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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 251/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 20.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti GALIZIA Osvaldo e GALIZIA Valentina, Via Monte Rotella 10 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione in data 24.7.2024 di Parte_1 pagamento della complessiva somma di €8.047,00 per contributi previdenziali e sanzioni eccedenti il minimale per l'anno 2019 con riferimento alla iscrizione nella Gestione Commercianti, conseguente a redditi derivanti dalla partecipazione alla società in regime di trasparenza fiscale Controparte_2
Il ricorrente eccepiva che tale utile della società non era stato oggetto di distribuzione tra i soci, bensì era stato accantonato a riserva, come risultante dal verbale di assemblea, deducendo che l'imputazione di reddito per trasparenza è una mera fictio giuridica, cui non corrisponde un reddito reale della persona fisica.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. CP_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che la determinazione dell'imponibile contributivo per la determinazione dei contributi da corrispondere alla Gestione Commercianti è dalla normativa di settore regolata con riferimento all'imponibile fiscale ed alla relativa normativa fiscale.
Infatti, l'art.
3-bis (Adeguamento contributivo) D.L.384/1992 conv. in L.438/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) dispone che “1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al
2 comma 3. 3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994”
Similmente il richiamato art.1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) L.233/1990 prevede che “1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente”.
Inoltre (ed anche con riferimento alla partecipazione nelle società di persone), l'art.6 (Classificazione dei redditi) D.P.R.917/1986 (recante Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per quanto rileva che “1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: (…) b) redditi di capitale;
e) redditi di impresa;
(…) 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”.
***
In considerazione del rinvio alle norme fiscali, per l'individuazione del reddito d'impresa è dunque necessario riferirsi al cit. D.P.R.917/1986 (recante Testo unico delle imposte sui redditi), che all'art.44 ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (poi IRES); mentre all'art.5, per i soci di società di persone, prevede il principio della Contr Cont trasparenza fiscale, in forza della quale i redditi delle società semplici, e sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione;
infine all'art.55 stabilisce che sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali:
• l'art.44 (Redditi di capitale) D.P.R.917/1986 dispone per quanto rileva che “1. Sono redditi di capitale: (…) e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53”;
• l'art.5 (Redditi prodotti in forma associata) D.P.R.917/1986 dispone al comma 1 che
“1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”;
• l'art.55 (Redditi d'impresa) D.P.R.917/1986 dispone al comma 1 che “1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 3 32che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa”.
La diversa regolamentazione fiscale e quindi previdenziale tra i redditi del socio di società di persone e quelli del socio (non lavoratore) di società di capitali, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 354/2001:
CP_
• “La norma che sottopone a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.” (Corte Costituzionale, Sentenza n.354/2001);
• “(…) Considerato (…) che la Commissione tributaria provinciale di Chieti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui assoggetta i soci di una società in accomandita semplice ad imposizione tributaria per la quota loro spettante del reddito accertato della societa, anche nel caso in cui esso non sia stato da costoro conseguito in quanto illecitamente sottratto dagli amministratori;
che la premessa sulla quale si fonda la ordinanza di rimessione è che il reddito societario, illecitamente sottratto dagli amministratori della società, sia, per effetto della norma impugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente fittizio;
che siffatta premessa è erronea in quanto tale reddito deve, invece, ritenersi effettivo, posto che la sua sottrazione, che è peraltro vicenda interna alla società e non incide sul momento genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente la esistenza;
che la norma in questione è volta a realizzare, attraverso l'imputazione ai soci del reddito societario indipendentemente dalla sua effettiva percezione, la immedesimazione - nell'ambito delle società di persone, nei limiti della quota di partecipazione ed agli specifici fini tributari - fra società partecipata e socio (…)” (Corte Costituzionale, 06/03/2001, n.53, in motivazione).
***
Tanto premesso, per la risoluzione della controversia all'esame deve osservarsi quanto segue.
È bensì vero che il cit. art.
3-bis D.L.384/1992 conv. in L.438/1992 dispone che
“1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
La S.C. ha precisato i seguenti principi:
• “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22901 del 19/08/2024, Rv. 672335 - 01;
4 conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019, Rv. 655009 - 01);
Per altro verso, deve altresì ritenersi necessario, ai fini dell'imputabilità ai fini previdenziali dei redditi del socio di società di capitali, che si tratti di redditi effettivamente percepiti mediante distribuzione di utili, poiché solo in questo caso di tratta di redditi imputabili al socio quale persona fisica.
Gli utili non distribuiti, difatti, costituiscono base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, ma non dell'imposta sul reddito della persona fisica del socio e, pertanto, vanno imputati alla società stessa e non al socio quale persona fisica, anche se si tratti di socio che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ed è come tale tenuto ad iscriversi ai fini contributivi alla Gestione degli Artigiani e Commercianti.
Non trattandosi di redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, gli utili non distribuiti non concorrono dunque alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ai sensi del cit. art.
3-bis D.L.384/1992.
***
Nel caso di specie l'opponente risulta iscritto alla gestione previdenziale artigiani e commercianti presso l' quale socio amministratore di CP_1 Controparte_2 con quota di partecipazione pari al 50% ed, in ragione di tale iscrizione, ha regolarmente versato la relativa contribuzione nella misura minima.
Con la richiesta di pagamento impugnata, l' ha invece intimato il pagamento CP_1 di una ulteriore contribuzione, eccedente il minimale, calcolata su una quota del reddito complessivamente prodotto da nell'anno 2019, Controparte_2 corrispondente alla misura della partecipazione societaria detenuta (50%), in quanto socio amministratore che partecipa personalmente al lavoro aziendale.
Tuttavia, gli utili di esercizio di nell'anno 2019 non sono Controparte_2 stati distribuiti ai soci nell'anno di imposta ma accantonati a fondo di riserva, come risulta dal prodotto Verbale Assemblea dei Soci in data 25.5.2020, nel quale, premesso che “Il bilancio al 31.12.2019 indica un utile netto d'esercizio di euro 34.604,71”, si delibera di “a) di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
b) di accantonare l'importo di euro 1.730,23 a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 CC, corrispondente al 5% dell'utile emergente in bilancio;
c) di accantonare infine a riserva statutaria il residuo importo di euro 32.874,48”.
Detti utili non possono pertanto costituire base imponibile del reddito dell'opponente, ai fini contributivi.
***
Neppure risulta rilevante, ai fini dell'obbligo contributivo nella fattispecie all'esame (nella quale come detto gli utili non sono stati distribuiti), l'adesione della CP_2 al regime della trasparenza fiscale di cui all'art.115 (Opzione per la trasparenza fiscale) D.P.R.917/1986 (recante Testo unico delle imposte sui redditi), che dispone per quanto rileva che “1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il
5 reddito imponibile dei soggetti di cui all' articolo 73 , comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73 , comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall' articolo 2346 del codice civile , e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (…)”.
Si tratta peraltro di un regime, per le società di capitali, non connaturato alle stesse, diversamente che per le società di persone, infatti, applicabile solo in caso di specifica opzione e per conseguire la finalità di evitare una doppia imposizione fiscale:
• “(…) Il regime di 'trasparenza fiscale' ha lo scopo di evitare la doppia imposizione sui CP_ medesimi cespiti, prima a titolo di (sugli utili della società), poi a titolo di Irpef (sulla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci). Dunque è applicabile ai soli fini del reddito, e non anche delle imposte Irap e Iva che restano a carico esclusivo della società. Ne discende che solo la società è legittimata a contestare l'accertamento di maggiori imposte Irap e Iva, non anche i singoli soci (i quali, al limite, potranno far valere la responsabilità dell'amministratore per la omessa impugnazione dell'accertamento fiscale)” (Comm. trib. prov.le Pavia sez. II, 08/06/2017, n.156, in motivazione).
***
Ne segue la non debenza di contribuzione previdenziale su tali utili e l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza di obbligazioni contributive da parte di nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 relazione agli utili conseguiti da per il periodo contributivo Parte_2 dal gennaio al dicembre 2019;
- annulla la richiesta di pagamento di contributi eccedente il minimale per il periodo gennaio-dicembre 2019;
- condanna l' a rifondere a le spese del giudizio CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi €1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte.
Così deciso in Pescara in data 20.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 20.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti GALIZIA Osvaldo e GALIZIA Valentina, Via Monte Rotella 10 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione in data 24.7.2024 di Parte_1 pagamento della complessiva somma di €8.047,00 per contributi previdenziali e sanzioni eccedenti il minimale per l'anno 2019 con riferimento alla iscrizione nella Gestione Commercianti, conseguente a redditi derivanti dalla partecipazione alla società in regime di trasparenza fiscale Controparte_2
Il ricorrente eccepiva che tale utile della società non era stato oggetto di distribuzione tra i soci, bensì era stato accantonato a riserva, come risultante dal verbale di assemblea, deducendo che l'imputazione di reddito per trasparenza è una mera fictio giuridica, cui non corrisponde un reddito reale della persona fisica.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. CP_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Deve premettersi che la determinazione dell'imponibile contributivo per la determinazione dei contributi da corrispondere alla Gestione Commercianti è dalla normativa di settore regolata con riferimento all'imponibile fiscale ed alla relativa normativa fiscale.
Infatti, l'art.
3-bis (Adeguamento contributivo) D.L.384/1992 conv. in L.438/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) dispone che “1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al
2 comma 3. 3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994”
Similmente il richiamato art.1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) L.233/1990 prevede che “1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente”.
Inoltre (ed anche con riferimento alla partecipazione nelle società di persone), l'art.6 (Classificazione dei redditi) D.P.R.917/1986 (recante Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per quanto rileva che “1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: (…) b) redditi di capitale;
e) redditi di impresa;
(…) 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”.
***
In considerazione del rinvio alle norme fiscali, per l'individuazione del reddito d'impresa è dunque necessario riferirsi al cit. D.P.R.917/1986 (recante Testo unico delle imposte sui redditi), che all'art.44 ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (poi IRES); mentre all'art.5, per i soci di società di persone, prevede il principio della Contr Cont trasparenza fiscale, in forza della quale i redditi delle società semplici, e sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione;
infine all'art.55 stabilisce che sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali:
• l'art.44 (Redditi di capitale) D.P.R.917/1986 dispone per quanto rileva che “1. Sono redditi di capitale: (…) e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53”;
• l'art.5 (Redditi prodotti in forma associata) D.P.R.917/1986 dispone al comma 1 che
“1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”;
• l'art.55 (Redditi d'impresa) D.P.R.917/1986 dispone al comma 1 che “1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 3 32che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa”.
La diversa regolamentazione fiscale e quindi previdenziale tra i redditi del socio di società di persone e quelli del socio (non lavoratore) di società di capitali, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 354/2001:
CP_
• “La norma che sottopone a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.” (Corte Costituzionale, Sentenza n.354/2001);
• “(…) Considerato (…) che la Commissione tributaria provinciale di Chieti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui assoggetta i soci di una società in accomandita semplice ad imposizione tributaria per la quota loro spettante del reddito accertato della societa, anche nel caso in cui esso non sia stato da costoro conseguito in quanto illecitamente sottratto dagli amministratori;
che la premessa sulla quale si fonda la ordinanza di rimessione è che il reddito societario, illecitamente sottratto dagli amministratori della società, sia, per effetto della norma impugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente fittizio;
che siffatta premessa è erronea in quanto tale reddito deve, invece, ritenersi effettivo, posto che la sua sottrazione, che è peraltro vicenda interna alla società e non incide sul momento genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente la esistenza;
che la norma in questione è volta a realizzare, attraverso l'imputazione ai soci del reddito societario indipendentemente dalla sua effettiva percezione, la immedesimazione - nell'ambito delle società di persone, nei limiti della quota di partecipazione ed agli specifici fini tributari - fra società partecipata e socio (…)” (Corte Costituzionale, 06/03/2001, n.53, in motivazione).
***
Tanto premesso, per la risoluzione della controversia all'esame deve osservarsi quanto segue.
È bensì vero che il cit. art.
3-bis D.L.384/1992 conv. in L.438/1992 dispone che
“1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
La S.C. ha precisato i seguenti principi:
• “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22901 del 19/08/2024, Rv. 672335 - 01;
4 conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019, Rv. 655009 - 01);
Per altro verso, deve altresì ritenersi necessario, ai fini dell'imputabilità ai fini previdenziali dei redditi del socio di società di capitali, che si tratti di redditi effettivamente percepiti mediante distribuzione di utili, poiché solo in questo caso di tratta di redditi imputabili al socio quale persona fisica.
Gli utili non distribuiti, difatti, costituiscono base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, ma non dell'imposta sul reddito della persona fisica del socio e, pertanto, vanno imputati alla società stessa e non al socio quale persona fisica, anche se si tratti di socio che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ed è come tale tenuto ad iscriversi ai fini contributivi alla Gestione degli Artigiani e Commercianti.
Non trattandosi di redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, gli utili non distribuiti non concorrono dunque alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ai sensi del cit. art.
3-bis D.L.384/1992.
***
Nel caso di specie l'opponente risulta iscritto alla gestione previdenziale artigiani e commercianti presso l' quale socio amministratore di CP_1 Controparte_2 con quota di partecipazione pari al 50% ed, in ragione di tale iscrizione, ha regolarmente versato la relativa contribuzione nella misura minima.
Con la richiesta di pagamento impugnata, l' ha invece intimato il pagamento CP_1 di una ulteriore contribuzione, eccedente il minimale, calcolata su una quota del reddito complessivamente prodotto da nell'anno 2019, Controparte_2 corrispondente alla misura della partecipazione societaria detenuta (50%), in quanto socio amministratore che partecipa personalmente al lavoro aziendale.
Tuttavia, gli utili di esercizio di nell'anno 2019 non sono Controparte_2 stati distribuiti ai soci nell'anno di imposta ma accantonati a fondo di riserva, come risulta dal prodotto Verbale Assemblea dei Soci in data 25.5.2020, nel quale, premesso che “Il bilancio al 31.12.2019 indica un utile netto d'esercizio di euro 34.604,71”, si delibera di “a) di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
b) di accantonare l'importo di euro 1.730,23 a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 CC, corrispondente al 5% dell'utile emergente in bilancio;
c) di accantonare infine a riserva statutaria il residuo importo di euro 32.874,48”.
Detti utili non possono pertanto costituire base imponibile del reddito dell'opponente, ai fini contributivi.
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Neppure risulta rilevante, ai fini dell'obbligo contributivo nella fattispecie all'esame (nella quale come detto gli utili non sono stati distribuiti), l'adesione della CP_2 al regime della trasparenza fiscale di cui all'art.115 (Opzione per la trasparenza fiscale) D.P.R.917/1986 (recante Testo unico delle imposte sui redditi), che dispone per quanto rileva che “1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il
5 reddito imponibile dei soggetti di cui all' articolo 73 , comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73 , comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall' articolo 2346 del codice civile , e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (…)”.
Si tratta peraltro di un regime, per le società di capitali, non connaturato alle stesse, diversamente che per le società di persone, infatti, applicabile solo in caso di specifica opzione e per conseguire la finalità di evitare una doppia imposizione fiscale:
• “(…) Il regime di 'trasparenza fiscale' ha lo scopo di evitare la doppia imposizione sui CP_ medesimi cespiti, prima a titolo di (sugli utili della società), poi a titolo di Irpef (sulla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci). Dunque è applicabile ai soli fini del reddito, e non anche delle imposte Irap e Iva che restano a carico esclusivo della società. Ne discende che solo la società è legittimata a contestare l'accertamento di maggiori imposte Irap e Iva, non anche i singoli soci (i quali, al limite, potranno far valere la responsabilità dell'amministratore per la omessa impugnazione dell'accertamento fiscale)” (Comm. trib. prov.le Pavia sez. II, 08/06/2017, n.156, in motivazione).
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Ne segue la non debenza di contribuzione previdenziale su tali utili e l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza di obbligazioni contributive da parte di nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 relazione agli utili conseguiti da per il periodo contributivo Parte_2 dal gennaio al dicembre 2019;
- annulla la richiesta di pagamento di contributi eccedente il minimale per il periodo gennaio-dicembre 2019;
- condanna l' a rifondere a le spese del giudizio CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi €1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte.
Così deciso in Pescara in data 20.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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