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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1077 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ANGOTTI VINCENZO
AVV.GATTO ROBERTA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. BARBIERI GIANFRANCO
MA ME
-PARTE APPELLATA contumace-
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sinistro stradale del 07.03.2020 tra la BMW M6 dell'appellante e la SH OL condotta da EL ME non è oggetto di contestazione quanto alla responsabilità, ma solo quanto all'entità del danno risarcibile. In primo grado, il Giudice
1 di Pace ha riconosciuto € 4.121,33 per danno materiale, rigettando le ulteriori domande relative al danno da fermo tecnico e alle spese legali stragiudiziali differenziali. ha contestato la fondatezza delle domande, sostenendo la Controparte_1 congruità della liquidazione di primo grado e l'assenza di prova per le ulteriori voci richieste.
Sul quantum del danno materiale
La sentenza di primo grado ha aderito alle conclusioni della CTU, ritenendo congrua la liquidazione di € 4.121,33. Le contestazioni dell'appellante non risultano fondate, in quanto la CTU ha motivato adeguatamente la quantificazione e la sentenza ha dato conto delle ragioni del rigetto delle ulteriori voci di danno.
Sul danno da fermo tecnico
La domanda è stata rigettata in quanto la fattura prodotta riportava una data successiva di diversi mesi rispetto al sinistro e mancava un collegamento diretto tra il fermo e l'evento dannoso. Non risultano elementi nuovi o decisivi che possano giustificare una diversa valutazione in appello.
Sulle spese legali stragiudiziali differenziali
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali ulteriori, ritenendo che fossero già state compensate con le somme versate in acconto dalla compagnia. Anche su questo punto non emergono elementi per riformare la decisione di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 184/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, conferma integralmente la sentenza impugnata condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a Parte_1 favore di in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 che liquida in euro 1.701,00 oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
2 addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1077 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ANGOTTI VINCENZO
AVV.GATTO ROBERTA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. BARBIERI GIANFRANCO
MA ME
-PARTE APPELLATA contumace-
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sinistro stradale del 07.03.2020 tra la BMW M6 dell'appellante e la SH OL condotta da EL ME non è oggetto di contestazione quanto alla responsabilità, ma solo quanto all'entità del danno risarcibile. In primo grado, il Giudice
1 di Pace ha riconosciuto € 4.121,33 per danno materiale, rigettando le ulteriori domande relative al danno da fermo tecnico e alle spese legali stragiudiziali differenziali. ha contestato la fondatezza delle domande, sostenendo la Controparte_1 congruità della liquidazione di primo grado e l'assenza di prova per le ulteriori voci richieste.
Sul quantum del danno materiale
La sentenza di primo grado ha aderito alle conclusioni della CTU, ritenendo congrua la liquidazione di € 4.121,33. Le contestazioni dell'appellante non risultano fondate, in quanto la CTU ha motivato adeguatamente la quantificazione e la sentenza ha dato conto delle ragioni del rigetto delle ulteriori voci di danno.
Sul danno da fermo tecnico
La domanda è stata rigettata in quanto la fattura prodotta riportava una data successiva di diversi mesi rispetto al sinistro e mancava un collegamento diretto tra il fermo e l'evento dannoso. Non risultano elementi nuovi o decisivi che possano giustificare una diversa valutazione in appello.
Sulle spese legali stragiudiziali differenziali
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali ulteriori, ritenendo che fossero già state compensate con le somme versate in acconto dalla compagnia. Anche su questo punto non emergono elementi per riformare la decisione di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 184/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, conferma integralmente la sentenza impugnata condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a Parte_1 favore di in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 che liquida in euro 1.701,00 oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
2 addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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