Articolo 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 201
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1 luglio 2025
Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto)) .
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto)) . La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto)) se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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