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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/17839
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 17839/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...]/BA, in proprio e unitamente Per_1 Parte_1
a entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minori , nato il [...] nella città di Adamantina/SP e Persona_2
, nato il [...] nella città di Sinop/MT, tutti residenti in [...]Persona_3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Simone Lupparelli (c.f. ) C.F._1
in Perugia (PG), Via Danzetta n. 7, che li rappresenta e difende in giudizio e pec:
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente: “difesa: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto, - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendo l'adozione da parte del resistente l'adozione dei conseguenti Controparte_2
provvedimenti; - per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si deposita copia dei documenti indicati in narrativa. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e articolare mezzi istruttori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti di , nata il [...] in Persona_4
Brasile e figlia di , che la prima era stata riconosciuta cittadina Persona_5 Persona_6
italiana in altro procedimento. A tal riguardo, veniva prodotto un estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita del Comune di Trecate, in provincia di Novara (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con decreto 17.11.2023 veniva fissata udienza in data 15.11.2024.
In data 23.10.2024 il Giudice rigettava l'istanza di parte ricorrente, con la quale veniva chiesta la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ritenendo necessario sentire a chiarimenti la parte in ordine alla mancanza di atti relativi alla cittadinanza italiana dell'avo adottante, all'adozione e alla residenza dei ricorrenti.
La difesa, ad integrazione, depositava esclusivamente l'attestazione del rapporto socio – affettivo tra e (ricorrente; cfr. doc. 4); nessuna integrazione Persona_4 Controparte_3
veniva prodotta in merito alla cittadinanza italiana di . Persona_4
All'udienza del 6.12.2024 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.1.2024, fissata per acquisire il parere del PM, la parte ricorrente insisteva nel ricorso mediante il deposito di note scritte.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Passando al merito della causa, si osserva che la parte ricorrente non ha dimostrato la cittadinanza italiana di . Persona_4 I ricorrenti, oltre a dedurre che erano discendenti di , precisavano che la Persona_4
ricorrente era nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 3) in Brasile e che Controparte_3
i suoi genitori naturali erano Inoltre, veniva Persona_7 Persona_8
allegato che, durante la maggiore età, la ricorrente istaurava un rapporto socio – affettivo con
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4), dopo essersi coniugata con (cfr. Parte_2 Controparte_4
doc. in atti n. 5) e che da questa unione matrimoniale nascevano i richiedenti minorenni e Per_2
(cfr. doc. in atti nn. 6 – 7). Per_3
Ciò detto, nel caso di specie, occorre evidenziare che con provvedimento del 23.10.2024 sono stati chiesti alla parte ricorrente chiarimenti in ordine alla cittadinanza italiana di Parte_2
Nell'atto introduttivo, infatti, si allegava l'esistenza di un altro procedimento, in cui veniva riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza alcuna produzione sul punto (cfr. pag. 2 “la quale è già stata riconosciuta cittadina italiana e pag. 3 “I ricorrenti, pertanto, discendono da una cittadina brasiliana, a sua volta discendente da un avo italiano, che nell'ambito di altro procedimento è stata riconosciuta essere cittadina italiana”).
Nonostante la richiesta di integrazione, la parte ricorrente nulla depositava sul punto: né il certificato di cittadinanza italiana di né la decisione assunta “in altro procedimento”. Parte_2
Unitamente al ricorso, è stato depositato esclusivamente un estratto per riassunto dei registri degli atti di nascita, nel quale si dà atto che nata in data [...] in [...] e si è Parte_2
coniugata con il 22/09/1999 nel Comune di Tamarana – Brasile (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 2). Tale documento nulla comprova in ordine alla cittadinanza italiana.
Per tali ragioni, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, non risulta provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, con conseguente rigetto della domanda.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante il rigetto della domanda e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso.
− dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torino, 17.1.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 17839/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...]/BA, in proprio e unitamente Per_1 Parte_1
a entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minori , nato il [...] nella città di Adamantina/SP e Persona_2
, nato il [...] nella città di Sinop/MT, tutti residenti in [...]Persona_3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Simone Lupparelli (c.f. ) C.F._1
in Perugia (PG), Via Danzetta n. 7, che li rappresenta e difende in giudizio e pec:
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente: “difesa: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto, - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendo l'adozione da parte del resistente l'adozione dei conseguenti Controparte_2
provvedimenti; - per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si deposita copia dei documenti indicati in narrativa. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e articolare mezzi istruttori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti di , nata il [...] in Persona_4
Brasile e figlia di , che la prima era stata riconosciuta cittadina Persona_5 Persona_6
italiana in altro procedimento. A tal riguardo, veniva prodotto un estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita del Comune di Trecate, in provincia di Novara (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con decreto 17.11.2023 veniva fissata udienza in data 15.11.2024.
In data 23.10.2024 il Giudice rigettava l'istanza di parte ricorrente, con la quale veniva chiesta la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ritenendo necessario sentire a chiarimenti la parte in ordine alla mancanza di atti relativi alla cittadinanza italiana dell'avo adottante, all'adozione e alla residenza dei ricorrenti.
La difesa, ad integrazione, depositava esclusivamente l'attestazione del rapporto socio – affettivo tra e (ricorrente; cfr. doc. 4); nessuna integrazione Persona_4 Controparte_3
veniva prodotta in merito alla cittadinanza italiana di . Persona_4
All'udienza del 6.12.2024 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.1.2024, fissata per acquisire il parere del PM, la parte ricorrente insisteva nel ricorso mediante il deposito di note scritte.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Passando al merito della causa, si osserva che la parte ricorrente non ha dimostrato la cittadinanza italiana di . Persona_4 I ricorrenti, oltre a dedurre che erano discendenti di , precisavano che la Persona_4
ricorrente era nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 3) in Brasile e che Controparte_3
i suoi genitori naturali erano Inoltre, veniva Persona_7 Persona_8
allegato che, durante la maggiore età, la ricorrente istaurava un rapporto socio – affettivo con
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4), dopo essersi coniugata con (cfr. Parte_2 Controparte_4
doc. in atti n. 5) e che da questa unione matrimoniale nascevano i richiedenti minorenni e Per_2
(cfr. doc. in atti nn. 6 – 7). Per_3
Ciò detto, nel caso di specie, occorre evidenziare che con provvedimento del 23.10.2024 sono stati chiesti alla parte ricorrente chiarimenti in ordine alla cittadinanza italiana di Parte_2
Nell'atto introduttivo, infatti, si allegava l'esistenza di un altro procedimento, in cui veniva riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza alcuna produzione sul punto (cfr. pag. 2 “la quale è già stata riconosciuta cittadina italiana e pag. 3 “I ricorrenti, pertanto, discendono da una cittadina brasiliana, a sua volta discendente da un avo italiano, che nell'ambito di altro procedimento è stata riconosciuta essere cittadina italiana”).
Nonostante la richiesta di integrazione, la parte ricorrente nulla depositava sul punto: né il certificato di cittadinanza italiana di né la decisione assunta “in altro procedimento”. Parte_2
Unitamente al ricorso, è stato depositato esclusivamente un estratto per riassunto dei registri degli atti di nascita, nel quale si dà atto che nata in data [...] in [...] e si è Parte_2
coniugata con il 22/09/1999 nel Comune di Tamarana – Brasile (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 2). Tale documento nulla comprova in ordine alla cittadinanza italiana.
Per tali ragioni, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, non risulta provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, con conseguente rigetto della domanda.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante il rigetto della domanda e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso.
− dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torino, 17.1.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio