Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sentenza
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa recante N.R.G. 6695/2024
Promossa da
,come rappresentato/a e difeso/a in atti;
Parte_1
Contro
CP_1, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.12.2023 parte ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché l'art. 3 c. 3 L. 104/1992.
Il nominato CTU Dott. Per_1 egava il riconoscimento di predetti benefici.
Con atto depositato telematicamente, parte ricorrente formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV c. c.p.c avverso le conclusioni contenute nell'elaborato peritale.
Incardinato l'odierno giudizio, si costituiva l'CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
Il nominato CTU Dott. Per_1 veniva chiamato a rendere i chiarimenti necessari.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In sede di chiarimenti durante l'udienza di discussione il nominato consulente ha affermato che
"presa visione della documentazione sanitaria esibita dall'avvocato si evidenzia una visita geriatrica effettuata il 21.05.2024 presso la struttura di geriatria poliambulatorio ASL Crispiano che attesta un peggioramento delle capacità funzionali sia sul piano fisico motorio che cognitivo comportamentale, alla luce altresì dei test adl e iadl che evidenziano la necessità di assistenza continua 24/24h di almeno una persona. Pertanto, il sottoscritto ctu ritiene che ci sono le condizioni psico fisiche per poter concedere l'indennita di accompagnamento L.18/80 e dei benefici dell'art.3 comma 3 L.104/92 dalla data della visita geriatrica del 21.05.2024."
...
-con la sentenza impugnata che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
-
conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice, in tale caso, è
-
...
dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.
5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione sia pure motivata -del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del
-
consulente, condivise dalla sentenza": (così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N°
17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94).
Tanto, evidentemente come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/1992;
Le spese della CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Leone, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro CP_1
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' CP_1 al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 c. 3 L.
104/1992 dalla data della visita geriatrica del 21.05.2024;
2) Spese compensate stante il differimento dei benefici riconosciuti;
Taranto, 30/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone