Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6651/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14 gennaio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
ed Parte_1 Parte_2
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6651/2020 r.g.a.c. tra
e , rappresentati e difesi giusta pro- Parte_1 Parte_2
cura depositata telematicamente in allegato all' atto di citazione dall' Avv. Liberato
Francesco De Falco e dall' Avv. Giovanna Carotenuto, presso lo studio dei quali sono elett.te dom.ti in Pomigliano d' Arco (Na) alla Via A. Guidoni n. 7;
- opponenti
e rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Raf- Controparte_2
faele Zurlo ed Andrea Ornati, elett.te domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170;
- opposta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1529/2020 del Tribunale di
Nola con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di euro 20.680,78 quale saldo del contratto di prestito personale n.
20164995786511 stipulato con la Findomestic ed acquisito per effetto di cessione.
Gli opponenti hanno dedotto: la sussistenza di errori di calcolo nel decreto ingiun- tivo opposto, avendo il ricorrente agito per l' importo di 38.135,04, a fronte di un credito residuo, alla data del 7.2.2014, pari ad euro 18.746,80 (tenuto conto dei
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pagamenti parziali per l' importo di euro 4.515,35); la applicazione di una rata pari ad euro 462,90 in luogo della rata pattuita, pari ad euro 430,00; la applicazione del costo di euro 1.530,00 per polizza assicurativa, non pattuita e contestata tempesti- vamente;
la applicazione di tassi di interesse illegittimi.
Si costituiva la opposta resistendo all'avversa domanda e concludendo per la con- ferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed esperito il tentativo obbli- gatorio di mediazione, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discus- sione ex 281-sexies c.p.c., non necessitando di alcuna attività istruttoria.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posi- zione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di atto- re.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a
SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
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Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, va anzitutto accertata la sus- sistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione so- stanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tri- bunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per la infondatezza dell'opposizione.
Ed infatti, l' istituto opposto ha fornito la prova del proprio credito producendo in giudizio il contratto, sottoscritto dagli odierni opponenti, finalizzato alla conces- sione di un prestito personale, nonché l' estratto conto del rapporto in oggetto, ol- tre che il contratto di cessione avente ad oggetto il credito in esame.
Peraltro, a fronte della domanda monitoria proposta per l' importo di euro
38.135,04 (di cui euro 20.680,78 a titolo di capitale alla data di decadenza dal be- neficio del termine ed euro 17.454,26 a titolo di interessi moratori), il giudice del monitorio emetteva ingiunzione di pagamento per il minor importo di euro
20.680,78, pari al debito sussistente alla data del 5.6.2014, liquidando gli interessi di mora al tasso convenzionale solo dalla data della notifica dell' ingiunzione di pagamento e sino al soddisfo.
A fronte di tale prova del credito, le eccezioni sollevate dagli opponenti non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Ed infatti parte opponente, senza contestare il rapporto, l' erogazione della somma e la mancata restituzione, ha sollevato motivi di opposizione che si rivelano infon- dati.
Quanto al primo motivo di opposizione, afferente alla quantificazione del credito, va ribadito che, a fronte della richiesta di parte ricorrente (pari ad euro 38.135,04) il decreto ingiuntivo risulta emesso per il minore importo di euro 20.680,78 a tito-
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lo di capitale, oltre gli interessi al tasso contrattualmente previsto sul solo capitale dalla data della notifica del decreto sino al saldo, dunque già epurato degli inte- ressi così come quantificati dalla ricorrente nella fase monitoria.
Gli stessi opponenti, del resto, non contestano la sussistenza di un debito, alla data del 7.2.2014, pari ad euro 18.746,80, rappresentando che l' importo totale del fi- nanziamento risulta pari ad euro 25.999,90 e che sono stati effettuati pagamenti parziali per l' importo di 4.515,35 euro;
sicchè il motivo di opposizione va disatte- so, non apparendo idoneo a scalfire la sussistenza del credito oggetto di ingiunzio- ne (euro 20.680,78) calcolato, come rilevato, alla data del 5.6.2014.
Quanto al motivo di opposizione afferente alla applicazione di una rata difforme rispetto a quella pattuita, va rilevato che nel contratto di finanziamento prodotto dalla opposta, recante la sottoscrizione degli opponenti, risulta pattuita una rata pa- ri ad euro 461,60, pari a quella riportata nell' estratto conto.
Va, poi, dato atto che l' opposta ha prodotto in giudizio modulo di adesione alla polizza assicurativa sul credito sottoscritto dall' opponente, con previsione di co- sto pari a 1.530,00 euro (all. 4), pari a quello addebitato, sicchè infondato è anche il motivo di opposizione volto a contestare la applicazione di tale voce di costo, espressamente pattuita.
Infine, i motivi di contestazione afferenti alla quantificazione degli interessi risul- tano del tutto generici, fermo restando che, per quanto in precedenza espresso, l' importo del decreto ingiuntivo risulta individuato già epurato degli interessi mora- tori richiesti dalla ricorrente.
In definitiva, l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con il conseguente acquisto di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato dal d. m. 147/2022 tenendo in considera-
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zione il valore del decreto ingiuntivo e con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti, in solido ex art. 97 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella mi- sura del 15% sui compensi), IVA e CPA nelle vigenti aliquote come per legge.
Nola, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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