Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03498/2026REG.PROV.COLL.
N. 08261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8261 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mottafollone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Caglianone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1397 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Mottafollone;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. EN QU;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Izzo, Caglianone e Spataro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 settembre 2024 del responsabile del servizio amministrativo del comune di Mottafollone, la determina n. -OMISSIS- del 29 febbraio 2024 di approvazione della graduatoria e tutti i verbali della procedura concorsuale, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e inserito nella graduatoria di merito il controinteressato sig. -OMISSIS-, oltre alla nota prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2024.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 1397 del 2025, appellata dal sig. -OMISSIS- per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità e ingiustizia della declaratoria di inammissibilità del ricorso - violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di atto meramente confermativo e conferma propria; travisamento dei fatti e conseguente erronea qualificazione del provvedimento impugnato;
II) erroneità e ingiustizia della declaratoria di inammissibilità del ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dei principi in materia di autotutela doverosa;
III) erroneità e ingiustizia della declaratoria di inammissibilità del ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.a. e dei principi sulla decorrenza del termine per l’impugnazione - violazione del principio della “piena conoscenza” e dell’art. 24 della Costituzione;
IV) istanza di rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. In subordine, riproposizione dei motivi dedotti nel ricorso di primo grado.
Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di Mottafollone e il sig. -OMISSIS-.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
TT
Giunge in decisione l’appello proposto dal sig. -OMISSIS- per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria n. 1397 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 settembre 2024 del responsabile del servizio amministrativo del comune di Mottafollone, della determina n. -OMISSIS- del 29 febbraio 2024 di approvazione della graduatoria e di tutti i verbali della procedura concorsuale, nella parte in cui hanno ammesso, valutato ed inserito nella graduatoria di merito il controinteressato sig. -OMISSIS-, oltre che della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2024.
Deve premettersi che con la determinazione n. 523 del 20 dicembre 2023 il comune di Mottafollone ha approvato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 18 ore part time e indeterminato di n. 2 posti di "area degli operatori esperti" - n. l posto profilo professionale "operatore esperto autista scuolabus" - n. l posto profilo professionale "operatore esperto autista compattatore". Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura per entrambi i posti.
Con provvedimento prot. n. 1318 del 29 febbraio 2024, all’esito delle operazioni concorsuali, il Comune ha approvato le graduatorie finali di merito per entrambi i posti a concorso. Per quanto riguarda il profilo di operatore esperto autista compattatore, il sig. -OMISSIS- si è classificato al terzo posto; al secondo posto si è classificato il sig. -OMISSIS-, mentre al primo posto si è classificato il sig. -OMISSIS-, che col medesimo provvedimento è stato nominato vincitore.
L’appellante sostiene, poi, che per effetto della rinuncia del candidato -OMISSIS-, classificatosi in seconda posizione della graduatoria e risultato vincitore di altra procedura sempre indetta dal comune di Mottafollone, il sig. -OMISSIS- si è posizionato al secondo posto della graduatoria finale di merito. Tale circostanza è contestata, però, dal Comune e dal controinteressato -OMISSIS-, che eccepiscono, invece, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata contestazione della posizione del primo classificato e per mancata notifica allo stesso del ricorso di primo grado.
Il 5 marzo 2024 e il 3 maggio 2024 il sig. -OMISSIS- ha proposto istanze di accesso agli atti della procedura, positivamente riscontrate dal Comune con ostensione della documentazione richiesta il 29 maggio 2025. Il 30 luglio 2024 l’odierno appellante ha proposto al Comune istanza di annullamento in autotutela degli atti della procedura, fondata sulla circostanza che il vincitore sig. -OMISSIS- avrebbe falsamente dichiarato nell’apposita autodichiarazione di non aver riportato condanne penali, mentre invece sarebbe stato condannato nel 2003 alla pena principale di tre anni di reclusione. In particolare, l’indagato avrebbe riportato condanna per i reati di cui agli artt. 609 -bis , comma 1 n. 2 e 609 -octies c.p., con sentenza del Tribunale dei minorenni di Catanzaro del 27 novembre 2008 (divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2009).
Il 2 settembre 2024 il Comune ha riscontrato l’istanza rigettandola, con la seguente motivazione: “ In merito alla Vs. istanza, riportata in oggetto, acquisita al prot. dell'Ente in data 02/08/2024 al n. 4724 si comunica che le procedure concorsuali e le successive verifiche sono state effettuate correttamente ”. Il sig. -OMISSIS-, il 3 settembre 2024, ha presentato nuova istanza di accesso agli atti chiedendo copia conforme delle “ “verifiche” eseguite da codesta amministrazione a seguito del concorso per l’assunzione in qualità di “operatore esperto autista compattatore” ”. Il 3 ottobre 2024 il Comune ha respinto l’istanza evidenziando che, a seguito dell’istanza in autotutela, non è stato emesso alcun nuovo atto o provvedimento.
Con ricorso notificato il 28 ottobre 2024 il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela prot. n. -OMISSIS- del 2 settembre 2024, la determina n. -OMISSIS- del 29 febbraio 2024 di approvazione della graduatoria, oltre che i verbali e gli altri atti della procedura concorsuale, nella parte in cui hanno disposto l’ammissione, la valutazione e l’inserimento nella graduatoria di merito del controinteressato.
Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato un mero atto confermativo, la cui impugnazione non è ammissibile, essendo ragionevole interpretare la locuzione “successive verifiche” contenuta nel provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela come riferita ai controlli eseguiti a conclusione delle operazioni concorsuali e dunque prima dell’assunzione (“ In merito alla Vs. istanza, riportata in oggetto, acquisita al prot. dell'Ente in data 02/08/2024 al n. 4724 si comunica che le procedure concorsuali e le successive verifiche sono state effettuate correttamente ”). Inoltre, nel caso di specie non sussisterebbe l’ipotesi di decadenza, bensì di rifiuto di provvedere in via di autotutela su un provvedimento di approvazione di una graduatoria concorsuale non impugnato nei termini e sulla nomina dei relativi vincitori. Né potrebbe rilevare la concreta conoscenza del supposto vizio in data successiva, “ poiché difficilmente dimostrabile e idonea in concreto a consentire un sistematico aggiramento dei termini decadenziali ”.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nell’aver qualificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela presentata dall’odierno appellante in data 2 settembre 2024 come “atto meramente confermativo” e, come tale, non autonomamente impugnabile, atteso che, nel caso di specie, il comune di Mottafollone non si sarebbe limitato a un mero rinvio al precedente provvedimento, essendosi, invece, riferito esplicitamente alle “successive verifiche”, da interpretarsi, secondo logica e buona fede, come attestazione di aver compiuto un’attività di controllo proprio in conseguenza della specifica istanza di autotutela dell’istante, che verteva su un punto preciso e documentato: la falsa dichiarazione del vincitore circa l’assenza di precedenti penali. Il riferimento alle “successive verifiche” non potrebbe essere interpretato, come erroneamente fatto dalla sentenza impugnata, come un richiamo alle verifiche pre-assunzione, poiché tale lettura risulterebbe illogica e contraria al principio di ragionevolezza che la stessa sentenza invoca. Si sarebbe, dunque, in presenza di un atto che si configura come una “conferma propria”, come tale autonomamente impugnabile ed impugnata nei termini.
Con la seconda doglianza l’appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe gravemente erronea nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla violazione dell’obbligo dell’amministrazione di agire in autotutela. Il giudice di prime cure avrebbe, invero, fondato la propria decisione su una distinzione dogmatica tra l’annullamento d’ufficio ex art. 21 -nonies della l. n. 241/1990, di natura discrezionale, e la decadenza dai benefici ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, di natura vincolata, concludendo che quest’ultima non fonderebbe un obbligo di agire su istanza di parte nell’ambito di una procedura concorsuale, lasciando intatto il carattere discrezionale del potere di riesame. Tale interpretazione, pur formalmente corretta nella premessa, giungerebbe a una conclusione errata e in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento e con la giurisprudenza amministrativa, la quale ha da tempo delineato la figura della cosiddetta autotutela doverosa. Nello specifico, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, la scoperta di una dichiarazione non veritiera resa da un candidato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, concernente un requisito essenziale per la partecipazione a un concorso, non lascerebbe all’amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’opportunità di intervenire. In tali circostanze, infatti, il potere di autotutela, pur formalmente riconducibile all’art. 21 -nonies , si atteggerebbe come doveroso, essendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata in re ipsa e prevalente su qualsiasi altro interesse, atteso che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: “ qualora dal controllo [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”. Tale meccanismo sarebbe, invero, automatico, vincolato e senza margini discrezionali, essendo il “beneficio” cui fa riferimento la norma, nel contesto di una procedura concorsuale, non solo l’eventuale assunzione finale, ma, a monte, l’ammissione stessa alla procedura, la valutazione positiva e l’inserimento in graduatoria. Di conseguenza, la falsa dichiarazione vizierebbe in radice la partecipazione del candidato, rendendola illegittima ab origine .
Pertanto, la tesi del Tar, che confina l’operatività del succitato art. 75 a un meccanismo di decadenza non attivabile su istanza di parte ai fini dell’autotutela, sarebbe errata. Ne discenderebbe che il provvedimento di rigetto dell’istanza, con cui il Comune ha affermato che “ le procedure concorsuali e le successive verifiche sono state effettuate correttamente ”, non sarebbe l’espressione di una legittima scelta discrezionale, ma costituirebbe il rifiuto di adempiere a un atto dovuto, come tale autonomamente illegittimo e lesivo, a prescindere dalla sua qualificazione come atto meramente confermativo o di conferma propria.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante ha dedotto la palese erroneità della sentenza impugnata laddove ritiene tardiva l’impugnazione dell’atto presupposto, ossia della determina di approvazione della graduatoria, atteso che il termine per l’impugnazione decorrerebbe non dalla mera conoscenza dell’atto, ma dal momento in cui l’interessato ha (o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza) piena cognizione della sua lesività e dei vizi che lo inficiano. Nel caso di specie, il vizio lamentato – la falsa dichiarazione del vincitore su una condanna penale – rappresenterebbe un vizio occulto, non conoscibile né dalla lettura della graduatoria, né dalla consultazione degli atti di gara, i quali contenevano un’autodichiarazione formalmente regolare, essendo invece emersa, come si evincerebbe dalla nota del 2 agosto 2024, solo a seguito di verifiche esterne alla procedura concorsuale. Solo da quel momento il termine di 60 giorni per l’impugnazione avrebbe iniziato a decorrere e pertanto il ricorso notificato il 28 ottobre 2024 sarebbe del tutto tempestivo anche nei confronti della determina di approvazione della graduatoria, impregiudicata ogni ulteriore questione sulla natura confermativa del successivo diniego di autotutela, peraltro doverosa.
Con il quarto motivo di gravame l’appellante ha dedotto che l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso avrebbe impedito al giudice di prime cure di esaminare nel merito le censure sollevate, privando l’odierno appellante di un grado di giudizio. Secondo la giurisprudenza, qualora il giudice di primo grado dichiari erroneamente inammissibile o irricevibile un ricorso, arrestandosi a un profilo di rito senza esaminare il merito della controversia, la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al fine di garantire il principio del doppio grado di giurisdizione di merito. Nel caso di specie, il Tar si sarebbe erroneamente fermato a una valutazione preliminare di rito, omettendo qualsiasi disamina dei motivi di ricorso; pertanto, per l’appellante, l’accoglimento dell’appello dovrebbe comportare l’annullamento della sentenza con rinvio della causa al giudice di primo grado per la decisione nel merito. Tuttavia, per l’ipotesi in cui non dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice, l’appellante chiede comunque la riforma della statuizione di inammissibilità pronunciata dalla sentenza impugnata, nonché l’accoglimento dei motivi di primo grado, che espressamente ripropone.
Il Comune e il controinteressato ritengono, invece, che il provvedimento impugnato costituisca un atto meramente confermativo; contestano, inoltre, la mendacità della dichiarazione del controinteressato in considerazione del fatto che la condanna, risalente al 2003, non comportava, anche in considerazione del tipo di imputazione, l’interdizione dai pubblici uffici, essendo già trascorsi cinque anni al momento di presentazione della domanda per la presente procedura concorsuale. Inoltre, anche il motivo sulla autotutela doverosa sarebbe infondato, non comportando la condanna l’esclusione automatica dal concorso.
L’appello va respinto, potendosi assorbire le eccezioni preliminari delle controparti in ragione dell’infondatezza di tutte le censure dedotte dall’appellante, da esaminare congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che: “ il mero rifiuto dell’amministrazione di esaminare una istanza di autotutela non costituisce l’esercizio di una nuova attività valutativa e dunque non dà luogo ad un provvedimento autonomamente impugnabile ” .
Le suddette statuizioni risultano perfettamente condivisibili, atteso che, dal disposto letterale del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela dell’appellante (“ In merito alla Vs. istanza, riportata in oggetto, acquisita al prot. dell'Ente in data 02/08/2024 al n. 4724 si comunica che le procedure concorsuali e le successive verifiche sono state effettuate correttamente ”) risulta in modo inequivocabile che le “successive verifiche” effettuate dall’amministrazione fossero quelle poste in essere in seguito all’espletamento del concorso precedenti all’assunzione e non all’istanza di autotutela. Non è stata, invero, posta in essere alcuna ulteriore istruttoria, come si evince dalla documentazione versata in atti.
In proposito, è stato affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa che l'atto meramente confermativo differisce dall'atto di conferma: il primo si limita a dichiarare il mero dato dell'esistenza di un precedente provvedimento; il secondo, invece, pur arrivando alle stesse conclusioni ed avendo lo stesso contenuto dell'atto confermato, è pronunciato all'esito di una nuova valutazione degli interessi coinvolti e di una nuova istruttoria.
“ La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 maggio 2025, n. 4635; IV, 13 ottobre 2025, n. 8007).
Riguardo alla censura con cui l’appellante si duole della mancata adozione di un atto di autotutela cosiddetta “doverosa” da parte dell’amministrazione, il Collegio condivide quanto statuito dal Tar in merito alla mancata applicazione di tale figura, di creazione su impulso della giurisprudenza, alla fattispecie in questione, in cui non si rientra nell’ipotesi di decadenza dall’acquisizione di benefici, bensì “ viene in rilievo l’autotutela avente ad oggetto un provvedimento di approvazione di una graduatoria concorsuale e di nomina dei relativi vincitori ” (cfr. la sentenza impugnata) .
Ed invero, nell’ipotesi all’esame del Collegio è avvenuto che il sig. -OMISSIS- ha omesso di impugnare nel termine di decadenza di 60 giorni dalla conoscenza il provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale risalente al febbraio 2004, proponendo ricorso solo a fine ottobre in seguito alla notifica del provvedimento di rigetto di provvedere sulla istanza di autotutela, dallo stesso inoltrata ad agosto.
Si rinviene, dunque, la tipica ipotesi in cui, lasciato spirare il termine di decadenza per l’impugnazione, l’interessato ha sollecitato l’amministrazione affinché la stessa provvedesse in via di autotutela e, al cospetto del diniego, ha denunciato l’illegittimità dello stesso, invocando anche quella della risalente approvazione della graduatoria concorsuale.
Deve, dunque, darsi conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale l'esercizio dei poteri di autotutela non può essere configurato in termini di doverosità.
Né può convenirsi con l’appellante sulla tempestività dell’impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria in virtù della scoperta da parte del -OMISSIS- del precedente penale del vincitore solamente a seguito di verifiche esterne alla procedura concorsuale, come risulterebbe confermato dalla nota dallo stesso redatta il 29 luglio 2024, in cui si darebbe atto che: “ recentemente il sottoscritto è venuto a conoscenza ...” (cfr. nota del 29 luglio 2004, protocollata dal Comune appellato il 2 agosto 2024, versata in atti).
Ed invero, premesso - come correttamente rilevato dal Tar e dallo stesso -OMISSIS- – che oggetto principale dell’impugnazione in primo grado è il provvedimento di diniego di autotutela, “ Nel caso di specie al più potrebbe ipotizzarsi lo spostamento in avanti del giorno di decorrenza del termine di impugnazione alla data di ostensione dei documenti a seguito dell’istanza di accesso. Non può invece assumere rilevanza la concreta conoscenza del supposto vizio in data successiva, poiché difficilmente dimostrabile e idonea in concreto a consentire un sistematico aggiramento dei termini decadenziali ” (cfr. sentenza impugnata).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, a conferma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle controparti, che liquida nella somma di euro 4000 ciascuna, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO AT, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
EN QU, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EN QU | GO AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.