Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1942 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da:
Dott. Stefano Scati presidente
Dott. Paolo Sangiuolo giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PARIGIANI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA in persona del Procuratore della Repubblica
RESISTENTE
Oggetto: rettificazione di sesso Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: a) disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita del ricorrente, nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso
“maschile” e nel senso dell'indicazione del prenome sia rettificata nel nuovo nome Pt_1
” e di conseguenza ordinare all'ufficio anagrafe del Comune ove è trascritto e CP_1 conservato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso . a) dichiarare consequenzialmente sussistente il diritto di parte ricorrente ad accedere ad ogni eventuale trattamento medico- chirurgico di affermazione di genere senza necessità di ulteriore atto o provvedimento autorizzativo. Conclusioni del PM: non ha concluso
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024 la sig.ra esponeva di aver maturato Parte_1 un'identità di sesso maschile;
di avere intrapreso un percorso psicologico, e di essersi sottoposta ad una terapia ormonale mascolinizzante;
di aver la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di modificare i caratteri sessuali primari.
Tanto premesso, chiedeva di essere autorizzata a sottoporsi ai necessari trattamenti e di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara, luogo di residenza, di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita.
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Parte attrice è stata seguita sia dalla psicologa dott.ssa , consulente Persona_1 presso il consultorio M.I.T di Bologna, centro specialistico di comprovata competenza ed affidabilità, che dalla Prof.ssa , ginecologa ed endocrinologa con Persona_2 specializzazione in Malattie del ricambio presso l'Azienda Ospedaliero Università di Bologna. La prima ha escluso la presenza di patologia psichiatrica maggiore ed è rilevato l'esistenza di una marcata incongruenza tra il genere espresso dalla persona e il genere assegnato.
(“La storia clinica di alias ha permesso di formulare la diagnosi Parte_1 CP_1 di disforia di genere (DSM-5-TER) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico.
Sulla base delle informazioni in mio possesso, non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità di alias appare di Parte_1 CP_1 buon livello;
è pertanto possibile escludere la presenza di tratti patologici che, per numero ed entità, possano interferire con la valutazione del proprio percorso di affermazione di genere.
, alias , da diversi anni vive stabilmente nel genere di elezione, Parte_1 CP_1
è conosciuto come tale e mostra, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale).
La prof.ssa ha affermato che “Gli accertamenti medici da me Persona_2 eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 26/09/2023 firma il Pt_1 consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone, e la prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi Pt_1 sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere. ha affermato che non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”. All'udienza del 22.1.2025 la ricorrente ha confermato la consapevole volontà di procedere alla rettificazione del sesso. La domanda è dunque fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione chirurgica di sesso, al fine di consentire alla sig.ra la Parte_1 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore. Va altresì disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile. Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree, autorizza n. il Parte_1
25/09/1994 a GA ( ad effettuare il trattamento medico-chirurgico CP_2 necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
Ordina la variazione del prenome anagrafico da ad ”. Pt_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri di stato civile e negli atti riguardanti parte attrice. Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Ferrara, 23.1.2025
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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