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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 06/08/2024, da:
e entrambi con l'avv. DELLA FARA Parte_1 CP_1
CARMEN, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da note difensive scritte d'udienza; per il P.M.: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/08/2018 a ROVETTA e che dalla loro unione sono nati i Per_ figli e , minorenni. Per_1
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il 18.12.2024 in forma scritta, entrambi i coniugi hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
1 confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente modificate.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative o di ordine pubblico, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, come modificate con le note d'udienza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori e considerata in ogni caso la tenera età dei bambini.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero: omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni enunciate in ricorso, come modificate con le CP_1
note difensive scritte di udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
prende atto delle condizioni n. 12-15; manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ROVETTA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2018, atto n. 5, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 06/08/2024, da:
e entrambi con l'avv. DELLA FARA Parte_1 CP_1
CARMEN, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da note difensive scritte d'udienza; per il P.M.: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/08/2018 a ROVETTA e che dalla loro unione sono nati i Per_ figli e , minorenni. Per_1
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il 18.12.2024 in forma scritta, entrambi i coniugi hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
1 confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente modificate.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative o di ordine pubblico, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, come modificate con le note d'udienza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori e considerata in ogni caso la tenera età dei bambini.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero: omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni enunciate in ricorso, come modificate con le CP_1
note difensive scritte di udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
prende atto delle condizioni n. 12-15; manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ROVETTA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2018, atto n. 5, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
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