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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PP SA RA, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Volta Mantovana - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare gli atti impugnati ovvero ridurre gli importi da pagare con rimborso delle spese anticipate.
Resistente: la parte richiama diversi precedenti giurisprudenziali sfavorevoli a controparte e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni. Respingere il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente possiede fabbricati rurali e terreni in Volta Mantovana, che sono concessi in comodato gratuito ad una azienda agricola: descrive la situazione catastale ed il fatto che sono inseriti nel Piano
Cave della Provincia di Mantova. Il difensore precisa che per gli anni precedenti esiste contenzioso tributario. I motivi di ricorso sono i seguenti: nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 741 lett. d L. 160/2019, dell'art. 36 comma 2 D.L. n. 223/2006-eccesso di potere per travisamento di fatti, carenza d'istruttoria e omessa motivazione;
nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 741 lett. d L. 160/2019, dell'art. 36 comma 2 D.L. n. 233/2006 del piano cave provinciale della Provincia di Mantova approvato con DCR n.XI/1888 del 25/5/21-eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria, violazione del principio di ragionevolezza;
nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 7
L. 212/2000-eccesso di potere per carenza di motivazione;
.nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 746 L. n. 160/2019-eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione contraddittoria ed insufficiente e violazione del principio di proporzionalità. Parte ricorrente ha depositato memoria. La parte convenuta scrive i seguenti motivi: sussistenza del presupposto impositivo-
l'attività di escavazione come attività edificatoria;
i principi regolatori della materia-sentenza Cass. civ. SS.
UU. n. 25506 del 30/11/2006; ancora sulla sussistenza del presupposto impositivo-non contestazione del ricorrente della qualifica di " giacimenti sfruttabili " dei terreni de quibus;
irrilevanza dell'inserimento di particelle dei terreni in una zona di salvaguardia- inserimento dei terreni stessi in ATE da parte del Piano
Cave Provinciale;
richiama giurisprudenza;
perfetta congruità della motivazione degli avvisi impugnati ed in particolare del valore attribuito alle aree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di parte convenuta vanno accolti. La lite è riferita a parecchi ricorsi per l'inserimento dei terreni in contestazione nel Piano Cave Provinciale riferiti al contribuente ed altri. Non c'è dubbio che i terreni sono inseriti nello strumento urbanistico provinciale con descrizione " Costa della Signora " per il Piano Cave e che il signor Ricorrente_1 non agricoltore IAP, non può chiedere agevolazioni particolari. Il semplice inserimento nello strumento urbanistico lo contraddistingue ai fini tributari come area edificabile: inoltre la valutazione massima dei terreni negli avvisi di accertamento è pari ad euro 9,00 al mq., con evidente esclusione delle agevolazioni agricole e con valutazione di poco superiore a terreno agricolo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Volta Mantovana le spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PP SA RA, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Volta Mantovana - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare gli atti impugnati ovvero ridurre gli importi da pagare con rimborso delle spese anticipate.
Resistente: la parte richiama diversi precedenti giurisprudenziali sfavorevoli a controparte e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni. Respingere il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente possiede fabbricati rurali e terreni in Volta Mantovana, che sono concessi in comodato gratuito ad una azienda agricola: descrive la situazione catastale ed il fatto che sono inseriti nel Piano
Cave della Provincia di Mantova. Il difensore precisa che per gli anni precedenti esiste contenzioso tributario. I motivi di ricorso sono i seguenti: nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 741 lett. d L. 160/2019, dell'art. 36 comma 2 D.L. n. 223/2006-eccesso di potere per travisamento di fatti, carenza d'istruttoria e omessa motivazione;
nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 741 lett. d L. 160/2019, dell'art. 36 comma 2 D.L. n. 233/2006 del piano cave provinciale della Provincia di Mantova approvato con DCR n.XI/1888 del 25/5/21-eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria, violazione del principio di ragionevolezza;
nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 7
L. 212/2000-eccesso di potere per carenza di motivazione;
.nullità degli atti per violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 746 L. n. 160/2019-eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione contraddittoria ed insufficiente e violazione del principio di proporzionalità. Parte ricorrente ha depositato memoria. La parte convenuta scrive i seguenti motivi: sussistenza del presupposto impositivo-
l'attività di escavazione come attività edificatoria;
i principi regolatori della materia-sentenza Cass. civ. SS.
UU. n. 25506 del 30/11/2006; ancora sulla sussistenza del presupposto impositivo-non contestazione del ricorrente della qualifica di " giacimenti sfruttabili " dei terreni de quibus;
irrilevanza dell'inserimento di particelle dei terreni in una zona di salvaguardia- inserimento dei terreni stessi in ATE da parte del Piano
Cave Provinciale;
richiama giurisprudenza;
perfetta congruità della motivazione degli avvisi impugnati ed in particolare del valore attribuito alle aree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di parte convenuta vanno accolti. La lite è riferita a parecchi ricorsi per l'inserimento dei terreni in contestazione nel Piano Cave Provinciale riferiti al contribuente ed altri. Non c'è dubbio che i terreni sono inseriti nello strumento urbanistico provinciale con descrizione " Costa della Signora " per il Piano Cave e che il signor Ricorrente_1 non agricoltore IAP, non può chiedere agevolazioni particolari. Il semplice inserimento nello strumento urbanistico lo contraddistingue ai fini tributari come area edificabile: inoltre la valutazione massima dei terreni negli avvisi di accertamento è pari ad euro 9,00 al mq., con evidente esclusione delle agevolazioni agricole e con valutazione di poco superiore a terreno agricolo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Volta Mantovana le spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti