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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_11 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallarate - Via Verdi 2 21013 Gallarate VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 532 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese tra le parti.
Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio il Comune di Gallarate, insistendo per l'annullamento parziale dell'avviso d'accertamento impugnato.
Si costituiva l'Ente convenuto, contestando quanto osservato da controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, l'istante depositava un atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, avendo raggiunto un accordo stragiudiziale con il Comune, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo.
Tale rinuncia è stata accettata dalla controparte costituita.
Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio, per rinuncia agli atti (e conseguente cessazione della materia del contendere), con integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_11 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallarate - Via Verdi 2 21013 Gallarate VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 532 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese tra le parti.
Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio il Comune di Gallarate, insistendo per l'annullamento parziale dell'avviso d'accertamento impugnato.
Si costituiva l'Ente convenuto, contestando quanto osservato da controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, l'istante depositava un atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, avendo raggiunto un accordo stragiudiziale con il Comune, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo.
Tale rinuncia è stata accettata dalla controparte costituita.
Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio, per rinuncia agli atti (e conseguente cessazione della materia del contendere), con integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e compensa le spese.