TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3737/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3737/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
72 Controparte_2 CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 sono comparsi:
Per l'avv. AIELLO CASTRENZE il quale insiste nelle note conclusive Parte_1 depositate Per l'avv. FILICICCHIA ERMELINDA che insiste nelle note e precisa che il sig CP_1
ha versato le quote chieste dal condominio e che ha consegnato le chiavi. CP_1 Per il l'avv. Alessia Di Marco, anche in Controparte_4 sostituzione dell'avvocato GRAVIANO PAOLINO, che si riporta alle note conclusive depositate . I procuratori chiedono che la causa venga decisa Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
La camera di consiglio viene sospesa in quanto questo decidente partecipa ad un corso di formazione professionale che si conclude alle ore 19,00.
Alle ore 22,20 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 25
giugno 2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
CASTRENZE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILICICCHIA CP_1 C.F._2
ERMELINDA
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GRAVIANO PAOLINO e dell'avv. DI MARCO ALESSIA
CONVENUTI
Oggetto : infiltrazioni , risarcimento danni
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara la responsabilità ex art 2051 cc dei convenuti per i danni presenti nell'immobile dell'attore pagina 2 di 11 2) Condanna il convenuto ad eseguire i lavori nella terrazza ad uso esclusivo di CP_4 [...]
i lavori delle travi perimetrali e del prospetto, i lavori di ripristino dell'immobile CP_1
dell'attore, come indicati nella CTU redatta nel procedimento di atp e nel computo metrico estimativo a cui si rinvia integralmente .
3) Condanna ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione nel balcone di sua proprietà CP_1
e di ripristino, come indicati nella CTU redatta nel procedimento di atp e nel computo metrico estimativo a cui si rinvia integralmente.
4) Rigetta le altre domande proposte dell'attore
5) Condanna il convenuto alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di CTU CP_4
sostenute in sede di ATP .
6) Liquida le spese del giudizio in euro 5000,00 , oltre euro 264,00 per spese , oltre iva cpa e spese forfettarie
7) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dei tre quanti delle spese CP_4
del giudizio e al pagamento di un quarto delle spese . CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'introduzione del presente giudizio l'odierno attore esponeva di essere di essere proprietario dell'immobile sito al piano 7° dello stabile condominiale di , Via Filippo Parlatore n. 72 e che CP_4
dal terrazzo del piano 8° ad uso esclusivo di provenivano infiltrazioni che avevano CP_1
prodotto danni all'interno del proprio immobile .
L'attore esponeva di aver proposto un Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 969 bis c.p.c. ( n.
5467/2022 ) contro il , e che il nominato C.T.U., Ing. , aveva Controparte_5 Persona_1
concluso la propria relazione quantificando in Euro 18.223,35 le spese necessarie alla rimozione delle cause e dei danni presenti nell'appartamento dell'attore.
pagina 3 di 11 Precisava che il C.T.U. aveva accertato che le cause delle infiltrazioni erano da attribuire a parti comuni dell'edificio condominiale e/o comunque soggette all'obbligo di custodia del e in CP_4
parte erano da attribuire alla mancata impermeabilizzazione del balcone del CP_4 CP_1
Esponeva che, dopo la riunione svoltasi in data 09/01/2023 fra lo stesso attore, il C.T.U. Ing. Per_1
, e l'Amministratore del Condominio, nessuna delibera condominiale era stata assunta .
[...]
Ciò premesso, conveniva in giudizio il e Controparte_6 [...]
chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità del e del Sig. CP_1 CP_4 CP_1
nella causazione dei danni, e la condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere necessarie a rimuovere le infiltrazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi.
In subordine chiedeva di condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
Euro 18.223,35, ciascuno per la propria quota, onde provvedere con urgenza e con ditta di sua fiducia ai lavori di rimozione delle cause e dei danni come descritti in C.T.U. e nel computo estimativo dei lavori.
Chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'importo che sarà determinato in corso di causa , oltre interessi.
Chiedeva ,inoltre, di condannare i convenuti ex art 614 cpc dell'importo di euro 250, 00 o della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Con vittoria di spese legali del presente giudizio, e rimborso delle spese affrontate nel giudizio di
A.T.P., comprese le spese di CTU.
Si costituiva il convenuto che contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva di : CP_4
- rigettare la domanda spiegata dall'attore di condanna del Condominio al pagamento della somma complessiva di €.18.223,35 per tutti i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda ex art.614 bis c.p.c. di condanna del convenuto al pagamento di una CP_4
somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, perché inammissibile oltre che infondata per i motivi sopra addotti;
pagina 4 di 11 - rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti, perché generica, indeterminata e non provata, per quanto sopra meglio esposto;
- rigettare la domanda di condanna del alla refusione della somma di €.1.173,73 per spese CP_4
legali del giudizio ex art.696 bis c.p.c. perché infondata, per le ragioni testé esposte;
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attore in danno del , CP_4
ritenere e dichiarare che il Dott. è tenuto a partecipare pro quota alle spese per Parte_1
l'esecuzione delle opere e per il risarcimento dei danni lamentati in citazione e per l'effetto condannarlo al pagamento dei relativi oneri secondo i millesimi di sua proprietà.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva il convenuto che contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva di : CP_1
“rigettare le domande spiegate nei confronti dell'odierno comparente in quanto inammissibili,
generiche ed infondate in fatto ed in diritto per gli esposti motivi;
- per l'effetto, tenere il Sig. indenne da richieste risarcitorie e/o di esecuzione di opere, CP_1
ritenendo che i danni oggetto di causa siano di esclusiva competenza condominiale, poiché ricadenti in parti comuni, come ammesso e ribadito dall'attore;
- condannare il , in persona dell'Amministratore Controparte_7
pro tempore, alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni descritte;
- rigettare la domanda di condanna del Sig. alla rifusione di spese legali del presente giudizio, CP_1
e del precedente di ATP in cui non è stato parte .Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Essendo la causa di natura documentale , questo decidente rinviava per la decisione.
All'udienza del giorno 25 giugno 2025 la causa viene decisa con sentenza ex art 281 sexies cpc .
La domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni e al ripristino del proprio immobile è fondata e va accolta per i motivi che seguono . pagina 5 di 11 Il CTU nominato nel procedimento di ATP, proposto da parte attrice, ha accertato le cause delle infiltrazioni, i danni subiti nell'immobile dell'attore, la loro quantificazione e l'indicazione degli interventi necessari.
Il tecnico incaricato ha accertato che le cause delle infiltrazioni hanno origine dalla terrazza ad uso esclusivo del convenuto e in parte dal balcone di proprietà esclusiva dello stesso CP_1 [...]
CP_1
Il fino al momento in cui viene emessa la presente sentenza, non ha effettuato i lavori CP_4
individuati dal CTU nell'ATP., sebbene abbia già appaltato i lavori .
Sulla base delle risultanze dell'ATP, questo decidente ritiene di accogliere le domande del ricorrente ,
senza necessità di nominare un altro CTU..
Infatti l'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che mira a costituire una prova "prima del processo" ed "in vista del processo". Dunque l'ATP svolge anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.
La Consulenza redatta in sede di ATP, a cui integralmente si rinvia, ha accertato che i danni presenti nell'immobile dell'attore derivano in gran parte dalla terrazza di proprietà esclusiva del convenuto che funge da copertura dell'edificio condominiale . CP_1
Dall'esame della CTU versata in atti, emerge che il perito nominato dal Tribunale ha proceduto ad una analitica distinzione delle voci di spesa da imputare a ciascun soggetto ritenuto responsabile dei danni all'interno della proprietà e segnatamente: Parte_1
€.7.179,46 Iva compresa per il rifacimento del terrazzo ad uso esclusivo;
€.2.094,09 Iva inclusa per il rifacimento del balcone di proprietà ; CP_1
€.8.949,80 Iva inclusa per il rifacimento delle travi perimetrali e prospetto.
Appare evidente che relativamente all'importo di euro €.2.094,09, che di tale somma dovrà farsi carico esclusivamente il convenuto trattandosi di rifacimento di un balcone di sua CP_1
esclusiva proprietà. Sicché il non potrà certamente essere chiamato a rispondere né CP_4
pagina 6 di 11 dell'obbligo di esecuzione delle opere di ripristino di detto balcone, né del pagamento del relativo importo stimato dal CTU.
Quanto invece all'importo di €.7.179,46 per il rifacimento del terrazzo ad uso esclusivo, la ripartizione della relativa spesa dovrà seguire i criteri legali stabili dall'art.1126 c.c., secondo tale articolo
“Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno”.
La giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme nel ritenere che in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico con la conseguenza che tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della predetta terrazza a norma dell'art. 1126 c.c.
Il convenuto deve quindi ritenersi responsabile dei danni provocati all'appartamento del CP_4
ricorrente e derivanti dalla terrazza e dalle travi perimetrali e prospetto .
Infatti il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, deve adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno. Di conseguenza, il risponde, ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati alla proprietà esclusiva di uno dei CP_4
condomini, ponendosi questi ultimi come terzi nei confronti del stesso, detta responsabilità CP_4
del è di natura oggettiva, a fronte della prova gravante sul danneggiato circa il nesso CP_4
causale tra la res ed il danno.
pagina 7 di 11 Infatti il convenuto in qualità di custode, deve vigilare e adottare tutte le misure necessarie CP_4
affinchè la cosa in custodia non provochi danni ai terzi. Il è quindi responsabile in quanto CP_4
custode della res produttrice del danno. Né, d'altro canto, il convenuto a fronte degli CP_4
addebiti mossigli, ha fornito o chiesto di fornire la prova liberatoria cui era, ex art. 2051 C.C., tenuto:
vale a dire la dimostrazione positiva del caso fortuito, fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Per tutti i motivi esposti, il convenuto va condannato ad eseguire i lavori nella terrazza ad CP_4
uso esclusivo di i lavori delle travi perimetrali e del prospetto, i lavori di ripristino CP_1
dell'immobile dell'attore, come indicati nella ctu redatta nel procedimento di atp a cui si rinvia integralmente .
Per quanto riguarda le domande proposte nei confronti di si osserva quanto segue. CP_1
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'elaborato peritale disposto in sede di accertamento tecnico preventivo non è affetto da nullità se è stato rispettato il principio del contraddittorio e può essere tenuto in considerazione, nel giudizio di merito, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice.
Nella fattispecie l'ATP era stato promosso dall'attore solo nei confronti del odierno CP_4
convenuto e non nei confronti di pertanto non si era svolto in contraddittorio con CP_1
quest'ultimo.
Si ritiene tuttavia che, sebbene la CTU redatta in sede di ATP non fosse opponibile al convenuto
[...]
tuttavia la stessa possa essere utilizzata da questo giudice per i motivi che seguono. CP_1
Il Ctu nominato nel procedimento di atp aveva accertato che per eliminare le infiltrazioni presenti nell'immobile dell'attore , fosse necessario , oltre ai lavori condominiali indicati espressamente nella consulenza , anche il rifacimento della impermeabilizzazione del balcone di proprietà del condomino
CP_1
pagina 8 di 11 Nel presente giudizio, pertanto, correttamente è stato convenuto, oltre al Controparte_6
, anche il condomino il quale, a seguito della CTU espletata nel
[...] CP_1
procedimento di atp, era risultato proprietario del balcone da cui provenivano parte delle infiltrazioni presenti nell'immobile dell'attore.
Questo decidente ha ritenuto non opportuno richiamare il CTU per confermare la necessità di interventi di impermeabilizzazione sul balcone di proprietà esclusiva del convenuto in quanto, nel CP_1
presente giudizio, lo stesso non ha contestato la ctu depositata nell'atp ma anzi l'ha CP_1
condivisa, anche se non l'ha ben interpretata.
Infatti il convenuto ha ritenuto che dalla CTU, dallo stesso condivisa, risultasse una CP_1
responsabilità solo condominiale e che tutte le opere indicate dal ctu, comprese quelle nel proprio balcone, dovessero essere compiute dal . CP_4
Diversamente da come ritenuto dal convenuto restano a carico esclusivo dei CP_1
proprietari delle unità immobiliari corrispondenti le spese dei balconi aggettanti dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio.
Per i motivi esposti, si ritiene di condannare il convenuto all'esecuzione delle opere di CP_1
impermeabilizzazione del proprio balcone e all'esecuzione delle opere di ripristino di sua competenza come indicate dal ctu .
Il convenuto è infatti responsabile ex art 2051 cc delle infiltrazioni presenti CP_1
nell'immobile dell'attore che provengono dal balcone di sua proprietà.
Per quanto riguarda le domande dell'attore con cui ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e il pagamento ex art 614 bis cpc della somma di euro 250,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, si ritiene che vadano rigettate.
pagina 9 di 11 Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, l'attore in citazione fa riferimento a danni subiti alla salute dello stesso nonché dei suoi familiari conviventi, di cui due bambini per l'insalubrità dei luoghi e la presenza di muffe dannose alle vie respiratorie.
Nessuna prova è stata data in giudizio di tali danni , né l'attore poteva chiedere il risarcimento di danni subiti da soggetti che non sono parti nel giudizio .
Relativamente al pagamento di una somma ex art 614 bis cpc è necessario precisare che con la L.
132/2015 il legislatore ha riformato, insieme ad altri istituti in materia esecutiva, anche l'art 614 bis cpc, ampliando tale forma di tutela. In particolare, tale articolo rubricato "Misure
di coercizione indiretta", prevede che in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
Si ritiene che nella fattispecie la richiesta non poteva essere accolta in quanto sarebbe la stessa iniqua in considerazione che il ha già appaltato le opere che dovranno essere eseguite sul CP_4
terrazzo di proprietà . CP_1
Le spese del giudizio, stante la soccombenza, si pongono a carico dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.
Si rileva che le spese dell'atp si liquidano come spese giudiziali da porre, a carico del che CP_4
ha partecipato a quel giudizio e che nel presente è soccombente.
Si ritiene, pertanto, di porre a carico del convenuto i tre quarti delle spese del giudizio e a CP_4
carico del convenuto un quarto delle spese, in considerazione dell'esisto del giudizio e CP_1
della circostanza che è esonerato dalle spese di atp . CP_1
pagina 10 di 11 Relativamente alle spese di CTU sostenute dall'attore in sede di ATP, tali spese vanno rimborsate all'attore da parte del convenuto. Infatti , stante la soccombenza , il condominio dovrà CP_4
rimborsarle all'attore che ha dato prova del pagamento .
Il GOT
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3737/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
72 Controparte_2 CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 sono comparsi:
Per l'avv. AIELLO CASTRENZE il quale insiste nelle note conclusive Parte_1 depositate Per l'avv. FILICICCHIA ERMELINDA che insiste nelle note e precisa che il sig CP_1
ha versato le quote chieste dal condominio e che ha consegnato le chiavi. CP_1 Per il l'avv. Alessia Di Marco, anche in Controparte_4 sostituzione dell'avvocato GRAVIANO PAOLINO, che si riporta alle note conclusive depositate . I procuratori chiedono che la causa venga decisa Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
La camera di consiglio viene sospesa in quanto questo decidente partecipa ad un corso di formazione professionale che si conclude alle ore 19,00.
Alle ore 22,20 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 25
giugno 2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
CASTRENZE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILICICCHIA CP_1 C.F._2
ERMELINDA
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GRAVIANO PAOLINO e dell'avv. DI MARCO ALESSIA
CONVENUTI
Oggetto : infiltrazioni , risarcimento danni
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara la responsabilità ex art 2051 cc dei convenuti per i danni presenti nell'immobile dell'attore pagina 2 di 11 2) Condanna il convenuto ad eseguire i lavori nella terrazza ad uso esclusivo di CP_4 [...]
i lavori delle travi perimetrali e del prospetto, i lavori di ripristino dell'immobile CP_1
dell'attore, come indicati nella CTU redatta nel procedimento di atp e nel computo metrico estimativo a cui si rinvia integralmente .
3) Condanna ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione nel balcone di sua proprietà CP_1
e di ripristino, come indicati nella CTU redatta nel procedimento di atp e nel computo metrico estimativo a cui si rinvia integralmente.
4) Rigetta le altre domande proposte dell'attore
5) Condanna il convenuto alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di CTU CP_4
sostenute in sede di ATP .
6) Liquida le spese del giudizio in euro 5000,00 , oltre euro 264,00 per spese , oltre iva cpa e spese forfettarie
7) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dei tre quanti delle spese CP_4
del giudizio e al pagamento di un quarto delle spese . CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'introduzione del presente giudizio l'odierno attore esponeva di essere di essere proprietario dell'immobile sito al piano 7° dello stabile condominiale di , Via Filippo Parlatore n. 72 e che CP_4
dal terrazzo del piano 8° ad uso esclusivo di provenivano infiltrazioni che avevano CP_1
prodotto danni all'interno del proprio immobile .
L'attore esponeva di aver proposto un Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 969 bis c.p.c. ( n.
5467/2022 ) contro il , e che il nominato C.T.U., Ing. , aveva Controparte_5 Persona_1
concluso la propria relazione quantificando in Euro 18.223,35 le spese necessarie alla rimozione delle cause e dei danni presenti nell'appartamento dell'attore.
pagina 3 di 11 Precisava che il C.T.U. aveva accertato che le cause delle infiltrazioni erano da attribuire a parti comuni dell'edificio condominiale e/o comunque soggette all'obbligo di custodia del e in CP_4
parte erano da attribuire alla mancata impermeabilizzazione del balcone del CP_4 CP_1
Esponeva che, dopo la riunione svoltasi in data 09/01/2023 fra lo stesso attore, il C.T.U. Ing. Per_1
, e l'Amministratore del Condominio, nessuna delibera condominiale era stata assunta .
[...]
Ciò premesso, conveniva in giudizio il e Controparte_6 [...]
chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità del e del Sig. CP_1 CP_4 CP_1
nella causazione dei danni, e la condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere necessarie a rimuovere le infiltrazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi.
In subordine chiedeva di condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
Euro 18.223,35, ciascuno per la propria quota, onde provvedere con urgenza e con ditta di sua fiducia ai lavori di rimozione delle cause e dei danni come descritti in C.T.U. e nel computo estimativo dei lavori.
Chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'importo che sarà determinato in corso di causa , oltre interessi.
Chiedeva ,inoltre, di condannare i convenuti ex art 614 cpc dell'importo di euro 250, 00 o della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Con vittoria di spese legali del presente giudizio, e rimborso delle spese affrontate nel giudizio di
A.T.P., comprese le spese di CTU.
Si costituiva il convenuto che contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva di : CP_4
- rigettare la domanda spiegata dall'attore di condanna del Condominio al pagamento della somma complessiva di €.18.223,35 per tutti i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda ex art.614 bis c.p.c. di condanna del convenuto al pagamento di una CP_4
somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, perché inammissibile oltre che infondata per i motivi sopra addotti;
pagina 4 di 11 - rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti, perché generica, indeterminata e non provata, per quanto sopra meglio esposto;
- rigettare la domanda di condanna del alla refusione della somma di €.1.173,73 per spese CP_4
legali del giudizio ex art.696 bis c.p.c. perché infondata, per le ragioni testé esposte;
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attore in danno del , CP_4
ritenere e dichiarare che il Dott. è tenuto a partecipare pro quota alle spese per Parte_1
l'esecuzione delle opere e per il risarcimento dei danni lamentati in citazione e per l'effetto condannarlo al pagamento dei relativi oneri secondo i millesimi di sua proprietà.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva il convenuto che contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva di : CP_1
“rigettare le domande spiegate nei confronti dell'odierno comparente in quanto inammissibili,
generiche ed infondate in fatto ed in diritto per gli esposti motivi;
- per l'effetto, tenere il Sig. indenne da richieste risarcitorie e/o di esecuzione di opere, CP_1
ritenendo che i danni oggetto di causa siano di esclusiva competenza condominiale, poiché ricadenti in parti comuni, come ammesso e ribadito dall'attore;
- condannare il , in persona dell'Amministratore Controparte_7
pro tempore, alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni descritte;
- rigettare la domanda di condanna del Sig. alla rifusione di spese legali del presente giudizio, CP_1
e del precedente di ATP in cui non è stato parte .Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Essendo la causa di natura documentale , questo decidente rinviava per la decisione.
All'udienza del giorno 25 giugno 2025 la causa viene decisa con sentenza ex art 281 sexies cpc .
La domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni e al ripristino del proprio immobile è fondata e va accolta per i motivi che seguono . pagina 5 di 11 Il CTU nominato nel procedimento di ATP, proposto da parte attrice, ha accertato le cause delle infiltrazioni, i danni subiti nell'immobile dell'attore, la loro quantificazione e l'indicazione degli interventi necessari.
Il tecnico incaricato ha accertato che le cause delle infiltrazioni hanno origine dalla terrazza ad uso esclusivo del convenuto e in parte dal balcone di proprietà esclusiva dello stesso CP_1 [...]
CP_1
Il fino al momento in cui viene emessa la presente sentenza, non ha effettuato i lavori CP_4
individuati dal CTU nell'ATP., sebbene abbia già appaltato i lavori .
Sulla base delle risultanze dell'ATP, questo decidente ritiene di accogliere le domande del ricorrente ,
senza necessità di nominare un altro CTU..
Infatti l'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che mira a costituire una prova "prima del processo" ed "in vista del processo". Dunque l'ATP svolge anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.
La Consulenza redatta in sede di ATP, a cui integralmente si rinvia, ha accertato che i danni presenti nell'immobile dell'attore derivano in gran parte dalla terrazza di proprietà esclusiva del convenuto che funge da copertura dell'edificio condominiale . CP_1
Dall'esame della CTU versata in atti, emerge che il perito nominato dal Tribunale ha proceduto ad una analitica distinzione delle voci di spesa da imputare a ciascun soggetto ritenuto responsabile dei danni all'interno della proprietà e segnatamente: Parte_1
€.7.179,46 Iva compresa per il rifacimento del terrazzo ad uso esclusivo;
€.2.094,09 Iva inclusa per il rifacimento del balcone di proprietà ; CP_1
€.8.949,80 Iva inclusa per il rifacimento delle travi perimetrali e prospetto.
Appare evidente che relativamente all'importo di euro €.2.094,09, che di tale somma dovrà farsi carico esclusivamente il convenuto trattandosi di rifacimento di un balcone di sua CP_1
esclusiva proprietà. Sicché il non potrà certamente essere chiamato a rispondere né CP_4
pagina 6 di 11 dell'obbligo di esecuzione delle opere di ripristino di detto balcone, né del pagamento del relativo importo stimato dal CTU.
Quanto invece all'importo di €.7.179,46 per il rifacimento del terrazzo ad uso esclusivo, la ripartizione della relativa spesa dovrà seguire i criteri legali stabili dall'art.1126 c.c., secondo tale articolo
“Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno”.
La giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme nel ritenere che in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico con la conseguenza che tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della predetta terrazza a norma dell'art. 1126 c.c.
Il convenuto deve quindi ritenersi responsabile dei danni provocati all'appartamento del CP_4
ricorrente e derivanti dalla terrazza e dalle travi perimetrali e prospetto .
Infatti il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, deve adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno. Di conseguenza, il risponde, ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati alla proprietà esclusiva di uno dei CP_4
condomini, ponendosi questi ultimi come terzi nei confronti del stesso, detta responsabilità CP_4
del è di natura oggettiva, a fronte della prova gravante sul danneggiato circa il nesso CP_4
causale tra la res ed il danno.
pagina 7 di 11 Infatti il convenuto in qualità di custode, deve vigilare e adottare tutte le misure necessarie CP_4
affinchè la cosa in custodia non provochi danni ai terzi. Il è quindi responsabile in quanto CP_4
custode della res produttrice del danno. Né, d'altro canto, il convenuto a fronte degli CP_4
addebiti mossigli, ha fornito o chiesto di fornire la prova liberatoria cui era, ex art. 2051 C.C., tenuto:
vale a dire la dimostrazione positiva del caso fortuito, fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Per tutti i motivi esposti, il convenuto va condannato ad eseguire i lavori nella terrazza ad CP_4
uso esclusivo di i lavori delle travi perimetrali e del prospetto, i lavori di ripristino CP_1
dell'immobile dell'attore, come indicati nella ctu redatta nel procedimento di atp a cui si rinvia integralmente .
Per quanto riguarda le domande proposte nei confronti di si osserva quanto segue. CP_1
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'elaborato peritale disposto in sede di accertamento tecnico preventivo non è affetto da nullità se è stato rispettato il principio del contraddittorio e può essere tenuto in considerazione, nel giudizio di merito, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice.
Nella fattispecie l'ATP era stato promosso dall'attore solo nei confronti del odierno CP_4
convenuto e non nei confronti di pertanto non si era svolto in contraddittorio con CP_1
quest'ultimo.
Si ritiene tuttavia che, sebbene la CTU redatta in sede di ATP non fosse opponibile al convenuto
[...]
tuttavia la stessa possa essere utilizzata da questo giudice per i motivi che seguono. CP_1
Il Ctu nominato nel procedimento di atp aveva accertato che per eliminare le infiltrazioni presenti nell'immobile dell'attore , fosse necessario , oltre ai lavori condominiali indicati espressamente nella consulenza , anche il rifacimento della impermeabilizzazione del balcone di proprietà del condomino
CP_1
pagina 8 di 11 Nel presente giudizio, pertanto, correttamente è stato convenuto, oltre al Controparte_6
, anche il condomino il quale, a seguito della CTU espletata nel
[...] CP_1
procedimento di atp, era risultato proprietario del balcone da cui provenivano parte delle infiltrazioni presenti nell'immobile dell'attore.
Questo decidente ha ritenuto non opportuno richiamare il CTU per confermare la necessità di interventi di impermeabilizzazione sul balcone di proprietà esclusiva del convenuto in quanto, nel CP_1
presente giudizio, lo stesso non ha contestato la ctu depositata nell'atp ma anzi l'ha CP_1
condivisa, anche se non l'ha ben interpretata.
Infatti il convenuto ha ritenuto che dalla CTU, dallo stesso condivisa, risultasse una CP_1
responsabilità solo condominiale e che tutte le opere indicate dal ctu, comprese quelle nel proprio balcone, dovessero essere compiute dal . CP_4
Diversamente da come ritenuto dal convenuto restano a carico esclusivo dei CP_1
proprietari delle unità immobiliari corrispondenti le spese dei balconi aggettanti dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio.
Per i motivi esposti, si ritiene di condannare il convenuto all'esecuzione delle opere di CP_1
impermeabilizzazione del proprio balcone e all'esecuzione delle opere di ripristino di sua competenza come indicate dal ctu .
Il convenuto è infatti responsabile ex art 2051 cc delle infiltrazioni presenti CP_1
nell'immobile dell'attore che provengono dal balcone di sua proprietà.
Per quanto riguarda le domande dell'attore con cui ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e il pagamento ex art 614 bis cpc della somma di euro 250,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, si ritiene che vadano rigettate.
pagina 9 di 11 Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, l'attore in citazione fa riferimento a danni subiti alla salute dello stesso nonché dei suoi familiari conviventi, di cui due bambini per l'insalubrità dei luoghi e la presenza di muffe dannose alle vie respiratorie.
Nessuna prova è stata data in giudizio di tali danni , né l'attore poteva chiedere il risarcimento di danni subiti da soggetti che non sono parti nel giudizio .
Relativamente al pagamento di una somma ex art 614 bis cpc è necessario precisare che con la L.
132/2015 il legislatore ha riformato, insieme ad altri istituti in materia esecutiva, anche l'art 614 bis cpc, ampliando tale forma di tutela. In particolare, tale articolo rubricato "Misure
di coercizione indiretta", prevede che in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
Si ritiene che nella fattispecie la richiesta non poteva essere accolta in quanto sarebbe la stessa iniqua in considerazione che il ha già appaltato le opere che dovranno essere eseguite sul CP_4
terrazzo di proprietà . CP_1
Le spese del giudizio, stante la soccombenza, si pongono a carico dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.
Si rileva che le spese dell'atp si liquidano come spese giudiziali da porre, a carico del che CP_4
ha partecipato a quel giudizio e che nel presente è soccombente.
Si ritiene, pertanto, di porre a carico del convenuto i tre quarti delle spese del giudizio e a CP_4
carico del convenuto un quarto delle spese, in considerazione dell'esisto del giudizio e CP_1
della circostanza che è esonerato dalle spese di atp . CP_1
pagina 10 di 11 Relativamente alle spese di CTU sostenute dall'attore in sede di ATP, tali spese vanno rimborsate all'attore da parte del convenuto. Infatti , stante la soccombenza , il condominio dovrà CP_4
rimborsarle all'attore che ha dato prova del pagamento .
Il GOT
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 11 di 11