Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Diritto al rimborso per agevolazioni lavoratori rimpatriati

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni, in particolare la residenza continuativa all'estero e lo svolgimento di attività lavorativa, e ha richiesto l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Diritto al rimborso per agevolazioni lavoratori rimpatriati

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni, in particolare la residenza continuativa all'estero e lo svolgimento di attività lavorativa, e ha richiesto l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Diritto al rimborso per agevolazioni lavoratori rimpatriati

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni, in particolare la residenza continuativa all'estero e lo svolgimento di attività lavorativa, e ha richiesto l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti
    Numero : 21
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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