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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 28258/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 28258/2021 RGAC e vertente
tra
Via Santa Maria Ognibene 16; Via Santa Parte_1 Parte_1
Maria Ognibene 18; Via Santa Maria Ognibene 23; Parte_1 Parte_1
Via Santa Maria Ognibene 26; ciascuno in persona del proprio amministratore
[...]
p.t.; tutti elettivamente domiciliati in alla Piazza Carità 32 presso l'avv. Mario Pt_1
Gramegna, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e pagina 1 di 11 a.s. in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
in alla Via Luca Giordano 23 presso l'avv. Eugenio Gargiulo, dal quale è Pt_1
rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Nonché
, in persona di una procuratrice speciale, elettivamente Controparte_2
domiciliata in alla Via Giuseppe Martucci 47 presso l'avv. Alfredo Flajani, dal Pt_1
quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da rottura di condotta idrica
Motivi della decisione
La domanda principale e quella di garanzia sono entrambe fondate e vanno accolte, per quanto di ragione.
Il Via Santa Maria Ognibene 16, il Via Parte_1 Parte_1
Santa Maria Ognibene 18, il Condominio in Napoli, Via Santa Maria Ognibene 23, e il in Napoli, Via Santa Maria Ognibene 26, hanno convenuto nel presente Parte_1
giudizio la chiedendo di condannare l'azienda Controparte_3
speciale convenuta ad eliminare le infiltrazioni derivanti dalla rottura della condotta pagina 2 di 11 idrica gestita da verificatasi in data 9/4/2018, nonché a risarcire i danni CP_4
subiti a causa di tali infiltrazioni dai fabbricati gestiti dai condomini attori, da liquidare in € 593.100 o nella diversa somma ritenuta equa, oltre interessi, oltre tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre gli ulteriori danni che si sarebbero verificati sino a quando non fossero state eliminate le infiltrazioni, con vittoria delle spese di lite e dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi prima che iniziasse il presente giudizio, con distrazione;
si è costituita l'azienda speciale convenuta, chiedendo di rigettare le domande delle parti attrici o subordinatamente “rideterminare le effettive responsabilità,
i danni e le opere a farsi”, con vittoria delle spese di lite;
ha chiamato in CP_4
causa , quale propria assicuratrice per la responsabilità Controparte_2
civile, chiedendo di condannarla a garantire la convenuta per ogni somma che fosse stata condannata a pagare alle parti attrici;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata, chiedendo di rigettare ogni domanda avversa perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stato sentito a chiarimenti il CTU dell'Atp ing. ora la causa va decisa. Persona_1
Le domande dei Condominii attori si fondano essenzialmente sulle conclusioni raggiunte del CTU dell'Atp svoltosi prima del presente giudizio;
eccole: “
1. Sussiste la grave situazione lamentata nel ricorso da parte ricorrente. Le indagini eseguite hanno rilevato che i piani delle fondazioni, dei 4 fabbricati, lungo Via Santa Maria Ognisanti, hanno subito un dissesto addebitabile a infiltrazioni d' acqua potabile proveniente dalla rottura della condotta idrica comunale. Nei quattro palazzi ispezionati, si sono avuti dissesti importanti che si sono manifestati attraverso la formazione di “lesioni alle strutture portanti”, diffuse a tutti i 4 fabbricati. Si può ritenere che dette lesioni siano dovute a un “cedimento in fondazione” verificatosi all' altezza del civico 16. I terreni si sono assestati dopo la riparazione eseguita alla condotta idrica e hanno trascinato verso il basso le fondazioni continue in muratura di tufo. Ciò ha ridotto i margini di sicurezza delle fondazioni e alterato il comportamento di queste creando condizioni di pericolo. A causa del cedimento delle fondazioni l'intera struttura in elevazione si trova assoggettata pagina 3 di 11 a un aggravio dello stato tensionale, rispetto alle condizioni primitive, che ha determinato l'insorgere delle documentate lesioni nelle strutture murarie degli immobili.
Il numero delle lesioni e dei dissesti alle strutture portanti è grave tale da lasciare temere in merito alla stabilità degli edifici e pertanto è necessario intervenire quanto prima. 2.
Le cause delle infiltrazioni sono dovute alla rottura della condotta idrica in pressione comunale, gestita dalla Società con la conseguente fuoriuscita di acqua in CP_5
pressione e alle pessime condizioni in cui si trova la tubazione idrica che è vetusta, marcita e infragilita. La tubazione per una lunghezza di 40 metri deve essere sostituita, perché la riparazione fatta alla condotta, con la posa in opera di un collare, a parere dello scrivente, non è sufficiente a ripristinare le condizioni di sicurezza dell'impianto idrico in pressione. Sussiste la situazione di pericolo, per la probabile nuova rottura della tubazione idrica oggi riparata in modo provvisorio. 3. Il costo dell'intervento di sostituzione della tubazione idrica comunale, per un tratto di 40 metri, ammonta a €
26.400,00, lavori che devono essere eseguito solo da ditte incaricate dall' CP_5
perché è necessario interrompere l' erogazione idrica. 4. Il costo dell'intervento in fondazione con micropali, ammonta a € 239.300,00 comprensivo di spese tecniche e iva.
5. Il costo dei danni già prodotti ai quattro fabbricati, per i lavori di riparazione e consolidamento ammontano a € 327.400,00 comprensivo di spese tecniche e iva, avendo già ridotto del 42.64% l' importo dei lavori alle strutture condominiali, per la vetustà dei
4 fabbricati. 6. Il tempo per l'esecuzione di tutti gli interventi è di due anni.”. risponde dei danni causati dalla condotta idrica di cui è custode, dato cyhe CP_4
pacificamente la gestisce, salvo che non provi il caso fortuito – che in questo caso non risulta: anzi la condotta, come dimostrato dal CTU, è vetusta, marcita, infragilita.
Le parti convenuta e chiamata così sostanzialmente argomentano: 1) il cedimento del piano di fondazione dei fabbricati gestiti dai Condominii attori, si è arrestato, dopo che ha fatto cessare la perdita d'acqua del 9/4/2018, ed ormai sono 7 anni che CP_4
la situazione si è stabilizzata;
pertanto, non si comprende per quale ragione il CTU dall'Atp ha previsto un intervento in fondazione con micropali “che dovrebbe impedire pagina 4 di 11 lo spostamento verticale di punti che non sono più in movimento”; anzi, detto intervento potrebbe essere persino controproducente, come ritenuto dal CTP di parte convenuta, in quanto “andrebbe a costituire un vincolo rigido per gli spostamenti verticali sulla sola parete longitudinale anteriore degli edifici, mentre le altre pareti potrebbero continuare a muoversi per effetto delle variazioni di carico della struttura”; 2) i dissesti subiti dai fabbricati in questione sarebbero stati concausati dalla circostanza che “in corrispondenza dell'area interessata dal dissesto la rete di raccolta delle acque reflue convogliava di fatto le acque raccolte direttamente nel sottosuolo”, nonché dalla omessa regolare manutenzione degli edifici (risalenti al 1800, realizzati con murature in tufo e solai in legno e nel corso degli anni “oggetto di numerose vicissitudini”), ed inoltre da un suolo costituito da un primo strato di limo sabbioso (in alcuni tratti profondo sino a
15 metri) - e la percentuale di vetustà del 42,64% determinata dal CTU risulta incongrua
3) i lavori per sostituire la condotta idrica dalla quale è provenuta la perdita vanno condotti direttamente da 4) nel calcolare il costo delle opere per CP_4
ripristinare gli edifici nelle parti in elevazione il CTU ha errato “non solo perché la misurazione risulta erronea ed il tariffario inadeguato, ma anche perché l'esperto non ha effettuato alcuna distinzione tra le differenti parti comuni dei fabbricati da ripristinare, né tra i fabbricati stessi, omettendo di considerare le peculiarità presenti in ciascun immobile, anche solo in ragione della loro distanza dall'infiltrazione”; inoltre il CTU avrebbe dovuto considerare “che nel Condominio sito al civico 18 era presente un importante intervento di puntellatura e placcaggio della cassa scale, precedente ai fatti per cui vi è causa, nonché l'esistenza di materiali di risulta relativi a lavori in atto abbandonati per strada.”; 5) comunque il coefficiente di vetustà non andava applicato solo alle opere in elevazione, ma pure a quelle in fondazione. Parte chiamata ha poi eccepito la franchigia di polizza.
Tutti questi dubbi, esposti nelle comparse conclusionali delle parti convenuta e chiamata in causa, sono risolubili in base alle risposte fornite dal CTU dell'Atp alle osservazioni del CTP delle predette due parti alla sua relazione. Sul punto 1: il CTU ha spiegato che pagina 5 di 11 le parti posteriori dei fabbricati poggiano su uno strato di terreno che incontra il banco tufaceo ad una profondità di 5-6 metri, mentre nella parte anteriore il tufo s'incontra a 15 metri;
l'infiltrazione di acqua condotta per cui è causa ha dilavato il terreno proprio nella zona priva di un solido strato di tufo, e quindi si sono incrementate le sollecitazioni nelle zone di passaggio tra le due configurazioni strutturali. I micropali progettati dal CTU servono a restituire il grado di sicurezza delle strutture preesistente all'evento dannoso, in presenza dell'evidenziato dislivello, rimediando al dilavamento del terreno. Il fatto che in questi 7 anni il terreno non ha più ceduto, non significa che sia stato raggiunto un nuovo equilibrio definitivo: il dilavamento del terreno in presenza del notevole dislivello nell'affioramento del banco di tufo crea una situazione di pericolo, per cui l'equilibrio attualmente raggiunto dalle strutture deve ritenersi più precario del precedente e potrebbe essere messo in crisi da eventi anche di minore intensità di quello per cui è causa, ed è per rimediare a tale maggior precarietà che il CTU ha progettato i micropali.
Proprio perché tende a ripristinare la situazione preesistente, meno precaria, l'intervento coi micropali non può essere peggiorativo – posto peraltro che la maggiore rigidità complessiva delle strutture è solo postulata ma non dimostrata. Sul punto 2: Come evidenziato dal CTU, durante le operazioni peritali i CCTTPP delle parti convenuta e chiamata non hanno evidenziato perdite dall'impianto fognario comunale, per cui l'argomento non è stato sottoposto al contraddittorio tecnico tra le parti;
in ogni caso “in
Via S. M. Ognibene la fogna non è stata riparata, pertanto avendo costatato che dopo la riparazione fatta dall'ABC alla sola condotta idrica, i cedimenti sono cessati, è chiaro che la fogna non è una concausa dell'evento dannoso.”. Per quanto concerne la caratteristica del suolo, costituito da un primo strato di limo sabbioso, essa non può essere considerata concausa dell'evento, poiché gli edifici poggiavano regolarmente su tale suolo, appunto da oltre due secoli;
piuttosto, la situazione è stata resa precaria dall'evento per cui è causa, ed è per questo che il CTU ha progettato i micropali di cui si
è discusso al punto 1. Quanto alla vetustà e mancanza di manutenzione degli edifici, il
CTU ha calcolato un cospicuo coefficiente di svalutazione, in base alla formula empirica pagina 6 di 11 proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili, e non sono state offerte ragioni adeguatamente dettagliate per considerarlo insufficiente. Sul punto 3: come accertato dal CTU la condotta idrica che si ruppe è per 40 metri tutta vetusta, marcita e infragilita, per cui va sostituita interamente;
vero è che è stata riparata nei punti in cui si ruppe, ma la condizione in cui si trova complessivamente è causa dell'evento dannoso, ed eliminare le cause dell'evento significa anche sostituirle interamente;
tuttavia, è vero che questo lavoro va eseguito direttamente da che quella condotta la gestisce, e CP_4
che gli attori non hanno diritto al controvalore economico di tale opera. Sul punto 4: il
CTU ha risposto molto chiaramente alle osservazioni dei CC.TT.PP. delle parti convenuta chiamata in causa, evidenziando che le opere di recupero strutturale da lui proposte sono classificabili come di recupero primario, e che per quantificarne i costi ha utilizzato i criteri di stima fissati dalla Regione Campania e soprattutto spiegando molto bene per quale ragione non ha potuto procedere a computare le opere e le relative spese in modo “tradizionale e puntuale”: costi e tempi di tale modalità di calcolo sarebbero stati proibitivi. Quanto all'intervento di puntellatura e placcaggio della struttura cassa scale del civico 18, si tratta di una situazione che non è stata computata tra i danni causati dall'evento per cui è causa, e la cui presenza non è motivo sufficiente per considerare incongruo il coefficiente di vetustà calcolato dal CTU. Sul punto 5: Non si vede per quale ragione si dovrebbe applicare un coefficiente di vetustà sulle opere in fondazione: non è che il terreno su cui poggiano i fabbricati fosse usurato, ovviamente, ma ne sono state modificate le caratteristiche di portanza a seguito del dilavamento da Contro parte dell'acqua fuoriuscita dalla condotta Pt_1
Per tutte le ragioni sin qui esposte, si condividono le conclusioni cui è giunto il CTU dell'Atp, e vanno pertanto accolte le domande dei Condominii attori, nei termini che seguono. Prima di tutto, la convenuta va condannata a sostituire tutta la CP_4
conduttura idrica dalla quale è fuoriuscita l'acqua condotta nell'evento per cui è causa, per una lunghezza di 40 metri, secondo quanto stabilito dal CTU, perché solo così saranno eliminate completamente, e non solo parzialmente, le cause delle infiltrazioni pagina 7 di 11 che hanno interessato i fabbricati. In secondo luogo, l'azienda speciale convenuta va condannata a pagare ai Condominii attori la somma di € 239.300, comprese spese tecniche ed Iva, necessaria ed effettuare l'intervento in fondazione con micropali: è una somma dovuta a titolo di risarcimento, perché come detto serve a restituire il grado di sicurezza delle strutture di fondazione preesistente all'evento dannoso;
i lavori di fondazione sono comuni indistintamente a tutti e 4 i fabbricati, per cui i Parte_1
attori vanno considerati creditori in solido della somma. In terzo luogo, l'azienda speciale convenuta va condannata a pagare ai Condominii attori la somma di € 327.400, comprese spese tecniche ed Iva e considerato il coefficiente di vetustà, per i lavori di riparazione delle strutture condominiali;
tale importo va ripartito tra i 4 fabbricati condominiali in base ai mq di lavorazione specificati per ciascun edificio dal CTU dell'Atp – quindi come da tabella contenuta nella comparsa conclusionale delle parti attrici: € 61.702,45 al civico 16, € 102.023,68 al civico 18, € 63.568,83 al civico 23, €
100.105,04 al civico 26. In quarto luogo, sin dall'atto di citazione le parti attrici hanno specificato di aver diritto di vedersi rimborsare le spese della consulenza tecnica di parte, che risultano dalle fatture proforma del CTP delle attrici ing.
[...]
quelle in acconto e quella a saldo del 10/11/2021, per le seguenti cifre: € Per_2
2.162,20 per il civico 16, € 2.162,20 per il civico 18, € 1.300,52 per il civico 23 ed €
2.162,20 per il civico 26; altre somme richieste non sono state adeguatamente specificate né in citazione né nel primo termine ex art. 183.6 cpc.
Tutte le somme sono state calcolate dal CTU dell'Atp all'epoca in cui ha depositato la propria relazione, agosto 2021, e pertanto vanno rivalutate sino alla data della presente sentenza;
inoltre, per compensare le parti attrici del ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali sulle somme devalutate dall'agosto 2021 all'epoca dell'evento dannoso, aprile 2018, e poi via via annualmente rivalutate secondo indici Istat da tale data alla presente sentenza;
e sulle somme definitivamente rivalutate dalla sentenza al soddisfo.
Per le fatture del CTP sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 8 di 11 Le spese del giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza dell'azienda speciale convenuta nei confronti dei Condominii attori e si liquidano come in dispositivo.
La compagnia assicurativa chiamata va condannata, in base alla polizza per responsabilità civile verso terzo stipulata con a rivalere la convenuta di CP_4
ogni somma che sarà condannata a pagare ai Condominii attori in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite – detratta la franchigia di € 257.500 risultante dalla polizza.
Per il recuperare quanto versato al primo CTU nominato nell'Atp, che non ha espletato alcun mandato, i Condominii attori dovranno agire in ripetizione in separata sede.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28258/2021 tra:
+ 3, attori;
Parte_2 Controparte_6
convenuta; , chiamata in causa;
così provvede: Controparte_2
1) Ordina alla convenuta di sostituire la conduttura idrica dalla quale è CP_4
fuoriuscita l'acqua condotta nell'evento per cui è causa, per una lunghezza di 40 metri, secondo quanto stabilito dal CTU;
2) Condanna la convenuta a pagare ai Condomini attori, in solido, la CP_4
somma di € 239.300, per l'intervento in fondazione con micropali;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 4/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 4/8/2021 al 9/4/2018 e poi via via annualmente pagina 9 di 11 rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna la convenuta a pagare ai attori, per i lavori di CP_4 Parte_1
ristrutturazione delle strutture condominiali, le seguenti somme: € 61.702,45 al civico 16, € 102.023,68 al civico 18, € 63.568,83 al civico 23, € 100.105,04 al civico 26; per ciascuna somma, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
4/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 4/8/2021 al 9/4/2018 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) Condanna la convenuta a pagare ai attori le seguenti CP_4 CP_7
somme a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte: € 2.162,20 per il civico 16, € 2.162,20 per il civico 18, € 1.300,52 per il civico 23 ed €
2.162,20 per il civico 26; su ciascuna somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
5) Condanna la convenuta a rimborsare ai Condominii attori ogni CP_4
somma che questi documentino di avere versato al CTU dell'Atp in base ai decreti di liquidazione emessi nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio;
6) Condanna la convenuta a rimborsare ai Condominii attori le spese CP_4
del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 72 per esborsi ed € 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Mario Gramegna;
7) Condanna la convenuta a rimborsare ai Condominii attori le spese CP_4
del presente giudizio, che liquida in € 125 per esborsi ed € 29.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Mario
Gramegna;.
pagina 10 di 11 8) Condanna la chiamata a rimborsare a Controparte_2 CP_4
tutto quanto quest'ultima dovrà pagare agli attori in forza della presente sentenza, detratta la franchigia di € 257.500.
Così deciso in Portici in data 21/8/2025 Il giudice unico pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 28258/2021 RGAC e vertente
tra
Via Santa Maria Ognibene 16; Via Santa Parte_1 Parte_1
Maria Ognibene 18; Via Santa Maria Ognibene 23; Parte_1 Parte_1
Via Santa Maria Ognibene 26; ciascuno in persona del proprio amministratore
[...]
p.t.; tutti elettivamente domiciliati in alla Piazza Carità 32 presso l'avv. Mario Pt_1
Gramegna, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e pagina 1 di 11 a.s. in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
in alla Via Luca Giordano 23 presso l'avv. Eugenio Gargiulo, dal quale è Pt_1
rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Nonché
, in persona di una procuratrice speciale, elettivamente Controparte_2
domiciliata in alla Via Giuseppe Martucci 47 presso l'avv. Alfredo Flajani, dal Pt_1
quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da rottura di condotta idrica
Motivi della decisione
La domanda principale e quella di garanzia sono entrambe fondate e vanno accolte, per quanto di ragione.
Il Via Santa Maria Ognibene 16, il Via Parte_1 Parte_1
Santa Maria Ognibene 18, il Condominio in Napoli, Via Santa Maria Ognibene 23, e il in Napoli, Via Santa Maria Ognibene 26, hanno convenuto nel presente Parte_1
giudizio la chiedendo di condannare l'azienda Controparte_3
speciale convenuta ad eliminare le infiltrazioni derivanti dalla rottura della condotta pagina 2 di 11 idrica gestita da verificatasi in data 9/4/2018, nonché a risarcire i danni CP_4
subiti a causa di tali infiltrazioni dai fabbricati gestiti dai condomini attori, da liquidare in € 593.100 o nella diversa somma ritenuta equa, oltre interessi, oltre tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre gli ulteriori danni che si sarebbero verificati sino a quando non fossero state eliminate le infiltrazioni, con vittoria delle spese di lite e dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi prima che iniziasse il presente giudizio, con distrazione;
si è costituita l'azienda speciale convenuta, chiedendo di rigettare le domande delle parti attrici o subordinatamente “rideterminare le effettive responsabilità,
i danni e le opere a farsi”, con vittoria delle spese di lite;
ha chiamato in CP_4
causa , quale propria assicuratrice per la responsabilità Controparte_2
civile, chiedendo di condannarla a garantire la convenuta per ogni somma che fosse stata condannata a pagare alle parti attrici;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata, chiedendo di rigettare ogni domanda avversa perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stato sentito a chiarimenti il CTU dell'Atp ing. ora la causa va decisa. Persona_1
Le domande dei Condominii attori si fondano essenzialmente sulle conclusioni raggiunte del CTU dell'Atp svoltosi prima del presente giudizio;
eccole: “
1. Sussiste la grave situazione lamentata nel ricorso da parte ricorrente. Le indagini eseguite hanno rilevato che i piani delle fondazioni, dei 4 fabbricati, lungo Via Santa Maria Ognisanti, hanno subito un dissesto addebitabile a infiltrazioni d' acqua potabile proveniente dalla rottura della condotta idrica comunale. Nei quattro palazzi ispezionati, si sono avuti dissesti importanti che si sono manifestati attraverso la formazione di “lesioni alle strutture portanti”, diffuse a tutti i 4 fabbricati. Si può ritenere che dette lesioni siano dovute a un “cedimento in fondazione” verificatosi all' altezza del civico 16. I terreni si sono assestati dopo la riparazione eseguita alla condotta idrica e hanno trascinato verso il basso le fondazioni continue in muratura di tufo. Ciò ha ridotto i margini di sicurezza delle fondazioni e alterato il comportamento di queste creando condizioni di pericolo. A causa del cedimento delle fondazioni l'intera struttura in elevazione si trova assoggettata pagina 3 di 11 a un aggravio dello stato tensionale, rispetto alle condizioni primitive, che ha determinato l'insorgere delle documentate lesioni nelle strutture murarie degli immobili.
Il numero delle lesioni e dei dissesti alle strutture portanti è grave tale da lasciare temere in merito alla stabilità degli edifici e pertanto è necessario intervenire quanto prima. 2.
Le cause delle infiltrazioni sono dovute alla rottura della condotta idrica in pressione comunale, gestita dalla Società con la conseguente fuoriuscita di acqua in CP_5
pressione e alle pessime condizioni in cui si trova la tubazione idrica che è vetusta, marcita e infragilita. La tubazione per una lunghezza di 40 metri deve essere sostituita, perché la riparazione fatta alla condotta, con la posa in opera di un collare, a parere dello scrivente, non è sufficiente a ripristinare le condizioni di sicurezza dell'impianto idrico in pressione. Sussiste la situazione di pericolo, per la probabile nuova rottura della tubazione idrica oggi riparata in modo provvisorio. 3. Il costo dell'intervento di sostituzione della tubazione idrica comunale, per un tratto di 40 metri, ammonta a €
26.400,00, lavori che devono essere eseguito solo da ditte incaricate dall' CP_5
perché è necessario interrompere l' erogazione idrica. 4. Il costo dell'intervento in fondazione con micropali, ammonta a € 239.300,00 comprensivo di spese tecniche e iva.
5. Il costo dei danni già prodotti ai quattro fabbricati, per i lavori di riparazione e consolidamento ammontano a € 327.400,00 comprensivo di spese tecniche e iva, avendo già ridotto del 42.64% l' importo dei lavori alle strutture condominiali, per la vetustà dei
4 fabbricati. 6. Il tempo per l'esecuzione di tutti gli interventi è di due anni.”. risponde dei danni causati dalla condotta idrica di cui è custode, dato cyhe CP_4
pacificamente la gestisce, salvo che non provi il caso fortuito – che in questo caso non risulta: anzi la condotta, come dimostrato dal CTU, è vetusta, marcita, infragilita.
Le parti convenuta e chiamata così sostanzialmente argomentano: 1) il cedimento del piano di fondazione dei fabbricati gestiti dai Condominii attori, si è arrestato, dopo che ha fatto cessare la perdita d'acqua del 9/4/2018, ed ormai sono 7 anni che CP_4
la situazione si è stabilizzata;
pertanto, non si comprende per quale ragione il CTU dall'Atp ha previsto un intervento in fondazione con micropali “che dovrebbe impedire pagina 4 di 11 lo spostamento verticale di punti che non sono più in movimento”; anzi, detto intervento potrebbe essere persino controproducente, come ritenuto dal CTP di parte convenuta, in quanto “andrebbe a costituire un vincolo rigido per gli spostamenti verticali sulla sola parete longitudinale anteriore degli edifici, mentre le altre pareti potrebbero continuare a muoversi per effetto delle variazioni di carico della struttura”; 2) i dissesti subiti dai fabbricati in questione sarebbero stati concausati dalla circostanza che “in corrispondenza dell'area interessata dal dissesto la rete di raccolta delle acque reflue convogliava di fatto le acque raccolte direttamente nel sottosuolo”, nonché dalla omessa regolare manutenzione degli edifici (risalenti al 1800, realizzati con murature in tufo e solai in legno e nel corso degli anni “oggetto di numerose vicissitudini”), ed inoltre da un suolo costituito da un primo strato di limo sabbioso (in alcuni tratti profondo sino a
15 metri) - e la percentuale di vetustà del 42,64% determinata dal CTU risulta incongrua
3) i lavori per sostituire la condotta idrica dalla quale è provenuta la perdita vanno condotti direttamente da 4) nel calcolare il costo delle opere per CP_4
ripristinare gli edifici nelle parti in elevazione il CTU ha errato “non solo perché la misurazione risulta erronea ed il tariffario inadeguato, ma anche perché l'esperto non ha effettuato alcuna distinzione tra le differenti parti comuni dei fabbricati da ripristinare, né tra i fabbricati stessi, omettendo di considerare le peculiarità presenti in ciascun immobile, anche solo in ragione della loro distanza dall'infiltrazione”; inoltre il CTU avrebbe dovuto considerare “che nel Condominio sito al civico 18 era presente un importante intervento di puntellatura e placcaggio della cassa scale, precedente ai fatti per cui vi è causa, nonché l'esistenza di materiali di risulta relativi a lavori in atto abbandonati per strada.”; 5) comunque il coefficiente di vetustà non andava applicato solo alle opere in elevazione, ma pure a quelle in fondazione. Parte chiamata ha poi eccepito la franchigia di polizza.
Tutti questi dubbi, esposti nelle comparse conclusionali delle parti convenuta e chiamata in causa, sono risolubili in base alle risposte fornite dal CTU dell'Atp alle osservazioni del CTP delle predette due parti alla sua relazione. Sul punto 1: il CTU ha spiegato che pagina 5 di 11 le parti posteriori dei fabbricati poggiano su uno strato di terreno che incontra il banco tufaceo ad una profondità di 5-6 metri, mentre nella parte anteriore il tufo s'incontra a 15 metri;
l'infiltrazione di acqua condotta per cui è causa ha dilavato il terreno proprio nella zona priva di un solido strato di tufo, e quindi si sono incrementate le sollecitazioni nelle zone di passaggio tra le due configurazioni strutturali. I micropali progettati dal CTU servono a restituire il grado di sicurezza delle strutture preesistente all'evento dannoso, in presenza dell'evidenziato dislivello, rimediando al dilavamento del terreno. Il fatto che in questi 7 anni il terreno non ha più ceduto, non significa che sia stato raggiunto un nuovo equilibrio definitivo: il dilavamento del terreno in presenza del notevole dislivello nell'affioramento del banco di tufo crea una situazione di pericolo, per cui l'equilibrio attualmente raggiunto dalle strutture deve ritenersi più precario del precedente e potrebbe essere messo in crisi da eventi anche di minore intensità di quello per cui è causa, ed è per rimediare a tale maggior precarietà che il CTU ha progettato i micropali.
Proprio perché tende a ripristinare la situazione preesistente, meno precaria, l'intervento coi micropali non può essere peggiorativo – posto peraltro che la maggiore rigidità complessiva delle strutture è solo postulata ma non dimostrata. Sul punto 2: Come evidenziato dal CTU, durante le operazioni peritali i CCTTPP delle parti convenuta e chiamata non hanno evidenziato perdite dall'impianto fognario comunale, per cui l'argomento non è stato sottoposto al contraddittorio tecnico tra le parti;
in ogni caso “in
Via S. M. Ognibene la fogna non è stata riparata, pertanto avendo costatato che dopo la riparazione fatta dall'ABC alla sola condotta idrica, i cedimenti sono cessati, è chiaro che la fogna non è una concausa dell'evento dannoso.”. Per quanto concerne la caratteristica del suolo, costituito da un primo strato di limo sabbioso, essa non può essere considerata concausa dell'evento, poiché gli edifici poggiavano regolarmente su tale suolo, appunto da oltre due secoli;
piuttosto, la situazione è stata resa precaria dall'evento per cui è causa, ed è per questo che il CTU ha progettato i micropali di cui si
è discusso al punto 1. Quanto alla vetustà e mancanza di manutenzione degli edifici, il
CTU ha calcolato un cospicuo coefficiente di svalutazione, in base alla formula empirica pagina 6 di 11 proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili, e non sono state offerte ragioni adeguatamente dettagliate per considerarlo insufficiente. Sul punto 3: come accertato dal CTU la condotta idrica che si ruppe è per 40 metri tutta vetusta, marcita e infragilita, per cui va sostituita interamente;
vero è che è stata riparata nei punti in cui si ruppe, ma la condizione in cui si trova complessivamente è causa dell'evento dannoso, ed eliminare le cause dell'evento significa anche sostituirle interamente;
tuttavia, è vero che questo lavoro va eseguito direttamente da che quella condotta la gestisce, e CP_4
che gli attori non hanno diritto al controvalore economico di tale opera. Sul punto 4: il
CTU ha risposto molto chiaramente alle osservazioni dei CC.TT.PP. delle parti convenuta chiamata in causa, evidenziando che le opere di recupero strutturale da lui proposte sono classificabili come di recupero primario, e che per quantificarne i costi ha utilizzato i criteri di stima fissati dalla Regione Campania e soprattutto spiegando molto bene per quale ragione non ha potuto procedere a computare le opere e le relative spese in modo “tradizionale e puntuale”: costi e tempi di tale modalità di calcolo sarebbero stati proibitivi. Quanto all'intervento di puntellatura e placcaggio della struttura cassa scale del civico 18, si tratta di una situazione che non è stata computata tra i danni causati dall'evento per cui è causa, e la cui presenza non è motivo sufficiente per considerare incongruo il coefficiente di vetustà calcolato dal CTU. Sul punto 5: Non si vede per quale ragione si dovrebbe applicare un coefficiente di vetustà sulle opere in fondazione: non è che il terreno su cui poggiano i fabbricati fosse usurato, ovviamente, ma ne sono state modificate le caratteristiche di portanza a seguito del dilavamento da Contro parte dell'acqua fuoriuscita dalla condotta Pt_1
Per tutte le ragioni sin qui esposte, si condividono le conclusioni cui è giunto il CTU dell'Atp, e vanno pertanto accolte le domande dei Condominii attori, nei termini che seguono. Prima di tutto, la convenuta va condannata a sostituire tutta la CP_4
conduttura idrica dalla quale è fuoriuscita l'acqua condotta nell'evento per cui è causa, per una lunghezza di 40 metri, secondo quanto stabilito dal CTU, perché solo così saranno eliminate completamente, e non solo parzialmente, le cause delle infiltrazioni pagina 7 di 11 che hanno interessato i fabbricati. In secondo luogo, l'azienda speciale convenuta va condannata a pagare ai Condominii attori la somma di € 239.300, comprese spese tecniche ed Iva, necessaria ed effettuare l'intervento in fondazione con micropali: è una somma dovuta a titolo di risarcimento, perché come detto serve a restituire il grado di sicurezza delle strutture di fondazione preesistente all'evento dannoso;
i lavori di fondazione sono comuni indistintamente a tutti e 4 i fabbricati, per cui i Parte_1
attori vanno considerati creditori in solido della somma. In terzo luogo, l'azienda speciale convenuta va condannata a pagare ai Condominii attori la somma di € 327.400, comprese spese tecniche ed Iva e considerato il coefficiente di vetustà, per i lavori di riparazione delle strutture condominiali;
tale importo va ripartito tra i 4 fabbricati condominiali in base ai mq di lavorazione specificati per ciascun edificio dal CTU dell'Atp – quindi come da tabella contenuta nella comparsa conclusionale delle parti attrici: € 61.702,45 al civico 16, € 102.023,68 al civico 18, € 63.568,83 al civico 23, €
100.105,04 al civico 26. In quarto luogo, sin dall'atto di citazione le parti attrici hanno specificato di aver diritto di vedersi rimborsare le spese della consulenza tecnica di parte, che risultano dalle fatture proforma del CTP delle attrici ing.
[...]
quelle in acconto e quella a saldo del 10/11/2021, per le seguenti cifre: € Per_2
2.162,20 per il civico 16, € 2.162,20 per il civico 18, € 1.300,52 per il civico 23 ed €
2.162,20 per il civico 26; altre somme richieste non sono state adeguatamente specificate né in citazione né nel primo termine ex art. 183.6 cpc.
Tutte le somme sono state calcolate dal CTU dell'Atp all'epoca in cui ha depositato la propria relazione, agosto 2021, e pertanto vanno rivalutate sino alla data della presente sentenza;
inoltre, per compensare le parti attrici del ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali sulle somme devalutate dall'agosto 2021 all'epoca dell'evento dannoso, aprile 2018, e poi via via annualmente rivalutate secondo indici Istat da tale data alla presente sentenza;
e sulle somme definitivamente rivalutate dalla sentenza al soddisfo.
Per le fatture del CTP sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 8 di 11 Le spese del giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza dell'azienda speciale convenuta nei confronti dei Condominii attori e si liquidano come in dispositivo.
La compagnia assicurativa chiamata va condannata, in base alla polizza per responsabilità civile verso terzo stipulata con a rivalere la convenuta di CP_4
ogni somma che sarà condannata a pagare ai Condominii attori in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite – detratta la franchigia di € 257.500 risultante dalla polizza.
Per il recuperare quanto versato al primo CTU nominato nell'Atp, che non ha espletato alcun mandato, i Condominii attori dovranno agire in ripetizione in separata sede.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28258/2021 tra:
+ 3, attori;
Parte_2 Controparte_6
convenuta; , chiamata in causa;
così provvede: Controparte_2
1) Ordina alla convenuta di sostituire la conduttura idrica dalla quale è CP_4
fuoriuscita l'acqua condotta nell'evento per cui è causa, per una lunghezza di 40 metri, secondo quanto stabilito dal CTU;
2) Condanna la convenuta a pagare ai Condomini attori, in solido, la CP_4
somma di € 239.300, per l'intervento in fondazione con micropali;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 4/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 4/8/2021 al 9/4/2018 e poi via via annualmente pagina 9 di 11 rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna la convenuta a pagare ai attori, per i lavori di CP_4 Parte_1
ristrutturazione delle strutture condominiali, le seguenti somme: € 61.702,45 al civico 16, € 102.023,68 al civico 18, € 63.568,83 al civico 23, € 100.105,04 al civico 26; per ciascuna somma, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
4/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 4/8/2021 al 9/4/2018 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) Condanna la convenuta a pagare ai attori le seguenti CP_4 CP_7
somme a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte: € 2.162,20 per il civico 16, € 2.162,20 per il civico 18, € 1.300,52 per il civico 23 ed €
2.162,20 per il civico 26; su ciascuna somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
5) Condanna la convenuta a rimborsare ai Condominii attori ogni CP_4
somma che questi documentino di avere versato al CTU dell'Atp in base ai decreti di liquidazione emessi nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio;
6) Condanna la convenuta a rimborsare ai Condominii attori le spese CP_4
del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 72 per esborsi ed € 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Mario Gramegna;
7) Condanna la convenuta a rimborsare ai Condominii attori le spese CP_4
del presente giudizio, che liquida in € 125 per esborsi ed € 29.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Mario
Gramegna;.
pagina 10 di 11 8) Condanna la chiamata a rimborsare a Controparte_2 CP_4
tutto quanto quest'ultima dovrà pagare agli attori in forza della presente sentenza, detratta la franchigia di € 257.500.
Così deciso in Portici in data 21/8/2025 Il giudice unico pagina 11 di 11