TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PASINI EVELINA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BORIN FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
in parziale modifica della sentenza n. 3592/2000 del 28/11/00 del Tribunale
di Verona:
1) riduzione dell'assegno divorzile a € 80,00 mensili con decorrenza dalla
data di accettazione della presente proposta;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte depositate nel termine assegnato, le parti, in parziale modifica della sentenza n. 3592/2000 del 28/11/00 del Tribunale di
Verona, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza del 28/01/25 per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale modifica della sentenza n. 3592/2000 del 28/11/00 del Tribunale
di Verona, che per il resto conferma:
pagina 2 di 3 -omologa le condizioni dell'accordo come sopra riportate;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/03/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PASINI EVELINA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BORIN FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
in parziale modifica della sentenza n. 3592/2000 del 28/11/00 del Tribunale
di Verona:
1) riduzione dell'assegno divorzile a € 80,00 mensili con decorrenza dalla
data di accettazione della presente proposta;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte depositate nel termine assegnato, le parti, in parziale modifica della sentenza n. 3592/2000 del 28/11/00 del Tribunale di
Verona, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza del 28/01/25 per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale modifica della sentenza n. 3592/2000 del 28/11/00 del Tribunale
di Verona, che per il resto conferma:
pagina 2 di 3 -omologa le condizioni dell'accordo come sopra riportate;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/03/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3