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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 906/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OV RI LE DE IO (c.f. ), con domicilio eletto CodiceFiscale_2 in Bari alla Via Giosuè Carducci n. 11
pec: Email_1
APPELLANTE – appellato incidentale
Contro
:
(c.f.: ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Ciuffreda (c.f. C.F._4 C.F._5
con domicilio eletto TA al Corso Matino n. 211,
[...]
pec: Email_2
APPELLATI – appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la sentenza NR. 954/2021, pronunciata dal Tribunale di
Bari in data 18 aprile 2021, pubblicata in data 19 aprile 2021, a definizione del giudizio RG 92000273/2011, notificata in data 28 aprile 2021. Appello del 28 maggio
2021. Conclusioni: All'udienza del 7 giugno 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio e esponendo al Giudice di prime cure Controparte_1 CP_2 le seguenti ragioni: in data 15 giugno 2000 aveva stipulato con i convenuti un contratto preliminare per l'acquisto di un box, al corrispettivo convenuto di lire
30.000.000; tra il 2203 e il 2004 i promissari venditori realizzavano una costruzione sulla colonna d'aria di pertinenza del box, arrecando pregiudizio alla palazzina e non demolivano la nuova opera, nonostante solleciti in tal senso. Chiedeva pertanto ne venisse dichiarato l'inadempimento e pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. nonché la demolizione dell'opera o il corrispettivo dell'indennità di sopraelevazione.
Si costituivano i convenuti eccependo la prescrizione del diritto e nel merito la nullità del contratto mancando una sottoscrizione leggibile;
chiedevano la restituzione del bene promesso in vendita, detenuto dall'attore, con risarcimento del danno.
La causa veniva trattenuta in decisione, poi rimessa sul ruolo e, rigettata la richiesta di CTU, decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda principale veniva respinta e la domanda riconvenzionale accolta in parte.
Il Giudice, soprasseduta l'eccezione di prescrizione, comunque non meritevole di accoglimento, riteneva nullo il contratto preliminare per l'assenza di un valido consenso, atteso che il bene promesso in vendita era in comunione indivisa con altri soggetti che non avevano preso parte alla stipula, come del resto ammesso dallo stesso attore, atteso che il bene, pur promesso ai convenuti con una scrittura privata del 1996, era agli stessi pervenuta solo a seguito di formale contratto di divisione del
2005, così rendendosi nulla la scrittura privata del 15 giugno 2000, non già per difetto di sottoscrizione ma per la mancata formazione di una valida volontà, essendo prive di autonomia le manifestazioni di volontà provenienti da alcuni dei condividenti, sicché la mancanza originaria del vincolo per uno o più dei comproprietari faceva pag. 2/9 venir meno la possibilità di eseguire il contratto in forma specifica, non essendo accogliibile alcuna altra domanda, nemmeno quella di restituzione del corrispettivo versato, mancando specifica domanda in tal senso, essendo stata avanzata solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta in sede di precisazione dlele conclusioni.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Giudice la qualificava azione personale di restituzione e non di revindica;
riteneva non accogliibile la domanda di risarcimento per occupazione sine titulo, non essendo stato allegato il pregiudizio subito, neppure in via presuntiva.
La domanda principale veniva rigettata, accolta in parete la domanda riconvenzionale e le spese di lite compensate.
3: secondo grado del giudizio
Veniva proposto appello in unico capo, chiedendosi la riforma integrale della sentenza appellata, atteso che il Giudice di prime cure aveva errato nel considerare il contratto preliminare datato 14.6.2020 come nullo, decidendo ultra petita, non essendo mai stata formalizzata domanda di nullità per mancanza di consenso da parte dei promissari venditori.
La fattispecie andava inquadrata quale "contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui", sottoposto alla condizione sospensiva che il bene alienato venisse assegnato nella divisione ai condomini venditori, così come avveniva;
fattispecie pienamente ammissibile e valida, che non comportava alcuna nullità.
Inoltre, il condividente poteva disporre della totalità delle quote, con efficacia reale, con un atto a efficacia differita, come nel caso di specie.
In sostanza, il promittente venditore, laddove non proprietario esclusivo dell'intera
“cosa” oggetto della promessa, prima della stipula dell'atto definitivo, aveva l'onere di impegnarsi a divenire proprietario delle altre quote, per onorare il suo impegno: e nel caso di specie i promettenti venditori e , si erano procurati nel 2005, CP_1 CP_2 mediante atto pubblico di divisione - le quote che loro assegnate con l'atto preliminare di divisione del 1996. E alla data del 11.1.2010, della richiesta della formalizzazione dell'atto pubblico da parte dell che fissava anche Pt_1 appuntamento presso il Notaio per la stipula, dandone comunicazione ai coniugi e , i promittenti venditori potevano disporre autonomamente del CP_1 CP_2 diritto di proprietà del bene promesso in vendita. pag. 3/9 Il Giudice di primo grado aveva anche errato nel ritenere non provata la condotta inadempiente dei convenuti, atteso che la stessa era insita nella stessa domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ex art. 2932 cc.
Inoltre la domanda formulata nella memoria art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6 era pienamente ammissibile quale emendatio libelli, non corrispondendo al vero che la stessa non fosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendola come rinunciata, atteso che le conclusioni erano state formulate con la richiesta di accoglimento di tutte le domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni attoree già formulate e dedotte nei propri atti e verbali di causa;
quindi anche quella relativa alla condanna di rimborso della controparte delle somme percepite a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare, che lo stesso Giudicante di primo grado riportava come effettivamente versate.
Concludeva pertanto chiedendo la riforma della sentenza nei sensi esposti nel gravame.
Si costituivano in giudizio gli appellati, spiegando appello incidentale.
Nel merito, deducevano la inammissibilità dell'appello e la nullità del contratto preliminare per difetto di un valido consenso dei comproprietari: al momento della stipula del contratto preliminare i promittenti venditori non potevano disporre autonomamente del bene in quanto comproprietari dello stesso unitamente ad altri soggetti estranei al contratto. Era dunque precluso loro qualsiasi atto di disposizione sul bene, se non previo consenso di tutti gli altri condividenti, mai regolarmente prestato. Inoltre, il preliminare era stato sottoscritto dal genitore di , Parte_1 sig. , senza che fosse mai stato rilasciato regolare mandato. Ogni altra Parte_3 domanda era da ritenersi infondata, alla luce della chiara esposizione del giudice di prime cure.
Veniva proposto appello incidentale riproponendosi l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine ordinario decennale, atteso che la missiva dell'11.01.2010
– citata in sentenza - non recava alcun avviso di ricevimento volto a comprovare l'avvenuta ricezione della predetta e perché non inoltrata presso la residenza dei promissari venditori né presso il loro domicilio;
il termine di prescrizione non poteva ritenersi interrotto dalle missive prodotte da controparte nel proprio fascicolo datate
30 marzo 2004 e 12 novembre 2007 giacché le stesse venivano formulate per
"diffidare dal proseguire le opere di ampliamento e costruzione dell'immobile de quo"
pag. 4/9 (cfr. doc. allegato n. 5 fascicolo di controparte) nonché per "chiedere la demolizione dell'opera eseguita sul terrazzo dell'immobile de quo"(cfr. doc. allegato n. 6 fascicolo di controparte). A tali missive seguiva l'azione giudiziale per denuncia di nuova opera che non può ritenersi interruttiva dell'azione poi esercitata e definita dalla sentenza appellata. Rappresentava altresì che l'attore, dopo aver abbandonato la tesi interruttiva della prescrizione ancorata alle due missive citate, in sede di comparsa conclusionale insisteva che tale atto interruttivo si rinveniva nella nota fax di riscontro alla missiva dell'avv. Mangino del 03.12.2009 (prodotta con la II memoria ex art. 183
c.p.c. dall'attore) disconosciuta tempestivamente dalla difesa degli appellati e per la quale non venne formulata alcuna istanza di verificazione. Non vi è traccia nel lasso di tempo decennale trascorso tra la stipula del preliminare (14 giugno 2000) e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (13 marzo 2011) di un invito formale da parte del promittente acquirente alla stipula del rogito o un atto volto a far valere i diritti derivanti dal preliminare. Inoltre, non era mai stato concesso il possesso anticipato dell'immobile promesso in vendita ma lo stesso era stato occupato sine titulo. Si chiedeva pertanto che venisse dichiarata la prescrizione decennale dei diritti derivanti della scrittura privata del 15.06.2000 e in via incidentale venisse dichiarata la nullità della scrittura per mancanza del requisito n. 1 art. 1325 c.c. stante l'apposizione in calce alla scrittura della firma di e non di , Parte_3 Parte_1 promissario acquirente, essendo il primo privo di titolo rappresentativo.
Così definita la posizione delle parti, la causa perveniva all'udienza del 7 giugno
2024 allorquando veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione
Le questioni sottoposte dalle parti all'attenzione della Corte vanno necessariamente esaminate secondo l'ordine di importanza e secondo la rilevanza che il loro eventuale accoglimento potrebbe avere rispetto alla decisione finale.
In via preliminare, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione, disattesa dal
Giudice di prime cure e riproposta nella forma dell'appello incidentale, vanno richiamati gli elementi essenziali del contratto del 14 giugno 2000, con il quale e promettevano di vendere in favore di Controparte_1 CP_2
(per sé o per persona da nominare) un box auto. Nel corpo Parte_1 dell'atto si dava atto che veniva corrisposto l'intero prezzo pattuito, pari a Lire
30.000.000; proprietà e possesso sarebbero passati al futuro acquirente dalla data pag. 5/9 dell'atto notarile, da stipularsi a semplice richiesta. Nel corpo del preliminare veniva specificato che l'immobile era in proprietà indivisa con altri ma che lo stesso era stato assegnato agli odierni appellati in virtù di una scrittura privata di divisione, di cui l prendeva atto senza riserve. L'atto veniva sottoscritto, da soggetto che Pt_1 così si identificava: Padre mentre la piantina era sottoscritta nel Parte_1 seguente modo: Padre ( o Santo). Persona_1
Nel corpo del preliminare veniva altresì previsto il rilascio di procura speciale di essi coniugi in favore di poi rilasciata in data 19 giugno 2000 ed Parte_1 acquisita al fascicolo di primo grado in copia recante l'autentica notarile.
In data 30 marzo 2004, a mezzo del precedente difensore, – Parte_1 definendosi proprietario dell'immobile oggetto di contratto - inviava ai coniugi e una raccomandata di cui è provata la ricezione con la quale li CP_1 CP_2 diffidava dal proseguire le opere di ampliamento e costruzione sull'immobile suddetto, eseguite senza autorizzazione. Veniva promosso ricorso per denuncia di nuova opera, dichiarato inammissibile stante il completamento dei lavori. Con successiva lettera del
12 novembre 2007 di cui vi è prova di ricezione veniva chiesta la demolizione delle opere;
In data 3 dicembre 2009 il precedente difensore dei coniugi invitava il CP_1
Sig. ad intestarsi il box ed a corrispondere le spese dell'ICI Parte_1 dall'anno 2000 alla detta data, essendo trascorsi ben 9 anni dalla promessa di vendita. La detta lettera non è sottoscritta dai coniugi ma solo dall'Avv. CP_1
OC Mangino, al quale venne comunicato .- a mezzo fax – l'invito a recarsi presso lo studio del Notaio , scelto dal promissario acquirente, per le ore 16.30 del 18 Per_2 gennaio 2010 per la stipula.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ritiene la Corte di poter aderire all'orientamento prevalente della S.C., sicché, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Nel caso di specie, la nota inviata a mezzo fax l'11 gennaio 2010 presenta contenuto idoneo ad interrompere la prescrizione;
la stessa reca sul retro il rapporto pag. 6/9 di invio da parte del nr. 0884/550859 (corrispondete all'Avv. Minuti) ed il rapporto di ricezione al nr. 0881/310846, corrispondente a quello dell'Avv. Mangino, che aveva in data 3 dicembre 2009 inviato una lettera di messa in mora per conto dei coniugi e al sig. . CP_1 CP_2 Parte_1
Tuttavia, benché tra le due comunicazioni (quella inviata dall'Avv. Mangino all e quella inviata dall'Avv. Minuti all'Avv. Mangino) vi sia stretta Pt_1 correlazione, emerge come la seconda – si ribadisce: quella inviata all'Avv. Mangino e non ai coniugi – non presenti i requisiti minimi per essere definita Parte_4 interruttiva della prescrizione, assumendo rilievo pregnante la circostanza che la richiesta non è stata inviata al soggetto debitore della prestazione, ma ad un terzo, anche se qualificato.
Sul punto, la S.C. si è pronunciata anche di recente (Cassazione civile sez. II,
25/04/2025, n. 10916) affermando che ai fini della costituzione in mora del debitore
e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
Argomentando a contrariis, se per l'invio della messa in mora ai fini interruttivi può essere sufficiente dichiarare che lo stesso viene effettuato per conto di altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti, altrettanto non può dirsi allorquando il destinatario dell'atto interruttivo non sia il soggetto obbligato, ma un terzo.
Ciò vale a dire che dalla disamina complessiva degli atti si può concludere che la prescrizione fu interrotta da un lato dalla nota dell'Avv. Mangino, che costituiva in mora della prestazione nella persona dell e altrettanto non può dirsi della Pt_1 nota dell'Avv. Minuti, inidonea, per quanto esposto, a costituire in mora i debitori della prestazione né può assumere valenza l'invito a stipulare l'atto innanzi al Notaio inviato presso il domicilio del legale che si era dichiarato loro difensore nella speculare messa in mora.
L'eccezione di prescrizione va pertanto accolta, con accoglimento dell'appello pag. 7/9 incidentale e rigetto – consequenziale – dell'appello principale.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa, ai minimi tariffari, stante la poca complessità della vicenda.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante principale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 906/2021, proposta da Parte_1 contro e avverso la sentenza nr. 954/2021, Controparte_1 CP_2 pronunciata dal Tribunale di Bari in data 18 aprile 2021, pubblicata in data 19 aprile
2021, a definizione del giudizio RG 92000273/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello incidentale ed a totale riforma della sentenza appellata dichiara l'intervenuta prescrizione decennale estintiva del contratto preliminare intercorso tra e e , con conseguente Parte_1 Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello principale;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e che, come da motivazione, liquida Controparte_1 CP_2 quanto al primo grado in €uro 2.540,00 e quanto al secondo grado in €uro
2.906,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU corrisposto, con attribuzione in favore del difensore costituito, Avv. Alberto Ciuffreda, dichiaratosi anticipatario;
pag. 8/9 C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante principale i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OV RI LE DE IO (c.f. ), con domicilio eletto CodiceFiscale_2 in Bari alla Via Giosuè Carducci n. 11
pec: Email_1
APPELLANTE – appellato incidentale
Contro
:
(c.f.: ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Ciuffreda (c.f. C.F._4 C.F._5
con domicilio eletto TA al Corso Matino n. 211,
[...]
pec: Email_2
APPELLATI – appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la sentenza NR. 954/2021, pronunciata dal Tribunale di
Bari in data 18 aprile 2021, pubblicata in data 19 aprile 2021, a definizione del giudizio RG 92000273/2011, notificata in data 28 aprile 2021. Appello del 28 maggio
2021. Conclusioni: All'udienza del 7 giugno 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio e esponendo al Giudice di prime cure Controparte_1 CP_2 le seguenti ragioni: in data 15 giugno 2000 aveva stipulato con i convenuti un contratto preliminare per l'acquisto di un box, al corrispettivo convenuto di lire
30.000.000; tra il 2203 e il 2004 i promissari venditori realizzavano una costruzione sulla colonna d'aria di pertinenza del box, arrecando pregiudizio alla palazzina e non demolivano la nuova opera, nonostante solleciti in tal senso. Chiedeva pertanto ne venisse dichiarato l'inadempimento e pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. nonché la demolizione dell'opera o il corrispettivo dell'indennità di sopraelevazione.
Si costituivano i convenuti eccependo la prescrizione del diritto e nel merito la nullità del contratto mancando una sottoscrizione leggibile;
chiedevano la restituzione del bene promesso in vendita, detenuto dall'attore, con risarcimento del danno.
La causa veniva trattenuta in decisione, poi rimessa sul ruolo e, rigettata la richiesta di CTU, decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda principale veniva respinta e la domanda riconvenzionale accolta in parte.
Il Giudice, soprasseduta l'eccezione di prescrizione, comunque non meritevole di accoglimento, riteneva nullo il contratto preliminare per l'assenza di un valido consenso, atteso che il bene promesso in vendita era in comunione indivisa con altri soggetti che non avevano preso parte alla stipula, come del resto ammesso dallo stesso attore, atteso che il bene, pur promesso ai convenuti con una scrittura privata del 1996, era agli stessi pervenuta solo a seguito di formale contratto di divisione del
2005, così rendendosi nulla la scrittura privata del 15 giugno 2000, non già per difetto di sottoscrizione ma per la mancata formazione di una valida volontà, essendo prive di autonomia le manifestazioni di volontà provenienti da alcuni dei condividenti, sicché la mancanza originaria del vincolo per uno o più dei comproprietari faceva pag. 2/9 venir meno la possibilità di eseguire il contratto in forma specifica, non essendo accogliibile alcuna altra domanda, nemmeno quella di restituzione del corrispettivo versato, mancando specifica domanda in tal senso, essendo stata avanzata solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta in sede di precisazione dlele conclusioni.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Giudice la qualificava azione personale di restituzione e non di revindica;
riteneva non accogliibile la domanda di risarcimento per occupazione sine titulo, non essendo stato allegato il pregiudizio subito, neppure in via presuntiva.
La domanda principale veniva rigettata, accolta in parete la domanda riconvenzionale e le spese di lite compensate.
3: secondo grado del giudizio
Veniva proposto appello in unico capo, chiedendosi la riforma integrale della sentenza appellata, atteso che il Giudice di prime cure aveva errato nel considerare il contratto preliminare datato 14.6.2020 come nullo, decidendo ultra petita, non essendo mai stata formalizzata domanda di nullità per mancanza di consenso da parte dei promissari venditori.
La fattispecie andava inquadrata quale "contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui", sottoposto alla condizione sospensiva che il bene alienato venisse assegnato nella divisione ai condomini venditori, così come avveniva;
fattispecie pienamente ammissibile e valida, che non comportava alcuna nullità.
Inoltre, il condividente poteva disporre della totalità delle quote, con efficacia reale, con un atto a efficacia differita, come nel caso di specie.
In sostanza, il promittente venditore, laddove non proprietario esclusivo dell'intera
“cosa” oggetto della promessa, prima della stipula dell'atto definitivo, aveva l'onere di impegnarsi a divenire proprietario delle altre quote, per onorare il suo impegno: e nel caso di specie i promettenti venditori e , si erano procurati nel 2005, CP_1 CP_2 mediante atto pubblico di divisione - le quote che loro assegnate con l'atto preliminare di divisione del 1996. E alla data del 11.1.2010, della richiesta della formalizzazione dell'atto pubblico da parte dell che fissava anche Pt_1 appuntamento presso il Notaio per la stipula, dandone comunicazione ai coniugi e , i promittenti venditori potevano disporre autonomamente del CP_1 CP_2 diritto di proprietà del bene promesso in vendita. pag. 3/9 Il Giudice di primo grado aveva anche errato nel ritenere non provata la condotta inadempiente dei convenuti, atteso che la stessa era insita nella stessa domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ex art. 2932 cc.
Inoltre la domanda formulata nella memoria art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6 era pienamente ammissibile quale emendatio libelli, non corrispondendo al vero che la stessa non fosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendola come rinunciata, atteso che le conclusioni erano state formulate con la richiesta di accoglimento di tutte le domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni attoree già formulate e dedotte nei propri atti e verbali di causa;
quindi anche quella relativa alla condanna di rimborso della controparte delle somme percepite a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare, che lo stesso Giudicante di primo grado riportava come effettivamente versate.
Concludeva pertanto chiedendo la riforma della sentenza nei sensi esposti nel gravame.
Si costituivano in giudizio gli appellati, spiegando appello incidentale.
Nel merito, deducevano la inammissibilità dell'appello e la nullità del contratto preliminare per difetto di un valido consenso dei comproprietari: al momento della stipula del contratto preliminare i promittenti venditori non potevano disporre autonomamente del bene in quanto comproprietari dello stesso unitamente ad altri soggetti estranei al contratto. Era dunque precluso loro qualsiasi atto di disposizione sul bene, se non previo consenso di tutti gli altri condividenti, mai regolarmente prestato. Inoltre, il preliminare era stato sottoscritto dal genitore di , Parte_1 sig. , senza che fosse mai stato rilasciato regolare mandato. Ogni altra Parte_3 domanda era da ritenersi infondata, alla luce della chiara esposizione del giudice di prime cure.
Veniva proposto appello incidentale riproponendosi l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine ordinario decennale, atteso che la missiva dell'11.01.2010
– citata in sentenza - non recava alcun avviso di ricevimento volto a comprovare l'avvenuta ricezione della predetta e perché non inoltrata presso la residenza dei promissari venditori né presso il loro domicilio;
il termine di prescrizione non poteva ritenersi interrotto dalle missive prodotte da controparte nel proprio fascicolo datate
30 marzo 2004 e 12 novembre 2007 giacché le stesse venivano formulate per
"diffidare dal proseguire le opere di ampliamento e costruzione dell'immobile de quo"
pag. 4/9 (cfr. doc. allegato n. 5 fascicolo di controparte) nonché per "chiedere la demolizione dell'opera eseguita sul terrazzo dell'immobile de quo"(cfr. doc. allegato n. 6 fascicolo di controparte). A tali missive seguiva l'azione giudiziale per denuncia di nuova opera che non può ritenersi interruttiva dell'azione poi esercitata e definita dalla sentenza appellata. Rappresentava altresì che l'attore, dopo aver abbandonato la tesi interruttiva della prescrizione ancorata alle due missive citate, in sede di comparsa conclusionale insisteva che tale atto interruttivo si rinveniva nella nota fax di riscontro alla missiva dell'avv. Mangino del 03.12.2009 (prodotta con la II memoria ex art. 183
c.p.c. dall'attore) disconosciuta tempestivamente dalla difesa degli appellati e per la quale non venne formulata alcuna istanza di verificazione. Non vi è traccia nel lasso di tempo decennale trascorso tra la stipula del preliminare (14 giugno 2000) e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (13 marzo 2011) di un invito formale da parte del promittente acquirente alla stipula del rogito o un atto volto a far valere i diritti derivanti dal preliminare. Inoltre, non era mai stato concesso il possesso anticipato dell'immobile promesso in vendita ma lo stesso era stato occupato sine titulo. Si chiedeva pertanto che venisse dichiarata la prescrizione decennale dei diritti derivanti della scrittura privata del 15.06.2000 e in via incidentale venisse dichiarata la nullità della scrittura per mancanza del requisito n. 1 art. 1325 c.c. stante l'apposizione in calce alla scrittura della firma di e non di , Parte_3 Parte_1 promissario acquirente, essendo il primo privo di titolo rappresentativo.
Così definita la posizione delle parti, la causa perveniva all'udienza del 7 giugno
2024 allorquando veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione
Le questioni sottoposte dalle parti all'attenzione della Corte vanno necessariamente esaminate secondo l'ordine di importanza e secondo la rilevanza che il loro eventuale accoglimento potrebbe avere rispetto alla decisione finale.
In via preliminare, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione, disattesa dal
Giudice di prime cure e riproposta nella forma dell'appello incidentale, vanno richiamati gli elementi essenziali del contratto del 14 giugno 2000, con il quale e promettevano di vendere in favore di Controparte_1 CP_2
(per sé o per persona da nominare) un box auto. Nel corpo Parte_1 dell'atto si dava atto che veniva corrisposto l'intero prezzo pattuito, pari a Lire
30.000.000; proprietà e possesso sarebbero passati al futuro acquirente dalla data pag. 5/9 dell'atto notarile, da stipularsi a semplice richiesta. Nel corpo del preliminare veniva specificato che l'immobile era in proprietà indivisa con altri ma che lo stesso era stato assegnato agli odierni appellati in virtù di una scrittura privata di divisione, di cui l prendeva atto senza riserve. L'atto veniva sottoscritto, da soggetto che Pt_1 così si identificava: Padre mentre la piantina era sottoscritta nel Parte_1 seguente modo: Padre ( o Santo). Persona_1
Nel corpo del preliminare veniva altresì previsto il rilascio di procura speciale di essi coniugi in favore di poi rilasciata in data 19 giugno 2000 ed Parte_1 acquisita al fascicolo di primo grado in copia recante l'autentica notarile.
In data 30 marzo 2004, a mezzo del precedente difensore, – Parte_1 definendosi proprietario dell'immobile oggetto di contratto - inviava ai coniugi e una raccomandata di cui è provata la ricezione con la quale li CP_1 CP_2 diffidava dal proseguire le opere di ampliamento e costruzione sull'immobile suddetto, eseguite senza autorizzazione. Veniva promosso ricorso per denuncia di nuova opera, dichiarato inammissibile stante il completamento dei lavori. Con successiva lettera del
12 novembre 2007 di cui vi è prova di ricezione veniva chiesta la demolizione delle opere;
In data 3 dicembre 2009 il precedente difensore dei coniugi invitava il CP_1
Sig. ad intestarsi il box ed a corrispondere le spese dell'ICI Parte_1 dall'anno 2000 alla detta data, essendo trascorsi ben 9 anni dalla promessa di vendita. La detta lettera non è sottoscritta dai coniugi ma solo dall'Avv. CP_1
OC Mangino, al quale venne comunicato .- a mezzo fax – l'invito a recarsi presso lo studio del Notaio , scelto dal promissario acquirente, per le ore 16.30 del 18 Per_2 gennaio 2010 per la stipula.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ritiene la Corte di poter aderire all'orientamento prevalente della S.C., sicché, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Nel caso di specie, la nota inviata a mezzo fax l'11 gennaio 2010 presenta contenuto idoneo ad interrompere la prescrizione;
la stessa reca sul retro il rapporto pag. 6/9 di invio da parte del nr. 0884/550859 (corrispondete all'Avv. Minuti) ed il rapporto di ricezione al nr. 0881/310846, corrispondente a quello dell'Avv. Mangino, che aveva in data 3 dicembre 2009 inviato una lettera di messa in mora per conto dei coniugi e al sig. . CP_1 CP_2 Parte_1
Tuttavia, benché tra le due comunicazioni (quella inviata dall'Avv. Mangino all e quella inviata dall'Avv. Minuti all'Avv. Mangino) vi sia stretta Pt_1 correlazione, emerge come la seconda – si ribadisce: quella inviata all'Avv. Mangino e non ai coniugi – non presenti i requisiti minimi per essere definita Parte_4 interruttiva della prescrizione, assumendo rilievo pregnante la circostanza che la richiesta non è stata inviata al soggetto debitore della prestazione, ma ad un terzo, anche se qualificato.
Sul punto, la S.C. si è pronunciata anche di recente (Cassazione civile sez. II,
25/04/2025, n. 10916) affermando che ai fini della costituzione in mora del debitore
e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
Argomentando a contrariis, se per l'invio della messa in mora ai fini interruttivi può essere sufficiente dichiarare che lo stesso viene effettuato per conto di altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti, altrettanto non può dirsi allorquando il destinatario dell'atto interruttivo non sia il soggetto obbligato, ma un terzo.
Ciò vale a dire che dalla disamina complessiva degli atti si può concludere che la prescrizione fu interrotta da un lato dalla nota dell'Avv. Mangino, che costituiva in mora della prestazione nella persona dell e altrettanto non può dirsi della Pt_1 nota dell'Avv. Minuti, inidonea, per quanto esposto, a costituire in mora i debitori della prestazione né può assumere valenza l'invito a stipulare l'atto innanzi al Notaio inviato presso il domicilio del legale che si era dichiarato loro difensore nella speculare messa in mora.
L'eccezione di prescrizione va pertanto accolta, con accoglimento dell'appello pag. 7/9 incidentale e rigetto – consequenziale – dell'appello principale.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa, ai minimi tariffari, stante la poca complessità della vicenda.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante principale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 906/2021, proposta da Parte_1 contro e avverso la sentenza nr. 954/2021, Controparte_1 CP_2 pronunciata dal Tribunale di Bari in data 18 aprile 2021, pubblicata in data 19 aprile
2021, a definizione del giudizio RG 92000273/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello incidentale ed a totale riforma della sentenza appellata dichiara l'intervenuta prescrizione decennale estintiva del contratto preliminare intercorso tra e e , con conseguente Parte_1 Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello principale;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e che, come da motivazione, liquida Controparte_1 CP_2 quanto al primo grado in €uro 2.540,00 e quanto al secondo grado in €uro
2.906,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU corrisposto, con attribuzione in favore del difensore costituito, Avv. Alberto Ciuffreda, dichiaratosi anticipatario;
pag. 8/9 C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante principale i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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