Ordinanza cautelare 12 febbraio 2022
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino e Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'Esercito Italiano - Dipartimento Impiego del Personale, di diniego di assegnazione temporanea;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente insorgeva avanti questo TAR per l’annullamento del provvedimento in epigrafe individuato, di dinego della istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis l. 151/01 presso una sede di servizio ubicata in Sardegna, in provincia di -OMISSIS-, al fine di soddisfare le esigenze personali e familiari rappresentate.
In prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente -allegando l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, medio tempore asseritamente intervenuto- instava per la cessazione della materia del contendere.
Lo stesso ricorrente, indi, dichiarava la sua piena soddisfazione, avendo la Amministrazione provveduto a riconoscergli l’anelato bene della vita, instando per la cessazione della materia del contendere.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in mancanza, altresì, di qualsivoglia allegazione di segno contrario da parte della resistente Amministrazione.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
LI PA Di LI, Presidente
CC VA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | LI PA Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.