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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/08/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1264/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carla
[...]
Di Ciocco ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Parma, Strada
Nino Bixio 135, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
quale successore di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferroni
[...] ed elettivamente domiciliata in presso l'indirizzo di posta certificata del citato, come da mandato in atti - appellata –
E
e – appellati Controparte_3 Controparte_4 contumaci-
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 88/2023 del
21.01.23 (erroneamente indicato 2022 vista la udienza di p.c. del
20.7.2022) e pubblicata il 23.1.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
Pagina 1 di 8 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , proprietaria dell'autocarro cisterna targata Parte_1
EM135WV, conveniva in giudizio la Controparte_2
e rispettivamente Società Controparte_4 Controparte_3 assicuratrice, conduttrice e proprietario, della Land Rover targata EA
628 BT, per sentirsi riconoscere il diritto di risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 10 ottobre 2018 alle 08:30 circa sulla SS 63 nel Comune di Carpineti (RE), che quantificava in euro 174.974,49 di cui euro 131.959,09 per le riparazioni del veicolo, euro 8.015,40 per il traino dello stesso in officina ed euro
35.000,00 per il mancato guadagno seguente al fermo del veicolo per oltre tre mesi.
Restavano contumaci gli ultimi due citati e si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice da quale chiedeva respingersi la domanda poiché sussistente l'esimente del caso fortuito essendosi verificato un malore della conducente come riportato nella relazione resa dall'Autorità intervenuta.
La causa veniva istruita attraverso prove orali, respinta la CTU medica richiesta da parte attrice, e, all'esito, il Tribunale, seppur accertando l'invasione della corsia opposta da parte della Controparte_5 respingeva la domanda riconoscendo l'esistenza del caso fortuito eccepito dalla convenuta.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendo la condanna della sola assicurazione, identica domanda era stata avanzata in primo grado, al risarcimento del danno e quindi la riforma della stessa;
si costitutiva in giudizio l'appellata assicurazione chiedendo la conferma della stessa e veniva dichiarata la contumacia degli altri due appellati.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta errata, insufficiente contraddittoria valutazione delle prove e degli indizi, da parte del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 116 c.p.c. con riferimento
Pagina 2 di 8 all'onere probatorio di cui all'art. 2054 c.c. Elenca, e dettagliatamente osserva, nove punti della sentenza impugnata.
Nel primo punto, esclusivamente dimostrativo della correttezza del ragionamento del Tribunale e non contestativo, evidenzia come lo stesso abbia accertato che il conducente dell'autoveicolo coinvolto in un sinistro, ove responsabile, “non può limitarsi ad allegare che il sinistro sia derivato dal caso fortuito (nella specie, malore del conducente imputabile ad una pre-sincope) ma ha l'onere di provare il caso fortuito
e che lo sbandamento seguito al malore sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza, la cui dimostrazione in positivo spetta al conducente che invochi a suo favore una diversa ricostruzione del sinistro” (pag.
3-4 sentenza).
Lamenta che, nonostante questa corretta premessa, il Tribunale sia giunto poi alla conclusione dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza del malore in carenza di qualsivoglia prova in merito.
Nel secondo punto, non svolge lamentele dirette, ma si limita a ritrascrivere le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 [...]
, rese all'udienza del 28 ottobre 2021, per concludere che dalle Tes_2 stesse emerge “con chiarezza, non diversamente interpretabile, la repentinità della seconda uscita di corsia da parte di ” Controparte_4
(pag. 11 appello), la quale dopo che la aveva suonato il clacson, Tes_1 visto che la aveva invaso la altrui carreggiata, “subito rientrava CP_4 in carreggiata, ma “subito dopo”, “pochi secondi” dopo invadeva nuovamente (teste e “repentinamente” (teste ) la corsia Tes_1 Tes_2 opposta" (pag. 11 appello).
Sulla base di questo presupposto lamenta l'appellante nei punti 3 e 4, l'erronea deduzione del Tribunale secondo cui, “lo sbandamento antecedente all'impatto sia dovuto alla perdita del controllo del veicolo per un improvviso malore è avvalorato da un significativo indizio: il testimone ha riferito che immediatamente prima dell'impatto la Tes_3 macchina che la precedeva aveva già iniziato a sbandare, per poi ritornare in corsia avvertita dal suono del suo clacson del superamento della linea di mezzeria. Al contrario, subito dopo, nonostante sia Tes_3 che , suonando il clacson, abbiano tentato di allertare la Persona_1 conducente della Land Rover che invadeva la corsia opposta quest'ultima ha proseguito la marcia fino ad impattare contro il camion, senza tentare di correggere la traiettoria mediante una - nemmeno tardiva o inutile- azione di emergenza sul freno e sul volante….Proprio queste condotte anomale prodromiche consentono di escludere che la donna abbia investito il camion perché stanca distratta o assonnata
(altrimenti si sarebbe destata al suono insistente dei clacson degli altri due veicoli e avrebbe tentato manovre emergenziali) ma per essere affetta da sincope, ovvero da perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida e breve durata” (pag.8 sentenza).
Secondo l'appellante dalle deposizioni emergerebbe che la manovra tra la prima deviazione di carreggiata e la seconda sarebbe stata del tutto repentina, che potrebbe essere stata causata da molteplici motivi tra i quali anche un uso improprio del volante a seguito da un repentino rientro in corsia.
In nessuna delle due deposizioni sarebbe emerso il suono insistente dei
Pagina 3 di 8 clacson degli altri due veicoli descritto dal Tribunale al solo fine di avvalorare la propria tesi attribuendo l'urto al malore della conducente.
Quanto dedotto dall'appellante è condiviso da questa Corte. In nessuna delle due deposizioni emerge un prolungato uso del clacson da parte dei testimoni, né tantomeno, un tempo prolungato dell'evento o la possibile esclusione di altre cause scaturenti il sinistro. Invero il teste , interrogato sul fatto se fosse vero che “dopo poco Tes_2 che l'autovettura condotta da era rientrata nella Controparte_4 propria corsia di marcia, invadeva di nuovo la corsia opposta schiantandosi in pochi attimi contro la motrice dell'autocarro”, rispondeva “è vero. Infatti ho visto la vettura Land Rover che, giunta in prossimità dell'autocarro da me guidato, ha repentinamente sterzato venendomi addosso. Ho provato a suonare il clacson non sono riuscito ad evitare lo scontro, perché ormai era tardi, trovandosi di fronte a me”. Dello stesso tenore la deposizione secondo cui “ho visto una Tes_1 macchina procedere a zig zag nella mia stessa corsia di marcia e ho suonato il clacson per indurre l'autovettura che precedeva a rimettersi nella corsia di marcia;
dapprima la vettura sembrava rimettersi in carreggiata ma, al sopraggiungere dell'autocarro, ha nuovamente deviato entrando in collisione con lo stesso;
si è trattato di pochi secondi. Preciso che dopo aver suonato il clacson l'autovettura era rientrata nella sua corsia per pochi secondi e subito dopo ha nuovamente invaso l'altra corsia colpendo l'autocarro”.
Già da queste due deposizioni, contrariamente a quanto accertato dal tribunale, emerge una dinamica del tutto diversa da quella prospettata nella sentenza. Non è infatti plausibile che un soggetto in stato pre-sincopatico, come vedremo quindi impossibilitato ad effettuare manovre di emergenza, si riallinei in carreggiata udendo il suono del clacson dell'autovettura che lo segue, per poi nuovamente sbandare. Detto comportamento deve sicuramente, o comunque anche ipoteticamente escludendo la certezza della pre-sincope, ascriversi a stanchezza, distrazione, colpo di sonno o comunque altre circostanze, come dedotto dall'appellante.
Se infatti il soggetto è in grado di attuare una manovra correttiva è sicuramente in grado di arrestarsi e, conseguentemente, non può trovarsi in stato pre-sincopatico. Quello che il Tribunale descrive come accaduto, “sincope, ovvero da perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida e breve durata”, appare proprio smentita dal comportamento precedente, ovverosia dal cambio di direzione conseguente al suono del clacson della se fosse stata affetta da Tes_1 sincope, e quindi avesse perso improvvisamente coscienza, non avrebbe ovviamente in alcun modo reagito.
Non solo, come vedremo, anche a voler ammettere l'esistenza di uno stato pre-sincopatico, esso dovrebbe, in assenza di implicazioni medico- fisiche, ricondursi a circostanze dipendenti da “stanchezza, sonno, digiuno, caldo eccessivo o emozione improvvisa…circostanze tutt'altro che imprevedibili ed inevitabili in quanto frutto di comportamenti dello stesso soggetto” (cfr. perizia medica di parte allegata fascicolo appellante), tali da indurre il soggetto ad evitare di mettersi alla guida di un veicolo.
Pagina 4 di 8 Nel punto n. 5 l'appellante evidenzia come il tribunale erroneamente abbia ritenuto che la fosse svenuta prima dell'impatto, fosse CP_4 rimasta svenuta subito dopo lo stesso e, dopo pochi minuti, si sarebbe ridestata al punto dal parlare col teste . Tes_2
Secondo il Tribunale invero le dichiarazioni della e del Tes_1 Tes_2 divergerebbero in relazione “alle condizioni della CP_4 Tes_1 riferisce che la donna fosse svenuta al suo arrivo mentre riferisce Tes_2 di una donna reattiva e che imputava l'incidente ad un abbaglio”. Da ciò derivava, secondo il Tribunale che “la sia giunta in soccorso Tes_1 della prima dell'autista del camion e che in questo intervallo CP_4 temporale possa ragionevolmente credersi che la inizialmente CP_4 svenuta, abbia ripreso coscienza al sopraggiungere del camionista”.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia autonomamente, senza motivazione alcuna, sulla base delle deposizioni testimoniali, tratto la conclusione che siccome la non rispondeva alla al CP_4 Tes_1 momento in cui lei era intervenuta, mentre aveva risposto al camionista
, ciò era dovuto ad uno svenimento ante urto e che quindi ciò Tes_2 deponeva per l'ipotesi della pre-sincope.
La doglianza è evidentemente fondata.
Non può certo trarsi alcuna conclusione dal fatto che la non CP_4 abbia risposto alla ed abbia risposto al Vento, giunto Tes_1 successivamente. E' più che plausibile che la fosse rimasta CP_4 scioccata nel tremendo schianto tra i due automezzi. Oltretutto lo spazio temporale tra l'arrivo dei due testimoni è evidentemente molto ristretto ed invero la afferma che “pur chiamando la conducente della Tes_1 stessa, la donna non rispondeva e sembrava priva di coscienza, tanto che ho creduto fosse morta…..immediatamente è sopraggiunto anche il camionista e io mi sono messa da parte e mi sono allontanata, andando dall'altra parte della strada;
successivamente ho visto che la donna avesse aperto gli occhi, ma la vedevo da lontano, non so dire se abbia scambiato delle parole con l'autista dell'autocarro coinvolto nell'incidente”.
Questa Corte dubita molto dell'avvenuto svenimento della CP_4 ritenendo poco plausibile che un soggetto svenga prima dell'impatto, rimanga per pochi secondi svenuto e, autonomamente, si rinvenga e riferisca al camionista di “aver avuto un abbaglio e non aver visto nulla. Preciso che la donna rispondeva alle mie domande e seppur dolorante, parlava”. Appare molto più plausibile che la fosse immobile e non CP_4 rispondesse alle domande della in conseguenza del violentissimo Tes_1 impatto e dello scoppio degli airbag, aprendo gli occhi immediatamente dopo allorché sopraggiungeva il teste cui rispondeva alle Tes_2 domande.
Oltretutto la ricordava benissimo gli eventi ed invero alla CP_4 Polizia Municipale ha riferito che “mi ricordo che mi girava la testa, le luci della galleria mi davano fastidio” (doc.18 dichiarazione CP_4 alla Polizia Municipale). Nel settimo punto l'appellante lamenta quanto accertato dal Tribunale in merito al fatto che la mancata evidenza scientifica/medica nel corso degli accertamenti ospedalieri non consente di escludere “che detto malore si sia effettivamente manifestato e sia stato l'unica causa
Pagina 5 di 8 dell'incidente stradale occorso”. Secondo l'appellante la cartella clinica dovrebbe portare ad escludere che la abbia avuto un malore improvviso ed imprevedibile CP_4 riconducibile ad una causa medica patologica. Dalla stessa, unitamente alle deduzioni del medico legale dott. agli atti, ad avviso di Per_2 questa Corte ben redatte e complete e condivisibili, la pre-sincope era semplicemente un disturbo ipotizzato all'ingresso dell'ospedale ma mai più richiamato all'atto delle dimissioni in cui si legge esclusivamente
“politrauma da incidente stradale”. L'esito di tutti gli accertamenti clinico-strumentali è stato negativo e pertanto la ricerca di una causa patologica della pre-sincope è risultata vana. Non vi sarebbe alcuna prova della se non la dichiarazione della stessa. Parte_2 CP_4
Nel numero 8 lamenta quanto accertato in sentenza in relazione al fatto che “per come evidenziato dallo stesso consulente tecnico di parte attrice nella sua relazione medica (pag.16), stante l'episodicità ed imprevedibilità delle manifestazioni sincopatiche, tali circostanze possono sfuggire ad una verifica postuma di natura medica e a volte possono trovare riscontro solo nelle dichiarazioni del diretto interessato
o su base testimoniale delle persone che hanno assistito ai fatti”; secondo l'appellante il consulente avrebbe reso si detta affermazione ma poi anche aggiunto, circostanza del tutto ignorata dal tribunale, che “si è già detto che al di là di cause mediche, patologiche, una sincope (o una pre-sincope) possono derivare da circostanze episodiche, funzionali, dipendenti dalla stanchezza, dal sonno, dal digiuno, dal caldo eccessivo, da un'emozione improvvisa. Si tratta, come appare evidente, di circostanze che sfuggono ad una verifica postuma di natura medica e possono trovare riscontro solo su base testimoniale del diretto interessato;
allo stesso modo si tratta di circostanze tutt'altro che imprevedibili ed inevitabili in quanto frutto di comportamenti dello stesso soggetto. E' evidente che chi si ponga alla guida di un'auto in condizioni di spossatezza, dopo digiuno prolungato, immerso in discussioni (anche telefoniche) su questioni delicate, dopo una brusca emozione, possa andare inconsapevolmente ed improvvisamente incontro a seppur fugaci perdita di attenzione e controllo del mezzo medicalmente riconducibili ad una pre-sincope”.
Secondo l'appellante quindi non solo non vi sarebbero prove dell'avvenuta pre-sincope, ma anche se essa fosse stata, in carenza di risultanze mediche, la causazione di ciò doveva attribuirsi al comportamento dell'agente e, conseguentemente, ciò non costituirebbe caso fortuito.
I motivi appaiono fondati. La prova dell'esistenza del malore improvviso, quindi del caso fortuito, spetta sempre al danneggiante (tra le tante Cass. Pen. 24132/16, Cass.
Pen. 41097/01).
Come sopra evidenziato dalle dichiarazioni rese dai testimoni non appare in alcun modo possibile stabilire con certezza che il sinistro si sia verificato a causa di una pre-sincope e, dalle risultanze mediche, non emergono patologie tali da confermare quest'ultima. La mera dichiarazione della non assume valenza alcuna dovendo essere CP_4 oggetto di adeguata prova a supporto, nella fattispecie non fornita.
Quanto affermato dalla Polizia Municipale nel proprio verbale,
Pagina 6 di 8 ovverosia che “non si è proceduto a contestare violazioni a carico della conducente del veicolo A in quanto trattasi di evento imprevedibile ed incontrollabile dovuto ad un malore, circostanza suffragata sia dalle dichiarazioni delle persone presenti che dal certificato medico”, non costituisce parimenti prova trattandosi di mere opinioni dei verbalizzanti non condivisibili per quanto sopra accertato. Dalla documentazione medica appare che alla sia stata redatta CP_4
“Diagnosi di accettazione” per “presincope con trauma cranico, toracico chiuso e sospette fratture costali ed infrazione del manubrio” ma dimessa con “politrauma da incidente stradale” (doc.34 fascicolo appellante), segno evidente che la presincope è stata esclusa in sede di dimissioni. Altrettanto significativo, e del tutto trascurato dal Tribunale, è che nella cartella clinica si legge “riferisce che, come altre volte, ha presentato cefalea e cervicalgia con vertigini e nausea;
a differenza, però, degli altri episodi vi è una lacuna mnesica sull'accaduto e la paziente non ricorda nulla dell'incidente stradale con dinamica maggiore”; il che porta a ritenere che la si sia posta imprudentemente alla guida e CP_4 quindi abbia concorso, anche a voler parlare di pre-sincope, nella causazione dell'evento e, pertanto, è esclusa la scriminante del caso fortuito.
Oltretutto non vi sono constatate e dimostrate cause mediche della invocata pre-sincope.
Non risulta contestata la dinamica del sinistro avvenuto per l'invasione della carreggiata dell'auto condotta dalla che andava a CP_4 collidere col mezzo proveniente dalla opposta direzione.
Per quel che riguarda la quantificazione dei danni essi devono quantificarsi in € 107.272,96 (oltre iva ove essa sia indetraibile per l'appellante, diversamente non costituendo costo) di cui € 100.702,96 per i costi di riparazione del mezzo (doc.19) ed € 6.570,00 per il recupero del mezzo (doc.20), oltre interessi legali trattandosi di debito di valuta essendo già state emesse fatture, dalle scadenze delle stesse al saldo e quindi rispettivamente dal 24.1.19 e 31.10.18 al saldo, ritenendo accoglibile quanto eccepito dall'appellato, non contestato dall'appellante, in merito alla differenza sul costo della manodopera di meccanica per danni non inerenti al sinistro (lamiera posteriore), risultando coinvolto l'autocarro esclusivamente nella parte anteriore al momento della collisione.
Tantomeno può essere accolto il richiesto lucro cessante poiché non è stata fornita prova della impossibilità di reperire automezzo sostitutivo ovvero procedere attraverso l'impiego degli altri automezzi di proprietà dell'appellante, anche con incremento dei viaggi degli stessi, a soddisfare le esigenze di carico per l'espletamento delle commesse.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del quantum deciso e, per questa fase, della minima attività istruttoria.
P.Q.M.
Pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
contro
[...] Controparte_1 quale successore di Controparte_2
e avverso la sentenza Controparte_3 Controparte_4 del Tribunale di Reggio Emilia n. 88/2023 del 21.01.23 (erroneamente indicato vista la udienza di p.c. del 20.7.2022) e pubblicata il CP_6
23.1.23
1) accoglie l'appello;
2) condanna la appellata costituita al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 107.272,96 (oltre iva ove essa sia indetraibile per l'appellante, diversamente non costituendo costo) oltre interessi legali sulla somma di € 100.702,96 dal 24.1.19 e sulla somma di € 6.570,00 dal 31.10.18 al saldo;
3) condanna la appellata costituita a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge per il giudizio di primo grado e in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.154,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge per questo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1264/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carla
[...]
Di Ciocco ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Parma, Strada
Nino Bixio 135, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
quale successore di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferroni
[...] ed elettivamente domiciliata in presso l'indirizzo di posta certificata del citato, come da mandato in atti - appellata –
E
e – appellati Controparte_3 Controparte_4 contumaci-
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 88/2023 del
21.01.23 (erroneamente indicato 2022 vista la udienza di p.c. del
20.7.2022) e pubblicata il 23.1.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
Pagina 1 di 8 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , proprietaria dell'autocarro cisterna targata Parte_1
EM135WV, conveniva in giudizio la Controparte_2
e rispettivamente Società Controparte_4 Controparte_3 assicuratrice, conduttrice e proprietario, della Land Rover targata EA
628 BT, per sentirsi riconoscere il diritto di risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 10 ottobre 2018 alle 08:30 circa sulla SS 63 nel Comune di Carpineti (RE), che quantificava in euro 174.974,49 di cui euro 131.959,09 per le riparazioni del veicolo, euro 8.015,40 per il traino dello stesso in officina ed euro
35.000,00 per il mancato guadagno seguente al fermo del veicolo per oltre tre mesi.
Restavano contumaci gli ultimi due citati e si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice da quale chiedeva respingersi la domanda poiché sussistente l'esimente del caso fortuito essendosi verificato un malore della conducente come riportato nella relazione resa dall'Autorità intervenuta.
La causa veniva istruita attraverso prove orali, respinta la CTU medica richiesta da parte attrice, e, all'esito, il Tribunale, seppur accertando l'invasione della corsia opposta da parte della Controparte_5 respingeva la domanda riconoscendo l'esistenza del caso fortuito eccepito dalla convenuta.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendo la condanna della sola assicurazione, identica domanda era stata avanzata in primo grado, al risarcimento del danno e quindi la riforma della stessa;
si costitutiva in giudizio l'appellata assicurazione chiedendo la conferma della stessa e veniva dichiarata la contumacia degli altri due appellati.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta errata, insufficiente contraddittoria valutazione delle prove e degli indizi, da parte del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 116 c.p.c. con riferimento
Pagina 2 di 8 all'onere probatorio di cui all'art. 2054 c.c. Elenca, e dettagliatamente osserva, nove punti della sentenza impugnata.
Nel primo punto, esclusivamente dimostrativo della correttezza del ragionamento del Tribunale e non contestativo, evidenzia come lo stesso abbia accertato che il conducente dell'autoveicolo coinvolto in un sinistro, ove responsabile, “non può limitarsi ad allegare che il sinistro sia derivato dal caso fortuito (nella specie, malore del conducente imputabile ad una pre-sincope) ma ha l'onere di provare il caso fortuito
e che lo sbandamento seguito al malore sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza, la cui dimostrazione in positivo spetta al conducente che invochi a suo favore una diversa ricostruzione del sinistro” (pag.
3-4 sentenza).
Lamenta che, nonostante questa corretta premessa, il Tribunale sia giunto poi alla conclusione dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza del malore in carenza di qualsivoglia prova in merito.
Nel secondo punto, non svolge lamentele dirette, ma si limita a ritrascrivere le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 [...]
, rese all'udienza del 28 ottobre 2021, per concludere che dalle Tes_2 stesse emerge “con chiarezza, non diversamente interpretabile, la repentinità della seconda uscita di corsia da parte di ” Controparte_4
(pag. 11 appello), la quale dopo che la aveva suonato il clacson, Tes_1 visto che la aveva invaso la altrui carreggiata, “subito rientrava CP_4 in carreggiata, ma “subito dopo”, “pochi secondi” dopo invadeva nuovamente (teste e “repentinamente” (teste ) la corsia Tes_1 Tes_2 opposta" (pag. 11 appello).
Sulla base di questo presupposto lamenta l'appellante nei punti 3 e 4, l'erronea deduzione del Tribunale secondo cui, “lo sbandamento antecedente all'impatto sia dovuto alla perdita del controllo del veicolo per un improvviso malore è avvalorato da un significativo indizio: il testimone ha riferito che immediatamente prima dell'impatto la Tes_3 macchina che la precedeva aveva già iniziato a sbandare, per poi ritornare in corsia avvertita dal suono del suo clacson del superamento della linea di mezzeria. Al contrario, subito dopo, nonostante sia Tes_3 che , suonando il clacson, abbiano tentato di allertare la Persona_1 conducente della Land Rover che invadeva la corsia opposta quest'ultima ha proseguito la marcia fino ad impattare contro il camion, senza tentare di correggere la traiettoria mediante una - nemmeno tardiva o inutile- azione di emergenza sul freno e sul volante….Proprio queste condotte anomale prodromiche consentono di escludere che la donna abbia investito il camion perché stanca distratta o assonnata
(altrimenti si sarebbe destata al suono insistente dei clacson degli altri due veicoli e avrebbe tentato manovre emergenziali) ma per essere affetta da sincope, ovvero da perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida e breve durata” (pag.8 sentenza).
Secondo l'appellante dalle deposizioni emergerebbe che la manovra tra la prima deviazione di carreggiata e la seconda sarebbe stata del tutto repentina, che potrebbe essere stata causata da molteplici motivi tra i quali anche un uso improprio del volante a seguito da un repentino rientro in corsia.
In nessuna delle due deposizioni sarebbe emerso il suono insistente dei
Pagina 3 di 8 clacson degli altri due veicoli descritto dal Tribunale al solo fine di avvalorare la propria tesi attribuendo l'urto al malore della conducente.
Quanto dedotto dall'appellante è condiviso da questa Corte. In nessuna delle due deposizioni emerge un prolungato uso del clacson da parte dei testimoni, né tantomeno, un tempo prolungato dell'evento o la possibile esclusione di altre cause scaturenti il sinistro. Invero il teste , interrogato sul fatto se fosse vero che “dopo poco Tes_2 che l'autovettura condotta da era rientrata nella Controparte_4 propria corsia di marcia, invadeva di nuovo la corsia opposta schiantandosi in pochi attimi contro la motrice dell'autocarro”, rispondeva “è vero. Infatti ho visto la vettura Land Rover che, giunta in prossimità dell'autocarro da me guidato, ha repentinamente sterzato venendomi addosso. Ho provato a suonare il clacson non sono riuscito ad evitare lo scontro, perché ormai era tardi, trovandosi di fronte a me”. Dello stesso tenore la deposizione secondo cui “ho visto una Tes_1 macchina procedere a zig zag nella mia stessa corsia di marcia e ho suonato il clacson per indurre l'autovettura che precedeva a rimettersi nella corsia di marcia;
dapprima la vettura sembrava rimettersi in carreggiata ma, al sopraggiungere dell'autocarro, ha nuovamente deviato entrando in collisione con lo stesso;
si è trattato di pochi secondi. Preciso che dopo aver suonato il clacson l'autovettura era rientrata nella sua corsia per pochi secondi e subito dopo ha nuovamente invaso l'altra corsia colpendo l'autocarro”.
Già da queste due deposizioni, contrariamente a quanto accertato dal tribunale, emerge una dinamica del tutto diversa da quella prospettata nella sentenza. Non è infatti plausibile che un soggetto in stato pre-sincopatico, come vedremo quindi impossibilitato ad effettuare manovre di emergenza, si riallinei in carreggiata udendo il suono del clacson dell'autovettura che lo segue, per poi nuovamente sbandare. Detto comportamento deve sicuramente, o comunque anche ipoteticamente escludendo la certezza della pre-sincope, ascriversi a stanchezza, distrazione, colpo di sonno o comunque altre circostanze, come dedotto dall'appellante.
Se infatti il soggetto è in grado di attuare una manovra correttiva è sicuramente in grado di arrestarsi e, conseguentemente, non può trovarsi in stato pre-sincopatico. Quello che il Tribunale descrive come accaduto, “sincope, ovvero da perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida e breve durata”, appare proprio smentita dal comportamento precedente, ovverosia dal cambio di direzione conseguente al suono del clacson della se fosse stata affetta da Tes_1 sincope, e quindi avesse perso improvvisamente coscienza, non avrebbe ovviamente in alcun modo reagito.
Non solo, come vedremo, anche a voler ammettere l'esistenza di uno stato pre-sincopatico, esso dovrebbe, in assenza di implicazioni medico- fisiche, ricondursi a circostanze dipendenti da “stanchezza, sonno, digiuno, caldo eccessivo o emozione improvvisa…circostanze tutt'altro che imprevedibili ed inevitabili in quanto frutto di comportamenti dello stesso soggetto” (cfr. perizia medica di parte allegata fascicolo appellante), tali da indurre il soggetto ad evitare di mettersi alla guida di un veicolo.
Pagina 4 di 8 Nel punto n. 5 l'appellante evidenzia come il tribunale erroneamente abbia ritenuto che la fosse svenuta prima dell'impatto, fosse CP_4 rimasta svenuta subito dopo lo stesso e, dopo pochi minuti, si sarebbe ridestata al punto dal parlare col teste . Tes_2
Secondo il Tribunale invero le dichiarazioni della e del Tes_1 Tes_2 divergerebbero in relazione “alle condizioni della CP_4 Tes_1 riferisce che la donna fosse svenuta al suo arrivo mentre riferisce Tes_2 di una donna reattiva e che imputava l'incidente ad un abbaglio”. Da ciò derivava, secondo il Tribunale che “la sia giunta in soccorso Tes_1 della prima dell'autista del camion e che in questo intervallo CP_4 temporale possa ragionevolmente credersi che la inizialmente CP_4 svenuta, abbia ripreso coscienza al sopraggiungere del camionista”.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia autonomamente, senza motivazione alcuna, sulla base delle deposizioni testimoniali, tratto la conclusione che siccome la non rispondeva alla al CP_4 Tes_1 momento in cui lei era intervenuta, mentre aveva risposto al camionista
, ciò era dovuto ad uno svenimento ante urto e che quindi ciò Tes_2 deponeva per l'ipotesi della pre-sincope.
La doglianza è evidentemente fondata.
Non può certo trarsi alcuna conclusione dal fatto che la non CP_4 abbia risposto alla ed abbia risposto al Vento, giunto Tes_1 successivamente. E' più che plausibile che la fosse rimasta CP_4 scioccata nel tremendo schianto tra i due automezzi. Oltretutto lo spazio temporale tra l'arrivo dei due testimoni è evidentemente molto ristretto ed invero la afferma che “pur chiamando la conducente della Tes_1 stessa, la donna non rispondeva e sembrava priva di coscienza, tanto che ho creduto fosse morta…..immediatamente è sopraggiunto anche il camionista e io mi sono messa da parte e mi sono allontanata, andando dall'altra parte della strada;
successivamente ho visto che la donna avesse aperto gli occhi, ma la vedevo da lontano, non so dire se abbia scambiato delle parole con l'autista dell'autocarro coinvolto nell'incidente”.
Questa Corte dubita molto dell'avvenuto svenimento della CP_4 ritenendo poco plausibile che un soggetto svenga prima dell'impatto, rimanga per pochi secondi svenuto e, autonomamente, si rinvenga e riferisca al camionista di “aver avuto un abbaglio e non aver visto nulla. Preciso che la donna rispondeva alle mie domande e seppur dolorante, parlava”. Appare molto più plausibile che la fosse immobile e non CP_4 rispondesse alle domande della in conseguenza del violentissimo Tes_1 impatto e dello scoppio degli airbag, aprendo gli occhi immediatamente dopo allorché sopraggiungeva il teste cui rispondeva alle Tes_2 domande.
Oltretutto la ricordava benissimo gli eventi ed invero alla CP_4 Polizia Municipale ha riferito che “mi ricordo che mi girava la testa, le luci della galleria mi davano fastidio” (doc.18 dichiarazione CP_4 alla Polizia Municipale). Nel settimo punto l'appellante lamenta quanto accertato dal Tribunale in merito al fatto che la mancata evidenza scientifica/medica nel corso degli accertamenti ospedalieri non consente di escludere “che detto malore si sia effettivamente manifestato e sia stato l'unica causa
Pagina 5 di 8 dell'incidente stradale occorso”. Secondo l'appellante la cartella clinica dovrebbe portare ad escludere che la abbia avuto un malore improvviso ed imprevedibile CP_4 riconducibile ad una causa medica patologica. Dalla stessa, unitamente alle deduzioni del medico legale dott. agli atti, ad avviso di Per_2 questa Corte ben redatte e complete e condivisibili, la pre-sincope era semplicemente un disturbo ipotizzato all'ingresso dell'ospedale ma mai più richiamato all'atto delle dimissioni in cui si legge esclusivamente
“politrauma da incidente stradale”. L'esito di tutti gli accertamenti clinico-strumentali è stato negativo e pertanto la ricerca di una causa patologica della pre-sincope è risultata vana. Non vi sarebbe alcuna prova della se non la dichiarazione della stessa. Parte_2 CP_4
Nel numero 8 lamenta quanto accertato in sentenza in relazione al fatto che “per come evidenziato dallo stesso consulente tecnico di parte attrice nella sua relazione medica (pag.16), stante l'episodicità ed imprevedibilità delle manifestazioni sincopatiche, tali circostanze possono sfuggire ad una verifica postuma di natura medica e a volte possono trovare riscontro solo nelle dichiarazioni del diretto interessato
o su base testimoniale delle persone che hanno assistito ai fatti”; secondo l'appellante il consulente avrebbe reso si detta affermazione ma poi anche aggiunto, circostanza del tutto ignorata dal tribunale, che “si è già detto che al di là di cause mediche, patologiche, una sincope (o una pre-sincope) possono derivare da circostanze episodiche, funzionali, dipendenti dalla stanchezza, dal sonno, dal digiuno, dal caldo eccessivo, da un'emozione improvvisa. Si tratta, come appare evidente, di circostanze che sfuggono ad una verifica postuma di natura medica e possono trovare riscontro solo su base testimoniale del diretto interessato;
allo stesso modo si tratta di circostanze tutt'altro che imprevedibili ed inevitabili in quanto frutto di comportamenti dello stesso soggetto. E' evidente che chi si ponga alla guida di un'auto in condizioni di spossatezza, dopo digiuno prolungato, immerso in discussioni (anche telefoniche) su questioni delicate, dopo una brusca emozione, possa andare inconsapevolmente ed improvvisamente incontro a seppur fugaci perdita di attenzione e controllo del mezzo medicalmente riconducibili ad una pre-sincope”.
Secondo l'appellante quindi non solo non vi sarebbero prove dell'avvenuta pre-sincope, ma anche se essa fosse stata, in carenza di risultanze mediche, la causazione di ciò doveva attribuirsi al comportamento dell'agente e, conseguentemente, ciò non costituirebbe caso fortuito.
I motivi appaiono fondati. La prova dell'esistenza del malore improvviso, quindi del caso fortuito, spetta sempre al danneggiante (tra le tante Cass. Pen. 24132/16, Cass.
Pen. 41097/01).
Come sopra evidenziato dalle dichiarazioni rese dai testimoni non appare in alcun modo possibile stabilire con certezza che il sinistro si sia verificato a causa di una pre-sincope e, dalle risultanze mediche, non emergono patologie tali da confermare quest'ultima. La mera dichiarazione della non assume valenza alcuna dovendo essere CP_4 oggetto di adeguata prova a supporto, nella fattispecie non fornita.
Quanto affermato dalla Polizia Municipale nel proprio verbale,
Pagina 6 di 8 ovverosia che “non si è proceduto a contestare violazioni a carico della conducente del veicolo A in quanto trattasi di evento imprevedibile ed incontrollabile dovuto ad un malore, circostanza suffragata sia dalle dichiarazioni delle persone presenti che dal certificato medico”, non costituisce parimenti prova trattandosi di mere opinioni dei verbalizzanti non condivisibili per quanto sopra accertato. Dalla documentazione medica appare che alla sia stata redatta CP_4
“Diagnosi di accettazione” per “presincope con trauma cranico, toracico chiuso e sospette fratture costali ed infrazione del manubrio” ma dimessa con “politrauma da incidente stradale” (doc.34 fascicolo appellante), segno evidente che la presincope è stata esclusa in sede di dimissioni. Altrettanto significativo, e del tutto trascurato dal Tribunale, è che nella cartella clinica si legge “riferisce che, come altre volte, ha presentato cefalea e cervicalgia con vertigini e nausea;
a differenza, però, degli altri episodi vi è una lacuna mnesica sull'accaduto e la paziente non ricorda nulla dell'incidente stradale con dinamica maggiore”; il che porta a ritenere che la si sia posta imprudentemente alla guida e CP_4 quindi abbia concorso, anche a voler parlare di pre-sincope, nella causazione dell'evento e, pertanto, è esclusa la scriminante del caso fortuito.
Oltretutto non vi sono constatate e dimostrate cause mediche della invocata pre-sincope.
Non risulta contestata la dinamica del sinistro avvenuto per l'invasione della carreggiata dell'auto condotta dalla che andava a CP_4 collidere col mezzo proveniente dalla opposta direzione.
Per quel che riguarda la quantificazione dei danni essi devono quantificarsi in € 107.272,96 (oltre iva ove essa sia indetraibile per l'appellante, diversamente non costituendo costo) di cui € 100.702,96 per i costi di riparazione del mezzo (doc.19) ed € 6.570,00 per il recupero del mezzo (doc.20), oltre interessi legali trattandosi di debito di valuta essendo già state emesse fatture, dalle scadenze delle stesse al saldo e quindi rispettivamente dal 24.1.19 e 31.10.18 al saldo, ritenendo accoglibile quanto eccepito dall'appellato, non contestato dall'appellante, in merito alla differenza sul costo della manodopera di meccanica per danni non inerenti al sinistro (lamiera posteriore), risultando coinvolto l'autocarro esclusivamente nella parte anteriore al momento della collisione.
Tantomeno può essere accolto il richiesto lucro cessante poiché non è stata fornita prova della impossibilità di reperire automezzo sostitutivo ovvero procedere attraverso l'impiego degli altri automezzi di proprietà dell'appellante, anche con incremento dei viaggi degli stessi, a soddisfare le esigenze di carico per l'espletamento delle commesse.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del quantum deciso e, per questa fase, della minima attività istruttoria.
P.Q.M.
Pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
contro
[...] Controparte_1 quale successore di Controparte_2
e avverso la sentenza Controparte_3 Controparte_4 del Tribunale di Reggio Emilia n. 88/2023 del 21.01.23 (erroneamente indicato vista la udienza di p.c. del 20.7.2022) e pubblicata il CP_6
23.1.23
1) accoglie l'appello;
2) condanna la appellata costituita al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 107.272,96 (oltre iva ove essa sia indetraibile per l'appellante, diversamente non costituendo costo) oltre interessi legali sulla somma di € 100.702,96 dal 24.1.19 e sulla somma di € 6.570,00 dal 31.10.18 al saldo;
3) condanna la appellata costituita a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge per il giudizio di primo grado e in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.154,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge per questo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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