TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7977 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15274 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 17/04/2025 e vertente
TRA
), nato a [...] in data [...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORTI VALENTINA BARBARA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 cittadino tedesco;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 15 OTTOBRE 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bresso il 12/07/1986 (anno 1986 atto n. 11 reg. 2 parte serie A). Dal matrimonio è nato il figlio nato il [...] maggiorenne e autonomo Persona_1 economicamente.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 700/93 del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1992/18 gennaio 1993.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile (rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), chiedendo, altresì, che i trattamenti pensionistici o altro percepiti o da percepire rimanessero di spettanza di ciascuno.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 15 ottobre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito da 30 anni, anche di più. Non so più dove viva e cosa faccia. Non ha mai versato nulla neppure quando il figlio era ancora minore né si è mai occupato del figlio. Non abbiamo più avuto alcun contatto né io né nostro figlio. Al tempo della convivenza lavorava in proprio con un'azienda di trasporti. Io lavoro come sarta, ho una mia attività in proprio. Vivo in una casa di mia proprietà. Nostro figlio vive da tempo fuori casa con la sua famiglia. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la pronuncia di scioglimento senza altre statuizioni, rinunciava altresì alla domanda di cui al punto 3) del ricorso con riferimento ai trattamenti pensionistici e alle articolate istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare essendo il figlio divenuto da tempo economicamente maggiorenne e in assenza altresì di istanze anche di carattere economico..
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie cui la parte aveva rinunciato, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio, senza altre statuizioni.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza tedesca sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex pagina 2 di 4 art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Bresso il 12/07/1986 (anno 1986 atto n. 11 reg. 2 parte serie A). Dal matrimonio è nato il figlio nato il [...] maggiorenne e ormai Persona_1 autonomo.
I coniugi si sono separati in seguito con sentenza n. 700/93 del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1992/18 gennaio 1993.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nessuna altra statuizione va emessa, attesa la rinuncia all'ulteriore domanda avanzata in ricorso,
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa o rinunciata, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
da 12 luglio 1986 nel Comune di Bresso (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Bresso, Anno 1986; atto n. 11 parte II;
serie A;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025. pagina 3 di 4 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 17/04/2025 e vertente
TRA
), nato a [...] in data [...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORTI VALENTINA BARBARA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 cittadino tedesco;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 15 OTTOBRE 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bresso il 12/07/1986 (anno 1986 atto n. 11 reg. 2 parte serie A). Dal matrimonio è nato il figlio nato il [...] maggiorenne e autonomo Persona_1 economicamente.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 700/93 del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1992/18 gennaio 1993.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile (rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), chiedendo, altresì, che i trattamenti pensionistici o altro percepiti o da percepire rimanessero di spettanza di ciascuno.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 15 ottobre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito da 30 anni, anche di più. Non so più dove viva e cosa faccia. Non ha mai versato nulla neppure quando il figlio era ancora minore né si è mai occupato del figlio. Non abbiamo più avuto alcun contatto né io né nostro figlio. Al tempo della convivenza lavorava in proprio con un'azienda di trasporti. Io lavoro come sarta, ho una mia attività in proprio. Vivo in una casa di mia proprietà. Nostro figlio vive da tempo fuori casa con la sua famiglia. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la pronuncia di scioglimento senza altre statuizioni, rinunciava altresì alla domanda di cui al punto 3) del ricorso con riferimento ai trattamenti pensionistici e alle articolate istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare essendo il figlio divenuto da tempo economicamente maggiorenne e in assenza altresì di istanze anche di carattere economico..
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie cui la parte aveva rinunciato, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio, senza altre statuizioni.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza tedesca sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex pagina 2 di 4 art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Bresso il 12/07/1986 (anno 1986 atto n. 11 reg. 2 parte serie A). Dal matrimonio è nato il figlio nato il [...] maggiorenne e ormai Persona_1 autonomo.
I coniugi si sono separati in seguito con sentenza n. 700/93 del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1992/18 gennaio 1993.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nessuna altra statuizione va emessa, attesa la rinuncia all'ulteriore domanda avanzata in ricorso,
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa o rinunciata, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
da 12 luglio 1986 nel Comune di Bresso (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Bresso, Anno 1986; atto n. 11 parte II;
serie A;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025. pagina 3 di 4 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4