TAR Catania, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 940
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento negativo per mancato esercizio di un autonomo potere dell’Amministrazione procedente. Difetto di motivazione.

    Il provvedimento impugnato, richiamando le conclusioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, soddisfa l'onere motivazionale per relationem, in quanto l'adesione costituisce una presa in carico delle valutazioni tecniche e giuridiche, conformemente al quadro normativo.

  • Rigettato
    Violazione principi di trasparenza, imparzialità e dell’obbligo di leale collaborazione, nonché dei principi di dissenso costruttivo e soccorso istruttorio.

    I pareri degli enti di tutela paesaggistici hanno puntualmente indicato i concreti pregiudizi ai valori tutelati. Le doglianze relative alle carenze documentali e al mancato soccorso istruttorio non sono rilevanti ai fini dell'esito della valutazione, considerata la natura plurimotivata del provvedimento di diniego.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto via per illegittimità degli atti presupposti con riferimento al parere della CT-VIA

    Il parere della Commissione Tecnica VIA è ritenuto infondato. La circostanza che il progetto impatti su aree oggetto di rimboschimento non è illogica. Le affermazioni della ricorrente circa la non rilevanza paesaggistica delle aree sono smentite dal diritto comunitario e nazionale. Le inesattezze progettuali non sono qualificabili come mero errore e incidono sulla fattibilità. La genericità dell'affermazione sull'incidenza minima delle opere è non dimostrata. La valutazione dell'effetto cumulo e le carenze documentali non incidono sull'esito.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere di compatibilità paesaggistica sfavorevole rispetto ad alcune porzioni rilevanti del Progetto, unitamente all’integrale interramento della linea di connessione.

    Il parere del MIC è infondato. Il parere della Soprintendenza di Catania innesta le valutazioni nel Piano paesaggistico della Provincia di Catania, rendendo onere della società eccepire l'incoerenza o l'illegittimità del PP. Il rischio di desertificazione rafforza le considerazioni sulla limitazione del consumo di suolo. Le valutazioni sull'Area B, che lambisce fasce di rispetto di torrenti con rilievo geomorfologico e naturalistico, sono pertinenti. La riduzione del progetto a 53 MW a causa delle prescrizioni rende ogni opzione alternativa strutturalmente inidonea.

  • Rigettato
    Comunicazione di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica e preavviso di archiviazione con cui l’Assessorato Energia ha disposto la sospensione del procedimento autorizzativo prendendo atto del giudizio di VIA negativo.

    La nota è conseguente al giudizio di VIA negativo, che è stato confermato come infondato il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 940
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 940
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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