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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 11 dicembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5199/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Manganiello Giuseppe presso Parte_1
il quale domicilia in Cimitile alla via G. Gramsci n.22
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t . rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe
e domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to Andreina Mercogliano presso la quale domicilia in Cicciano alla via Gramsci
o
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 31.07.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto di intimazione di pagamento in merito al mancato pagamento di tre avvisi di addebiti riguardanti crediti di natura previdenziale e precisamente l'avviso di addebito 371 2016
0005273242 000 notificato il 13.05.2016; l'avviso di addebito n. 371 2016
0015964101 000 notificato il 17.11.2016; l'avviso di addebito n. 371 2021
0006838478 000 notificato il 20.02.2022.
Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' e l'intervenuta CP_1 prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione .
Si costituiva in giudizio l' con una articolata memoria difensiva Controparte_3
e nel riportarsi ai propri scritti difensivi preliminarmente. Concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l' con propria memoria Controparte_2 difensiva formulando tutta una serie di eccezioni processuale e nel merito l'infondatezza della domanda sia in punto di fatto che di diritto e concludeva per il rigetto della domanda .
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare deve dichiararsi il non luogo a provvedersi in merito alle richieste inerenti l'avviso di addebito n. 371 2021 000 6838478 000 essendo stato definito con sentenza n. 1873/2025 pubblicata il 09.10.2025 nell'ambito del procedimento con RG /2 .
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie e sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse la domanda attrice appare parzialmente fondata in merito alle agli avvisi di addebiti impugnati . Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati alla parte ricorrente avendo l' allegato alla sua memoria difensiva tutta la CP_1 documentazione a prova della avvenuta notifica agli atti impugnati. Pertanto in merito all'avviso di addebito n. 371 2016 0005273242 000 , notificato alla data del
13.05.2016 , e dell'avviso di addebito n. 371 2016 0015964101 000 notificato alla data del 17.11.2016 non è maturata alcuna prescrizione, posto che l'
[...]
ha depositato in atti l'intimazione di pagamento n. 071 20 18 Controparte_2
9040404058 000 notificato alla data del 22-02.2019 9009455913 000 notificata alla data del 04.06.2022, il termine di prescrizione non è stato interrotto, essendo maturato alla data del 08.10.2019. Pertanto, acclarata la rituale notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente tenuto conto anche che la più volte citata intimazione di pagamento è stata notificata alla data del 08.10.2019 arco temporale in cui trovano applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, quindi, in merito a quest'ultimo avviso di addebito, non è maturata alcuna prescrizione.
Risultano pertanto non prescritti gli avvisi di addebito n. 371 2016 0005273242
000 e n. 371 2016 0015964101 000
La domanda va, pertanto rigettata
Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza ex art. 91 cpc con CP_ condanna della parte ricorrente al rimborso in favore dell' e della
[...]
delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , Controparte_2
in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito, sia comunicata alle parti costituite
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli Enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di esse in euro 1.305,50 oltre accessori come per legge
- Si comunichi
Così deciso in Nola lì 11.12.2024 .
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 11 dicembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5199/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Manganiello Giuseppe presso Parte_1
il quale domicilia in Cimitile alla via G. Gramsci n.22
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t . rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe
e domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to Andreina Mercogliano presso la quale domicilia in Cicciano alla via Gramsci
o
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 31.07.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto di intimazione di pagamento in merito al mancato pagamento di tre avvisi di addebiti riguardanti crediti di natura previdenziale e precisamente l'avviso di addebito 371 2016
0005273242 000 notificato il 13.05.2016; l'avviso di addebito n. 371 2016
0015964101 000 notificato il 17.11.2016; l'avviso di addebito n. 371 2021
0006838478 000 notificato il 20.02.2022.
Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' e l'intervenuta CP_1 prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione .
Si costituiva in giudizio l' con una articolata memoria difensiva Controparte_3
e nel riportarsi ai propri scritti difensivi preliminarmente. Concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l' con propria memoria Controparte_2 difensiva formulando tutta una serie di eccezioni processuale e nel merito l'infondatezza della domanda sia in punto di fatto che di diritto e concludeva per il rigetto della domanda .
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare deve dichiararsi il non luogo a provvedersi in merito alle richieste inerenti l'avviso di addebito n. 371 2021 000 6838478 000 essendo stato definito con sentenza n. 1873/2025 pubblicata il 09.10.2025 nell'ambito del procedimento con RG /2 .
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie e sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse la domanda attrice appare parzialmente fondata in merito alle agli avvisi di addebiti impugnati . Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati alla parte ricorrente avendo l' allegato alla sua memoria difensiva tutta la CP_1 documentazione a prova della avvenuta notifica agli atti impugnati. Pertanto in merito all'avviso di addebito n. 371 2016 0005273242 000 , notificato alla data del
13.05.2016 , e dell'avviso di addebito n. 371 2016 0015964101 000 notificato alla data del 17.11.2016 non è maturata alcuna prescrizione, posto che l'
[...]
ha depositato in atti l'intimazione di pagamento n. 071 20 18 Controparte_2
9040404058 000 notificato alla data del 22-02.2019 9009455913 000 notificata alla data del 04.06.2022, il termine di prescrizione non è stato interrotto, essendo maturato alla data del 08.10.2019. Pertanto, acclarata la rituale notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente tenuto conto anche che la più volte citata intimazione di pagamento è stata notificata alla data del 08.10.2019 arco temporale in cui trovano applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, quindi, in merito a quest'ultimo avviso di addebito, non è maturata alcuna prescrizione.
Risultano pertanto non prescritti gli avvisi di addebito n. 371 2016 0005273242
000 e n. 371 2016 0015964101 000
La domanda va, pertanto rigettata
Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza ex art. 91 cpc con CP_ condanna della parte ricorrente al rimborso in favore dell' e della
[...]
delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , Controparte_2
in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito, sia comunicata alle parti costituite
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli Enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di esse in euro 1.305,50 oltre accessori come per legge
- Si comunichi
Così deciso in Nola lì 11.12.2024 .
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino