TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/07/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.545/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 09/07/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. CLEMENTI Alfredino Porta Torricella 15 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 09/07/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11/07/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo il riconoscimento della inabilità permanente al lavoro CP_1 derivata dall'infortunio sul lavoro dell'11/10/2021, in misura superiore rispetto a quella già accertata in sede amministrativa (6%) da unificarsi con preesistenze, chiedendo, altresì, l'erogazione della prestazione economica prevista per legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato, Dott. , dopo aver constatato, sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, che in conseguenza dell'infortunio dell'11/10/2021 il ricorrente ha riportato la DISTORSIONE T.T. SINISTRA COMPLICATA DA LESIONE DEL TENDINE DI ACHILLE, ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “L'esame clinico eseguito nel corso della presente consulenza ha rilevato i seguenti esiti permanenti: Cicatrice chirurgica calcaneare lunga cm 8, ispessita e con aspetto a clessidra (DBP 2%) Esiti funzionali di grado medio della tibio-tarsica (DBP 6%) Nel complesso il danno biologico permanente, secondario ai postumi dell'infortunio subito dal sig. Parte_1
l'11/10/2021, è valutabile nella misura dell'8% (otto percento). Il computo complessivo dei postumi, tenuto conto delle preesistenze già valutate dall' CP_1 nell'ordine del 6% è pertanto valutabile nella misura del 13% (tredicipercento)”. Ritiene il Giudicante di aderire al parere espresso dal CTU, in quanto esente da vizi logici e metodologici ed adeguatamente motivato. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge come precisate in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di C.T.U. vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 11/10/2021 sono derivati a postumi permanenti nella misura del 8% (otto percento) che Parte_1 unificati alla pregressa inabilità, comportano una inabilità lavorativa complessiva del 13% (tredici percento); per l'effetto condanna l a corrispondere l'indennizzo in capitale per differenza CP_1 con quello già corrisposto, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 1.800,00 oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di CTU, come separatamente liquidate. CP_1
2 Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/07/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
3
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 09/07/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. CLEMENTI Alfredino Porta Torricella 15 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 09/07/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11/07/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo il riconoscimento della inabilità permanente al lavoro CP_1 derivata dall'infortunio sul lavoro dell'11/10/2021, in misura superiore rispetto a quella già accertata in sede amministrativa (6%) da unificarsi con preesistenze, chiedendo, altresì, l'erogazione della prestazione economica prevista per legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato, Dott. , dopo aver constatato, sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, che in conseguenza dell'infortunio dell'11/10/2021 il ricorrente ha riportato la DISTORSIONE T.T. SINISTRA COMPLICATA DA LESIONE DEL TENDINE DI ACHILLE, ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “L'esame clinico eseguito nel corso della presente consulenza ha rilevato i seguenti esiti permanenti: Cicatrice chirurgica calcaneare lunga cm 8, ispessita e con aspetto a clessidra (DBP 2%) Esiti funzionali di grado medio della tibio-tarsica (DBP 6%) Nel complesso il danno biologico permanente, secondario ai postumi dell'infortunio subito dal sig. Parte_1
l'11/10/2021, è valutabile nella misura dell'8% (otto percento). Il computo complessivo dei postumi, tenuto conto delle preesistenze già valutate dall' CP_1 nell'ordine del 6% è pertanto valutabile nella misura del 13% (tredicipercento)”. Ritiene il Giudicante di aderire al parere espresso dal CTU, in quanto esente da vizi logici e metodologici ed adeguatamente motivato. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge come precisate in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di C.T.U. vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 11/10/2021 sono derivati a postumi permanenti nella misura del 8% (otto percento) che Parte_1 unificati alla pregressa inabilità, comportano una inabilità lavorativa complessiva del 13% (tredici percento); per l'effetto condanna l a corrispondere l'indennizzo in capitale per differenza CP_1 con quello già corrisposto, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 1.800,00 oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di CTU, come separatamente liquidate. CP_1
2 Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/07/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
3