Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 997/2021 R.G.
promossa da:
Avv. (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Borelli del Foro di Prato, oltre che elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
CONTRO
(cod. fisc. e (cod. CP C.F._2 Controparte_2 fisc. ) C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Melania Melizzi, presso lo studio della quale sono altresì elettivamente domiciliati, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
PRIMA UDIENZA: 05/12/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 17/12/2024
Conclusioni delle parti:
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/04/2021, l'Avv.
conveniva in giudizio, avanti Tribunale di Prato, Parte_1 CP
e , al fine di sentirli condannare al pagamento della
[...] Controparte_2 somma di Euro 26.000,00, o di quella maggiore o minore di giustizia, a titolo di prestazioni professionali.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva: che in data 5/7/2018 si verificava un sinistro stradale in Prato, tra il IG. , nato a Controparte_3
Treviglio il 31/3/1963, che marciava a bordo della autovettura Mercedes GLC
220 targata FB166IZ di proprietà della ditta il Filo di Silvana, e la IG.ra Pt_2
, nata a [...] il giorno primo marzo 1940, madre di
[...] CP
; che in seguito a tale incidente, purtroppo la IG.ra perdeva la
[...] Parte_2 vita;
che il figlio e la convivente , si erano a lui CP Controparte_2 rivolti per il recupero dei danni da essi stessi subiti, nonché dei danni subiti dai loro figli, e , nipoti in linea retta della defunta P_ CP
; che la pratica era stata delicata e complessa ed aveva richiesto Parte_2 un'attività professionale, sia in sede penale che in sede civile, durata diversi anni, con impegno costante e continuo;
che la compagnia Unipolsai aveva formulato delle offerte transattive che erano state accettate dalla famiglia in acconto del maggiore avere;
che da ultimo la compagnia CP_6 assicuratrice aveva formulato offerta transattiva a saldo di Euro 63.000,00 in favore di e di Euro 30.000,00 in favoe di ciascuno dei nipoti della CP
1“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione disattesa e reietta, condannare i conviventi , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], entrambi CP Controparte_2 residenti in [...], al pagamento a titolo di prestazioni professionali a favore dell'Avv.
per l'attività svolta da quest'ultimo, in occasione del sinistro stradale nel quale in data Parte_1 05/07/2018 è deceduta , della somma di Euro 26.000,00 o di quella maggiore o minore che Parte_2 risultasse di Giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, in quanto trattasi di credito nascente da prestazioni lavorative. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. Con salvezza di ogni diritto”.
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, rigettare la domanda proposta dall'Avv. nei confronti dei IGg.ri e Parte_1 CP Controparte_2 perché infondata in fatto e in diritto oltre che non provata, per tutte le motivazioni sopra esposte poiché la somma richiesta non è dovuta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Salvis juribus.”
Pag. 2 di 6 defunat da ritenersi congrua, in quanto la famiglia Parte_2 CP_6 aveva già percepito altri acconti;
che in quella occasione era stato stabilito di comune accordo tra le parti che gli onorari spettanti all'Avv. erano Parte_1 di Euro 13.000,00 per ognuna delle persone difese, (padre e due figli); che mentre era stata corrisposta la somma di Euro 13.000,00 relativamente alla posizione , non era stata invece corrisposta la somma di Euro CP
13.000,00 a testa per ognuno dei figli, e così in totale Euro 26.000,00. Poiché tali somme non erano state corrisposte, si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata ritualmente in data
8/9/2022, si costituivano in giudizio e , i quali CP Controparte_2 contestavano la domanda, assumendo di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento del compenso spettante all'Avv. per l'attività svolta;
in Parte_1 particolare evidenziavano che l'Avv. aveva percepito la somma di Parte_1
Euro 50.000,00 a mezzo assegni bancari nel mese di novembre 2018, la somma di Euro 12.000,00 nel mesi di settembre 2019, la somma di Euro 49.164,80 comprensiva di i.v.a. e c.a.p. al netto della ritenuta d'acconto, versata direttamente dalla compagnia assicuratrice al momento della firma dell'atto di quietanza, ed infine la somma di Euro 13.000,00 in data 6/11/2019.
Precisavano che relativamente alle somme percepite non erano state emesse integralmente le fatture se non a seguito di espressa richiesta di essi convenuti. Ritenendo, da un lato, che l'Avv. fosse stato Parte_1 integralmente soddisfatto e, dall'altro, non ritendo giustificate le ulteriori pretese in considerazione delle somme via via percepite e negando che fosse intervenuto un accordo volto al riconoscimento delle maggiori somme, insistevano per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e prove orali (prova per testi), e rinviata all'udienza del 5/12/2023 per la precisazione delle conclusioni, con scambio di comparse conclusionali e repliche,
Con provvedimento emesso fuori udienza in data 11/04/2024, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi del combinato disposto dagli
Pag. 3 di 6 artt. 301 e 299 c.p.c., per intervenuta sospensione dall'esercizio della professione dell'Avv. Parte_1
Con ricorso depositato in data 4/7/2024, e CP Controparte_2 riassumevano il processo interrotto formulando istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione, insistendo per il rigetto della domanda formulata dall'Avv. nei loro confronti. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, depositata in data
26/11/2024, l'avv. , insisteva per l'accoglimento la Parte_1 domanda già formulata.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, sulle conclusioni già rassegnate dalle parti, con rinuncia allo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, riportandosi i difensori a quelle già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice non è fondata e non merita accoglimento.
L'Avv. ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere il Parte_1 pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati per l'attività svolta in favore dei convenuti e dei loro figlial fine di ottenere il risarcimento patiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale decedeva la IG.ra Pt_2
, madre di . Assumeva, in particolare, che i convenuti si erano
[...] CP obbligati, in occasione della firma della quietanza per la transazione definitiva,
a corrispondergli la complessiva somma di Euro 39.000,00, ma invece gliene avevano versati solo 13.000,00.
Orbene parte attrice non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico secondo la previsione dell'art. 2697 c.c., non avendo offerto alcuna valida prova idonea a dimostrare la sussistenza di un accordo e quindi di un impegno da parte dei convenuti, a corrispondere la complessiva somma di
Euro 39.000,00 di cui Euro 13.000,00 per ed Euro 13.000,00 per CP ogni figlio.
Pag. 4 di 6 Infatti come già osservato nell'ordinanza del 06/04/2023, la prova dell'esistenza di un accordo sulla determinazione del compenso non può essere fornita per testimoni o mediante giuramento, considerati i divieti posti dagli artt. 2725, comma 2, c.c. e 2739, comma 1, c.c., trattandosi di patto da stipulare per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 2233, comma 3 c.c., con la conseguenza che non sussistono i presupposti per il deferimento del giuramento richiesto dall'attore.
Infatti, come più volte affermato anche dalla Corte di Cassazione è nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce l'accordo professionale (Cass. Ord., 8 settembre 2021, n. 24213).
Inoltre dalla documentazione allegata dai convenuti risulta che l'attore, con riguardo all'attività professionale svolta, che non è stata contestata dagli stessi, ha percepito importanti somme. Ed in particolare: 1) la somma di Euro
50.000,00 a mezzo di n. 3 assegni bancari non trasferibili tratti su banca Intesa
San Paolo n. 8342320553-08 dell'importo di € 18.000,00; n. 8342320552-07 dell'importo di € 16.000,00; n. 8342320551-06 dell'importo di € 16.000,00; 2) la somma di Euro 12.000,00 mediante bonifico bancario in data 24/09/2019; 3) la somma di Euro 46.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a., detratta r.d.a., se dovuta, direttamente dalla compagnia assicuratrice come da atto di transazione e quietanza del 14/10/2019; 4) la somma di Euro 13.000,00 a mezzo bonifico bancario in data 06/11/2019. Quindi complessivamente l'attore risulta avere percepito in relazione all'attività professionale prestata per il risarcimento del danno subito dagli attori e dei comuni figli minori la complessiva somma di
Euro 121.000,00, somma che appare più che congrua in considerazione dell'attività effettivamente svolta, dichiarata e provata sia in sede civile che penale. Infatti, anche applicando il più recente D.M. 147/2022, con riferimento ai parametri dell'attività stragiudiziale, giudiziale civile e penale, nei valori più elevati, non si raggiungono in nessun caso le somme già percepite dall'Avv.
che quindi, risultano ampiamente esaustive dell'attività posta in Parte_1 essere.
Pag. 5 di 6 L'avv. non ha contestato di avere ricevuto tutte le citate somme per Parte_1
l'attività professionale svolta in favore dei convenuti;
il teste , Testimone_1 liquidatore presso la Unipolsai Assicurazioni, interrogato sul capitolo n. 3) della memoria di parte convenuta, ha peraltro confermato che la compagnia aveva liquidato all'Avv. la somma di Euro 46.000,00 oltre i.v.a. e Parte_1 cassa previdenziale, a titolo di compensi per tutti gli assistiti, ad esclusione della nuora che, non avendo diritto al risarcimento, vi aveva poi rinunciato.
Ne consegue, pertanto, che la domanda va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 37/2018 e 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato dalla parte attrice, dell'attività espletata e della natura delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, rigetta la domanda dell'attore.
Dichiara tenuto e condanna l'attore, alla rifusione in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che liquida, sulla base dei parametri medi di cui all'art. 4 del D.M. 37/2018 e 147/2022 ed allegate tabelle, in complessivi €
5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e Cap come per legge.
Così deciso.
Prato, 21/1/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
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