convenuti per il bene oggetto di causa, si osserva che gli stessi, seppur eredi del comproprietario cartolare , deceduto nel Controparte_3 lontanissimo 1978, non si sono curati di formalizzare eventuali modifiche nella titolarità del bene, emergendo dalla visura catastale aggiornata al 09.03.2022, prodotta agli atti e valevole quale dato indiziario, che a quella data l'immobile risultava ancora intestato, per la quota indivisa oggetto di causa, al de cuius . Controparte_3
Ciò posto e premesso, ritiene questo giudice che gli attori abbiano assolto al proprio onere probatorio e, segnatamente, abbiano dimostrato di aver posseduto uti dominus in via esclusiva per oltre venti anni l'intero immobile oggetto di causa, senza alcuna ingerenza da parte dei comproprietari convenuti, rimasti oltretutto contumaci, manifestando così ulteriormente il loro disinteresse.
Va, pertanto, dichiarato che gli attori hanno acquistato per usucapione ultraventennale l'intera proprietà dell'immobile sito in Chiaramonte Gulfi, contrada Trappetazzo snc, in catasto fabbricati al pagina 5 di 6 foglio 129, mappale 670, sub 6, nei confronti del comproprietario , nato a [...] il Controparte_3
21/8/1904 e/o dei suoi eredi.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio nella non opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa UE A. AR, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 43684/2022 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Controparte_2
- dichiara i signori (C.F. , (C.F Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), e ( ) titolari dell'intera proprietà C.F._4 Controparte_1 C.F._5 dell'immobile sito in Chiaramonte Gulfi, contrada Trappetazzo snc, in catasto fabbricati al foglio 129, mappale 670, sub 6;
-ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del Territorio, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
-nulla sulle spese.
Ragusa, 24/10/2025
Il Giudice
UE NI AR
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