TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 10/12/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 608 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di +6 Controparte_1
Oggi 110/12/2025 10.15 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8-10.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate dalla sola parte attrice nel rispetto dei relativi termini ivi assegnati
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice , con l'avv. GERACE MARIA VITTORIA, Parte_1
ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.12.25; parte convenuta, , costituita con l'avv. SABRINA TEDESCO, CP_2
non è comparsa, non avendo depositato note di udienza;
le altre parti convenute, +5 già contumaci, non sono Controparte_1 comparse;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 608/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GERACE MARIA VITTORIA,
ATTRICE
Contro
, con il patrocinio dell'avv. SABRINA TEDESCO CP_3
CONVENUTA
E contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. ) Controparte_5 C.F._4
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
(C.F. CP_7 C.F._6
Eredi di (C.F. Controparte_8 C.F._7
CONVENUTI contumaci
In punto a Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 La parte attrice ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
Con atto di citazione del 20.3.23, regolarmente notificato a tutti i convenuti - come rilevato già con ordinanze interlocutorie del 11.11.23, 23.12.23 e 23.6.24 e qui richiamate per relationem -, ha evocato in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Locri i convenuti indicati in epigrafe, affinché venisse dichiarato, in proprio favore, l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà dei terreni sito in Comune di Siderno (RC), distinti nel N.C.T. di tale Comune al Foglio
12, particelle 322, 315, 317 e 319.
Ciò per aver posseduto tale terreno animo domini ininterrottamente e pacificamente per oltre vent'anni.
I convenuti, sebbene ritualmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci ad eccezione di , la quale costituendosi ha confermato le circostanze CP_3 dedotte dall'attrice in citazione, dichiarandosi di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata istruita attraverso prove documentali e prova testimoniale ed, in particolare, mediante l'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 26.1.25.
[...]
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. le concordi e precise deposizioni rese dai testimoni sentiti all'udienza del 26.1.25) è emerso che i terreni per cui è causa sono stato posseduti ininterrottamente da oltre vent'anni a tutt'oggi dall'odierna attrice, la quale ha provveduto alla loro recinzione con paletti infissi su base di calcestruzzo e rete metallica, nonché all'apposizione di cancello di cui lei sola deteneva da oltre 20
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 anni le chiavi, ed inoltre alla relativa cura dei medesimi, nonché al loro utilizzo e alla loro coltivazione e ciò senza l'opposizione di alcuno.
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988
e Cass. n. 966/1983) e che inoltre è stata prodotta documentazione ipocatastale (cfr. deposito del 23.5.25) attestante la mancanza di gravami o comunque di iscrizioni in favore di soggetti terzi anche ai sensi dell'art. 1113 c.c.
Al riguardo, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, risulta che il contraddittorio sia stato quindi regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali del terreno, nonché dei loro eredi e aventi causa, in danno dei quali si è verificata l'usucapione.
In conclusione - sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti - la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione non è stata richiesta e poiché i convenuti, tanto costituita, quanto gli altri rimasti CP_3
contumaci, non si sono opposti alla domanda, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
R.G. 608/2023 ogni contraria istanza, difesa o eccezione disattesa o assorbita;
1. accerta e dichiara che è proprietaria per Parte_1
intervenuta usucapione degli immobili siti nel Comune di Siderno, alla via
Colacaruso, contraddistinti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 12,
p.lla 322, semin. arbor. di classe 02, superficie 790 metri quadrati, reddito
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 dominicale €. 3,67, reddito agrario €. 1,22; p.lla 315, vigneto di classe 2, superficie 490 metri quadrati, reddito dominicale €. 5,57, reddito agrario €.
2,78; p.lla 317, vigneto di classe 2, superficie 240 metri quadrati, reddito dominicale €. 2,73, reddito agrario €. 1,36; p.lla 319, semin. arbor. di classe 2, superficie 1.100 metri quadrati, reddito dominicale € 5,11, reddito agrario €.
1,70;
2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari, ora Agenzia del territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare, ufficio provinciale del territorio di
Reggio Calabria (ex Conservatoria dei RR.II.) -, di provvedere alla trascrizione della sentenza;
3. nulla sulle spese.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 10/12/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 608 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di +6 Controparte_1
Oggi 110/12/2025 10.15 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8-10.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate dalla sola parte attrice nel rispetto dei relativi termini ivi assegnati
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice , con l'avv. GERACE MARIA VITTORIA, Parte_1
ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.12.25; parte convenuta, , costituita con l'avv. SABRINA TEDESCO, CP_2
non è comparsa, non avendo depositato note di udienza;
le altre parti convenute, +5 già contumaci, non sono Controparte_1 comparse;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 608/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GERACE MARIA VITTORIA,
ATTRICE
Contro
, con il patrocinio dell'avv. SABRINA TEDESCO CP_3
CONVENUTA
E contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. ) Controparte_5 C.F._4
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
(C.F. CP_7 C.F._6
Eredi di (C.F. Controparte_8 C.F._7
CONVENUTI contumaci
In punto a Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 La parte attrice ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
Con atto di citazione del 20.3.23, regolarmente notificato a tutti i convenuti - come rilevato già con ordinanze interlocutorie del 11.11.23, 23.12.23 e 23.6.24 e qui richiamate per relationem -, ha evocato in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Locri i convenuti indicati in epigrafe, affinché venisse dichiarato, in proprio favore, l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà dei terreni sito in Comune di Siderno (RC), distinti nel N.C.T. di tale Comune al Foglio
12, particelle 322, 315, 317 e 319.
Ciò per aver posseduto tale terreno animo domini ininterrottamente e pacificamente per oltre vent'anni.
I convenuti, sebbene ritualmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci ad eccezione di , la quale costituendosi ha confermato le circostanze CP_3 dedotte dall'attrice in citazione, dichiarandosi di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata istruita attraverso prove documentali e prova testimoniale ed, in particolare, mediante l'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 26.1.25.
[...]
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. le concordi e precise deposizioni rese dai testimoni sentiti all'udienza del 26.1.25) è emerso che i terreni per cui è causa sono stato posseduti ininterrottamente da oltre vent'anni a tutt'oggi dall'odierna attrice, la quale ha provveduto alla loro recinzione con paletti infissi su base di calcestruzzo e rete metallica, nonché all'apposizione di cancello di cui lei sola deteneva da oltre 20
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 anni le chiavi, ed inoltre alla relativa cura dei medesimi, nonché al loro utilizzo e alla loro coltivazione e ciò senza l'opposizione di alcuno.
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988
e Cass. n. 966/1983) e che inoltre è stata prodotta documentazione ipocatastale (cfr. deposito del 23.5.25) attestante la mancanza di gravami o comunque di iscrizioni in favore di soggetti terzi anche ai sensi dell'art. 1113 c.c.
Al riguardo, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, risulta che il contraddittorio sia stato quindi regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali del terreno, nonché dei loro eredi e aventi causa, in danno dei quali si è verificata l'usucapione.
In conclusione - sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti - la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione non è stata richiesta e poiché i convenuti, tanto costituita, quanto gli altri rimasti CP_3
contumaci, non si sono opposti alla domanda, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
R.G. 608/2023 ogni contraria istanza, difesa o eccezione disattesa o assorbita;
1. accerta e dichiara che è proprietaria per Parte_1
intervenuta usucapione degli immobili siti nel Comune di Siderno, alla via
Colacaruso, contraddistinti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 12,
p.lla 322, semin. arbor. di classe 02, superficie 790 metri quadrati, reddito
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23 dominicale €. 3,67, reddito agrario €. 1,22; p.lla 315, vigneto di classe 2, superficie 490 metri quadrati, reddito dominicale €. 5,57, reddito agrario €.
2,78; p.lla 317, vigneto di classe 2, superficie 240 metri quadrati, reddito dominicale €. 2,73, reddito agrario €. 1,36; p.lla 319, semin. arbor. di classe 2, superficie 1.100 metri quadrati, reddito dominicale € 5,11, reddito agrario €.
1,70;
2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari, ora Agenzia del territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare, ufficio provinciale del territorio di
Reggio Calabria (ex Conservatoria dei RR.II.) -, di provvedere alla trascrizione della sentenza;
3. nulla sulle spese.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 608/23