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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/08/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 143/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: procedimenti camerali in materia di fallimento nella causa iscritta al n. 143 /2024 promossa da:
(P.I. ) con sede in Via Palestro, 4 a Massa, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante, amministratore unico Giudice Riccardo (C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Calvani Daniele (CF C.F._1
- PEC del Foro di Massa C.F._2 Email_1
Carrara, giusta delega in calce al reclamo ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, in Massa, Viale Eugenio Chiesa n. 15 reclamante contro in persona del curatore Controparte_1 nominato reclamato - contumace
e contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliato in Carrara (MS) alla Piazza Matteotti n. 4 rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvestrini Luigi (CF
– PEC , giusta procura su copia C.F._4 Email_2 informatica autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione in sede di reclamo reclamato
e con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulato le seguenti conclusioni
“venga disposta la revoca della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Massa n. 15/2024 pubblicata il 17.05.2024 nel procedimento iscritto al n. 14-1 anno 2024 R.G.P.U. in primis ed in punto di rito perché emessa in violazione del principio del contradditorio e violazione del diritto di difesa della rimasta all'oscuro, per fatto alla stessa società non Parte_1 addebitabile, della pendenza della predetta procedura, in via subordinata e nel merito per la carenza del requisito soggettivo in capo alla società concludente di cui all'art. 2 comma 1 lett. d D.Lgs 14/2019. Si chiede la condanna delle parti avverse al pagamento delle spese legali”.
* * *
-parte reclamata LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in Parte_1 persona del curatore nominato contumace non ha rassegnato conclusioni;
* * *
-parte reclamata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“rigettare tutte le istanze formulate dal reclamante e confermare l'impugnata sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Tribunale di Massa n.
15/2024 pubbl. il 17/05/2024 Rep. n. 15/2024 del 17/05/2024”
* * *
-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“respingersi il reclamo con la conseguente condanna alle spese”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa su ricorso di lavoratore dipendente di Controparte_2
con sentenza n. 15/2024 pubblicata il 17/5/2024, dichiarava Parte_1
pag. 2/8 aperta la procedura di Liquidazione Giudiziale della stessa, nominando il Giudice
Delegato e il Curatore, e disponendo il deposito di bilanci e scritture contabili e la formazione dello stato passivo, disponendo l'avviso a tutti i creditori e la pubblicazione sul Registro delle Imprese dell'apertura del procedimento.
Il Tribunale di Massa rilevava che il ricorso era stato ritualmente notificato a
[...] non costituitasi, che il creditore istante aveva Parte_1 Controparte_2 legittimazione attiva alla domanda e che sussistevano i presupposti per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale.
Il Tribunale di Massa quanto a quest'ultimo profilo evidenziava:
-che era un imprenditore commerciale, per essere una società Parte_1 che non aveva mai cessato la propria attività, non avendo avviato alcuna procedura di liquidazione;
-che debitore la cui posizione era oggetto di accertamento, era Parte_1 onerato di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d), utili ad escludere la dichiarazione di Liquidazione Giudiziale (come disposto dall'art. 121 CCII e affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 24548/2016)
e che la parte, contumace, non aveva provato il possesso congiunto di detti requisiti;
-che aveva depositato l'ultimo bilancio al 31/12/2021, non Parte_1 risultando depositato quello degli anni successivi;
-che doveva ritenersi insolvente attesa la non transitoria Parte_1 situazione di impotenza economica e patrimoniale desumibile: i) dal mancato pagamento degli emolumenti all'ex lavoratore dipendente;
ii) dall'esistenza dei debiti erariali “iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 106.121,84, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da Controparte_3
aggiornata in data 01/03/2024)” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); iii)
[...] dalla “esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di
€ 27.736,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. IVA riferite agli anni di pag. 3/8 imposta 2021/2023, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_4
18/03/2024)” (cfr. ibidem); iv) dalla “esistenza dei debiti previdenziali, in via amministrativa, per € 3.400,00 (cfr. dichiarazione scritta resa da INPS aggiornata in data 08/04/2024)” (cfr. ibidem); v) dall'omesso “deposito dei bilanci di esercizio chiusi dopo il 31/12/2021, pur essendovi tenuta per legge (cfr. visura aggiornata –
Registro Imprese)” (cfr. ibidem); vi) dall'esito “negativo di una procedura esecutiva mobiliare presso la sede della società, per avere l'Ufficiale giudiziario rinvenuto lo “studio di consulenza fiscale
che ha riferito non avere più presso di sè la società (cfr. verbali Pt_2 pignoramento negativo – doc. 3 ricorrente)” (cfr. ibidem);
-che sussisteva il requisito di cui all'articolo 49, comma quinto, del D.Lgs. 14/2019 poiché la aveva debiti scaduti e non pagati per un importo Parte_1 superiore ai 30.000,00 euro (i debiti ammontavano almeno a 106.121,84 euro).
* * *
2. Sul presente reclamo. depositava reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Massa lamentando l'omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e l'insussistenza dei presupposti utili alla apertura della liquidazione giudiziale per
“1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo inferiore ad € 300.000,00; 2) aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo inferiore ad € 200.00,00; 3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, comunque inferiore ad € 500.000,00” (cfr. pag. 4 reclamo). si costituiva e chiedeva il rigetto del reclamo non avendo la Controparte_2 controparte provato la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il Pubblico Ministero faceva pervenire le proprie osservazioni e chiedeva il rigetto del reclamo. pag. 4/8 La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ritualmente evocata in Parte_1 giudizio, non si costituiva, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il Collegio, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura.
Parte reclamante con la prima censura lamenta di non aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di primo grado perché gli atti sarebbero stati notificati a mezzo PEC ad un indirizzo non riconducibile alla società del quale la parte ignorava l'esistenza. La reclamante lamenta di avere un diverso indirizzo PEC al quale nulla era stato notificato e chiede, quindi, venga dichiarata la nullità della sentenza reclamata per l'omessa insaturazione del contradditorio.
La censura è infondata e va rigettata.
E' circostanza documentalmente provata e non contestata che gli atti di primo grado sono stati notificati alla presso l'indirizzo PEC risultante dal Pt_1 Parte_1 registro INI-PEC. Tale registro, invero, non viene generato all'insaputa delle parti ivi iscritte, ma attraverso l'indicazione dei dati forniti dal Registro delle Imprese.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese necessita poi della piena consapevolezza della parte ivi registrata che deve necessariamente fornire, ai fini della fruttuosa e corretta iscrizione, tutti i propri dati non ricavabili aliunde, inclusa la propria PEC.
Risulta, quindi, priva di fondamento la prima censura di appello, giacché
[...] ha necessariamente fornito i propri dati, PEC inclusa, al Registro delle CP_5
Imprese e, di conseguenza, tali dati sono stati inseriti nel registro INI-PEC. Risulta, poi, indifferente che la società possegga anche una ulteriore e diversa PEC giacché ciò che rileva è che la notifica degli atti di primo grado è avvenuta ad un indirizzo PEC risultante dall'elenco INI-PEC e correlato alla odierna reclamante.
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello.
* * *
4. Sulla seconda censura.
Parte reclamante con la seconda censura lamenta l'insussistenza dei presupposti soggettivi necessari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e produce a sostegno pag. 5/8 della propria doglianza alcuni documenti. La reclamante, sostenendo di non aver ricevuto la notifica di avvio del giudizio di primo grado, ha prodotto in sede di gravame alcuni documenti che ritiene utili a dimostrare l'insussistenza dei presupposti soggettivi necessari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
La censura è infondata.
L'articolo 121 CCII onera l'imprenditore di dimostrare di non aver superato i parametri indicati dall'articolo 2, comma primo, lettera d) dello stesso CCII. Tale prova non è stata fornita da contumace in primo grado. Tale società Parte_1 ancora formalmente attiva non ha depositato alcun bilancio o scrittura dal 31/12/2021 ed
è impossibile ricostruire aliunde la sua situazione economico patrimoniale.
Il principio di diritto richiamato dalla reclamante secondo cui la qualifica di impresa sottosoglia è ricavabile da elementi, documentali e fattuali, ulteriori e diversi rispetto ai bilanci dell'ultimo triennio non è applicabile al caso di specie in difetto di qualsivoglia elemento documentale e fattuale utile e ulteriore rispetto al bilancio. Invero, i dati del bilancio 2021 non forniscono alcun indicatore sugli ultimi tre anni di vita della società, come detto, ancora attiva e mai liquidata e gli ulteriori elementi sono frammentari e insufficienti.
Quanto all'attivo patrimoniale la reclamante ha fatto riferimento al solo bilancio
2021, relativo al 2020, senza produrre i successivi bilanci e allegando esclusivamente un elenco di fatture del 2022 (cfr. doc. 10), privo di qualsivoglia certificazione, quanto ad esaustività e completezza. La reclamante sostiene poi che l'attivo patrimoniale nel 2023 si sarebbe ridotto per aver ceduto parte delle proprie attrezzature e produce una fattura
(cfr. docc. 15 e 18) del tutto inutile a dimostrare la reale consistenza patrimoniale e a fornire un puntuale quadro del complessivo attivo della società.
Quanto ai ricavi lordi per il 2022 la reclamante si è limitata a produrre un elenco unilaterale di fatture, del tutto inutile ai fini di una completa ricostruzione dell'attività svolta dalla società, e ha richiamato diversi documenti indicati con i numeri dall'11 al
19 che non risultano prodotti in atti. Tutti i documenti versati dalla reclamante, invero, non permettono di ricostruire in alcun modo la reale situazione della società.
Risulta, poi, come detto, che la società esercita una attività commerciale ed è ancora attiva. La documentazione prodotta, lacunosa e incompleta, è di certo non utile a pag. 6/8 dimostrare il non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti dalla legge quanto ai requisiti soggettivi richiesti. La reclamante, come già affermato dal
Tribunale di Massa, non ha depositato, neppure in questa sede i bilanci degli ultimi tre anni o documenti altrettanto significativi utili ad escludere la insussistenza dei requisiti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (Cass. 8226/2015), né ha fornito strumenti probatori alternativi utili a tal fine (Cass. 41285/2021).
Quanto allo stato di insolvenza, da un lato, la reclamante, nulla ha dedotto o impugnato in relazione a quanto accertato dalla pronuncia di primo grado, e, dall'altro, sia la relazione ex art. 130 CCII, sia il provvedimento di esecutività dello stato passivo
(documenti acquisiti di ufficio), evidenziano l'esistenza di 8.146,33 euro di debiti privilegiati e 158.800,93 euro di debiti chirografi, a fronte di una totale incapienza e incapacità della società di far fronte a tali importi.
Risulta, quindi, immune da vizi la sentenza impugnata in relazione alla insussistenza e alla mancata dimostrazione da parte di dei requisiti di cui Parte_1 all'articolo 2, comma primo, lettera d) del CCII.
Il presente reclamo va, di conseguenza, rigettato.
* * *
5. Sulle spese e sull'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Le spese del presente procedimento, giacché il creditore procedente si è costituito, vanno poste a carico di che è risultata soccombente. Parte_1
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (indeterminato basso) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
Si deve, inoltre, dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), applicabile anche in sede di reclamo alla presente materia (Cass. 15533/2024) giacché lo stesso è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 7/8
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria Civile visto l'articolo 51 del D.Lgs n. 14/2019 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di reclamo promosso da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura Controparte_2
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa n. 15/2024 pubblicata il 17/5/2024,
1. DICHIARA la contumacia di Liquidazione Giudiziale, Controparte_6
2. RIGETTA il reclamo proposto da parte appellante, e per l'effetto Parte_1
3. CONFERMA integralmente la sentenza reclamata
4. CONDANNA la reclamante a rifondere a le spese legali del presente grado di Controparte_2 giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 31/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 143/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: procedimenti camerali in materia di fallimento nella causa iscritta al n. 143 /2024 promossa da:
(P.I. ) con sede in Via Palestro, 4 a Massa, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante, amministratore unico Giudice Riccardo (C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Calvani Daniele (CF C.F._1
- PEC del Foro di Massa C.F._2 Email_1
Carrara, giusta delega in calce al reclamo ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, in Massa, Viale Eugenio Chiesa n. 15 reclamante contro in persona del curatore Controparte_1 nominato reclamato - contumace
e contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliato in Carrara (MS) alla Piazza Matteotti n. 4 rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvestrini Luigi (CF
– PEC , giusta procura su copia C.F._4 Email_2 informatica autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione in sede di reclamo reclamato
e con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulato le seguenti conclusioni
“venga disposta la revoca della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Massa n. 15/2024 pubblicata il 17.05.2024 nel procedimento iscritto al n. 14-1 anno 2024 R.G.P.U. in primis ed in punto di rito perché emessa in violazione del principio del contradditorio e violazione del diritto di difesa della rimasta all'oscuro, per fatto alla stessa società non Parte_1 addebitabile, della pendenza della predetta procedura, in via subordinata e nel merito per la carenza del requisito soggettivo in capo alla società concludente di cui all'art. 2 comma 1 lett. d D.Lgs 14/2019. Si chiede la condanna delle parti avverse al pagamento delle spese legali”.
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-parte reclamata LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in Parte_1 persona del curatore nominato contumace non ha rassegnato conclusioni;
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-parte reclamata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“rigettare tutte le istanze formulate dal reclamante e confermare l'impugnata sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Tribunale di Massa n.
15/2024 pubbl. il 17/05/2024 Rep. n. 15/2024 del 17/05/2024”
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-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“respingersi il reclamo con la conseguente condanna alle spese”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa su ricorso di lavoratore dipendente di Controparte_2
con sentenza n. 15/2024 pubblicata il 17/5/2024, dichiarava Parte_1
pag. 2/8 aperta la procedura di Liquidazione Giudiziale della stessa, nominando il Giudice
Delegato e il Curatore, e disponendo il deposito di bilanci e scritture contabili e la formazione dello stato passivo, disponendo l'avviso a tutti i creditori e la pubblicazione sul Registro delle Imprese dell'apertura del procedimento.
Il Tribunale di Massa rilevava che il ricorso era stato ritualmente notificato a
[...] non costituitasi, che il creditore istante aveva Parte_1 Controparte_2 legittimazione attiva alla domanda e che sussistevano i presupposti per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale.
Il Tribunale di Massa quanto a quest'ultimo profilo evidenziava:
-che era un imprenditore commerciale, per essere una società Parte_1 che non aveva mai cessato la propria attività, non avendo avviato alcuna procedura di liquidazione;
-che debitore la cui posizione era oggetto di accertamento, era Parte_1 onerato di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d), utili ad escludere la dichiarazione di Liquidazione Giudiziale (come disposto dall'art. 121 CCII e affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 24548/2016)
e che la parte, contumace, non aveva provato il possesso congiunto di detti requisiti;
-che aveva depositato l'ultimo bilancio al 31/12/2021, non Parte_1 risultando depositato quello degli anni successivi;
-che doveva ritenersi insolvente attesa la non transitoria Parte_1 situazione di impotenza economica e patrimoniale desumibile: i) dal mancato pagamento degli emolumenti all'ex lavoratore dipendente;
ii) dall'esistenza dei debiti erariali “iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 106.121,84, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da Controparte_3
aggiornata in data 01/03/2024)” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); iii)
[...] dalla “esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di
€ 27.736,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. IVA riferite agli anni di pag. 3/8 imposta 2021/2023, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_4
18/03/2024)” (cfr. ibidem); iv) dalla “esistenza dei debiti previdenziali, in via amministrativa, per € 3.400,00 (cfr. dichiarazione scritta resa da INPS aggiornata in data 08/04/2024)” (cfr. ibidem); v) dall'omesso “deposito dei bilanci di esercizio chiusi dopo il 31/12/2021, pur essendovi tenuta per legge (cfr. visura aggiornata –
Registro Imprese)” (cfr. ibidem); vi) dall'esito “negativo di una procedura esecutiva mobiliare presso la sede della società, per avere l'Ufficiale giudiziario rinvenuto lo “studio di consulenza fiscale
che ha riferito non avere più presso di sè la società (cfr. verbali Pt_2 pignoramento negativo – doc. 3 ricorrente)” (cfr. ibidem);
-che sussisteva il requisito di cui all'articolo 49, comma quinto, del D.Lgs. 14/2019 poiché la aveva debiti scaduti e non pagati per un importo Parte_1 superiore ai 30.000,00 euro (i debiti ammontavano almeno a 106.121,84 euro).
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2. Sul presente reclamo. depositava reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Massa lamentando l'omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e l'insussistenza dei presupposti utili alla apertura della liquidazione giudiziale per
“1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo inferiore ad € 300.000,00; 2) aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo inferiore ad € 200.00,00; 3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, comunque inferiore ad € 500.000,00” (cfr. pag. 4 reclamo). si costituiva e chiedeva il rigetto del reclamo non avendo la Controparte_2 controparte provato la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il Pubblico Ministero faceva pervenire le proprie osservazioni e chiedeva il rigetto del reclamo. pag. 4/8 La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ritualmente evocata in Parte_1 giudizio, non si costituiva, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il Collegio, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
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3. Sulla prima censura.
Parte reclamante con la prima censura lamenta di non aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di primo grado perché gli atti sarebbero stati notificati a mezzo PEC ad un indirizzo non riconducibile alla società del quale la parte ignorava l'esistenza. La reclamante lamenta di avere un diverso indirizzo PEC al quale nulla era stato notificato e chiede, quindi, venga dichiarata la nullità della sentenza reclamata per l'omessa insaturazione del contradditorio.
La censura è infondata e va rigettata.
E' circostanza documentalmente provata e non contestata che gli atti di primo grado sono stati notificati alla presso l'indirizzo PEC risultante dal Pt_1 Parte_1 registro INI-PEC. Tale registro, invero, non viene generato all'insaputa delle parti ivi iscritte, ma attraverso l'indicazione dei dati forniti dal Registro delle Imprese.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese necessita poi della piena consapevolezza della parte ivi registrata che deve necessariamente fornire, ai fini della fruttuosa e corretta iscrizione, tutti i propri dati non ricavabili aliunde, inclusa la propria PEC.
Risulta, quindi, priva di fondamento la prima censura di appello, giacché
[...] ha necessariamente fornito i propri dati, PEC inclusa, al Registro delle CP_5
Imprese e, di conseguenza, tali dati sono stati inseriti nel registro INI-PEC. Risulta, poi, indifferente che la società possegga anche una ulteriore e diversa PEC giacché ciò che rileva è che la notifica degli atti di primo grado è avvenuta ad un indirizzo PEC risultante dall'elenco INI-PEC e correlato alla odierna reclamante.
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello.
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4. Sulla seconda censura.
Parte reclamante con la seconda censura lamenta l'insussistenza dei presupposti soggettivi necessari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e produce a sostegno pag. 5/8 della propria doglianza alcuni documenti. La reclamante, sostenendo di non aver ricevuto la notifica di avvio del giudizio di primo grado, ha prodotto in sede di gravame alcuni documenti che ritiene utili a dimostrare l'insussistenza dei presupposti soggettivi necessari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
La censura è infondata.
L'articolo 121 CCII onera l'imprenditore di dimostrare di non aver superato i parametri indicati dall'articolo 2, comma primo, lettera d) dello stesso CCII. Tale prova non è stata fornita da contumace in primo grado. Tale società Parte_1 ancora formalmente attiva non ha depositato alcun bilancio o scrittura dal 31/12/2021 ed
è impossibile ricostruire aliunde la sua situazione economico patrimoniale.
Il principio di diritto richiamato dalla reclamante secondo cui la qualifica di impresa sottosoglia è ricavabile da elementi, documentali e fattuali, ulteriori e diversi rispetto ai bilanci dell'ultimo triennio non è applicabile al caso di specie in difetto di qualsivoglia elemento documentale e fattuale utile e ulteriore rispetto al bilancio. Invero, i dati del bilancio 2021 non forniscono alcun indicatore sugli ultimi tre anni di vita della società, come detto, ancora attiva e mai liquidata e gli ulteriori elementi sono frammentari e insufficienti.
Quanto all'attivo patrimoniale la reclamante ha fatto riferimento al solo bilancio
2021, relativo al 2020, senza produrre i successivi bilanci e allegando esclusivamente un elenco di fatture del 2022 (cfr. doc. 10), privo di qualsivoglia certificazione, quanto ad esaustività e completezza. La reclamante sostiene poi che l'attivo patrimoniale nel 2023 si sarebbe ridotto per aver ceduto parte delle proprie attrezzature e produce una fattura
(cfr. docc. 15 e 18) del tutto inutile a dimostrare la reale consistenza patrimoniale e a fornire un puntuale quadro del complessivo attivo della società.
Quanto ai ricavi lordi per il 2022 la reclamante si è limitata a produrre un elenco unilaterale di fatture, del tutto inutile ai fini di una completa ricostruzione dell'attività svolta dalla società, e ha richiamato diversi documenti indicati con i numeri dall'11 al
19 che non risultano prodotti in atti. Tutti i documenti versati dalla reclamante, invero, non permettono di ricostruire in alcun modo la reale situazione della società.
Risulta, poi, come detto, che la società esercita una attività commerciale ed è ancora attiva. La documentazione prodotta, lacunosa e incompleta, è di certo non utile a pag. 6/8 dimostrare il non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti dalla legge quanto ai requisiti soggettivi richiesti. La reclamante, come già affermato dal
Tribunale di Massa, non ha depositato, neppure in questa sede i bilanci degli ultimi tre anni o documenti altrettanto significativi utili ad escludere la insussistenza dei requisiti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (Cass. 8226/2015), né ha fornito strumenti probatori alternativi utili a tal fine (Cass. 41285/2021).
Quanto allo stato di insolvenza, da un lato, la reclamante, nulla ha dedotto o impugnato in relazione a quanto accertato dalla pronuncia di primo grado, e, dall'altro, sia la relazione ex art. 130 CCII, sia il provvedimento di esecutività dello stato passivo
(documenti acquisiti di ufficio), evidenziano l'esistenza di 8.146,33 euro di debiti privilegiati e 158.800,93 euro di debiti chirografi, a fronte di una totale incapienza e incapacità della società di far fronte a tali importi.
Risulta, quindi, immune da vizi la sentenza impugnata in relazione alla insussistenza e alla mancata dimostrazione da parte di dei requisiti di cui Parte_1 all'articolo 2, comma primo, lettera d) del CCII.
Il presente reclamo va, di conseguenza, rigettato.
* * *
5. Sulle spese e sull'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Le spese del presente procedimento, giacché il creditore procedente si è costituito, vanno poste a carico di che è risultata soccombente. Parte_1
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (indeterminato basso) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
Si deve, inoltre, dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), applicabile anche in sede di reclamo alla presente materia (Cass. 15533/2024) giacché lo stesso è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria Civile visto l'articolo 51 del D.Lgs n. 14/2019 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di reclamo promosso da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura Controparte_2
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa n. 15/2024 pubblicata il 17/5/2024,
1. DICHIARA la contumacia di Liquidazione Giudiziale, Controparte_6
2. RIGETTA il reclamo proposto da parte appellante, e per l'effetto Parte_1
3. CONFERMA integralmente la sentenza reclamata
4. CONDANNA la reclamante a rifondere a le spese legali del presente grado di Controparte_2 giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 31/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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