Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 16/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Vittoria, -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Chiarella, Maria Teresa Anna Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registi di giustizia;
per l'annullamento:
dell'ordinanza Vice-Sindacale n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025, successivamente conosciuta, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, d. lgs n. 152/2006;
nonché di qualsivoglia altro atto premesso, connesso o conseguenziale, ivi compresa, ove occorra, la Relazione istruttoria prot. gen. n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR AN e uditi per le parti i difensori gli avvocati Fabrizio Vittoria e -OMISSIS- -OMISSIS-, per la parte ricorrente, e l'avv. Roberta Chiarella, per il comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1.- In data 29 giugno 2023, il Comune di Foggia ha adottato un’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 54 T.U.E.L., con la quale ha intimato -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di proprietari, nonché a -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di usufruttuari di alcuni terreni in agro di Foggia (particelle nn. -OMISSIS- del Foglio -OMISSIS-), di provvedere alla bonifica delle aree di loro proprietà/usufrutto, interessate da sversamenti abusivi di rifiuti ad opera di ignoti.
2. – Come emerge dalla relazione della Polizia locale del 7 luglio 2022, i proprietari si erano attivati sin dal 2020, denunciando alle autorità competenti gli sversamenti abusivi di rifiuti nei terreni di loro proprietà e adottando misure per impedirne l’accesso, tra cui l’installazione di una sbarra metallica e di pesanti blocchi di cemento, successivamente rimossi da terzi, nonché l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
3. – Avverso la predetta ordinanza, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- proponevano ricorso dinnanzi a questo TAR che, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, lo accoglieva e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato.
Il Collegio, previa riqualificazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D.lgs. n. 192/2006, rilevava che l’Amministrazione comunale aveva fatto discendere l’obbligo di bonifica in capo ai ricorrenti dalla mera titolarità di diritti reali o di godimento, senza accertare, all’esito di un’istruttoria adeguata e con motivazione puntuale, la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, in violazione della normativa di riferimento.
In seguito, in virtù della relazione della Polizia locale del 3 maggio 2025 e della relazione istruttoria prot. gen. n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025 del Dirigente dell’Area 7 – Ambiente, l’amministrazione comunale comunicava l’avvio di un nuovo procedimento finalizzato all’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, rilevando la libera accessibilità dell’area nonché l’assenza di titoli abilitativi per la realizzazione di un rilevato mediante rifiuti, qualificato come opera edilizia abusiva.
Nel corso del procedimento non venivano presentate memorie, osservazioni o documenti.
5. – Il 13 novembre 2025, il Comune di Foggia adottava l’ordinanza vice-sindacale n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, con la quale ordinava ai ricorrenti, in qualità di proprietari e usufruttuari del fondo censito al foglio -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, di procedere al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi.
6. – Avverso tale ordinanza i sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno proposto il presente ricorso, depositato il 9 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia – Bari (Prima Sezione) n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 – eccesso di potere – errata rappresentazione dei fatti – carenza di istruttoria – contraddittorietà – carenza di motivazione – violazione dei principi di correttezza e buona fede;
3) vizio di incompetenza.
7. – Con atto depositato il 22 gennaio 2026, il comune resistente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
8. – Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di misure cautelari, le parti sono state informate cica la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ravvisando il Collegio la sussistenza dei relativi presupposti di legge.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
9. – Il ricorso è fondato e va accolto.
9.1.- L’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente) vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, individuando i soggetti obbligati alla rimozione, allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi, a tutela dell’ambiente e della salute collettiva.
In particolare, il comma 3 stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi i e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".
Dall’illustrata disposizione emerge con chiarezza che gli obblighi di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi gravano sui proprietari e sui titolari di diritti reali o personali di godimento solo qualora l’abbandono dei rifiuti sia a loro imputabile a titolo di dolo o di colpa, sulla base di accertamenti effettuati dalle autorità preposte al controllo, nel rispetto del contraddittorio. La disposizione, dunque, esclude ogni forma di responsabilità oggettiva.
9.2.- Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 settembre 2012, n. 2254; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 13 aprile 2012, n. 642; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 giugno 2011, n. 1408; Cons. Stato, Sez. V, 16 luglio 2010, n. 461; più recente TAR Marche, Ancona, sez. I, 21 luglio 2025, n. 606; Tar Campania, Napoli, sez. V, 4 giugno 2025, n. 4256), il “proprietario incolpevole” non può essere destinatario di un ordine di rimozione e bonifica in assenza della prova di un concreto coinvolgimento soggettivo nella violazione, accertato all’esito di un’istruttoria puntuale e nel rispetto del contraddittorio.
9.3. – Nel caso di specie, non sembrano sussistere le condizioni appena indicate. La relazione istruttoria dell’amministrazione comunale non contiene un accertamento concreto della responsabilità dei ricorrenti a titolo di dolo o colpa.
Dagli atti di causa, al contrario, emerge che i ricorrenti hanno più volte segnalato gli sversamenti abusivi alle autorità competenti e adottato anche misure volte a impedire l’accesso ai terreni, tra cui l’installazione di sbarre metalliche, blocchi di cemento e sistemi di videosorveglianza.
Questi aspetti allontano i ricorrenti da eventuali profili di responsabilità soggettiva e, nell’ambito di una vicenda che ormai risale nel tempo, attestano l’assunzione, da parte dei proprietari, di una condotta diligente e proattiva, avendo fatto tutto quanto era possibile pretendere per prevenire gli illeciti e fornire all’amministrazione elementi utili all’individuazione dei reali responsabili.
10. – Per quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.