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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
LOTTI PAOLO GIOVANNI NICOL, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18457 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 18457 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 18457 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso di un credito IRPEF, maturato nel 2023 e derivante dal regime delle agevolazioni previste dall'art. 16 d.lgs n. 147-2025 per i cd. lavoratori rimpatriati.
Tali agevolazioni, come è noto, derivano dalla residenza continuativa all'estero del contribuente per almeno due anni fiscali;
e dall'aver svolto attività lavorativa o di studio continuativa nei due anni trascorsi all'estero.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti, presa visione della documentazione depositata dalla difesa del contribuente in data 20.1.2026, ha rilevato che il certificato di residenza portoghese prodotto è idoneo a dimostrare che parte resistente ha risieduto continuativamente all'estero dal giugno 2019 a tutto il 2021.
Parimenti, l'estratto conto bancario dimostra gli accrediti dello stipendio da parte della società Società_1
per tutto il 2021 e, unitamente alla documentazione già precedentemente prodotta relativamente al
2020, è idonea a provare il requisito dell'attività lavorativa all'estero nei due anni fiscali 2020 e 2021.
Alla luce di tali produzioni, pertanto, l'Agenzia ha stabilito che il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto e, pertanto, ha richiesto la dichiarazione di estinzione del ricorso in esame per cessata materia del contendere.
All'udienza del 17 febbraio 2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto, l'Ufficio ha riconosciuto che il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto e, pertanto, ha richiesto la dichiarazione di estinzione del ricorso in esame per cessata materia del contendere;
per l'effetto deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, come da richiesta.
Le spese di giudizio possono essere compensate ex art. 15, comma 2, d.lgs n. 546-1992, atteso che la parte
è risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti solo in sede di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, sez. 1, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Asti, 17/02/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
LOTTI PAOLO GIOVANNI NICOL, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18457 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 18457 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 18457 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso di un credito IRPEF, maturato nel 2023 e derivante dal regime delle agevolazioni previste dall'art. 16 d.lgs n. 147-2025 per i cd. lavoratori rimpatriati.
Tali agevolazioni, come è noto, derivano dalla residenza continuativa all'estero del contribuente per almeno due anni fiscali;
e dall'aver svolto attività lavorativa o di studio continuativa nei due anni trascorsi all'estero.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti, presa visione della documentazione depositata dalla difesa del contribuente in data 20.1.2026, ha rilevato che il certificato di residenza portoghese prodotto è idoneo a dimostrare che parte resistente ha risieduto continuativamente all'estero dal giugno 2019 a tutto il 2021.
Parimenti, l'estratto conto bancario dimostra gli accrediti dello stipendio da parte della società Società_1
per tutto il 2021 e, unitamente alla documentazione già precedentemente prodotta relativamente al
2020, è idonea a provare il requisito dell'attività lavorativa all'estero nei due anni fiscali 2020 e 2021.
Alla luce di tali produzioni, pertanto, l'Agenzia ha stabilito che il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto e, pertanto, ha richiesto la dichiarazione di estinzione del ricorso in esame per cessata materia del contendere.
All'udienza del 17 febbraio 2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto, l'Ufficio ha riconosciuto che il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto e, pertanto, ha richiesto la dichiarazione di estinzione del ricorso in esame per cessata materia del contendere;
per l'effetto deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, come da richiesta.
Le spese di giudizio possono essere compensate ex art. 15, comma 2, d.lgs n. 546-1992, atteso che la parte
è risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti solo in sede di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, sez. 1, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Asti, 17/02/2026