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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2204/2023
Il Giudice SA NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti PARISI CONCETTA/
ricorrente contro
), contumace CP_1 P.IVA_1
OGGETTO: pensione inabilità e indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e da memoria.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nonostante la CP_1
regolare notifica del ricorso.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché
l' ha pagato alcuni ratei, ma la domanda ha ad oggetto una prestazione CP_1 di durata che copre anche un periodo successivo a quello coperto dai pagamenti, e fin quando non vi sarà mutamento delle condizioni sanitarie.
Risulta dimostrato il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile ex art.12 l. n.118/71 e per l'indennità di accompagnamento.
Dalle certificazioni reddituali, emerge la debenza della maggiorazione ex art.70, co.6 l. n.388/00 posto che risulta un reddito inferiore a quello dell'assegno sociale.
Spese di lite secondo soccombenza, con valore indeterminabile basso.
P.Q.M.
dichiara il diritto dell'attrice alla pensione ex art.12 l. n.118/71 e all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 17.6.22, e con diritto alla maggiorazione ex art.70 l. n.388/00, con condanna dell' al CP_1
pagamento dei relativi ratei, al netto di quanto già versato in corso di causa;
condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in €5500 oltre CP_1
15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
SA NI
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2204/2023
Il Giudice SA NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti PARISI CONCETTA/
ricorrente contro
), contumace CP_1 P.IVA_1
OGGETTO: pensione inabilità e indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e da memoria.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nonostante la CP_1
regolare notifica del ricorso.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché
l' ha pagato alcuni ratei, ma la domanda ha ad oggetto una prestazione CP_1 di durata che copre anche un periodo successivo a quello coperto dai pagamenti, e fin quando non vi sarà mutamento delle condizioni sanitarie.
Risulta dimostrato il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile ex art.12 l. n.118/71 e per l'indennità di accompagnamento.
Dalle certificazioni reddituali, emerge la debenza della maggiorazione ex art.70, co.6 l. n.388/00 posto che risulta un reddito inferiore a quello dell'assegno sociale.
Spese di lite secondo soccombenza, con valore indeterminabile basso.
P.Q.M.
dichiara il diritto dell'attrice alla pensione ex art.12 l. n.118/71 e all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 17.6.22, e con diritto alla maggiorazione ex art.70 l. n.388/00, con condanna dell' al CP_1
pagamento dei relativi ratei, al netto di quanto già versato in corso di causa;
condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in €5500 oltre CP_1
15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
SA NI
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