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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ANDRISANI MARCO
- APPELLANTE -
E
rapp.ta e difesa dall'avv. CAFARO Controparte_1
MARIA CELESTE
- APPELLATA –
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.11.2023, l'
[...]
proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 5092/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002147000 con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 02820180003569614000 relativa a crediti della per sanzione amministrativa Controparte_2 per violazione al Codice della Strada.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva ammissibile e fondata la domanda, benché fosse stata provata la regolare notifica della predetta cartella.
Si costituiva l'appellata originaria opponente, la quale eccepiva essenzialmente l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello.
Preliminarmente, occorre dire che non sussiste la nullità della citazione evidenziata da parte appellata, dal momento che anche dopo la riforma cd. AR (d. lgs. 149/2022) il termine per la costituzione in giudizio del convenuto in appello è quello di 20 giorni prima dell'udienza, come chiarito definitivamente dalla modifica all'art. 347 c.p.c. dal d. lgs. 164/2024 (cd. correttivo AR).
Detto ciò, l'appello è fondato per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provata la notifica della cartella de qua, laddove invece già in primo grado l' aveva fornito prova documentale CP_3 dell'intervenuta regolare notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), producendo la relata di notifica della cartella, da cui si evince che il messo notificatore tentava la notifica presso la residenza della debitrice (esattamente individuata) per due volte, nonché la copia dell'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Bellona e la copia della raccomandata a.r. di avviso di avvenuta notifica con allegata distinta di spedizione e copia dell'avviso di ricevimento della stessa perfezionatasi per compiuta giacenza in data
2.7.2018.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non era invece necessario produrre il certificato di residenza della appellata, richiesto solo in caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta).
2 Una volta provata la regolare notifica della cartella, diviene inammissibile la eccezione sollevata dall'attrice in primo grado in ordine alla omessa notificazione del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, in virtù del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. S.U.
22080/2017).
Nel caso di specie, la domanda in primo grado è stata proposta con citazione (anziché con ricorso) ed è stata iscritta a ruolo (momento equivalente al deposito del ricorso) in data 23.5.2023 ovvero ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta, come detto, il 2.7.2018.
Quanto agli altri motivi di opposizione proposti in primo grado e non considerati, in quanto assorbiti, dal Giudice di
Pace, essi risultano altresì infondati.
In particolare, quanto al vizio di motivazione della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, esso risulta non sussistente, dal momento che detto atto ha evidentemente il contenuto minimo sufficiente all'individuazione della pretesa creditoria, richiamando la precedente cartella di pagamento che, come detto, risulta regolarmente notificata.
3 Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, essa è infondata tenuto conto dell'anno di riferimento della sanzione amministrativa (2013), della data di notifica della cartella (2.7.2018) e della data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (14.10.2022).
Pertanto, l'appello deve essere accolto con conseguenziale riforma integrale della sentenza impugnata.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, esse vanno poste a carico di parte opponente / appellata, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
B) in riforma della sentenza n. 5092/2023 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002147000 con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 02820180003569614000;
C) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
456,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, e, quanto al presente grado, in € 850,50, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ANDRISANI MARCO
- APPELLANTE -
E
rapp.ta e difesa dall'avv. CAFARO Controparte_1
MARIA CELESTE
- APPELLATA –
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.11.2023, l'
[...]
proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 5092/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002147000 con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 02820180003569614000 relativa a crediti della per sanzione amministrativa Controparte_2 per violazione al Codice della Strada.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva ammissibile e fondata la domanda, benché fosse stata provata la regolare notifica della predetta cartella.
Si costituiva l'appellata originaria opponente, la quale eccepiva essenzialmente l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello.
Preliminarmente, occorre dire che non sussiste la nullità della citazione evidenziata da parte appellata, dal momento che anche dopo la riforma cd. AR (d. lgs. 149/2022) il termine per la costituzione in giudizio del convenuto in appello è quello di 20 giorni prima dell'udienza, come chiarito definitivamente dalla modifica all'art. 347 c.p.c. dal d. lgs. 164/2024 (cd. correttivo AR).
Detto ciò, l'appello è fondato per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provata la notifica della cartella de qua, laddove invece già in primo grado l' aveva fornito prova documentale CP_3 dell'intervenuta regolare notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), producendo la relata di notifica della cartella, da cui si evince che il messo notificatore tentava la notifica presso la residenza della debitrice (esattamente individuata) per due volte, nonché la copia dell'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Bellona e la copia della raccomandata a.r. di avviso di avvenuta notifica con allegata distinta di spedizione e copia dell'avviso di ricevimento della stessa perfezionatasi per compiuta giacenza in data
2.7.2018.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non era invece necessario produrre il certificato di residenza della appellata, richiesto solo in caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta).
2 Una volta provata la regolare notifica della cartella, diviene inammissibile la eccezione sollevata dall'attrice in primo grado in ordine alla omessa notificazione del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, in virtù del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. S.U.
22080/2017).
Nel caso di specie, la domanda in primo grado è stata proposta con citazione (anziché con ricorso) ed è stata iscritta a ruolo (momento equivalente al deposito del ricorso) in data 23.5.2023 ovvero ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta, come detto, il 2.7.2018.
Quanto agli altri motivi di opposizione proposti in primo grado e non considerati, in quanto assorbiti, dal Giudice di
Pace, essi risultano altresì infondati.
In particolare, quanto al vizio di motivazione della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, esso risulta non sussistente, dal momento che detto atto ha evidentemente il contenuto minimo sufficiente all'individuazione della pretesa creditoria, richiamando la precedente cartella di pagamento che, come detto, risulta regolarmente notificata.
3 Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, essa è infondata tenuto conto dell'anno di riferimento della sanzione amministrativa (2013), della data di notifica della cartella (2.7.2018) e della data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (14.10.2022).
Pertanto, l'appello deve essere accolto con conseguenziale riforma integrale della sentenza impugnata.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, esse vanno poste a carico di parte opponente / appellata, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
B) in riforma della sentenza n. 5092/2023 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002147000 con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 02820180003569614000;
C) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
456,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, e, quanto al presente grado, in € 850,50, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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