Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Decreto presidenziale 19 novembre 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05788/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5788 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Marotta e Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto prot. -OMISSIS- del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito;
b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
c) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28/10/2024, del Direttore Generale dell’USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022;
d) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti,
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.12.2024:
a) del Decreto prot. -OMISSIS- del 28/10/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS- con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserita il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
c) del Decreto prot. -OMISSIS- del 31/10/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS- con il quale, a seguito di ulteriori reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
d) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
e) del Decreto prot. -OMISSIS- del 05/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS-, con il quale, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo, si dispone l’integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
f) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
g) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;
h) della relazione prot. -OMISSIS- del 22/11/2024, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, depositata in giudizio in data 02/12/2024 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella parte in cui afferma: “Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all’interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.
Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.
Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:
• in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;
• in un’inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all’esito dell’espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.
Il punteggio di -OMISSIS-, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. -OMISSIS- e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”;
i) del riscontro al reclamo del candidato, inviato, a mezzo mail, in data 14/10/2024 dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, allegato e richiamato nella relazione dell’USR Campania impugnata sub h), nella parte in cui afferma: “… - la seconda laurea magistrale non risulta a sistema, come da seconda immagine in allegato, rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile”;
j) dell’ulteriore riscontro della Presidente della IX Sottocommissione A022, inviato a mezzo mail in data 15/10/2024, nella parte in cui afferma: “per errore lei ha inserito come titolo d’accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione…”;
k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – -OMISSIS- “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\01\2025:
a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. -OMISSIS- del 24/12/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS- con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all’immissione in ruolo, si dispone l’integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
c) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – -OMISSIS- “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FA
Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, rappresentando, in fatto, che:
con Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 26/10/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
con successivo Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS- del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024;
il ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l’Università degli Studi di -OMISSIS- e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane;
i posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397; successivamente, con Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS- del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi; i posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548;
aveva sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022;
in data 2.06.2024, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, aveva inoltrato a quest’ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso de quo, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l’Università di -OMISSIS-;
conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso docenti ter, l’odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all’attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti;
tanto premesso, lamentava che, con Decreto prot. -OMISSIS- del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, era stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania; e che, nel prendere visione della graduatoria di merito, aveva riscontrato, suo malgrado, di non esservi stato inserito, essendogli stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di -OMISSIS- che, quindi, relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati nella propria domanda di partecipazione al concorso de quo, gli erano stati riconosciuti solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti, ai quali lo stesso aveva diritto;
rappresentava che, in data 12.09.2024, subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, aveva inoltrato una richiesta di rettifica di quest’ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, da parte della IX Sottocommissione; e che, in data 14.10.2024, aveva ricevuto riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022, nella quale era stato precisato che ‹‹la seconda laurea magistrale non risulta a sistema […] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile››;
tanto premesso, articolava, pertanto, le seguenti censure in diritto:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA: richiamato quanto sopra esposto in punto di ricostruzione del fatto, rilevava che “dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione è possibile desumere che la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata nella propria domanda di partecipazione alla procedura de qua quale titolo d’accesso per l’altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non era stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo fosse stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) avesse regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 2.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione; mentre la stessa IX Sottocommissione s’era limitata a riferire che il titolo de quo non era stato valutato poiché “non risulta(va) a sistema”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata, il titolo era stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero; del resto, in data 15.10.2024, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, aveva chiesto per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85); e, in pari data, la IX Sottocommissione, con email, aveva chiarito che il ricorrente “per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione”; sicché “appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. -OMISSIS-”: anzitutto, “la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del ricorrente, ha sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”, laddove “non vi è stato alcun errore da parte sua nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti ter, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, ‹‹Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare››; e, conseguentemente, possedendo un duplice titolo – ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – aveva correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero, dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo, ciascun titolo posseduto”; opinava, quindi, che “quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente”; “la IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo, validamente dichiarato dal dott. -OMISSIS-, sulla base di ragioni esclusivamente tecniche, che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo de quo sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico. Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – il quale anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d’accesso. Ancor più grave - sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa”; “nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi – specie nelle procedure concorsuali – il che, però, non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore, nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”. L’Amministrazione, rappresentata nella specie dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo, attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti, come da Allegato B del bando di concorso, punto B.4.6. Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio. Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare, con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014), il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759), rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio, per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico, senza limitarsi ad addurre tale problema quale ragione della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente. Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l’omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili. Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli. Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione del ricorrente, che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto. Dunque, tale difetto d’istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi”.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, dapprima con atto di stile e quindi depositando memoria difensiva, con allegata nota dell’U.S.R. Campania – Ufficio II – del 22.11.2024, in cui si affermava, in sintesi, che, “come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione - all’interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6. Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44, inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS, aa. ss. 2024-25 e 2025-26. Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto: - in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione; - in un’inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all’esito dell’espletamento del concorso, ed in senso a lui favorevole”.
Seguiva il deposito, nell’interesse del ricorrente, di un primo atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti e provvedimenti, specificati in epigrafe; precisava il medesimo che, “nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte, a seguito dei reclami presentatati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori. Il ricorrente non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022. Da ciò l’obbligo processuale di impugnare i citati provvedimenti con ricorso nella forma dei motivi aggiunti”; e, inoltre, segnalava che “nell’ultima graduatoria pubblicata ed impugnata col presente ricorso per motivi aggiunti, sono risultati vincitori del concorso de quo n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023”; tanto premesso, formulava, avverso detti atti e provvedimenti, le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA: era ribadita la corrispondente censura, sub 1), svolta nell’atto introduttivo del giudizio;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA: in sintesi, nel contestare i riscontri della Commissione e dell’Ufficio alle proprie istanze d’autotutela, il ricorrente sosteneva, inter alia, che “risulta inconferente l’assunto sostenuto da parte resistente circa l’esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26. Invero, si rileva che la citata FAQ, per espressa ammissione dell’amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa. Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le FAQ relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS), per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate FAQ non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso”;
3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA: nell’ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso, “in evidente violazione della normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del d.P.R. 82/2023. Invero, il d.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all’art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del d.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”. Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale, svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa. Invero, come s’evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, pubblicata con Decreto prot. -OMISSIS- del 5/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso de quo n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso. I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS- del 17/01/2024, erano in numero pari a 548. Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.
È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso de quo risultano essere n. 319 candidati”.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 13.01.2025, la Sezione, “Rilevato che il ricorso in esame, pur avendo ad oggetto l’atto di approvazione di graduatoria concorsuale, non risulta essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ex art. 41 c.p.a.; Osservato che, da ultimo nei motivi aggiunti, parte ricorrente ha rappresentato di non avere ricevuto riscontro all’istanza, rivolta all’Amministrazione, volta ad ottenere i riferimenti utili per la notifica del ricorso ai controinteressati; Ritenuto che il perdurante comportamento non collaborativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in chiara violazione dell’art. 2 comma 2 del c.p.a. “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”; Osservato che l’Ufficio scolastico non ha neanche dato alcuna motivazione a supporto dell’inottemperanza; Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), ma non può sanare la mancata tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., tanto che è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati che può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, la notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.); Osservato che tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata, formulando tempestiva istanza nei confronti dell’Amministrazione resistente e che l’Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale non fornendo gli indirizzi richiesti ed ha poi perseverato nella sua mancata collaborazione anche in sede processuale; Ritenuto che, pertanto, la situazione concreta sia eccezionale, anche in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone l’ammissibilità del ricorso e quindi la sua notificazione anche ai controinteressati, e che pertanto possa accogliersi l’istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702); Ritenuto pertanto che: -la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; -su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR
http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf), l’amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; - l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia; - l’Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso; - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso; - considerata l’imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell’amministrazione che è rimasta silente, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell’attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto); - le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni; Rilevato, altresì, che occorre che l’Amministrazione, costituita in giudizio e che ha depositato, in relazione al ricorso introduttivo, una relazione del dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per la Campania, depositi, nel termine perentorio di giorni venti, a decorrere dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti riguardo ai motivi aggiunti, prendendo posizione sulle censure, ivi dedotte; Rilevata la necessità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio indicata in dispositivo, anche per l’esame della domanda cautelare di parte ricorrente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza di autorizzazione per pubblici proclami ed ordina gli incombenti istruttori, nei sensi e termini, di cui in motivazione; rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio al 19 febbraio 2025”.
La prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, secondo le modalità sopra indicate, era depositata in giudizio, da parte ricorrente, in data 24.01.2025, la quale parte ricorrente produceva, dunque, un secondo atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, in cui faceva presente che, “da ultimo, con il Decreto prot. n. -OMISSIS- del 24/12/2024, impugnato in epigrafe, a seguito delle ulteriori rinunce all’immissione in ruolo, è stata ripubblicata la graduatoria di merito del concorso. Nemmeno in tale ultima graduatoria il docente -OMISSIS- è stato inserito. Per cui, corre l’obbligo processuale di impugnare il citato Decreto con ricorso nella forma dei motivi aggiunti”; e, inoltre, che “anche nell’ultima graduatoria pubblicata ed impugnata col presente ricorso per motivi aggiunti, sono risultati vincitori del concorso de quo n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del d.P.R. 82/2023”. Avverso tali atti e provvedimenti, articolava censure corrispondenti a quelle, già sollevate nel ricorso introduttivo e nel primo atto di motivi aggiunti, e sopra riportate (che si riverberavano a suo avviso anche, in forma d’illegittimità derivata, sugli atti, da ultimo gravati).
Seguiva il deposito – da parte dell’Amministrazione Scolastica – in adempimento all’ordine istruttorio del Tribunale, summenzionato, di una memoria difensiva, con allegata nota dell’U.S.R. Campania – Ufficio VI del 31.01.2025, in cui si replicava ulteriormente alle doglianze di parte ricorrente, circa la mancata attribuzione del punteggio per il possesso della laurea, indicata sopra, e quanto alla censura concernente l’illegittimo computo delle quote di riserva, s’affermava, in sintesi, che: “il numero dei candidati vincitori nel merito è pari a 329; 156 sono i posti assegnati alle riserve ex legge 68/99 (nettamente inferiore alla soglia massima del 50% dei posti attribuiti ai vincitori); 63 posti sono riservisti 30% (inclusi nel tetto non coperto dalle riserve di legge); gli altri 101 sono coperti da una quota parte dei candidati di merito (80) e da una quota parte delle riserve di legge (21); e, “riguardo all’istanza cautelare proposta, dalla graduatoria di merito pubblicata – prot. AOODRCA n. -OMISSIS-– si evince che il punteggio utile per rientrare nei vincitori, senza beneficiare di alcuna riserva, era pari a 210,75. Appare, dunque, evidente - al contrario di quanto asserito nel ricorso – che anche nell’ipotesi di accoglimento della doglianza e di “correzione” dell’istanza, il candidato -OMISSIS- (non riservista e con un punteggio totale pari a 197 punti) non sarebbe rientrato tra i vincitori”.
Con ulteriore ordinanza collegiale, n. -OMISSIS- del 24.02.2025, la Sezione, “Rilevato che il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2025 risulta tempestivamente notificato all’Amministrazione ed è stato introdotto nel presente giudizio per effetto delle sopravvenute modifiche all’originaria graduatoria, impugnate con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti; Osservato che: - al fine della notifica ad almeno uno dei controinteressati, ex art. 41 comma 2 c.p.a. parte ricorrente aveva già formulato istanza di accesso alla quale l’amministrazione non ha dato alcun riscontro; - con Decreti n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, il Presidente della Sezione ha ordinato all’U.S.R. resistente di fornire a gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 –Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, ma anche tale ordine giudiziale è rimasto inottemperato, tanto da indurre il Collegio ad accogliere l’istanza per la notifica per pubblici proclami (ordinanza -OMISSIS- del 13 gennaio 2025); Rilevato che, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2025, è stato impugnato l’ulteriore decreto di approvazione della graduatoria in rettifica e modifica, del 24 dicembre 2024 e in tale ricorso è stata riformulata anche l’istanza di pubblici proclami, ex art. 41 comma 4 c.p.a.; Osservato che esigenze di speditezza del ricorso inducono ad accogliere tale richiesta, con le medesime modalità indicate nell’ordinanza n. -OMISSIS-) ossia disponendo le seguenti modalità di notifica: - la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; - su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf),
l’amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; - l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia; - l’Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso; - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso; - considerata l’imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell’amministrazione, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell’attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto); - le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni; Ritenuta inoltre la necessità, ai fini della decisione della domanda cautelare, anche alla luce della memoria difensiva e della relazione versate in atti dall’Amministrazione Scolastica, di ordinare ulteriori incombenti istruttori; Ritenuto, in particolare, necessario che l’Amministrazione resistente fornisca chiarimenti ulteriori rispetto alla nota dell’Ufficio scolastico regionale del 31 gennaio 2025, in atti, la quale appare di difficile comprensione sia nella parte testuale che nella parte in cui contiene una “tabella” numerica, segnatamente quanto alla questione del denunziato superamento della quota dei riservisti ex lege; Ritenuto necessario che l’Amministrazione debba specificare, rispetto al totale dei vincitori di concorso (548, unico parametro sul quale le parti non controvertono): a) quanti siano i vincitori aventi titolo alla riserva ex legge 68/1999 e se, come pare, siano effettivamente 156, precisando in tal caso in base a quale motivazione sia stata superata la percentuale indicata in altro ricorso analogo, come pari a 3,35%, per la classe di concorso A022 in controversia (cfr. all. “A” al bando di concorso, ivi esibito); b) quanti siano, sempre rispetto al totale dei posti a concorso, i vincitori aventi titolo alla “riserva per servizio” ex art. 59, comma 10 bis, del D.L. n. 73/2021, a quale percentuale corrisponda tale categoria di beneficiari rispetto al totale dei vincitori; c) quanti siano in totale tutti i soggetti comunque beneficiari delle riserve di legge e, in caso di superamento del 50% ex art. 5 del d.P.R. 487/1994, quale sia il motivo del superamento di tale aliquota; Ritenuto necessario che il riscontro ai predetti chiarimenti sia fornito con una memoria che dia una chiara illustrazione dell’articolazione delle diverse categorie, allegando gli elenchi nominativi dei diversi beneficiari (in modo da evitare che uno stesso vincitore possa essere stato conteggiato più volte) sia mediante testo linguistico che con eventuali tabelle, le quali però devono essere di facile intellegibilità; Rilevato che la predetta memoria dovrà altresì tenere conto dei rilievi formulati da parte ricorrente nei primi e secondi motivi aggiunti, mercé il riferimento ad una perizia di parte, all. 2 ai motivi aggiunti depositati in data 29.01.2025, dalla quale si ricaverebbe – secondo la prospettazione di parte – il superamento del limite di riservisti ex lege; Ritenuto doveroso avvisare parte resistente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, il comportamento processuale potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64 ultimo comma c.p.a.; Ritenuto che, al fine di consentire l’attivazione del contraddittorio sulle argomentazioni difensive delle parti, sia opportuno il rinvio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 in prosieguo sulla domanda cautelare, riservata in tale sede anche l’eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a; Ritenuto infine opportuno sollecitare le parti, in caso di riesame dell’ultima graduatoria impugnata anche sulla base dei motivi di ricorso, a darne tempestivamente conto al Collegio con atto scritto; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza d’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in parte motiva; - dispone i chiarimenti istruttori come da parte motiva; - rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 per l’esame della domanda cautelare”.
La prova dell’adempimento, da parte del ricorrente, all’ordine d’integrazione del contraddittorio predetto, era depositata in giudizio, da parte ricorrente, in data 7.03.2025.
Seguiva il deposito di memoria difensiva per lo stesso ricorrente, il quale osservava come “l’accoglimento del primo motivo del ricorso risulterebbe assorbente in quanto comporterebbe, per il ricorrente, il conseguimento del punteggio utile per risultare vincitore del concorso”; e si riportava un precedente giurisprudenziale, favorevole all’accoglimento di detto motivo.
Parte resistente depositava memoria, con allegata nota dell’U.S.R. Campania – Ufficio VI del 28.04.2025, in cui si forniva riscontro all’ulteriore incombente istruttorio, disposto dal Tribunale, la cui conclusione – rinviando per il dettaglio alla lettura della stessa nota, per ovvie esigenze di sintesi – era, pur sempre, che “risulta manifestatamente infondata la doglianza del ricorrente relativa alla presunta violazione da parte di questa amministrazione del limite legale della quota di riserva. Contrariamente a quanto asserito in ricorso, non risulterebbero vincitori della procedura concorsuale de qua 319 (156+63+20+81) candidati riservisti (pari ad una percentuale del 55,09% dei posti messi a bando), bensì 219 (di cui 156 “riservisti categorie N, M, A, R e S” + 63 “triennalisti tout court”) pari al 40 % (nettamente inferiore alla soglia massima del 50% dei posti messi a concorso)”.
Parte ricorrente, con ulteriore scritto difensivo, in replica alle argomentazioni difensive di controparte, contestava tali dati, da ultimo riferiti, rilevando che “l’Amm.ne resistente, nel conteggio dei candidati riservisti, dimentica di includere anche gli “80 triennalisti, inseriti in graduatoria per merito”, nonché n. 26 vincitori per merito che sono, altresì, in possesso di “Titoli di riserva” (collocati dalla posizione n. 19 alla posizione n. 348). Per cui, ai 156 riservisti categorie N, M, A, R e S, citati dall’Amm.ne, vanno aggiunti anche altri 26 vincitori per merito che sono, altresì, riservisti categorie N, M, A, R e S, per un totale di 182 candidati “riservisti categorie N, M, A, R e S”. Mentre, ai 63 “triennalisti tout court” vanno aggiunti anche gli 80 triennalisti inseriti in graduatoria per merito, per un totale di 143 candidati triennalisti” (...) “Per cui, nella fattispecie in esame, i 26 riservisti categorie N, M, A, R e S”, inseriti in graduatoria per merito, e gli 80 triennalisti, inseriti anch’essi in graduatoria per merito, dovevano essere considerati nel conteggio complessivo dei candidati riservisti. Quindi, considerando tutti i riservisti, anche quelli inseriti in graduatoria per merito, il totale dei candidati riservisti risulta nettamente superiore a quello indicato dall’Amministrazione resistente, nella propria memoria difensiva. Invero, sommando i 156 riservisti categorie N, M, A, R e S ed i 63 “triennalisti tout court”, considerati dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, ed aggiungendo i 26 riservisti - categorie N, M, A, R e S, inseriti in graduatoria per merito, e gli 80 triennalisti, anch’essi inseriti in graduatoria per merito, ne consegue un totale di 325 candidati riservisti, pari ad una soglia del 59%, di gran lunga superiore a quella prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 (…)”. Inoltre, in replica alla deduzione di controparte secondo la quale, con il punteggio, per quanto rettificato, in ipotetico accoglimento del primo motivo di gravame, in 197 punti, il ricorrente non sarebbe comunque potuto rientrare tra i vincitori per merito (non essendo lo stesso riservista), parte ricorrente osservava che “la rideterminazione del punteggio assegnato al ricorrente consentirebbe a quest’ultimo di essere incluso tra i candidati idonei, rientranti nel 30% dei posti messi a concorso, di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025”; e che “l’attribuzione del maggiore punteggio rivendicato consentirebbe, allo stesso docente, di inserirsi nell’elenco regionale di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, con un punteggio nettamente superiore a quello attualmente attribuitogli, con conseguenti maggiori possibilità d’essere assunto a tempo indeterminato”.
Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14.05.2025, n. -OMISSIS- del 16.05.2025, la Sezione così provvedeva, circa la domanda cautelare, avanzata da parte ricorrente: “Richiamate le ordinanze collegiali della Sezione, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e verificato l’adempimento all’onere d’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nelle stesse, rispettivamente, stabilito; Rilevato – in disparte la censura, formulata in sede di motivi aggiunti, imperniata sul dedotto superamento del limite massimo di candidati riservisti, risultati vincitori del concorso, ex art. 5 d.P.R. 487/1992 e ss.mm.ii. – che il gravame si presta ad essere favorevolmente delibato in sede cautelare, con riferimento alla prima doglianza articolata, tanto nel ricorso introduttivo quanto nei motivi aggiunti, fondata sull’omesso riconoscimento, in favore del ricorrente, del punteggio aggiuntivo per titoli, relativo alla seconda laurea magistrale dal medesimo conseguita; Rilevato, in particolare, che la ragione – opposta dall’Amministrazione – di tale omesso riconoscimento, vale a dire che il ricorrente avrebbe omesso d’inserire tale seconda laurea magistrale, in Scienze Pedagogiche, nella sezione “altri titoli valutabili” della propria domanda di partecipazione al concorso in epigrafe, non può essere condivisa, “poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso, cui aveva diritto di partecipare, non era dirimente inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione (altri titoli valutabili: nde); anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli”, se non per indicare quelli ulteriori, rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente”; Rilevato, insomma, che va applicato, nella specie, l’orientamento giurisprudenziale, compendiato nella seguente massima di questo Tribunale: “Il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione a un concorso non può giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 24/09/2024, n. 5082); Rilevato, altresì, che nell’ultima memoria difensiva parte ricorrente ha adeguatamente illustrato – in replica ad eccezione di controparte – la persistenza del proprio interesse alla corretta attribuzione del punteggio, per i titoli effettivamente posseduti e dichiarati in domanda; Rilevato che, a fronte di tale situazione, misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine all’Amministrazione di provvedere al riesame dell’attribuzione del punteggio per titoli al ricorrente, con riferimento all’emarginata procedura concorsuale, secondo quanto sopra evidenziato, con ogni conseguenza in ordine alla sua collocazione, nella graduatoria del medesimo concorso; Rilevato che le spese di fase, per la peculiarità della specie, meritano d’essere compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto: a) ordina il riesame, da parte dell’Amministrazione, del punteggio per titoli attribuito al ricorrente, come in motivazione specificato; b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 dicembre 2025; c) compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”.
Nell’imminenza della discussione finale, parte ricorrente produceva in giudizio ulteriore memoria, in cui ribadiva le argomentazioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso principale e dei due gravami aggiuntivi, di cui sopra, e segnalava che l’Amministrazione Scolastica “non ha ancora provveduto al riesame del punteggio erroneamente attribuito al ricorrente” (disattendendo, quindi, l’ordine, impartito dal Tribunale nella suddetta ordinanza cautelare); precisava, inoltre, che “ove l’Amministrazione avesse correttamente valutato i titoli dichiarati e posseduti dal prof. -OMISSIS- e non avesse superato il limite del 50% dei posti da assegnare agli aventi diritto alla riserva, il detto docente si sarebbe collocato tra i vincitori del concorso in esame”.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
IR
Rileva il Tribunale che il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.
Richiamando l’ampia esposizione delle vicende che hanno caratterizzato la partecipazione del ricorrente al concorso in epigrafe, e delle censure sollevate dalla stessa parte ricorrente, unitamente alle controdeduzioni di parte resistente, di cui in narrativa, osserva, preliminarmente, il Collegio che la prima doglianza di parte ricorrente, come sopra riassunta, sollevata in tutti e tre i gravami, presentati dalla medesima, è fondata.
Riprendendo ed ampliando le argomentazioni espresse in sede cautelare, come sopra riferite, s’osserva, infatti, che i principi, in tale sede espressi dal Collegio, ai fini dell’accoglimento dell’istanza ex art. 55 c.p.a., avanzata da parte ricorrente, hanno trovato, di recente, ulteriore espressione nella sentenza della Sezione, n. -OMISSIS- del 7.10.2025, resa nel ricorso n. 1044/2025 R.G., nella quale s’è affermato, in particolare, che “(…) Deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. Il soccorso istruttorio, ben vero, non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione ovvero abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 24/09/2024, n. 5082). Nella specie, il Collegio osserva quanto già evidenziato in fase cautelare, ovvero che il titolo (…) era, dal ricorrente, posseduto all’atto della presentazione della domanda, avendo il medesimo ricorrente piuttosto errato nell’indicazione (…), e che, pertanto, va applicata la prima parte della suddetta massima, dove si pone in risalto che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso non può giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione a causa del mancato possesso di titoli, ove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata”.
Negli stessi sensi, si leggano le seguenti ulteriori massime:
T.A.R. -OMISSIS- sez. III, 18/10/2024, n. 18060: “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale; il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”;
T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 16/10/2024, n. 1481: “Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda in un concorso pubblico non può portare all'esclusione del candidato a causa della mancanza di titoli, se questi sono effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche se compilata erroneamente. Nei concorsi pubblici, il ricorso al soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso a causa di errori formali che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'amministrazione. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della "par condicio". Infatti, anche laddove i titoli fossero già in possesso dell'amministrazione, è comunque necessario che nella domanda di partecipazione al concorso vi sia l'esatta indicazione dei loro estremi ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale”;
T.A.R. -OMISSIS- sez. V, 2/10/2024, n. 5172: “Nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali o lacune dichiarative agevolmente superabili, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Sicuramente i casi in cui è invocabile il soccorso istruttorio rinvengono un limite alla relativa attivazione che coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, per contro, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza”;
Consiglio di Stato sez. V, 1/07/2024, n. -OMISSIS-: “In sede di pubblico concorso, anche laddove i titoli fossero già in possesso dell'amministrazione, è comunque necessario che nella domanda di partecipazione al concorso vi sia l'esatta indicazione dei loro estremi ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, posto che in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata non può in alcun modo sorgere il potere-dovere dell'amministrazione di integrare la relativa documentazione”.
A tali considerazioni s’aggiunga che, come pure rilevato in sede cautelare, nella specie la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale era unica, per entrambe le classi di concorso, e, pertanto, la dizione “altri titoli” poteva effettivamente ingenerare, nel ricorrente, la convinzione che, nella corrispondente sezione della domanda, redatta in forma telematica, dovessero essere inseriti titoli “altri”, cioè “diversi” rispetto a quelli, già dichiarati come requisito di partecipazione per le due distinte classi di concorso, alle quali aveva chiesto d’essere ammesso.
Sotto tale profilo, s’osserva, infatti, che: “Nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informatico deve essere funzionale a garantire la partecipazione dei concorrenti. Ne consegue che le modalità stabilite dall'Amministrazione per favorire la digitalizzazione e speditezza delle procedure non possono tradursi in un aggravamento procedimentale a danno dei partecipanti, e l'Amministrazione deve correggere, mediante il soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/1990, le irregolarità delle domande non imputabili a negligenza degli interessati” (T.A.R. -OMISSIS- sez. I, 12/06/2024, n. 301).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, pertanto, il riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio di 7.50 punti, relativamente alla classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, come da Allegato B del bando di concorso, punto B.4.6, per il possesso dell’ “altro titolo”, costituito dalla Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata nella propria domanda di partecipazione alla procedura de qua, quale titolo d’accesso per l’altra classe di concorso alla quale aveva avuto accesso (A018 – Filosofia e Scienze Umane); con ogni conseguenza, in sede conformativa, quanto alla sua collocazione, nella graduatoria del medesimo concorso.
Del resto, non può trovare ingresso, a confutare tali conclusioni, l’argomentazione di parte resistente, fondata sull’esistenza di istruzioni, contenute in una FAQ, relativa ad altro genere di procedura informatizzata, e che pure, asseritamente, avrebbero dovuto essere seguite, dal ricorrente, nella specie, e ciò per le considerazioni, correttamente espresse dal medesimo ricorrente nelle proprie difese, e riportate in narrativa (“risulta inconferente l’assunto sostenuto da parte resistente circa l’esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26. Invero, si rileva che la citata FAQ, per espressa ammissione dell’amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella, per cui è causa. Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le FAQ relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS), per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate FAQ non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso”).
Ciò posto, rileva il Tribunale che è, del resto, fondata anche la censura, sollevata nei due atti di motivi aggiunti di cui in narrativa, relativa al superamento del limite del 50% dei posti da destinare alle riserve, di cui all’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del d.P.R. 82/2023.
La questione è stata affrontata e risolta, dalla Sezione, in recenti sentenze, concernenti la medesima procedura concorsuale per cui è causa, anzitutto la sentenza n. -OMISSIS- dell’11.11.2025, resa nel ricorso n. 945/2025 R.G., dove s‘è affermato, al riguardo, quanto segue: “Vengono all’esame del Collegio gli atti del concorso di cui al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (ed indetto, per la Regione Campania, con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023) relativamente alla classe A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado) nella parte in cui, superando il limite legale della quota di riserva del 50%, previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, come modificato dall’art. 1, lett. E) del D.P.R. 82/23 (quantificato in posti 274 su complessivi 548) avrebbero impedito alla ricorrente, titolare del punteggio complessivo di 199,50 e priva di titolo di riserva, l’accesso alla graduatoria dei vincitori. 11.1. – In questi termini sinteticamente riepilogato il thema decidendum, rileva anzitutto il Collegio che nella relazione istruttoria da ultimo depositata (prot. n. -OMISSIS- del 24 settembre 2025, che chiarisce in modo analitico ed approfondito i dati numerici rilevanti ai fini del decidere) si legge, a p. 2,: “all’esito della procedura concorsuale […] i posti riservati ai beneficiari delle riserve di legge sono stati 156 (pari al 28% di 548 posti messi a bando), così distribuiti: 82 a favore delle categorie N, M di cui alla L. n. 68/99 e 74 agli altri titoli di riserva (A “Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche”; R “Volontari in ferma breve o prefissata”; S “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”). Non essendo stato raggiunto il limite del 50% ex art. 5 del d.P.R. 487/1994, si è provveduto ad attingere dalla categoria dei triennalisti tout court fino alla capienza del 30% [n. 63] […] Contrariamente a quanto asserito in ricorso, [quindi] non risulterebbero vincitori della procedura concorsuale de qua 312 candidati riservisti (corrispondenti ad una percentuale pari al 56,93% dei posti messi a concorso), bensì 219 (di cui 156 “riservisti categorie N, M, A, R e S” + 63 “triennalisti tout court”) pari al 40 % (nettamente inferiore alla soglia massima del 50% dei posti messi a concorso)”. Orbene, dal riepilogo sin qui riportato – sostenuto da appositi grafici esplicativi – si ricava che, ai fini del computo delle riserve complessive ex art. 5 del D.P.R. n. 487/94, l’Amministrazione non ha tenuto conto dei riservisti inseriti in graduatoria per merito (in primis, degli 80 triennalisti, di cui al primo grafico della p.2 della relazione) e che, invece, avrebbero dovuto essere computati, a mente dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia: “Ciò posto, giova richiamare l’orientamento espresso da questo Consiglio in un caso sostanzialmente analogo, anche se riferito ad un diverso concorso, secondo il quale “il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (v., ex plurimis, C.G.A. Reg. Sic. 24 febbraio 2010, n. 116), in quanto: - l’articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge; - la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all’analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l’interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all’eccezione; - la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l’art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione (v., , Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati); - ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva; - in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1775/2014)” (Cfr., Consiglio di Stato, sez. II, n. 11266 del 27/12/2023; vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 7663 del 30/11/2021, per cui: “Ciò non toglie che gli stessi [titolari di riserva], in forza del punteggio conseguito, possano essere anche tra i vincitori della procedura concorsuale, ma anche in tal caso essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. Condivisibilmente si è sostenuto al riguardo che “il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. In particolare, le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 150)”). I medesimi principi sono stati del resto ribaditi, di recente ed in relazione al medesimo concorso di cui è causa, seppur per diversa Regione, dal T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1464 del 16/09/2025, per cui: “qualora i soggetti in favore dei quali sia prevista la cd. riserva di posti, in forza del punteggio conseguito, risultino anche tra i vincitori per solo merito della procedura concorsuale, essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva, in quanto “le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 150)”. Alla luce di quanto sin qui esposto e rilevato che, con l’aggiunta degli 80 “riservisti” di merito, si ottiene già il superamento del tetto di 274 posti (pacifico), il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, non avendo l’Amministrazione computato ai fini di cui all’art. 5 del d.P.R. 487/1994, anche i titolari di riserva inseriti in graduatoria per merito” (negli stessi sensi, si legga anche la sentenza della Sezione, n. -OMISSIS- dell’11.11.2025, resa nel ricorso, n. 5178/2024 R.G.).
Conformemente a tali precedenti, che s’attagliano perfettamente alla specie, anche la predetta censura espressa nei due ricorsi per motivi aggiunti si presta, dunque, ad essere accolta, con conseguente annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, fatto valere in giudizio da parte ricorrente, degli atti gravati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori del ricorrente, che ne hanno fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi atti di motivi aggiunti, li accoglie, e per l’effetto annulla, in parte qua e nei limiti dell’interesse, fatto valere in giudizio da parte ricorrente, gli atti, ivi rispettivamente gravati.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e restituzione dei contributi unificati, nei limiti di quanto effettivamente versato; con attribuzione ai difensori del medesimo ricorrente, antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.