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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2648/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2648/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Romano (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: ), con sede in Torino Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
alla Piazza San Carlo n. 156, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa Parte_3
(atto autenticato dal Notaio di Milano in data 15.4.2021,
[...] Persona_1
rep. n. 6745 e racc. n. 4737), rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Cipullo (C.F:
) e dall'Avv. Gaetano Cipullo (C.F.: ) per procura C.F._4 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1518/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
e convenivano davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, esponendo che:
in data 15.11.1994 avevano stipulato con divenuta poi Controparte_2 [...]
il contratto di mutuo ipotecario rep. 42443, identificato in banca come Controparte_1
finanziamento n. 00887533402, dell'importo di lire 80.000,00, da rimborsare in venti rate semestrali, con prima scadenza fissata al 30.6.1995;
il contratto prevedeva un tasso annuo di preammortamento del 12,50% per i primi sei mesi e determinava, a decorrere dall'1.7.1995, il nuovo tasso “sommando al tasso base, calcolato come
specifica all'art. 6 delle “Condizioni generali”, uno spread di un punto percentuale”;
il tasso del 12,50% superava la soglia dell'usura introdotta dalla L. 108/1996;
detta soglia era stata superata nel corso del rapporto anche per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori;
con comunicazione del 3.1.2002, il tasso corrispettivo era stato ridotto al 9%, sicché ricorreva anche l'usura originaria;
il mutuo era stato estinto e l'importo degli interessi corrispettivi pagati oltre la soglia dell'usura ammontava all'incirca ad euro 25.000,00;
era stato vano ogni tentativo di ottenere stragiudizialmente la restituzione degli interessi ultralegali pagati, formalmente richiesto con racc. a.r. del 2.7.2013.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della convenuta in virtù del mutuo ipotecario del 15.11.1994 per usura sopravvenuta dal primo trimestre di applicazione della L. 108/1996 e per usura originaria a decorrere da gennaio 2002, ed il conseguente diritto di essi istanti alla restituzione della somma di denaro pagata senza giusta causa ed illecitamente, pari ad euro 25.0000,00, con conseguente condanna della convenuta al suo pagamento, “a titolo di ristoro da arricchimento senza giusta causa”, oltre interessi legali dal
2.7.2013.
Vinte le spese, da distrarsi.
costituendosi, deduceva: Controparte_1
1) l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, per difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione;
2) l'infondatezza della domanda volta all'accertamento dell'usura sopravvenuta, anche perché
basata sull'inammissibile cumulo degli interessi corrispettivi e moratori;
3) l'infondatezza della domanda volta all'accertamento dell'usura originaria, in quanto con la comunicazione del 3.1.2002 la non aveva determinato in via originaria il tasso corrispettivo, CP_2
bensì esercitato la facoltà, prevista dal contratto, di variare le condizioni economiche.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa e poi revocata la c.t.u., con sentenza n. 1518 pubblicata il 4.5.2021, il Tribunale rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate complessivamente in Controparte_1
euro 4.035,00 per compenso professionale, oltre accessori.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che le domande erano infondate, in quanto:
- la L. 108/1996 non era applicabile ai rapporti conclusi prima della sua entrata in vigore, seppure ancora pendenti, avuto riguardo al disposto dell'art. 1 L. 24/2001, con conseguente irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
- la verifica del superamento del tasso soglia non poteva effettuarsi sommando il tasso corrispettivo e quelli moratorio, poiché quest'ultimo si sostituiva al primo dal momento della scadenza della rate o del capitale rimasti impagati;
- non ricorreva l'usura originaria per effetto della rideterminazione del tasso d'interesse al 9% a far data dall'1.1.2006, non trattandosi di una nuova ed originaria pattuizione di stesso, bensì
dell'esercizio dello ius variandi previsto in contratto;
- le spese seguivano la soccombenza e andavano liquidate applicando i valori medi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 37/2018, “con decurtazione del 50% per la fase istruttoria, non
essendo stata revocata la CTU disposta dal precedente giudicante”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 4.6.2021 ed iscritto a ruolo l'11.6.2021, e Parte_1 Parte_2
proponevano gravame avverso la suddetta pronuncia, notificata il 6.5.2021, per i motivi così
rubricati “Violazione dell'art. 112, 115, 116 disp. Att. C.p.c. e connessa violazione dell'art.1375
c.c.” e “Violazione dell'art. 113, 115 e 116 c.p.c. connessa alla violazione del principio di diritto di
cui alla Sentenza della Cassazione SS.U. 18.09.20, n.19597”, per cui concludevano chiedendo, in sua riforma,
di “dichiarare il diritto degl'istanti al risarcimento di quanto corrisposto alla appellata in CP_2
termini di interessi per effetto dell'applicazione di un tasso ultralegale od in subordine di quanto
corrisposto oltre il limite del cd. tasso soglia e per l'effetto condannare la convenuta al CP_2
pagamento dell'importo di Euro quindicimila/00, oltre interessi dalla richiesta di restituzione del
2013 od al maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di giudizio eventualmente
secondo le risultanze della C.t.u. richiesta dagli appellanti, con vittoria di spese, diritti e
competenze di entrambi i giudizi ed attribuzione al difensore costituito”.
La Banca appellata, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c.,
della domanda ai sensi dell'art. 1375 c.c., siccome diversa, sia per petitum che per causa petendi,
rispetto a quella azionata in primo grado, in cui gli attori non avevano né dedotto la violazione dell'art. 1375 c.c., né chiesto il risarcimento dei danni, offrendone la relativa prova.
In via gradata, e senza accettare il contraddittorio sulla nuova domanda, deduceva l'infondatezza dei motivi dedotti e reiterava, ex art. 346 c.p.c., tutte le deduzioni e le eccezioni formulate in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia di rigetto, in particolare, quella di inammissibilità
dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà, espressamente previsto dall'art. 2042 c.c., siccome doveva proporsi l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Al riguardo, ribadiva, sempre a norma dell'art. 346 c.p.c., l'inammissibilità della domanda nuovadi ripetizione d'indebito oggettivo formulata da controparte, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata il 6.11.2018.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Rigettare l'appello promosso da e in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere n. 1518 del 4/5/2021;
- Accogliere tutte le deduzioni, le eccezioni e le conclusioni rassegnate nella presente Comparsa di
risposta e negli scritti difensivi depositati nel primo grado del giudizio;
- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Accogliere, sempre in via gradata, le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, di
seguito trascritte: “- Dichiarare inammissibili le domande e/o le precisazioni nuove tardivamente
introdotte e/o formulate dalla controparte nella memoria del 6/11/2018; - Rigettare la domanda
attorea, siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- Accogliere tutte le eccezioni,
deduzioni e richieste formulate nel corso del giudizio;
- Condannare gli attori al pagamento delle
spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.”.
All'udienza del 28.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
Gli appellanti non depositavano gli atti difensivi finali.
§ 3. Analisi dell'appello.
L'appello va dichiarato inammissibile perché e hanno Parte_1 Parte_2
introdotto una domanda nuova, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., senza reiterare quelle proposte in primo grado.
Invero, se con l'originario atto di citazione, essi hanno chiesto di accertare l'arricchimento senza causa della convenuta per usura dapprima sopravvenuta e poi, a far data da gennaio 2002,
originaria, e concluso per la sua condanna al pagamento della somma di euro 25.000,00 “a titolo di
ristoro da arricchimento senza giusta causa”, oltre interessi legali dal 2.7.2013, con l'atto di gravame essi hanno chiesto di accertare il loro diritto “al risarcimento di quanto corrisposto alla
appellata in termini di interessi per effetto dell'applicazione di un tasso ultralegale od in CP_2
subordine di quanto corrisposto oltre il limite del cd. tasso soglia e per l'effetto condannare la
convenuta al pagamento dell'importo di Euro quindicimila/00 …”, sul presupposto della CP_2
violazione dell'art. 1375 c.c. “da parte della mutuante per aver preteso una remunerazione del
capitale ad una condizione obiettivamente sproporzionata e così violativa dei principi sottesi dalla
richiamata norma civilistica e fondanti la pretesa risarcitoria degli attori prime cure ed
ingiustamente disattesa dall'ill.mo Giudice censurato”, violazione mai dedotta entro le barriere temporali fissate dal codice di rito per le preclusioni assertive.
Ebbene, poiché la violazione del principio di buona fede e correttezza attiene alla fase funzionale/esecutiva del contratto e comporta il risarcimento del danno, mentre la declaratoria di nullità del contratto per violazione della L. 108/1996 riguarda la fase genetica e determina il diritto alla ripetizione delle prestazioni eseguite, siccome prive di causa, l'appello proposto va dichiarato inammissibile in quanto privo del carattere di revisio prioris instantiae. § 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 1.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2648/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Romano (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: ), con sede in Torino Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
alla Piazza San Carlo n. 156, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa Parte_3
(atto autenticato dal Notaio di Milano in data 15.4.2021,
[...] Persona_1
rep. n. 6745 e racc. n. 4737), rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Cipullo (C.F:
) e dall'Avv. Gaetano Cipullo (C.F.: ) per procura C.F._4 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1518/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
e convenivano davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, esponendo che:
in data 15.11.1994 avevano stipulato con divenuta poi Controparte_2 [...]
il contratto di mutuo ipotecario rep. 42443, identificato in banca come Controparte_1
finanziamento n. 00887533402, dell'importo di lire 80.000,00, da rimborsare in venti rate semestrali, con prima scadenza fissata al 30.6.1995;
il contratto prevedeva un tasso annuo di preammortamento del 12,50% per i primi sei mesi e determinava, a decorrere dall'1.7.1995, il nuovo tasso “sommando al tasso base, calcolato come
specifica all'art. 6 delle “Condizioni generali”, uno spread di un punto percentuale”;
il tasso del 12,50% superava la soglia dell'usura introdotta dalla L. 108/1996;
detta soglia era stata superata nel corso del rapporto anche per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori;
con comunicazione del 3.1.2002, il tasso corrispettivo era stato ridotto al 9%, sicché ricorreva anche l'usura originaria;
il mutuo era stato estinto e l'importo degli interessi corrispettivi pagati oltre la soglia dell'usura ammontava all'incirca ad euro 25.000,00;
era stato vano ogni tentativo di ottenere stragiudizialmente la restituzione degli interessi ultralegali pagati, formalmente richiesto con racc. a.r. del 2.7.2013.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della convenuta in virtù del mutuo ipotecario del 15.11.1994 per usura sopravvenuta dal primo trimestre di applicazione della L. 108/1996 e per usura originaria a decorrere da gennaio 2002, ed il conseguente diritto di essi istanti alla restituzione della somma di denaro pagata senza giusta causa ed illecitamente, pari ad euro 25.0000,00, con conseguente condanna della convenuta al suo pagamento, “a titolo di ristoro da arricchimento senza giusta causa”, oltre interessi legali dal
2.7.2013.
Vinte le spese, da distrarsi.
costituendosi, deduceva: Controparte_1
1) l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, per difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione;
2) l'infondatezza della domanda volta all'accertamento dell'usura sopravvenuta, anche perché
basata sull'inammissibile cumulo degli interessi corrispettivi e moratori;
3) l'infondatezza della domanda volta all'accertamento dell'usura originaria, in quanto con la comunicazione del 3.1.2002 la non aveva determinato in via originaria il tasso corrispettivo, CP_2
bensì esercitato la facoltà, prevista dal contratto, di variare le condizioni economiche.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa e poi revocata la c.t.u., con sentenza n. 1518 pubblicata il 4.5.2021, il Tribunale rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate complessivamente in Controparte_1
euro 4.035,00 per compenso professionale, oltre accessori.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che le domande erano infondate, in quanto:
- la L. 108/1996 non era applicabile ai rapporti conclusi prima della sua entrata in vigore, seppure ancora pendenti, avuto riguardo al disposto dell'art. 1 L. 24/2001, con conseguente irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
- la verifica del superamento del tasso soglia non poteva effettuarsi sommando il tasso corrispettivo e quelli moratorio, poiché quest'ultimo si sostituiva al primo dal momento della scadenza della rate o del capitale rimasti impagati;
- non ricorreva l'usura originaria per effetto della rideterminazione del tasso d'interesse al 9% a far data dall'1.1.2006, non trattandosi di una nuova ed originaria pattuizione di stesso, bensì
dell'esercizio dello ius variandi previsto in contratto;
- le spese seguivano la soccombenza e andavano liquidate applicando i valori medi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 37/2018, “con decurtazione del 50% per la fase istruttoria, non
essendo stata revocata la CTU disposta dal precedente giudicante”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 4.6.2021 ed iscritto a ruolo l'11.6.2021, e Parte_1 Parte_2
proponevano gravame avverso la suddetta pronuncia, notificata il 6.5.2021, per i motivi così
rubricati “Violazione dell'art. 112, 115, 116 disp. Att. C.p.c. e connessa violazione dell'art.1375
c.c.” e “Violazione dell'art. 113, 115 e 116 c.p.c. connessa alla violazione del principio di diritto di
cui alla Sentenza della Cassazione SS.U. 18.09.20, n.19597”, per cui concludevano chiedendo, in sua riforma,
di “dichiarare il diritto degl'istanti al risarcimento di quanto corrisposto alla appellata in CP_2
termini di interessi per effetto dell'applicazione di un tasso ultralegale od in subordine di quanto
corrisposto oltre il limite del cd. tasso soglia e per l'effetto condannare la convenuta al CP_2
pagamento dell'importo di Euro quindicimila/00, oltre interessi dalla richiesta di restituzione del
2013 od al maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di giudizio eventualmente
secondo le risultanze della C.t.u. richiesta dagli appellanti, con vittoria di spese, diritti e
competenze di entrambi i giudizi ed attribuzione al difensore costituito”.
La Banca appellata, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c.,
della domanda ai sensi dell'art. 1375 c.c., siccome diversa, sia per petitum che per causa petendi,
rispetto a quella azionata in primo grado, in cui gli attori non avevano né dedotto la violazione dell'art. 1375 c.c., né chiesto il risarcimento dei danni, offrendone la relativa prova.
In via gradata, e senza accettare il contraddittorio sulla nuova domanda, deduceva l'infondatezza dei motivi dedotti e reiterava, ex art. 346 c.p.c., tutte le deduzioni e le eccezioni formulate in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia di rigetto, in particolare, quella di inammissibilità
dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà, espressamente previsto dall'art. 2042 c.c., siccome doveva proporsi l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Al riguardo, ribadiva, sempre a norma dell'art. 346 c.p.c., l'inammissibilità della domanda nuovadi ripetizione d'indebito oggettivo formulata da controparte, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata il 6.11.2018.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Rigettare l'appello promosso da e in quanto Parte_1 Parte_2
inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere n. 1518 del 4/5/2021;
- Accogliere tutte le deduzioni, le eccezioni e le conclusioni rassegnate nella presente Comparsa di
risposta e negli scritti difensivi depositati nel primo grado del giudizio;
- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Accogliere, sempre in via gradata, le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, di
seguito trascritte: “- Dichiarare inammissibili le domande e/o le precisazioni nuove tardivamente
introdotte e/o formulate dalla controparte nella memoria del 6/11/2018; - Rigettare la domanda
attorea, siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- Accogliere tutte le eccezioni,
deduzioni e richieste formulate nel corso del giudizio;
- Condannare gli attori al pagamento delle
spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.”.
All'udienza del 28.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
Gli appellanti non depositavano gli atti difensivi finali.
§ 3. Analisi dell'appello.
L'appello va dichiarato inammissibile perché e hanno Parte_1 Parte_2
introdotto una domanda nuova, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., senza reiterare quelle proposte in primo grado.
Invero, se con l'originario atto di citazione, essi hanno chiesto di accertare l'arricchimento senza causa della convenuta per usura dapprima sopravvenuta e poi, a far data da gennaio 2002,
originaria, e concluso per la sua condanna al pagamento della somma di euro 25.000,00 “a titolo di
ristoro da arricchimento senza giusta causa”, oltre interessi legali dal 2.7.2013, con l'atto di gravame essi hanno chiesto di accertare il loro diritto “al risarcimento di quanto corrisposto alla
appellata in termini di interessi per effetto dell'applicazione di un tasso ultralegale od in CP_2
subordine di quanto corrisposto oltre il limite del cd. tasso soglia e per l'effetto condannare la
convenuta al pagamento dell'importo di Euro quindicimila/00 …”, sul presupposto della CP_2
violazione dell'art. 1375 c.c. “da parte della mutuante per aver preteso una remunerazione del
capitale ad una condizione obiettivamente sproporzionata e così violativa dei principi sottesi dalla
richiamata norma civilistica e fondanti la pretesa risarcitoria degli attori prime cure ed
ingiustamente disattesa dall'ill.mo Giudice censurato”, violazione mai dedotta entro le barriere temporali fissate dal codice di rito per le preclusioni assertive.
Ebbene, poiché la violazione del principio di buona fede e correttezza attiene alla fase funzionale/esecutiva del contratto e comporta il risarcimento del danno, mentre la declaratoria di nullità del contratto per violazione della L. 108/1996 riguarda la fase genetica e determina il diritto alla ripetizione delle prestazioni eseguite, siccome prive di causa, l'appello proposto va dichiarato inammissibile in quanto privo del carattere di revisio prioris instantiae. § 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 1.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi