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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/10/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 2 5 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 CP_1
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
MA IC e IZ RI per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 27/05/2025, i coniugi esposero che in data 09/07/2009 avevano contratto matrimonio concordatario in Pantelleria (TP) dal quale erano nati i figli e , Per_1 Persona_2
entrambi minorenni.
Precisarono che con sentenza emessa il 16.1.2024 il
Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli.
Indi in data 29.9.2025 depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10.10.2025
chiedendo congiuntamente di integrare le condizioni di divorzio con l'inserimento dell'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minori e confermando per il resto il ricorso.
Acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(12.1.2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Pag. 2 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso, così come integrate con note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 e come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e le questioni riguardanti la prole già risolte.
perde il cognome del marito che con il CP_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso depositato in
[...] CP_1
data 27/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
in Pantelleria (TP) il 09/07/2009 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Pantelleria (TP) al n.11 parte II, serie A, anno
2009, alle condizioni specificate in ricorso , così
come integrate con note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 e da ritenersi parte
Pag. 3 integrante del presente atto;
dichiara che AL perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Pantelleria (TP) perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 16/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
ON MA
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 CP_1
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
MA IC e IZ RI per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 27/05/2025, i coniugi esposero che in data 09/07/2009 avevano contratto matrimonio concordatario in Pantelleria (TP) dal quale erano nati i figli e , Per_1 Persona_2
entrambi minorenni.
Precisarono che con sentenza emessa il 16.1.2024 il
Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli.
Indi in data 29.9.2025 depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10.10.2025
chiedendo congiuntamente di integrare le condizioni di divorzio con l'inserimento dell'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minori e confermando per il resto il ricorso.
Acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(12.1.2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Pag. 2 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso, così come integrate con note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 e come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e le questioni riguardanti la prole già risolte.
perde il cognome del marito che con il CP_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso depositato in
[...] CP_1
data 27/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
in Pantelleria (TP) il 09/07/2009 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Pantelleria (TP) al n.11 parte II, serie A, anno
2009, alle condizioni specificate in ricorso , così
come integrate con note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 e da ritenersi parte
Pag. 3 integrante del presente atto;
dichiara che AL perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Pantelleria (TP) perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 16/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
ON MA
Pag. 4