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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, RE
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6365/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006591843000 RITEN. LAV. DIP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006591843000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste DE parti: Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in p.l.r.p.t. Sig. Nominativo_1 , con sede in San Giovanni in Fiore (CS), in Indirizzo_2
snc, elettivamente domiciliata in Cosenza in Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Nominativo_2 del Foro di Cosenza e da quest'ultima rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso , ha proposto impugnazione avverso la Cartella di pagamento n. 03420230006591843000, notificata in data 25/04/2023 limitatamente agli importi di cui al n. 1 “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018” e di cui al n. 3 “Controllo modello 770 anno 2018”, riportati nella carella medesima .
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia DE EN –RI–Agente della RI della Provincia di
Cosenza.
Ha premesso che la complessiva somma di € 37.632,31 (comprensiva di interessi e sanzioni) dovuta a titolo di “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018”, iscritta a Ruolo n. 2023/250168 dall'Agenzia DE entrate –
Direzione provinciale di Cosenza – Ufficio territoriale di Cosenza (partita 8TDF 2018VP000000000000174651870/
D00), già parzialmente sgravata, dopo la notifica della predetta cartella di pagamento è oggi dovuta nell'ammontare residuo di € 25.597,38 ;
che la complessiva somma di € 15.156,85 (comprensiva di interessi e sanzioni) dovuta a titolo di “Controllo modello 770 anno 2018”, iscritta a Ruolo n. 2023/250296 dall'Agenzia DE EN – Direzione provinciale di Cosenza – Ufficio territoriale di Cosenza (partita 8TDF 20187 T191031104344626680000054/D), già parzialmente sgravata dopo la notifica della predetta cartella di pagamento è ad oggi dovuta nell'ammontare residuo di € 10.633,94 .
Ha esposto che la somma richiesta a titolo di “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018” discende da un credito originario rivendicato dall'Agenzia DE EN per mezzo della Comunicazione 54bis n. 0051743019401 del 15/11/2018 e che , a seguito di richiesta “dilazione “ accettata e concordata dall'Agenzia DE EN , il debito originario avrebbe dovuto essere estinto mediante il pagamento di n. 20 rate da corrispondere con scadenza trimestrale.
Ha riferito che di aver proceduto al pagamento DE prime 17 rate concordate ma , a causa di un ritardo nella rata n. 14 veniva dichiarata la decadenza del beneficio suddetto, della quale ne riceveva notizie solo con la la notifica della Cartella impugnata , nella quale si evince che l'Agenzia DE EN ha proceduto alla iscrizione a ruolo in data 10/03/2023 della somma complessivamente pari ad €. 37.632,31, in ragione della “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 14 dovuta alla scadenza del 31/03/2022”.
Successivamente , e poiché l'Agenzia DE EN e aveva iscritto a ruolo anche le rate 15 – 16 e 17 , a seguito di istanza di sgravio, l'Agenzia DE EN comunicava alla ricorrente la somma residua da pagare;
in particolare, a fronte della somma di €. 37.632,31, veniva richiesta la somma residua di € 25.597,38, con evidente sgravio di €. 12.034,93.
Ha sostenuto, la ingiusta iscrizione a ruolo effettuata.
Ha rilevato di avere tenuto un diligente comportamento nell'esecuzione della concordata dilazione , ritenendosi il ritardo operato nella rata n. 14 , quale “ritardo scusabile” alla stregua DE disposizioni dell'art. 3 D.Lgs. 159/2015 e dell'art. 15ter DPR 602/1973;
Ha esposto , altresì, situazioni relative all'impedimento all'esatto impedimento della rata de qua , dovuto anche al sopravvenuto “Covid” durante il quale si è verificata una crisi economica che ha investito anche la stessa società ricorrente . Relativamente alle somme dovute a titolo di “Controllo modello 770 anno 2018” ha esposto che con la -
Comunicazione n. 0045116419701 ricevuta in data 20/05/20 con la quale l'Agenzia DE EN comunicava alla Ricorrente di aver riscontrato degli errori sulla Dichiarazione Modello 770/2019 (riguardante il periodo di imposta 2018) e aveva chiesto alla Società di regolarizzare la sua posizione mediante versamento della complessiva somma di € 23.032,12, da corrispondersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
A seguito di richiesta di sgravio , l'Agenzia ha provveduto parzialmente , determinando l'importo ad €.
10.748,11, mentre ulteriore istanza di sgravio non trovava riscontro e la somma era iscritta a ruolo nell'importo di € 15.156,85.
Subito dopo la ricezione della cartella di pagamento la Società avanzava una nuova istanza di sgravio riferita agli importi di cui al modello 770 sopra richiamato che anch'essa parzialmente veniva accolta e la somma richiesta residua veniva determinata in €.10.633,94.
Anche per tale residua somma , ha fatto istanza di sgravio ma tuttora prendente .
Ha sostenuto che rimangono ancora non sgravate le somme indicate in cartella con codice tributo 905A e le ulteriori somme ricollegategli (sanzioni e interessi) indicate con codice tributo 916B, 916B e 916E (per un ammontare complessivo appunto di € 10.633,94).
Rispetto a queste ultime la Società ha rilevato “che il tributo cod. 905A richiesto nell'ammontare pari ad
€ 7.237,89 non è dovuto (e sicuramente non nell'ammontare indicato in cartella) in quanto richiesto sulla base di calcoli erronei derivanti da un errore formale nella compilazione del modello 770/2019 già debitamente segnalato nelle precedenti richieste di sgravio.
Ha analiticamente esposto i dati relativi al suddetto ritenuto errore formale, già noti all'Agenzia DE EN
Ha concluso in tali termini : “ - riconoscere e dichiarare la non dovutezza DE somme richieste a titolo di
“Liquidazioni periodiche IVA anno 2018”, iscritte a Ruolo n. 2023/250168 di cui al punto n. 1 della Cartella di pagamento n. 03420230006591843000 oggi impugnata e DE somme a titolo di “Controllo modello 770 anno 2018”, iscritte a Ruolo n. 2023/250296, di cui al punto n. 3 della cartella di pagamento n.
03420230006591843000 oggi impugnata;
per l'effetto, in ogni caso, riconoscere e dichiarare l'illegittimità della Cartella di pagamento n. 03420230006591843000, quindi - per l'ulteriore effetto, disporre, per tutti i motivi sopra esposti, l'annullamento della Cartella di pagamento n. 03420230006591843000 e di tutti gli atti prodromici, con conseguente caducazione della procedura di riscossione in corso;
- in subordine e nella denegata ipotesi, determinare un ricalcolo DE somme dovute a fronte DE deduzioni di cui sopra, - con ripetizione DE somme che fossero comunque o coattivamente riscosse in pendenza del giudizio;
L'Agenzia DE EN RI , costituitasi in giudizio , ha contestato il ricorso ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva , appartenendo la stessa all'Agenzia DE EN .
Ha chiesto che venga ordinato alla parte ricorrente di chiamare in giudizio la suddetta AG .
Con successiva memoria ha confermato gli avvenuti sgravi parziali , cosi come indicati in ricorso ed ha allegato tre provvedimenti di sgravio .
Ha insistito nel ritardo rilevante del pagamento della rata di cui è questione, con motivazione già comunicata dall'Agenzia DE EN .
Per quanto riguarda invece il controllo del modello 770, ha dichiarato che l'Ufficio ha provveduto a regolarizzare le tardività riconoscendo il ravvedimento come valido ed abbinare i versamenti. Resta invece confermato il recupero in SX per maggiori compensazioni sx001005 (euro 15.150,45 in luogo di e.7.813,79). Inoltre con ulteriore sgravio parziale si è proceduto con rideterminazione DE somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 e si è ricalcolato quadro sx1, inserendo dato emergente da quadro qr,consistente in euro 13.933,89.
Ha concluso per l'accoglimento DE conclusioni già rassegnate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato nei termini che seguono .
Relativamente alla “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018”, per il quale il ricorrente richiama le disposizioni dell'art. 3 D.Lgs. 159/2015 e dell'art. 15ter DPR 602/1973, ritenendo il ritardo “ scusabile” e quale lieve adempimento , non può che rilevarsi che l' art. 3 del D.lgs n. 159 /2015 al suo n. 3 lettera b) , prevede specificatamente che il “lieve inadempimento si applica solo in caso di versamento tardivo della prima rata nei sette giorni successivi alla scadenza dell'avviso.
Le rate residue, cosi come nel caso di specie , devono essere versate al massimo entro la scadenza della rata successiva (90 giorni), cosi come disposto dalla medesima sospensione , “ Nei casi previsti dal comma
3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
Nel caso de quo la scadenza della rata 14 era il 31-03-2022 ed avrebbe potuto essere versata con pagamento entro il 30-06-2022.
Risulta , e non è in contestazione , che la stessa è avvenuta in data il 5.7.2022 .
Pur ritenendo meritevoli di considerazioni le difficoltà derivanti dal periodo “ Covid” dichiarate ed il comportamento tenuto dalla società ricorrente, va evidenziato che la norma richiamata non prevede tali rilievi quali motivi di esclusione dalla decadenza del beneficio della rateizzazione .
Relativamente al “ Controllo modello 770 anno 2018” questa Corte rileva che l'Agenzia DE EN
RI ha depositato in giudizio “Provvedimento di Sgravio” del 6.12.2023 , successivo al proposto ricorso, con il quale l'importo richiesto in €. 10.633,94 viene rideterminato in €. 1.655,63 riportante la seguente motivazione . “ RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 36 BIS DEL DPR N. 600 DEL 1973 E DELL'ART. 54 BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972. Ricalcolato quadro SX1, inserendo dato emergente da quadro QR, consistente in euro 13933,89.
In conseguenza di tanto , e sulla non contestazione da parte del ricorrente in ordine al residuo riportato nel provvedimento di sgravio, la cartella , relativamente a tale punto va conseguenzialmente ridotta .
Relativamente alla eccepita mancata di legittimazione passiva della Agenzia DE EN-RI è appena il caso di ribadire il principio ormai indiscusso secondo il quale non è litisconsorzio necessario quello configurabile tra l'Agenzia della RI e l'Ente impositore .
In tal senso la S.C.(sentenza n. 2480 del 04/02/2020) “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv.
630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5,Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/ 2018 .
Va osservato che la decisione in tali termini tiene conto della giurisprudenza richiamata e DE disposizioni normative precedenti all'art. 14 comma 6 bis del d.lgs n. 546 /92, secondo il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”,applicabile a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Il ricorso è stato proposto in data 24.6.2023.
Le spese di lite , attesa la materia trattata in uno con gli avvenuti sgravi e le varie richieste in tal senso dal ricorrente formulate , possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte conferma la legittimità della cartella relativamente all'importo richiesto per “Liquidazioni periodiche
IVA anno 2018” e dichiara l'importo dovuto in €. 1.655,63 relativo a “Controllo modello 770 anno 2018” .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, RE
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6365/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006591843000 RITEN. LAV. DIP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006591843000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste DE parti: Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in p.l.r.p.t. Sig. Nominativo_1 , con sede in San Giovanni in Fiore (CS), in Indirizzo_2
snc, elettivamente domiciliata in Cosenza in Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Nominativo_2 del Foro di Cosenza e da quest'ultima rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso , ha proposto impugnazione avverso la Cartella di pagamento n. 03420230006591843000, notificata in data 25/04/2023 limitatamente agli importi di cui al n. 1 “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018” e di cui al n. 3 “Controllo modello 770 anno 2018”, riportati nella carella medesima .
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia DE EN –RI–Agente della RI della Provincia di
Cosenza.
Ha premesso che la complessiva somma di € 37.632,31 (comprensiva di interessi e sanzioni) dovuta a titolo di “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018”, iscritta a Ruolo n. 2023/250168 dall'Agenzia DE entrate –
Direzione provinciale di Cosenza – Ufficio territoriale di Cosenza (partita 8TDF 2018VP000000000000174651870/
D00), già parzialmente sgravata, dopo la notifica della predetta cartella di pagamento è oggi dovuta nell'ammontare residuo di € 25.597,38 ;
che la complessiva somma di € 15.156,85 (comprensiva di interessi e sanzioni) dovuta a titolo di “Controllo modello 770 anno 2018”, iscritta a Ruolo n. 2023/250296 dall'Agenzia DE EN – Direzione provinciale di Cosenza – Ufficio territoriale di Cosenza (partita 8TDF 20187 T191031104344626680000054/D), già parzialmente sgravata dopo la notifica della predetta cartella di pagamento è ad oggi dovuta nell'ammontare residuo di € 10.633,94 .
Ha esposto che la somma richiesta a titolo di “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018” discende da un credito originario rivendicato dall'Agenzia DE EN per mezzo della Comunicazione 54bis n. 0051743019401 del 15/11/2018 e che , a seguito di richiesta “dilazione “ accettata e concordata dall'Agenzia DE EN , il debito originario avrebbe dovuto essere estinto mediante il pagamento di n. 20 rate da corrispondere con scadenza trimestrale.
Ha riferito che di aver proceduto al pagamento DE prime 17 rate concordate ma , a causa di un ritardo nella rata n. 14 veniva dichiarata la decadenza del beneficio suddetto, della quale ne riceveva notizie solo con la la notifica della Cartella impugnata , nella quale si evince che l'Agenzia DE EN ha proceduto alla iscrizione a ruolo in data 10/03/2023 della somma complessivamente pari ad €. 37.632,31, in ragione della “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 14 dovuta alla scadenza del 31/03/2022”.
Successivamente , e poiché l'Agenzia DE EN e aveva iscritto a ruolo anche le rate 15 – 16 e 17 , a seguito di istanza di sgravio, l'Agenzia DE EN comunicava alla ricorrente la somma residua da pagare;
in particolare, a fronte della somma di €. 37.632,31, veniva richiesta la somma residua di € 25.597,38, con evidente sgravio di €. 12.034,93.
Ha sostenuto, la ingiusta iscrizione a ruolo effettuata.
Ha rilevato di avere tenuto un diligente comportamento nell'esecuzione della concordata dilazione , ritenendosi il ritardo operato nella rata n. 14 , quale “ritardo scusabile” alla stregua DE disposizioni dell'art. 3 D.Lgs. 159/2015 e dell'art. 15ter DPR 602/1973;
Ha esposto , altresì, situazioni relative all'impedimento all'esatto impedimento della rata de qua , dovuto anche al sopravvenuto “Covid” durante il quale si è verificata una crisi economica che ha investito anche la stessa società ricorrente . Relativamente alle somme dovute a titolo di “Controllo modello 770 anno 2018” ha esposto che con la -
Comunicazione n. 0045116419701 ricevuta in data 20/05/20 con la quale l'Agenzia DE EN comunicava alla Ricorrente di aver riscontrato degli errori sulla Dichiarazione Modello 770/2019 (riguardante il periodo di imposta 2018) e aveva chiesto alla Società di regolarizzare la sua posizione mediante versamento della complessiva somma di € 23.032,12, da corrispondersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
A seguito di richiesta di sgravio , l'Agenzia ha provveduto parzialmente , determinando l'importo ad €.
10.748,11, mentre ulteriore istanza di sgravio non trovava riscontro e la somma era iscritta a ruolo nell'importo di € 15.156,85.
Subito dopo la ricezione della cartella di pagamento la Società avanzava una nuova istanza di sgravio riferita agli importi di cui al modello 770 sopra richiamato che anch'essa parzialmente veniva accolta e la somma richiesta residua veniva determinata in €.10.633,94.
Anche per tale residua somma , ha fatto istanza di sgravio ma tuttora prendente .
Ha sostenuto che rimangono ancora non sgravate le somme indicate in cartella con codice tributo 905A e le ulteriori somme ricollegategli (sanzioni e interessi) indicate con codice tributo 916B, 916B e 916E (per un ammontare complessivo appunto di € 10.633,94).
Rispetto a queste ultime la Società ha rilevato “che il tributo cod. 905A richiesto nell'ammontare pari ad
€ 7.237,89 non è dovuto (e sicuramente non nell'ammontare indicato in cartella) in quanto richiesto sulla base di calcoli erronei derivanti da un errore formale nella compilazione del modello 770/2019 già debitamente segnalato nelle precedenti richieste di sgravio.
Ha analiticamente esposto i dati relativi al suddetto ritenuto errore formale, già noti all'Agenzia DE EN
Ha concluso in tali termini : “ - riconoscere e dichiarare la non dovutezza DE somme richieste a titolo di
“Liquidazioni periodiche IVA anno 2018”, iscritte a Ruolo n. 2023/250168 di cui al punto n. 1 della Cartella di pagamento n. 03420230006591843000 oggi impugnata e DE somme a titolo di “Controllo modello 770 anno 2018”, iscritte a Ruolo n. 2023/250296, di cui al punto n. 3 della cartella di pagamento n.
03420230006591843000 oggi impugnata;
per l'effetto, in ogni caso, riconoscere e dichiarare l'illegittimità della Cartella di pagamento n. 03420230006591843000, quindi - per l'ulteriore effetto, disporre, per tutti i motivi sopra esposti, l'annullamento della Cartella di pagamento n. 03420230006591843000 e di tutti gli atti prodromici, con conseguente caducazione della procedura di riscossione in corso;
- in subordine e nella denegata ipotesi, determinare un ricalcolo DE somme dovute a fronte DE deduzioni di cui sopra, - con ripetizione DE somme che fossero comunque o coattivamente riscosse in pendenza del giudizio;
L'Agenzia DE EN RI , costituitasi in giudizio , ha contestato il ricorso ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva , appartenendo la stessa all'Agenzia DE EN .
Ha chiesto che venga ordinato alla parte ricorrente di chiamare in giudizio la suddetta AG .
Con successiva memoria ha confermato gli avvenuti sgravi parziali , cosi come indicati in ricorso ed ha allegato tre provvedimenti di sgravio .
Ha insistito nel ritardo rilevante del pagamento della rata di cui è questione, con motivazione già comunicata dall'Agenzia DE EN .
Per quanto riguarda invece il controllo del modello 770, ha dichiarato che l'Ufficio ha provveduto a regolarizzare le tardività riconoscendo il ravvedimento come valido ed abbinare i versamenti. Resta invece confermato il recupero in SX per maggiori compensazioni sx001005 (euro 15.150,45 in luogo di e.7.813,79). Inoltre con ulteriore sgravio parziale si è proceduto con rideterminazione DE somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 e si è ricalcolato quadro sx1, inserendo dato emergente da quadro qr,consistente in euro 13.933,89.
Ha concluso per l'accoglimento DE conclusioni già rassegnate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato nei termini che seguono .
Relativamente alla “Liquidazioni periodiche IVA anno 2018”, per il quale il ricorrente richiama le disposizioni dell'art. 3 D.Lgs. 159/2015 e dell'art. 15ter DPR 602/1973, ritenendo il ritardo “ scusabile” e quale lieve adempimento , non può che rilevarsi che l' art. 3 del D.lgs n. 159 /2015 al suo n. 3 lettera b) , prevede specificatamente che il “lieve inadempimento si applica solo in caso di versamento tardivo della prima rata nei sette giorni successivi alla scadenza dell'avviso.
Le rate residue, cosi come nel caso di specie , devono essere versate al massimo entro la scadenza della rata successiva (90 giorni), cosi come disposto dalla medesima sospensione , “ Nei casi previsti dal comma
3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
Nel caso de quo la scadenza della rata 14 era il 31-03-2022 ed avrebbe potuto essere versata con pagamento entro il 30-06-2022.
Risulta , e non è in contestazione , che la stessa è avvenuta in data il 5.7.2022 .
Pur ritenendo meritevoli di considerazioni le difficoltà derivanti dal periodo “ Covid” dichiarate ed il comportamento tenuto dalla società ricorrente, va evidenziato che la norma richiamata non prevede tali rilievi quali motivi di esclusione dalla decadenza del beneficio della rateizzazione .
Relativamente al “ Controllo modello 770 anno 2018” questa Corte rileva che l'Agenzia DE EN
RI ha depositato in giudizio “Provvedimento di Sgravio” del 6.12.2023 , successivo al proposto ricorso, con il quale l'importo richiesto in €. 10.633,94 viene rideterminato in €. 1.655,63 riportante la seguente motivazione . “ RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 36 BIS DEL DPR N. 600 DEL 1973 E DELL'ART. 54 BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972. Ricalcolato quadro SX1, inserendo dato emergente da quadro QR, consistente in euro 13933,89.
In conseguenza di tanto , e sulla non contestazione da parte del ricorrente in ordine al residuo riportato nel provvedimento di sgravio, la cartella , relativamente a tale punto va conseguenzialmente ridotta .
Relativamente alla eccepita mancata di legittimazione passiva della Agenzia DE EN-RI è appena il caso di ribadire il principio ormai indiscusso secondo il quale non è litisconsorzio necessario quello configurabile tra l'Agenzia della RI e l'Ente impositore .
In tal senso la S.C.(sentenza n. 2480 del 04/02/2020) “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv.
630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5,Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/ 2018 .
Va osservato che la decisione in tali termini tiene conto della giurisprudenza richiamata e DE disposizioni normative precedenti all'art. 14 comma 6 bis del d.lgs n. 546 /92, secondo il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”,applicabile a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Il ricorso è stato proposto in data 24.6.2023.
Le spese di lite , attesa la materia trattata in uno con gli avvenuti sgravi e le varie richieste in tal senso dal ricorrente formulate , possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte conferma la legittimità della cartella relativamente all'importo richiesto per “Liquidazioni periodiche
IVA anno 2018” e dichiara l'importo dovuto in €. 1.655,63 relativo a “Controllo modello 770 anno 2018” .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .