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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 867/2025 promossa da:
(c.f. ), in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 essi
- ricorrente -
contro
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 appresen all'avv. Alfredo Martucci Controparte_2 Schisa.
- resistente –
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare, dovute le somme per l'attività giudiziale svolta dal ricorrente Avv. nel Parte_1 procedimento di VG 3519/2024 davanti al Tribunale di Lodi, liquidandole, in base alle tariffe di a di
€23.863,84 o quella somma che risulterà di giustizia, decurtati eventuali acconti, da porre in solido a carico della parte convenuta e dei legale rappresentante ex art. 94 cpc.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato da porre in solido a carico della parte convenuta e dei legale rappresentante ex art. 94 cpc.”
Conclusioni di parte resistente
“Per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12.05.2025 l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che parte a condannata a Controparte_1
1 corrispondere la somma di € 23.863,84, oltre accessori di legge, a titolo di onorari professionali. In particolare, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
− di aver ricevuto da in data 20.01.2025, mandato Controparte_1 professionale nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione promossa da Immobiliare Lambro sud S.r.l., e (r.g. n. 3519/2024), avente Controparte_3 Controparte_4 ad oggetto la con r le misure cautelari ai sensi dell'art. 18 ss del Codice della Crisi d'Impresa;
− che era stata notizia della pendenza di detto procedimento in quanto, in CP_1 qual acquirente, aveva sottoscritto con Immobiliare Lambro sud S.r.l., in data 24.06.2024, un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di immobili siti a Pavia, Via Camillo Campari n. 25, al prezzo di € 825.000,00;
− di aver prestato la propria assistenza legale con celerità in quanto l'incarico era stato conferito il 20.01.2025 per l'udienza del 28.01.2025; CP_1
− che l'attività professionale è consistita nell'esame del ricorso delle tre società e degli allegati, nella redazione della comparsa di costituzione del 24.01.2025, nell'esame degli atti successivi delle controparti, nella formulazione in data 05.02.2025 dell'istanza all'esperto e nella conseguente richiesta di autorizzazione al Giudice;
− di aver concluso la propria attività lavorativa quando la dott.ssa ha espresso parere Per_1 favorevole alla compravendita, al quale è seguita l'autorizzazione del;
− che il compenso di € 23.863,84, comprensivo di accessori, è stato parametrato al valore dell'atto di compravendita (€ 850.000,00), avuto riguardo ai procedimenti cautelari;
− che ha versato soltanto € 1.794,00. CP_1
1.2. si è costituita in giudizio in data 10.09.2025 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell egue:
− che l'attività difensiva dell'avv. si è limitata in fase introduttiva al deposito di una Pt_1 scarna memoria di costituzio i si è dato atto esclusivamente dell'esistenza del preliminare di compravendita immobiliare stipulato con Immobiliare Lambro Sud S.r.l., con termine per la stipula del definitivo fissato al 31.03.2025, e dell'interesse in capo a CP_1 alla conclusione della suddetta compravendita;
[...]
− che sono del tutto pretestuose ed inconsistenti le deduzioni circa una pretesa “celerità” ed
“urgenza” con la quale era stata svolta l'attività di assistenza giudiziale atteso che per la disamina propedeutica allo sviluppo delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione erano più che sufficienti 8 giorni;
− che nella fase di trattazione, con memoria del 05.2.2025, l'avv. ha chiesto Pt_1 l'autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita limitandosi a re, mediante fedele trascrizione, un ampio passaggio delle osservazioni già svolte dall'esperto;
− che il Tribunale, recependo testualmente il parere favorevole dell'esperto depositato in data 03.03.2025, ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;
pertanto, il Tribunale ha accolto l'istanza della non certo in adesione a rilievi difensivi sviluppati dall'avv. ; Controparte_1 Pt_1
− che la prestazione professionale erogata dall'avv. si è risolta nella presentazione di una Pt_1 semplice istanza di esecuzione del contratto prel impostata integralmente sul richiamo agli esiti delle valutazioni rese dall'esperto;
− che l'avv. non ha svolto alcuna valutazione difensiva in ordine all'ammissibilità e Pt_1 fondatezz omanda ex art. 18 Ccii né ha svolto alcuna attività difensiva in contraddittorio con i ricorrenti in ragione della natura dell'intervento di e non Controparte_1
2 profilandosi alcuna lite stricto sensu nei confronti di Lambro Sud s.r.l., e CP_3
Controparte_4
− che la prestazione professionale resa dall'avv. rientra nell'ambito della volontaria Pt_1 giurisdizione, sicché il richiamo di controparte ai parametri previsti per i giudizi di natura contenziosa è inconferente;
− che il compenso dovuto a controparte va quantificato applicando i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022 per i procedimenti di volontaria giurisdizione di bassa complessità, per complessivi € 3.391,35 da cui va detratto l'acconto già ricevuto di € 1.794,00; in via subordinata, ove dovessero trovare applicazione i parametri previsti per i procedimenti cautelari, fermo restando il riferimento ai valori minimi, il compenso dovuto non potrebbe essere superiore a € 6.888,50.
1.3. All'udienza del 14.10.2025 ha formulato una proposta reale di € 1.597,35 mediante Controparte_1 consegna di assegno circolare;
ha accettato la somma offerta a titolo di acconto sul Pt_1 maggior importo dovuto.
1.4. All'udienza del 28.10.2025, tenutasi in forma scritta, la Giudice si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sul compenso spettante all'avv. competenza del Tribunale di Lodi. Pt_1
2.1. Preliminarmente, giova evidenziare che la decisione della presente controversia rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, e non più collegiale, come previsto dall'art. 14 co. 2 L. n. 150/2011.
2.2. Nel merito, l'Avv. ha documentato il conferimento dell'incarico professionale da parte di Pt_1 e lo s to dell'attività giudiziale in favore di quest'ultima. In particolare, il Controparte_1 odotto in giudizio copia della procura alle liti rilasciata in data 20.01.2025 da CP_1 per la costituzione nel procedimento rg n. 3519/2024, la comparsa di costituzio
[...]
.2025, e l'istanza di autorizzazione alla stipula della compravendita tra Immobiliare Lambro Sud S.r.l., datata 05.02.2025.
L'attività professionale dell'avv. è stata espletata nella procedura promossa da Immobiliare Pt_1 Lambro sud S.r.l., concernente la conferma delle Controparte_3 Controparte_4 misure protettive . ento ha natura di volontaria giurisdizione in quanto finalizzato a favorire l'uscita dell'imprenditore da una situazione di crisi o di insolvenza mediante l'ausilio di un professionista che agevola le trattative con i creditori.
Ciò premesso, appare inconferente il richiamo dell'avv. ai parametri previsti per i procedimenti Pt_1 di natura cautelare (doc. 3), del resto, è lo stesso ricorr nel ricorso introduttivo afferma di aver espletato la propria attività in un “procedimento complesso di Volontaria Giurisdizione” (p. 1).
Si condivide l'applicazione dello scaglione relativo al valore della compravendita (€ 850.000,00) con riferimento alla quale è stata richiesta l'autorizzazione. Controparte_1
Quanto ai valori in concreto applicabili occorre richiamare l'art. 4 co. 1 DM n. 44/2015, aggiornato dal DM n. 147/2022, che prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che possa farsi applicazione dei valori medi in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta dall'avv. . Infatti, nella comparsa di costituzione del Pt_1 24.01.2025 il ricorrente si è limitato a rappresen in data 24.06.2024 aveva Controparte_1
3 sottoscritto con Immobiliare Lambro sud S.r.l. un preliminare di compravendita di un immobile, pattuendo il prezzo di € 825.000,00; che contestualmente alla sottoscrizione, aveva Controparte_1 versato una caparra confirmatoria di € 50.000,00; che le parti avevano fissato pe ne del definitivo la date del 31.03.2025; che era interessata alla stipula del contratto definitivo di Controparte_1 compravendita. Invece, nell'istanza l ricorrente si è limitata a chiedere l'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo riportando gli elementi di fatto già rappresentati nella comparsa di costituzione e richiamando testualmente le valutazioni della professionista, dott.ssa Persona_2
Ciò premesso, l'attività svolta dall'Avv. non giustifica l'applicazione dei parametri massimi. In Pt_1 particolare, nella costituzione in giudizi successiva formulazione dell'istanza di autorizzazione non risultano affrontate dall'avv. questioni di particolare complessità. Neppure il breve lasso Pt_1 di tempo intercorso tra il co o dell'incarico e la costituzione in giudizio giustificano l'incremento del compenso tenuto conto del contenuto dell'atto.
Conseguentemente il compenso dovuto all'Avv. deve essere determinato in € 5.897,00 per Pt_1 compensi, al quale vanno aggiunte:
− le spese generali (pari al 15% dei compensi professionali), pari a € 884,55;
− l'importo della cassa professionale forense (pari al 4%), pari a € 271,26;
− i.v.a. pari al 22% (se dovuta) sull'imponibile, pari a € 1.551,61.
Dalla somma così quantificata va detratto l'acconto di € 1.794,00 versato prima dell'instaurazione del giudizio e la somma di € 1.597,35 di cui all'assegno circolare consegnato da all'udienza Controparte_1 del 14.10.2025.
3. Sulle spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tenuto conto dell'esito del giudizio e del contegno processuale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che all'avv. è dovuto l'importo di € 5.897,00, quale compenso per Parte_1 l'attività professional neri e accessori di legge;
2) Condanna a corrispondere il compenso dovuto all'avv. , detratti gli Controparte_1 Pt_1 acconti già lessivi € 3.391,35;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Lodi, 3 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 867/2025 promossa da:
(c.f. ), in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 essi
- ricorrente -
contro
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 appresen all'avv. Alfredo Martucci Controparte_2 Schisa.
- resistente –
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare, dovute le somme per l'attività giudiziale svolta dal ricorrente Avv. nel Parte_1 procedimento di VG 3519/2024 davanti al Tribunale di Lodi, liquidandole, in base alle tariffe di a di
€23.863,84 o quella somma che risulterà di giustizia, decurtati eventuali acconti, da porre in solido a carico della parte convenuta e dei legale rappresentante ex art. 94 cpc.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato da porre in solido a carico della parte convenuta e dei legale rappresentante ex art. 94 cpc.”
Conclusioni di parte resistente
“Per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12.05.2025 l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che parte a condannata a Controparte_1
1 corrispondere la somma di € 23.863,84, oltre accessori di legge, a titolo di onorari professionali. In particolare, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
− di aver ricevuto da in data 20.01.2025, mandato Controparte_1 professionale nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione promossa da Immobiliare Lambro sud S.r.l., e (r.g. n. 3519/2024), avente Controparte_3 Controparte_4 ad oggetto la con r le misure cautelari ai sensi dell'art. 18 ss del Codice della Crisi d'Impresa;
− che era stata notizia della pendenza di detto procedimento in quanto, in CP_1 qual acquirente, aveva sottoscritto con Immobiliare Lambro sud S.r.l., in data 24.06.2024, un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di immobili siti a Pavia, Via Camillo Campari n. 25, al prezzo di € 825.000,00;
− di aver prestato la propria assistenza legale con celerità in quanto l'incarico era stato conferito il 20.01.2025 per l'udienza del 28.01.2025; CP_1
− che l'attività professionale è consistita nell'esame del ricorso delle tre società e degli allegati, nella redazione della comparsa di costituzione del 24.01.2025, nell'esame degli atti successivi delle controparti, nella formulazione in data 05.02.2025 dell'istanza all'esperto e nella conseguente richiesta di autorizzazione al Giudice;
− di aver concluso la propria attività lavorativa quando la dott.ssa ha espresso parere Per_1 favorevole alla compravendita, al quale è seguita l'autorizzazione del;
− che il compenso di € 23.863,84, comprensivo di accessori, è stato parametrato al valore dell'atto di compravendita (€ 850.000,00), avuto riguardo ai procedimenti cautelari;
− che ha versato soltanto € 1.794,00. CP_1
1.2. si è costituita in giudizio in data 10.09.2025 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell egue:
− che l'attività difensiva dell'avv. si è limitata in fase introduttiva al deposito di una Pt_1 scarna memoria di costituzio i si è dato atto esclusivamente dell'esistenza del preliminare di compravendita immobiliare stipulato con Immobiliare Lambro Sud S.r.l., con termine per la stipula del definitivo fissato al 31.03.2025, e dell'interesse in capo a CP_1 alla conclusione della suddetta compravendita;
[...]
− che sono del tutto pretestuose ed inconsistenti le deduzioni circa una pretesa “celerità” ed
“urgenza” con la quale era stata svolta l'attività di assistenza giudiziale atteso che per la disamina propedeutica allo sviluppo delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione erano più che sufficienti 8 giorni;
− che nella fase di trattazione, con memoria del 05.2.2025, l'avv. ha chiesto Pt_1 l'autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita limitandosi a re, mediante fedele trascrizione, un ampio passaggio delle osservazioni già svolte dall'esperto;
− che il Tribunale, recependo testualmente il parere favorevole dell'esperto depositato in data 03.03.2025, ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;
pertanto, il Tribunale ha accolto l'istanza della non certo in adesione a rilievi difensivi sviluppati dall'avv. ; Controparte_1 Pt_1
− che la prestazione professionale erogata dall'avv. si è risolta nella presentazione di una Pt_1 semplice istanza di esecuzione del contratto prel impostata integralmente sul richiamo agli esiti delle valutazioni rese dall'esperto;
− che l'avv. non ha svolto alcuna valutazione difensiva in ordine all'ammissibilità e Pt_1 fondatezz omanda ex art. 18 Ccii né ha svolto alcuna attività difensiva in contraddittorio con i ricorrenti in ragione della natura dell'intervento di e non Controparte_1
2 profilandosi alcuna lite stricto sensu nei confronti di Lambro Sud s.r.l., e CP_3
Controparte_4
− che la prestazione professionale resa dall'avv. rientra nell'ambito della volontaria Pt_1 giurisdizione, sicché il richiamo di controparte ai parametri previsti per i giudizi di natura contenziosa è inconferente;
− che il compenso dovuto a controparte va quantificato applicando i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022 per i procedimenti di volontaria giurisdizione di bassa complessità, per complessivi € 3.391,35 da cui va detratto l'acconto già ricevuto di € 1.794,00; in via subordinata, ove dovessero trovare applicazione i parametri previsti per i procedimenti cautelari, fermo restando il riferimento ai valori minimi, il compenso dovuto non potrebbe essere superiore a € 6.888,50.
1.3. All'udienza del 14.10.2025 ha formulato una proposta reale di € 1.597,35 mediante Controparte_1 consegna di assegno circolare;
ha accettato la somma offerta a titolo di acconto sul Pt_1 maggior importo dovuto.
1.4. All'udienza del 28.10.2025, tenutasi in forma scritta, la Giudice si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sul compenso spettante all'avv. competenza del Tribunale di Lodi. Pt_1
2.1. Preliminarmente, giova evidenziare che la decisione della presente controversia rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, e non più collegiale, come previsto dall'art. 14 co. 2 L. n. 150/2011.
2.2. Nel merito, l'Avv. ha documentato il conferimento dell'incarico professionale da parte di Pt_1 e lo s to dell'attività giudiziale in favore di quest'ultima. In particolare, il Controparte_1 odotto in giudizio copia della procura alle liti rilasciata in data 20.01.2025 da CP_1 per la costituzione nel procedimento rg n. 3519/2024, la comparsa di costituzio
[...]
.2025, e l'istanza di autorizzazione alla stipula della compravendita tra Immobiliare Lambro Sud S.r.l., datata 05.02.2025.
L'attività professionale dell'avv. è stata espletata nella procedura promossa da Immobiliare Pt_1 Lambro sud S.r.l., concernente la conferma delle Controparte_3 Controparte_4 misure protettive . ento ha natura di volontaria giurisdizione in quanto finalizzato a favorire l'uscita dell'imprenditore da una situazione di crisi o di insolvenza mediante l'ausilio di un professionista che agevola le trattative con i creditori.
Ciò premesso, appare inconferente il richiamo dell'avv. ai parametri previsti per i procedimenti Pt_1 di natura cautelare (doc. 3), del resto, è lo stesso ricorr nel ricorso introduttivo afferma di aver espletato la propria attività in un “procedimento complesso di Volontaria Giurisdizione” (p. 1).
Si condivide l'applicazione dello scaglione relativo al valore della compravendita (€ 850.000,00) con riferimento alla quale è stata richiesta l'autorizzazione. Controparte_1
Quanto ai valori in concreto applicabili occorre richiamare l'art. 4 co. 1 DM n. 44/2015, aggiornato dal DM n. 147/2022, che prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che possa farsi applicazione dei valori medi in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta dall'avv. . Infatti, nella comparsa di costituzione del Pt_1 24.01.2025 il ricorrente si è limitato a rappresen in data 24.06.2024 aveva Controparte_1
3 sottoscritto con Immobiliare Lambro sud S.r.l. un preliminare di compravendita di un immobile, pattuendo il prezzo di € 825.000,00; che contestualmente alla sottoscrizione, aveva Controparte_1 versato una caparra confirmatoria di € 50.000,00; che le parti avevano fissato pe ne del definitivo la date del 31.03.2025; che era interessata alla stipula del contratto definitivo di Controparte_1 compravendita. Invece, nell'istanza l ricorrente si è limitata a chiedere l'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo riportando gli elementi di fatto già rappresentati nella comparsa di costituzione e richiamando testualmente le valutazioni della professionista, dott.ssa Persona_2
Ciò premesso, l'attività svolta dall'Avv. non giustifica l'applicazione dei parametri massimi. In Pt_1 particolare, nella costituzione in giudizi successiva formulazione dell'istanza di autorizzazione non risultano affrontate dall'avv. questioni di particolare complessità. Neppure il breve lasso Pt_1 di tempo intercorso tra il co o dell'incarico e la costituzione in giudizio giustificano l'incremento del compenso tenuto conto del contenuto dell'atto.
Conseguentemente il compenso dovuto all'Avv. deve essere determinato in € 5.897,00 per Pt_1 compensi, al quale vanno aggiunte:
− le spese generali (pari al 15% dei compensi professionali), pari a € 884,55;
− l'importo della cassa professionale forense (pari al 4%), pari a € 271,26;
− i.v.a. pari al 22% (se dovuta) sull'imponibile, pari a € 1.551,61.
Dalla somma così quantificata va detratto l'acconto di € 1.794,00 versato prima dell'instaurazione del giudizio e la somma di € 1.597,35 di cui all'assegno circolare consegnato da all'udienza Controparte_1 del 14.10.2025.
3. Sulle spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tenuto conto dell'esito del giudizio e del contegno processuale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che all'avv. è dovuto l'importo di € 5.897,00, quale compenso per Parte_1 l'attività professional neri e accessori di legge;
2) Condanna a corrispondere il compenso dovuto all'avv. , detratti gli Controparte_1 Pt_1 acconti già lessivi € 3.391,35;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Lodi, 3 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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