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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.02.2022 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1827 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/04/2022 ed iscritto al n 1827 - 2022 RG , vertente tra
- , , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Via Magna Grecia n° 17 presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Zavettieri, , che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), Angela Fazio C.F._3
( ), Dario Adornato ( , nonché C.F._4 C.F._5 dall'avv. Ettore Triolo ( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._6
, P.IVA , Cod. fisc. Viale Manzoni CP_2 P.IVA_3 P.IVA_3
n° 22 - 00185 Roma;
1 - (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_4 con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale n qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del CP_4
Giudizio CALABRIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 Persona_2 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marilena RANDAZZO
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_7 della professionista in Ficarra, via Logge n. 46/D;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.04.2022, parte ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420219002847265000 notificata in data 07.02.2022, da
[...]
, limitando espressamente la domanda alla sottesa cartella Controparte_5 di pagamento n. 09420000028471180000 per l'omesso versamento di contributi I.V.S. per gli anni dal 1984 al 1995, per la somma complessiva di
€ 40.749,35.
Eccepisce in via preliminare la cancellazione di diritto del debito ex art. 1 co. 537-543 l. n 228/2012, e nel merito la maturata prescrizione estintiva quinquennale.
§ 2. Si sono costituiti l' e l Controparte_5 CP_1
Quanto alla se ne deve dichiarare la contumacia. CP_2
La difesa dell' , con la propria memoria, precisa che sono dovuti in CP_1 relazione alla “cartella n. 09420000028471180000 - periodi 1-2-3-
4/1984, 1-2-3-4/1985, 1-2-3-4/1986, 1-2-3-4/1987, 1-2-3-4/1988, 1-2-3-
4/1989, 1-2-3-4/1990, 1-2-3-4/1991, 1-2-3-4/1992, 1-2-3-4/1993, 1-2-3-
4/1994, 1-2-3-4/1995 (tutti richiesti con emissione 1995.01). I restanti periodi in cartella risultano stralciati”.
§ 3 Il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'eccezione di prescrizione quinquennale estintiva è fondata e determina l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione.
ha versato in atti estratto di ruolo dal quale Controparte_5 si deduce la data di notifica della cartella di pagamento n.
09420000028471180000 che sarebbe avvenuta il 23.04.2001 e allega di aver interrotto la prescrizione in data 12 dicembre 2017 con la notifica
2 dell'intimazione n. 09420179006618588000 ed in data 31 gennaio 2020 con la notifica dell'intimazione n. 09420209004395433000. Deve darsi atto che il ricorrente esponeva di avere ricevuto anche un'intimazione il 15.03.2013, a prescrizione già maturata.
Pertanto deve dichiararsi prescritta la pretesa contributiva per la mancanza di atti interruttivi infraquinquennali dopo la notifica della cartella nel 2001.
§ 4 – Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura pari al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella di pagamento n. 0942000002847118000, e limitatamente ad essa dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420219002847265000;
-dichiara la contumacia di;
CP_2
- condanna in solido l' e , in persona CP_1 Controparte_5 dei rispettivi legali rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.636,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Zavettieri dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.02.2022 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1827 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/04/2022 ed iscritto al n 1827 - 2022 RG , vertente tra
- , , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Via Magna Grecia n° 17 presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Zavettieri, , che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), Angela Fazio C.F._3
( ), Dario Adornato ( , nonché C.F._4 C.F._5 dall'avv. Ettore Triolo ( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._6
, P.IVA , Cod. fisc. Viale Manzoni CP_2 P.IVA_3 P.IVA_3
n° 22 - 00185 Roma;
1 - (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_4 con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale n qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del CP_4
Giudizio CALABRIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 Persona_2 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marilena RANDAZZO
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_7 della professionista in Ficarra, via Logge n. 46/D;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.04.2022, parte ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420219002847265000 notificata in data 07.02.2022, da
[...]
, limitando espressamente la domanda alla sottesa cartella Controparte_5 di pagamento n. 09420000028471180000 per l'omesso versamento di contributi I.V.S. per gli anni dal 1984 al 1995, per la somma complessiva di
€ 40.749,35.
Eccepisce in via preliminare la cancellazione di diritto del debito ex art. 1 co. 537-543 l. n 228/2012, e nel merito la maturata prescrizione estintiva quinquennale.
§ 2. Si sono costituiti l' e l Controparte_5 CP_1
Quanto alla se ne deve dichiarare la contumacia. CP_2
La difesa dell' , con la propria memoria, precisa che sono dovuti in CP_1 relazione alla “cartella n. 09420000028471180000 - periodi 1-2-3-
4/1984, 1-2-3-4/1985, 1-2-3-4/1986, 1-2-3-4/1987, 1-2-3-4/1988, 1-2-3-
4/1989, 1-2-3-4/1990, 1-2-3-4/1991, 1-2-3-4/1992, 1-2-3-4/1993, 1-2-3-
4/1994, 1-2-3-4/1995 (tutti richiesti con emissione 1995.01). I restanti periodi in cartella risultano stralciati”.
§ 3 Il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'eccezione di prescrizione quinquennale estintiva è fondata e determina l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione.
ha versato in atti estratto di ruolo dal quale Controparte_5 si deduce la data di notifica della cartella di pagamento n.
09420000028471180000 che sarebbe avvenuta il 23.04.2001 e allega di aver interrotto la prescrizione in data 12 dicembre 2017 con la notifica
2 dell'intimazione n. 09420179006618588000 ed in data 31 gennaio 2020 con la notifica dell'intimazione n. 09420209004395433000. Deve darsi atto che il ricorrente esponeva di avere ricevuto anche un'intimazione il 15.03.2013, a prescrizione già maturata.
Pertanto deve dichiararsi prescritta la pretesa contributiva per la mancanza di atti interruttivi infraquinquennali dopo la notifica della cartella nel 2001.
§ 4 – Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura pari al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella di pagamento n. 0942000002847118000, e limitatamente ad essa dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420219002847265000;
-dichiara la contumacia di;
CP_2
- condanna in solido l' e , in persona CP_1 Controparte_5 dei rispettivi legali rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.636,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Zavettieri dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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