Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5240/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5240/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia alla via Marconi n. 4, presso lo studio dell'avv. Aldo Luigi Nigretti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Cerignola alla via Torino n. 24, presso lo studio dell'avv. Nicola
Desantis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.7.21, Voglia di comunicare s.r.l., costituitasi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 1161/2021 notificatole in data 21.6.2021,
- Seconda Sezione civile -
chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della provvisoria CP_1 esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter
c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 428.348,77, oltre interessi e spese, in virtù di fatture registrate con autentica notarile ed emesse per la fornitura di prodotti elettronici ed informatici.
L'opposta ha affermato di aver consegnato la merce come da fatture presso la sede operativa dell'opponente, sita in Cerignola alla via Trento n. 35.
Invece, l'opponente ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e ha anche affermato che il luogo di destinazione indicato nelle fatture commerciali, ossia “Via Trento n. 35 – Cerignola” non corrisponde alla sede legale ovvero alla sede operativa della società opponente che, invece, è posta in Bari, come evincibile facilmente dalla visura storica della società
Parte_1
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Come noto, spetta al creditore provare il contratto ed allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad egli non imputabile (Cass. civ. Sez.
Un. n. 13533/2001).
Nel caso in esame, l'opposta ha pienamente provato l'esistenza del contratto tra le parti, depositando in atti gli estratti autentici notarili dei libri
Proc. n. 5240/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
contabili che fungono da piena prova tra imprenditori ex art. 2710 cod. civ..
Inoltre, è anche pacifico che la fattura, che di per sé non funge da prova tra le parti poiché costituisce un atto di formazione unilaterale, è invece idonea a provare l'esistenza del rapporto quando risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; n. 23494/2994); ed, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, le fatture sono state portate a conoscenza dell'opponente con PEC ricevuta in data 19 aprile 2021 e la PEC è rimasta senza risposta, per cui l'opponente ha contestato le fatture solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Ancora, dal registro partitario informatico dell'opposta, risulta che le parti in causa hanno intrattenuto già in precedenza rapporti commerciali per cifre milionarie, saldate dall'opponente per periodi antecedenti a quelli oggetto di causa.
Infine, la contestazione dell'opponente, secondo cui il luogo di consegna delle merci indicato in fattura non corrisponderebbe alla sede operativa della società, risulta smentita dalle deposizioni orali rese dai testi nel corso del processo.
Sia il teste ha dichiarato di aver consegnato merce Testimone_1 all'opponente, nel periodo di luglio-agosto dell'anno 2020 presso la sede della società sita alla via Trento 33-35 in Cerignola;
sia il teste _2
, ex-dipendente dell'opponente, ha confermato che “ricevevamo la
[...] merce in via Trento 33-35”.
Dal compendio probatorio in atti, deriva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad
Proc. n. 5240/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
€ 520.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi e minimi per la fase di studio e decisionale (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Nicola
Desantis, dichiaratosi anticipatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 1161/2021;
2) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, pari alla somma di € 17.603,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Desantis.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Proc. n. 5240/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4