Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2025, proposto da Pv Italy 009 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mileto Mario Giuliani, Ginevra Biadico, Silvia Lazzati, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, Regione Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa. Regione Siciliana-Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Regione Siciliana -Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità – Dipartimento Ener, Regione Siciliana, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della cultura-Soprintendenza speciale per il Pnrr, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
il Comune di NI, Comune di IN, il Comune di GI, il Comune di HE, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto n. 109 del 7 marzo 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, recante il “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato “NI” della potenza di 238,8 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di NI (CT), IN (CT), GI (RG) e HE (SR)” e notificato alla ricorrente in data con nota prot. 47260 del 13 marzo 2025;
- del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 285 del 14 marzo 2024, in relazione al "Progetto di un impianto denominato NI a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 238,8 MWp, su terreni a destinazione agricola, e relative opere di connessione in elettrodotto aereo AT, nei Comune di NI e IN (CT), nel Comune di GI (RG) e di HE (SR) - ID_VIP: 7439";
- del parere espresso dal Ministero della cultura-Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. N 121258 del 1° luglio 2024; del parere della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania prot. 4460 del 17 marzo 2023, nella parte in cui esprime parere di compatibilità paesaggistica sfavorevole rispetto ad alcune porzioni rilevanti del Progetto, unitamente all’integrale interramento della linea di connessione;
- della nota dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 13084 del 2 Aprile 2025 recante “Comunicazione di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica e preavviso di archiviazione” con cui l’Assessorato Energia ha disposto la sospensione del procedimento autorizzativo prendendo atto del giudizio di VIA negativo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 maggio 2025 e depositato il successivo 13 maggio 2025, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto portante l’esito negativo della VIA sull’istanza presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 238,8 MWp, su terreni a destinazione agricola, e relative opere di connessione in elettrodotto aereo AT, nei Comune di NI e IN (CT), nel Comune di GI (RG) e di HE (SR), articolando – espressamente in via gradata – i seguenti motivi di ricorso:
a) con riferimento al provvedimento negativo adottato dal MASE:
- sull’illegittimità del provvedimento negativo per mancato esercizio di un autonomo potere dell’Amministrazione procedente. Difetto di motivazione (Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3- quater , comma 3, 5, comma 1, e 25, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14- bis e ss. della l. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del regolamento UE 2577/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in 9 diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento.). Con tale motivo, la società ricorrente, in via preliminare e assorbente, ha censurato il provvedimento negativo impugnato poiché il MASE avrebbe abdicato all’esercizio del proprio potere, sottraendosi ad ogni esame del progetto e/o ponderazione degli interessi sottesi alla realizzazione dell’impianto, aderendo a pareri non vincolanti e di portata istruttoria;
b) in ordine alla illegittimità del decreto n. 109 del 7 marzo 2025 nonché, ancor prima e per le medesime ragioni, dei pareri resi dalla CT-VIA e dal MIC:
- Sulla violazione principi di trasparenza, imparzialità e dell’obbligo di leale collaborazione, nonché dei principi di dissenso costruttivo e soccorso istruttorio;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14- quinquies della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa;
c) sull’illegittimità del decreto via per illegittimità degli atti presupposti con riferimento al parere della CT-VIA;
d) sull’illegittimità del parere tecnico-istruttorio del MIC:
- Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità.
Le amministrazioni statali e regionali intimati si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma.
Con la memoria depositata la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché amministrazione che ha rilasciato parere favorevole.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie – la causa è stata posta in decisione.
Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Soprintendenza di Ragusa poiché emerge all’evidenza che la notifica del ricorso nei suoi confronti – attesa l’assenza di lesività degli atti da essa adottati – assuma il valore di mera litis denuntiatio .
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché il provvedimento impugnato – nel richiamare le conclusioni portate nel parere n. 285 del 14 marzo 2024 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – soddisfa per relationem l’onere motivazionale di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 poiché tale adesione non costituisce un mero enunciato formale, ma una vera e propria presa in carico delle concrete valutazioni tecniche e giuridiche espresse, ivi compresa l’analisi di impatto ambientale, paesaggistico e territoriale, conformemente al quadro normativo di riferimento (artt. 3 e 25 del d.lgs. n. 152/2006). Si è, invero, osservato che anche la semplice adesione agli esiti dell’istruttoria – peraltro culminata in un parere di un organo tecnico particolarmente qualificato – non può essere sanzionata come una forma di “abdicazione” del potere, ma essa rappresenta, piuttosto, l’atto con cui l’Autorità competente svolge la propria valutazione, coerente con il complesso istruttorio formato, che costituisce elemento integrante del procedimento, sicché il richiamo alla documentazione istruttoria, con contestuale condivisione delle conclusioni, costituisce una motivazione adeguata e logicamente fondata (T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. II, 29 dicembre 2025, n. 1656).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché i pareri resi dagli enti di tutela paesaggistici – per come si dirà nel prosieguo nel terzo motivo – hanno puntualmente indicato i concreti pregiudizi ai valori tutelati, sicché, sotto tale profilo, non possono ritenersi astratti o generici.
Con riferimento, poi, alle carenze documentali in ordine al progetto presentato, alla mancata interlocuzione sul punto con la società ricorrente con il mancato esperimento del necessario soccorso istruttorio nonché all’omessa indicazione delle soluzioni che avrebbero potuto eliminare gli elementi ostativi, si evidenzia che – per quanto si dirà infra al terzo motivo –, anche in ragione della natura plurimotivata del provvedimento e delle motivazioni sottese al diniego, tali doglianze non sono rilevanti.
Il terzo motivo – con cui si lamenta l’illegittimità del parere della Commissione tecnica VIA – è infondato.
Il primo luogo la circostanza che il progetto impatti su aree oggetto di rimboschimento con specie alloctone effettuata nel secolo scorso non costituisce, di per sé, una valutazione illogica o manifestamente irrazionale poiché – come ammesso dalla stessa parte ricorrente – i rimboschimenti non sono solo ivi allocati a fini produttivi e del consolidamento del suolo, ma integrano indubbiamente la nozione di “bosco” sotto il profilo normativo.
Inoltre, le affermazioni della società ricorrente secondo cui le aree sopraindicate non presenterebbero le caratteristiche che dal punto di vista ecologico e storico, paesaggistico o naturalistico giustifichino una tutela rafforzata, né contribuirebbero in modo rilevante alla biodiversità o all’equilibrio ecosistemico locale, non solo sono smentite dal consolidato orientamento del diritto comunitario – in cui la protezione dei suoli e la limitazione del loro consumo inerisce ad eliminare i fattori di “degrado fisico, quali l’impermeabilizzazione del suolo e l’artificializzazione del suolo in generale, l’erosione del suolo, la compattazione del suolo e la riduzione della ritenzione e dell’infiltrazione idrica del suolo, come anche aspetti legati al degrado chimico o biologico, quali l’eccesso e l’esaurimento dei nutrienti, l’acidificazione, la salinizzazione e la contaminazione del suolo, nonché la perdita di carbonio organico nel suolo, la biodiversità del suolo e l’attività biologica del suolo” (vedi da ultimo quarto Considerando della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del consumo del suolo) – e nazionale alla luce dell’art. 53 del d.lgs. n. 152/2006, ma mirano a sostituire valutazioni normative e ampiamente discrezionali.
Non sono condivisibili anche le ulteriori considerazioni contenute nel ricorso, secondo cui:
- tutti i documenti progettuali - inclusi il SIA, le relazioni specialistiche e gli elaborati grafici – individuano correttamente l’ambito 17, sia sotto il profilo cartografico che descrittivo, sicché la Commissione sarebbe stata tratta in errore da un’espressione sintetica contenuta nel testo, da leggere, invece, nel contesto complessivo della documentazione;
- sarebbe irrilevante, poiché frutto di un mero errore, l’incoerenza tra l’affermazione della società proponente – per cui l’impianto non ricadrebbe in aree vincolate – e il contenuto della relazione geologica e del SIA, che segnalano la presenza di un vincolo idrogeologico.
Tali doglianze della ricorrente non sono fondate poiché non solo dal parere n. 285 del 14 marzo 2024 della CT PNRR-PNIEC (pagg. 15 e 16) emerge che le predette inesattezze non sono qualificabili come un mero errore, avendo inciso sulla stessa fattibilità del progetto (vedi in particolare pag. 16 del predetto parere), ma altresì, neppure in questa sede, la società ricorrente ha allegato e comprovato che le opere da realizzare siano compatibili con i vincoli.
Anche l’affermazione della parte ricorrente secondo cui la mancanza di informazioni circa la superficie occupata dalle fondazioni dei sostegni dell’elettrodotto aereo sarebbe irrilevante, stante l’incidenza minima suolo agricolo o naturale, è generica e non dimostrata.
Sotto tale profilo, l’asserita incompleta valutazione dell’effetto cumulo (non avendo, in tesi, la CT specificato se tale valutazione sia stata effettuata solo nei confronti di impianti già esistenti e/o di progetti approvati, e non già anche degli impianti in corso di approvazione, da escludere dal cumulo ) e le prospettate carenze documentali non incidono sull’esito della valutazione che risulta sufficientemente motivata, anche con riferimento all’assenza di opportune misure di mitigazione dell’impatto ambientale (con particolare riferimento al consumo del suolo nel senso sopraindicato e rilevante per il diritto comunitario).
Si evidenziano, sul punto, le numerose richieste di integrazioni documentali e di chiarimenti alla società formulate dalla CT (che hanno sicuramente garantito il contraddittorio endoprocedimentale), in parte non riscontrate, e segnatamente: i) la richiesta di integrazioni, di “produrre una carta tematica che riporti in scala adeguata le opera di regimazione delle acque superficiali e di ruscellamento ed evidenzi il loro recapito verificandone la compatibilità”. Nel documento di risposta, denominato RS06REL0005A0.pdf, a pag. 8 si rinvia all’elaborato n. 035.21.01.W38”45 che però non chiarisce, nel dettaglio, le opere di regimazione previste” (cfr. pag. 31 della relazione della CT); ii) la richiesta di impiego dei batteri lattici per il miglioramento del suolo in ordine all’effettiva estensione delle superfici interessate dall’inoculo, al volume che verrà sparso sui terreni, alla provenienza dell’inoculo nonché alla “fonte di zuccheri” (cfr. pag. 36 della relazione).
Anche il quarto motivo – afferente al parere tecnico-istruttorio del MIC – è infondato e va rigettato poiché il parere non si limita – come affermato dalla società ricorrente – ad evidenziare genericamente, per l’Area A, e in modo stereotipato la presenza di “ vegetazione ripariale, seminativi, pascoli e terreni incolti origina un mosaico di habitat naturali e seminaturali, importante per la conservazione della biodiversità e per la maggiore connettività ecologica del territorio ”, ma richiamando il parere dalla Sopraintendenza di Catania innesta tali valutazioni nell’ambito del Piano paesaggistico della Provincia di Catania, sicché era onere della società ricorrente eccepire: i ) l’eventuale incoerenza tra il PP e quanto rappresentato nei pareri resi; ii ) l’illegittimità del PP, impugnandolo in parte qua . Si aggiunga che il rischio di desertificazione dell’area – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – rafforza le considerazioni svolte in ordine alla limitazione del consumo di suolo poiché l’impermeabilizzazione di tali zone può compromettere qualsiasi possibilità di invertire o rallentare tale processo.
Analoghe considerazioni rispetto a quelle fin qui esposte valgono anche con riferimento alle valutazioni espresse dal parere della CT sull’Area B in cui si spiega esattamente che l’opera lambisce “ le fasce di rispetto dei Torrenti Manca-Rocca e del suo affluente Sughereta, corsi d’acqua che, secondo quanto affermato, presenterebbero rilievo geomorfologico in quanto caratterizzati da “valli strette e profonde con forte impatto scenico che rivestono altresì un elevato interesse naturalistico per la presenza di estesi boschi a quercia da sughero ricadenti parzialmente all’interno del Sito di Interesse Comunitario 'Bosco Pisano' (ITA090022) ”.
Inoltre, come ammesso dalla stessa ricorrente, i rilievi mossi dall’Amministrazione, determinando l’eliminazione di rilevantissime porzioni progettuali - tra cui: ▪ Area A “Cantatore” relativa ai sottocampi ubicati in contiguità con le fasce fluviali del torrente Catalfaro ed in vista del sito d’interesse paesaggistico-ambientale “Area del fiume Catalfaro” ▪ Area B “Reburdone” i sottocampi contigui ai contesti paesaggistici 35c e 35d ▪ Area C “Terre di Bove” i sottocampi che si sviluppano a valle del percorso panoramico ▪ Area C2” tutti i sottocampi –, hanno ridotto a tal punto la dimensione del progetto portandolo da una capacità iniziale di 239 MW a un potenziale progetto di 53 MW, con costi di connessione totalmente incompatibili per una iniziativa del genere, sicché ogni opzione alternativa prospettabile dall’amministrazione deve considerarsi strutturalmente inidonea a soddisfare la pretesa della società ricorrente.
Occorre, infine, ricordare che l’invocato art. 3 del regolamento UE 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili) deve essere letto in combinato con l’ottavo Considerando, secondo cui “ una delle misure temporanee consiste nell’introdurre una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini della pertinente legislazione ambientale dell'Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati ”, circostanze - queste ultime - puntualmente dedotte nel caso di specie con particolare riferimento ai profili di tutela dell’equilibrio idrogeologico. E invero, amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è chiamata a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi nella consapevolezza però che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi – il paesaggio, l’ambiente, la tutela del suolo – meritevoli di pari considerazione (Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6434 nonché Sez. IV, 29 dicembre 2025 n. 10354)
Non pertinente è poi il richiamo al precedente di questo Tribunale portato dalla sentenza n. 460/2025 poiché, in quella fattispecie, si registrava: i ) un contrasto logico negli “atti avversati (segnatamente il D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 ed il parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica n. 802 del 29 dicembre 2023), nella parte in cui si esprimono in senso favorevole alla “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di NI (CT), IN (CT) e IC EU (CT)”, ma contestualmente fissano la condizione ambientale n. 2”; ii ) un generico richiamo all’impatto ambientale dell’opera.
Anche il riferimento al diverso parere reso in favore della SUN PROJECT, al fine di comprovare un’ipotetica disparità di trattamento, non solo è decontestualizzato, ma non descrive la natura dell’opera autorizzata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP SS OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | EP SS OT |
IL SEGRETARIO