Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2024, n. 18046
CASS
Sentenza 18 gennaio 2024

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Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessaria la sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche la derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa, integrandosi la stessa ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza, atteso che il collegamento tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 del citato art. 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.

La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale era stata ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a fronte dell'abbandono di rifiuti domestici da parte del titolare di un'impresa).

Commentario1

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 aprile 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2024, n. 18046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18046
Data del deposito : 18 gennaio 2024

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