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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1520/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5766/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007153855000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007153855000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007153855000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190017478637001 IVA-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1981/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste EL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello ( R.G.A. 1520/2024) per la riforma della sentenza n.5766/2023 pronunciata il 22/9/2023 dalla sezione prima della Corte di Giustizia tributaria di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente , per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.09420220007153855000 riguardante IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2004, emesso dall'Agenzia EL TE SI .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa che il concessionario della SI, per l'art.50 del DPR. 602/1973, procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuare con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni. L'avviso deve redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Tanto premesso ,si rileva che nel caso in esame, il Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del suddetto avviso di intimazione limitatamente alla cartella n.09420190017478637001, in qualità di coobbligato in solido con la Società_1 s.r.l. in liquidazione, già destinataria di precedente avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia EL TE.
L'Agenzia EL TE SI costituitasi in giudizio ha documentato la notifica, avvenuta in data
8/8/2019, della cartella suddetta che non è stata mai contestata.
I primi Giudici hanno affermato sul punto, riguardante la mancata opposizione alla cartella “…il dato non è contestato neppure dal ricorrente che non eccepisce alcunchè sul punto, benchè sia questione preliminare che preclude la successiva valutazione EL questioni di merito avanzate. Queste, infatti, sono interdette dalla mancata impugnazione dell'atto che ha creato il titolo oggi sollecitato”.
Il Ricorrente_1 ha , con il presente appello, ritenuto errata la sentenza che ha escluso la possibilità di ricorso contro l'avviso di intimazione non essendo stata impugnata la cartella presupposta.
L'art.21 del decreto legislativo 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato;
nel caso in esame, per come rilevato dai Giudici di primo grado, la cartella, prodromica all'avviso contestato, non è stata contestata e, quindi, è diventata definitiva e, di conseguenza, l'avviso di intimazione, derivando da essa, non poteva essere impugnato.
Per quanto detto ,la sentenza di primo grado non può che essere confermata mentre l'appello del Ricorrente_1 va respinto per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento EL spese del grado, liquidate in complessivi 1800 Euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1520/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5766/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007153855000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007153855000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007153855000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190017478637001 IVA-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1981/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste EL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello ( R.G.A. 1520/2024) per la riforma della sentenza n.5766/2023 pronunciata il 22/9/2023 dalla sezione prima della Corte di Giustizia tributaria di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente , per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.09420220007153855000 riguardante IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2004, emesso dall'Agenzia EL TE SI .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa che il concessionario della SI, per l'art.50 del DPR. 602/1973, procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuare con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni. L'avviso deve redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Tanto premesso ,si rileva che nel caso in esame, il Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del suddetto avviso di intimazione limitatamente alla cartella n.09420190017478637001, in qualità di coobbligato in solido con la Società_1 s.r.l. in liquidazione, già destinataria di precedente avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia EL TE.
L'Agenzia EL TE SI costituitasi in giudizio ha documentato la notifica, avvenuta in data
8/8/2019, della cartella suddetta che non è stata mai contestata.
I primi Giudici hanno affermato sul punto, riguardante la mancata opposizione alla cartella “…il dato non è contestato neppure dal ricorrente che non eccepisce alcunchè sul punto, benchè sia questione preliminare che preclude la successiva valutazione EL questioni di merito avanzate. Queste, infatti, sono interdette dalla mancata impugnazione dell'atto che ha creato il titolo oggi sollecitato”.
Il Ricorrente_1 ha , con il presente appello, ritenuto errata la sentenza che ha escluso la possibilità di ricorso contro l'avviso di intimazione non essendo stata impugnata la cartella presupposta.
L'art.21 del decreto legislativo 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato;
nel caso in esame, per come rilevato dai Giudici di primo grado, la cartella, prodromica all'avviso contestato, non è stata contestata e, quindi, è diventata definitiva e, di conseguenza, l'avviso di intimazione, derivando da essa, non poteva essere impugnato.
Per quanto detto ,la sentenza di primo grado non può che essere confermata mentre l'appello del Ricorrente_1 va respinto per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento EL spese del grado, liquidate in complessivi 1800 Euro, oltre accessori di legge se dovuti.