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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/12/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2951 /2025 R.G. promossa da
, ., rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MONTRESOR PAOLA
ricorrente contro
, , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. PRADELLA FEDERICO
convenuto e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 5/11/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/11/2025
conclusioni:
per la ricorrente e il resistente: 2
a)Pronunciare, ai sensi dell'art 3 n.2 lett.b) della L. 1/12/1970 n.989, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il Parte_1
sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
comune di Villafranca di Verona di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
b)Confermarsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1
genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità,
confermando al contempo l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Mozzecane, alla via Giovanni Paolo II n. 10/C, alla madre, che continuerà
ad abitarvi con la figlia Persona_1
c)Al fine di conservare rapporti continuativi con il padre, oltre che ai fini dell'affidamento condiviso, la figlia rimarrà con il padre il fine Per_1
settimana ogni 15 giorni, a partire dal pomeriggio del venerdì allorquando il resistente andrà a prenderla a scuola o presso il luogo ove la figlia dovesse svolgere attività sportiva o ricreativa, per riaccompagnarla a casa la domenica sera entro le ore 21.30. Il resistente, inoltre, potrà trascorrere con alla settimana (che, allo stato, potrebbe coincidere Parte_2
con il mercoledì), andandola a prendere a scuola ovvero al Grest o in altro luogo ove la minore dovesse svolgere attività ricreativa, per riaccompagnarla, il giovedì mattina, nei medesimi luoghi indicati per il prelevamento.
d)Durante le vacanze estive stabilite dal calendario scolastico, i genitori trascorreranno con due settimane di vacanza ciascuno, anche non Per_1
consecutive, e di ciò dovranno darsi reciproca comunicazione entro la fine del mese di aprile. Il padre trascorrerà con la minore sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio, in modo che possa Per_1
trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni, con ognuno dei
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genitori. Tre giorni durante le vacanze pasquali, ancora alternando, in accordo con la madre, il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta.
e)Il Sig. , corrisponderà alla signora a titolo di concorso per il Per_1 Pt_1
mantenimento di la somma di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni Per_1
mese, tramite bonifico bancario con accredito sul c/c intestato alla medesima, utilizzando le sulle seguenti coordinate bancarie:
[...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. I coniugi percepiranno ognuno il 50% dell'AUU,
come per legge. La signora si impegna a mettere in atto tutte le Pt_1
procedure per consentire al sig l'accesso al sito dell'INPS; Per_1
f)Il signor corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia fatta eccezione Per_1
per la retta della scuola materna attualmente frequentata e pari ad € 75,00,
alla quale provvederà direttamente la madre) secondo i criteri e le modalità
come specificate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona,
sottoscritto in data 13.12.2024, che qui si trascrive:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta
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dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00
da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
g)Quando i genitori debbano concordare le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro anche tramite messaggio (WhatsApp e/o mail, in caso di modifica del numero di telefono o dell'indirizzo mail rispetto a quelli attuali sarà onere della parte fornire all'altra il nuovo recapito); questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 7 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
h)Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, i genitori sono tenuti al rispetto della reciproca tempestiva informazione.
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i)Le spese straordinarie verranno comunicate dal coniuge che le ha sostenute, per messaggio (anche WhatsApp o via mail) entro il 10 del mese successivo fornendo copia delle relative ricevute e, quindi, corrisposte all'altro genitore entro il giorno 18 del mese in cui ne ha avuto comunicazione;
l) Le parti si danno reciprocamente atto di acconsentire (come già
acconsentono) alle seguenti spese straordinarie sportive e ricreative, da suddividere nella misura del 50% ciascuno: per attività ricreative e spese per il corso di sport che decidesse d'intraprendere. Parimenti Per_1
saranno da suddividere le spese accessorie relative allo sport, a titolo esemplificativo, quelle per l'abbigliamento o eventuali attrezzature. Le
parti si danno reciprocamente assenso in ordine alla frequentazione di el Centro Estivo e del dopo scuola. Per_1
per il P.M.:
nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con sentenza emessa il 28/5-7/6/2024 e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è
protratta ininterrottamente a decorrere dall'udienza davanti alla Giudice
delegata del Tribunale di Verona, tenutasi con la trattazione scritta.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
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In particolare, le condizioni relative alla figlia minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., coerenti rispetto a quelle stabilite in via temporanea dalla Presidente delegata, nonché
adeguate in relazione all'età della figlia.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
VILLAFRANCA da e Parte_3 Parte_1 CP_1
in data 02/03/2019, trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA al n. 16 parte II
serie C anno 2019 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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