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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13434/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13434/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONE Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CATANI 28/A PRATO presso lo studio del difensore
ATTORE contro (C.F. , rappresentata e difesa dal sottoscritto Avvocato Luigi Miniati del CP P.IVA_1
Foro di Modena, domiciliata presso il difensore e con domicilio materiale in Bologna, Via Barberia n.6, presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Garcea CONVENUTO
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Mirko Romoli Controparte_2 P.IVA_2
Fenu e Stefano Sabbatini elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via San Vitale 55 - Bologna,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
- (attore) ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. : “ voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, preso atto della dichiarazione di rinuncia all'azione da parte dell'attore nei confronti di con spese legali compensate, Voglia accertare e dichiarare che il sinistro CP stradale per cui è causa si verificava per responsabilità esclusiva del e, Controparte_2 per l'effetto, Voglia condannare il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_2 versare in favore di la somma di € 25.656,13, o quella diversa maggiore o minore Parte_1 che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza dei fatti descritti nella narrativa dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate. Con vittoria di spese e onorari di lite, anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita, nei confronti del Con compensazione delle spese legali fra Controparte_2
ed anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita ed in Parte_1 CP via istruttoria: per l'ammissione della CTU medico-legale sul proprio assistito e su quella estimativa dei danni al veicoli;
si oppone alla richiesta di controparte sulla CTU cinematica perché esplorativa.”
- per essuno è comparso;
CP
- il ha precisato le conclusioni riportandosi nel merito alla Controparte_2 pagina 1 di 7 comparsa di costituzione e risposta: “in via principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, in subordine nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà provata all'esito del giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo del Sig. , ex art. 1227 c.c., con conseguente Parte_1 riduzione del risarcimento eventualmente dovuto quantomeno nella misura del 50% o della diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria alla seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed in particolare sulla CTU dedotta nella seconda memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21 novembre 2022, deduceva, in Parte_1 fatto, che:
- in data 12 settembre 2021, alle ore 12:00 circa, unitamente al fratello e all'amico Controparte_3 comune , ciascuno a bordo del proprio motociclo, percorreva a velocità moderata la Controparte_4 S.S. Porrettana, in località allorché, all'altezza del civico n. 348 al km. 44, CP_2 nell'affrontare una curva volgente a sinistra, il medesimo perdeva il controllo del proprio motoveicolo, Ducati mod. Monster 696, targato DS30730, rovinando al suolo al lato destra della carreggiata, a causa della contestuale presenza sul manto stradale di una buca unitamente a detriti non segnalati;
- sul luogo del sinistro, accorrevano due residenti della zona, e , la cui Persona_1 CP_5 attenzione era stata attirata dalle urla provenienti dalla strada principale, che fornivano la prima assistenza in attesa dell'intervento dei soccorsi, già contattati da;
Controparte_4
- sopraggiungevano sui luoghi dapprima un'ambulanza, il cui personale sanitario, dopo le prime cure, trasportava l'attore presso il Pronto Soccorso di Porretta Terme per gli accertamenti clinici specialistici e successivamente i Carabinieri della Stazione di Castel di Casio, i quali effettuati i rilievi del caso e redatto rapporto dell'intervento, comprensivo di fascicolo fotografico dello stato dei luoghi e delle cose, richiedevano l'immediato intervento di nella persona di che si occupava CP Controparte_6 personalmente di ripianare l'avvallamento. L'attore adduceva di aver riportato danni al proprio veicolo per un totale di € 3.423,22, come da preventivo emesso il 15.11.21 da Ciemme S.r.l., e di aver subito gravi lesioni personali da cui derivava una Inabilità Temporanea Totale di 15 giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 30 giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 60 giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 25% di 54 giorni, ed una Riduzione Permanente dell'Integrità Psicofisica (Danno Biologico) da valutare nella misura dell'8% in ambito di Responsabilità Civile, in conseguenza del sinistro in oggetto. In data 12.09.22, , tramite difensore, inoltrava a mezzo pec alla società Parte_1 [...] invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, a cui seguiva comunicazione del 20 CP settembre 2022 di con richiesta di allegazione di ulteriore documentazione, senza CP contestazione alcune della pretesa risarcitoria;
rimaneva priva di risposta la pec di riscontro del 22 settembre 2022 inviata dal difensore dell'attore, così come le intimazioni mosse sino al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio de quo.
In diritto deduceva la configurabilità, sulla scorta della ricostruzione del fatto, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. a carico di , riportando quanto statuito in CP materia di sinistro stradale dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 05.02.21, n. 2830), in un caso in cui era stata condannata al risarcimento dei danni riportati da un motociclista a CP causa di buche stradali non segnalate e non visibili;
adduceva che dai rilievi fotografici compiuti in loco dai Carabinieri, nonché dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, emergeva “con estrema chiarezza non solo che la buca causa del sinistro stradale fosse già da tempo presente lungo la pagina 2 di 7 carreggiata e rappresentasse una situazione di grave pericolo per gli utenti, ma anche che non fosse debitamente segnalata ed imputabile ad una cattiva manutenzione del manto stradale, al punto da richiedere l'immediato intervento e ripristino della difformità da parte di personale di . A ciò CP aggiungeva che , al momento del sinistro, non teneva alcun comportamento Parte_1 imprudente, pericoloso o irregolare, tale da configurare un concorso di colpa dell'odierno attore nella causazione del sinistro stradale in oggetto. La convenuta si costituiva in giudizio il 14 marzo 2023 contestando e resistendo a tutte le CP domande formulate dall'attore, ritenendole infondate in fatto e in diritto, eccependo in via pregiudiziale di rito la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che l'ente preposto alla gestione del tratto stradale di interesse ed attuale ente proprietario ( verbale ufficiale di consegna del tratto stradale in questione da al in data 27.10.2015 ) fosse il CP Controparte_2 Controparte_2
(BO), investito da della questione risarcitoria;
precisava altresì che il Sig.
[...] CP CP_6
intervenuto per ripristinare l'avvallamento presente sul manto stradale, non fosse un
[...]
“dipendente né di una impresa appaltatrice di bensì, dipendente di “Area Sicura”, CP CP ribadendo pertanto l'assoluta estraneità ai fatti oggetto di causa e la conseguente carenza di legittimazione passiva. Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e tutte le conseguenze dal punto di vista del giudizio, anche sotto il profilo delle spese di lite;
in via subordinata, nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea sull'an debeatur sia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., per carenza di adeguata prova, sia della pericolosità della “cosa” e dell'esistenza del nesso di causalità tra l'accaduto e la buca in questione, rilevandone la riconoscibilità e l'evitabilità usando l'ordinaria diligenza. Infatti, adduceva la presenza di adeguata segnaletica stradale con riferimento alla pericolosità, alla banchina sdrucciolevole e alla limitazione di velocità a 30 km/h ed eccepiva violazioni dei doveri di prudenza e cautela commesse dall'attore nell'occorso. Proseguiva con il rilievo dell'assorbente responsabilità del creditore, ex art.1227, II° comma, c.c, o, in subordine, ex art. 1227 co. 1 c.c. Inoltre, contestava la responsabilità dell'Ente gestore della strada ex art.2043 c.c., rilevando che “in caso di prevedibilità di una buca stradale, il suo mancato avvistamento va ricondotto esclusivamente all'imprudente condotta di guida del ciclomotorista e, di conseguenza, deve escludersi la ricorrenza degli elementi della prevedibilità e della non visibilità del pericolo, necessari ad integrare l'insidia stradale ai sensi dell'art.2043 c.c. (Cass.Civ. n. 2298 del 30 gennaio 2018)”. Sul quantum debeaur, si opponeva alla quantificazione del danno effettuato dalla parte attrice, in quanto non adeguatamente provato in forza del preventivo di riparazioni e della consulenza di parte per il preteso danno fisico e certamente eccessivo. All'udienza del 6 aprile 2023, previa richiesta di parte attrice, veniva autorizzata la chiamata del terzo
”, fissando per gli incombenti ex art.183 c.p.c. l'udienza del 14 settembre Controparte_2
2023 ore 10,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25 luglio 2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, che, preliminarmente, si dichiarava remissivo in ordine alla eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda introduttiva, CP che le spese legali di fossero poste a carico dell'attore. CP
Riteneva la domanda attorea meritevole di rigetto attesa l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per configurare la responsabilità del in ordine all'occorso sinistro, da ascriversi in via esclusiva CP_2 alla condotta di . Parte_1 Sull'an debeatur e sull'applicabilità dell'art. 2043 c.c. rilevava che la tutela dei danni subiti dall'utente e conseguenti all'utilizzo di beni della Pubblica Amministrazione è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c., eccependo che in applicazione del precitato articolo è onere del danneggiato, pagina 3 di 7 dimostrare il fatto (la caduta) ed il danno (le presunte lesioni), il nesso di causalità tra i medesimi, oltre alla non visibilità dell'asserito pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso, quali indici di colpevolezza della P.A.. A tal proposito, assumeva che parte avversaria non soltanto avesse omesso di provare il nesso di causalità tra evento e danno, ma altresì che quest'ultimo fosse escluso per tabulas.
Sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e sull'insussistenza di responsabilità del Controparte_2 eccepiva che, anche in caso di applicazione dell'art. 2051 c.c., per giurisprudenza consolidata,
[...] tale norma, pur invertendo l'onere della prova (ponendolo a carico del custode) in ordine alla colpevolezza della P.A., richiede pur sempre che il danneggiato fornisca la duplice prova dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa in custodia e che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, 16/05/2022, n. 15608), e che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, 03/02/2021, n. 2525).
Sul punto, adduceva che l'attore non avesse fornito alcuna prova del predetto nesso di causalità necessario ai fini della configurazione di una responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_2 rilevando inoltre che nella fattispecie in esame sussistessero circostanze idonee ad escludere la configurabilità dell'insidia e/o del trabocchetto;
concludeva che, nel caso de quo, non soltanto non potesse configurarsi un pericolo occulto, non prevedibile e non visibile dall'utente, ma anche che la presunta caduta fosse imputabile in via esclusiva alla condotta negligente e imprudente dell'attore, tale da integrare gli estremi del caso fortuito e ad escludere la responsabilità dell'Ente; in subordine, nel caso di accertata responsabilità del convenuto in ordine ai fatti de quibus, chiedeva di CP_2 riconoscere il concorso colposo dell'attore nella causazione del presunto evento lesivo, contestando, infine, il quantum debeatur delle pretese attoree, ritenendole sproporzionate. Si procedeva all'istruzione della causa con il deposito di memorie ex artt. 183 c.p.c. e l'escussione dei testi (fratello dell'attore) e (Carabiniere intervenuto), i quali, Controparte_3 Testimone_1 sentiti all'udienza del 6 marzo 2024, confermavano le circostanze già dichiarate nel verbale di sommarie informazioni (il primo) e dall'annotazione ai rilievi dei Carabinieri intervenuti (il secondo). La scrivente proponeva alle parti, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., di chiudere la vertenza con abbandono della lite a spese compensate e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 gennaio
2025 ore 11:30, udienza durante la quale l'attore non accettava la proposta;
pertanto, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sulla legittimazione passiva
In via preliminare, va affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva eccepita da . CP Nel caso in esame, il sinistro si è verificato in S.S. Porrettana, in località , all'altezza CP_2 del civico n. 348 al km. 44; orbene, come risulta comprovato dal verbale di consegna prodotto da CP
, a supporto della sollevata eccezione, già con decorrenza 27 ottobre 2015 il tratto di strada in
[...] questione risulta assunto in carico al con impegno a provvedere, da tale Controparte_2 data, alla totale manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sussiste, pertanto, nella fattispecie per cui è causa, la legittimazione passiva del precitato CP_2 peraltro dichiaratamente remissivo in comparsa di costituzione e risposta alla precitata eccezione. Sul punto, giova rammentare altresì la rinuncia all'azione dell'attore nei confronti di formalizzata CP nella prima memoria ex art. 183 cpc e la conferma di accordo sulla compensazione delle spese nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. espressa da . CP
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra attore e a spese CP pagina 4 di 7 compensate. Sull'an debeatur Risulta necessario premettere che l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, differenti accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine: nel primo caso, la responsabilità del custode è insita nella fattispecie stessa del rapporto con la cosa, potendosi il custode liberare dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito;
nel secondo caso, invece, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.
In dettaglio, nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il medesimo potrà liberarsi dell'obbligo risarcitorio solo dimostrando che il danno cagionato deriva da caso fortuito, mentre, nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento, dovrà dimostrare la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto non visibile e non prevedibile.
Nel caso de quo, pur procedendo ad una valutazione parallela delle due responsabilità, la prospettazione e l'allegazione documentale (rilievi e documentazione fotografica) non consentono di accogliere le richieste risarcitorie formulate dall'attore. Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 11946/2013 (Cass. Civ. sez. III) ha sancito che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Nella stessa direzione anche la sentenza n. 23919 (Cass. Civ. sez. III) del 22 ottobre 2013, nella quale la Suprema Corte ha infatti ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle.
Ergo, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri pagina 5 di 7 la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato» e, dunque, il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione, sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi acquisiti nel corso del giudizio: dalla documentazione fotografica allegata ai rilievi dei carabinieri intervenuti in loco, versata in atti sia dall'attore che dal Comune di , risulta evidente in primis l'assoluta mancanza di detriti CP_2
e/o brecciolino, in secondo luogo, risulta accertata solo la presenza di un lieve avvallamento stradale che per le sue caratteristiche non integra gli estremi di pericolosità invocati da parte attrice.
A ciò si aggiungono ulteriori necessarie considerazioni:
- l'orario in cui si è verificato il sinistro, ore 12.00 circa, momento in cui certamente le condizioni di visibilità risultano ottimali;
- la presenza di segnaletica stradale di pericolo, ampiamente dimostrata per tabulas, atta ad allertare ed a richiamare l'attore ad un atteggiamento di ulteriore prudenza durante la marcia, considerato che vi erano ben tre cartelli in prossimità del sinistro che segnalavano la situazione di pericolo della banchina,
e uno in prossimità che imponeva il limite di velocità di 30 km/h (doc. 3 e 4 ; CP_2
- la situazione di “pericolo” era rappresentata da un semplice avvallamento del manto stradale, mentre la buca è un difetto del manto stradale più profondo e ampio che ne presuppone la discontinuità;
- infine, ad abundatiam, dal verbale di sommarie informazioni rese dal fratello dell'attore, risulta che i due fratelli percorressero il tratto di strada in questione in compagnia dell'amico (il quale CP_4 peraltro non ha rilasciato dichiarazione alcuna), ognuno alla guida del proprio motoveicolo, in fila indiana e che il primo della fila fosse lo stesso amico dei due germani ( , che ha Controparte_4 sicuramente attraversato il tratto de quo senza alcuna difficoltà. Tutti questi elementi nel loro complesso inducono a ritenere che l'occorso sinistro non possa imputarsi alla strada percorsa dall'attore, ridotta al rango di mera occasione e presupposto, bensì al comportamento poco diligente, poco prudente e poco cauto posto in essere dal motociclista;
in tal senso si è pronunciata ripetutamente la Suprema Corte: “allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (ex multis Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 12895 del 22/06/2016)”. La scarsa pericolosità della res emersa dalla documentazione fotografica e l'elevato grado di prevedibilità- evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, appalesano l'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso della condotta tenuta dall'attore, recidendo il collegamento causale tra la res e l'evento lesivo verificatosi. Con specifico riguardo all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, non è superfluo rammentare che sia nell'ipotesi in cui la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c. sia che si debba applicare l'art. 2051 c.c., è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale ed è sufficiente da solo a determinare l'evento, mentre esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Parimenti risulta rilevante, nel caso in questione, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta pagina 6 di 7 applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata) ai fini del nesso causale, escludendo o configurando un apporto concorrente (Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4039).
La strada in questione, si ribadisce, è situata in territorio montano ed è passata alla gestione del Comune di , in quanto ha realizzato un nuovo tracciato della statale in questione che CP_2 CP evita il passaggio nei territori comunali urbani;
in tali contesti non è esigibile attendersi che le strade pubbliche abbiano le caratteristiche di tratti a lunga percorrenza, che consentano la marcia a velocità sostenuta, tanto che era previsto un limite di velocità oraria ben al di sotto della soglia prevista per i centri urbani e la situazione di pericolo era ben segnalata dai cartelli posti in prossimità dell'evento.
Che il non procedesse entro il limite di velocità o comunque ad un'andatura non adeguata alla Parte_1 situazione dei luoghi è desumibile dalla circostanza che la perdita del controllo a causa dell'asserito avvallamento si sia verificata ben prima del punto in cui il mezzo ha arrestato la sua marcia uscendo dalla banchina, punto che si trova a qualche decina di metri prima dello scarrocciamento.
La domanda attorea va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente;
esse sono liquidate sulla base del valore della domanda (€25.656,13), adottando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio, in complessivi € 5077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio, €777,00 per fase introduttiva,
€ 1680,00 per fase istruttoria, € 1701,00 per fase decisoria) oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra attore e a spese compensate;
CP rigetta la domanda attorea nei confronti del;
Controparte_2 condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in CP_2 CP_2
€ 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13434/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONE Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CATANI 28/A PRATO presso lo studio del difensore
ATTORE contro (C.F. , rappresentata e difesa dal sottoscritto Avvocato Luigi Miniati del CP P.IVA_1
Foro di Modena, domiciliata presso il difensore e con domicilio materiale in Bologna, Via Barberia n.6, presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Garcea CONVENUTO
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Mirko Romoli Controparte_2 P.IVA_2
Fenu e Stefano Sabbatini elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via San Vitale 55 - Bologna,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
- (attore) ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. : “ voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, preso atto della dichiarazione di rinuncia all'azione da parte dell'attore nei confronti di con spese legali compensate, Voglia accertare e dichiarare che il sinistro CP stradale per cui è causa si verificava per responsabilità esclusiva del e, Controparte_2 per l'effetto, Voglia condannare il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_2 versare in favore di la somma di € 25.656,13, o quella diversa maggiore o minore Parte_1 che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza dei fatti descritti nella narrativa dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate. Con vittoria di spese e onorari di lite, anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita, nei confronti del Con compensazione delle spese legali fra Controparte_2
ed anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita ed in Parte_1 CP via istruttoria: per l'ammissione della CTU medico-legale sul proprio assistito e su quella estimativa dei danni al veicoli;
si oppone alla richiesta di controparte sulla CTU cinematica perché esplorativa.”
- per essuno è comparso;
CP
- il ha precisato le conclusioni riportandosi nel merito alla Controparte_2 pagina 1 di 7 comparsa di costituzione e risposta: “in via principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, in subordine nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà provata all'esito del giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo del Sig. , ex art. 1227 c.c., con conseguente Parte_1 riduzione del risarcimento eventualmente dovuto quantomeno nella misura del 50% o della diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria alla seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed in particolare sulla CTU dedotta nella seconda memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21 novembre 2022, deduceva, in Parte_1 fatto, che:
- in data 12 settembre 2021, alle ore 12:00 circa, unitamente al fratello e all'amico Controparte_3 comune , ciascuno a bordo del proprio motociclo, percorreva a velocità moderata la Controparte_4 S.S. Porrettana, in località allorché, all'altezza del civico n. 348 al km. 44, CP_2 nell'affrontare una curva volgente a sinistra, il medesimo perdeva il controllo del proprio motoveicolo, Ducati mod. Monster 696, targato DS30730, rovinando al suolo al lato destra della carreggiata, a causa della contestuale presenza sul manto stradale di una buca unitamente a detriti non segnalati;
- sul luogo del sinistro, accorrevano due residenti della zona, e , la cui Persona_1 CP_5 attenzione era stata attirata dalle urla provenienti dalla strada principale, che fornivano la prima assistenza in attesa dell'intervento dei soccorsi, già contattati da;
Controparte_4
- sopraggiungevano sui luoghi dapprima un'ambulanza, il cui personale sanitario, dopo le prime cure, trasportava l'attore presso il Pronto Soccorso di Porretta Terme per gli accertamenti clinici specialistici e successivamente i Carabinieri della Stazione di Castel di Casio, i quali effettuati i rilievi del caso e redatto rapporto dell'intervento, comprensivo di fascicolo fotografico dello stato dei luoghi e delle cose, richiedevano l'immediato intervento di nella persona di che si occupava CP Controparte_6 personalmente di ripianare l'avvallamento. L'attore adduceva di aver riportato danni al proprio veicolo per un totale di € 3.423,22, come da preventivo emesso il 15.11.21 da Ciemme S.r.l., e di aver subito gravi lesioni personali da cui derivava una Inabilità Temporanea Totale di 15 giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 30 giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 60 giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 25% di 54 giorni, ed una Riduzione Permanente dell'Integrità Psicofisica (Danno Biologico) da valutare nella misura dell'8% in ambito di Responsabilità Civile, in conseguenza del sinistro in oggetto. In data 12.09.22, , tramite difensore, inoltrava a mezzo pec alla società Parte_1 [...] invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, a cui seguiva comunicazione del 20 CP settembre 2022 di con richiesta di allegazione di ulteriore documentazione, senza CP contestazione alcune della pretesa risarcitoria;
rimaneva priva di risposta la pec di riscontro del 22 settembre 2022 inviata dal difensore dell'attore, così come le intimazioni mosse sino al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio de quo.
In diritto deduceva la configurabilità, sulla scorta della ricostruzione del fatto, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. a carico di , riportando quanto statuito in CP materia di sinistro stradale dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 05.02.21, n. 2830), in un caso in cui era stata condannata al risarcimento dei danni riportati da un motociclista a CP causa di buche stradali non segnalate e non visibili;
adduceva che dai rilievi fotografici compiuti in loco dai Carabinieri, nonché dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, emergeva “con estrema chiarezza non solo che la buca causa del sinistro stradale fosse già da tempo presente lungo la pagina 2 di 7 carreggiata e rappresentasse una situazione di grave pericolo per gli utenti, ma anche che non fosse debitamente segnalata ed imputabile ad una cattiva manutenzione del manto stradale, al punto da richiedere l'immediato intervento e ripristino della difformità da parte di personale di . A ciò CP aggiungeva che , al momento del sinistro, non teneva alcun comportamento Parte_1 imprudente, pericoloso o irregolare, tale da configurare un concorso di colpa dell'odierno attore nella causazione del sinistro stradale in oggetto. La convenuta si costituiva in giudizio il 14 marzo 2023 contestando e resistendo a tutte le CP domande formulate dall'attore, ritenendole infondate in fatto e in diritto, eccependo in via pregiudiziale di rito la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che l'ente preposto alla gestione del tratto stradale di interesse ed attuale ente proprietario ( verbale ufficiale di consegna del tratto stradale in questione da al in data 27.10.2015 ) fosse il CP Controparte_2 Controparte_2
(BO), investito da della questione risarcitoria;
precisava altresì che il Sig.
[...] CP CP_6
intervenuto per ripristinare l'avvallamento presente sul manto stradale, non fosse un
[...]
“dipendente né di una impresa appaltatrice di bensì, dipendente di “Area Sicura”, CP CP ribadendo pertanto l'assoluta estraneità ai fatti oggetto di causa e la conseguente carenza di legittimazione passiva. Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e tutte le conseguenze dal punto di vista del giudizio, anche sotto il profilo delle spese di lite;
in via subordinata, nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea sull'an debeatur sia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., per carenza di adeguata prova, sia della pericolosità della “cosa” e dell'esistenza del nesso di causalità tra l'accaduto e la buca in questione, rilevandone la riconoscibilità e l'evitabilità usando l'ordinaria diligenza. Infatti, adduceva la presenza di adeguata segnaletica stradale con riferimento alla pericolosità, alla banchina sdrucciolevole e alla limitazione di velocità a 30 km/h ed eccepiva violazioni dei doveri di prudenza e cautela commesse dall'attore nell'occorso. Proseguiva con il rilievo dell'assorbente responsabilità del creditore, ex art.1227, II° comma, c.c, o, in subordine, ex art. 1227 co. 1 c.c. Inoltre, contestava la responsabilità dell'Ente gestore della strada ex art.2043 c.c., rilevando che “in caso di prevedibilità di una buca stradale, il suo mancato avvistamento va ricondotto esclusivamente all'imprudente condotta di guida del ciclomotorista e, di conseguenza, deve escludersi la ricorrenza degli elementi della prevedibilità e della non visibilità del pericolo, necessari ad integrare l'insidia stradale ai sensi dell'art.2043 c.c. (Cass.Civ. n. 2298 del 30 gennaio 2018)”. Sul quantum debeaur, si opponeva alla quantificazione del danno effettuato dalla parte attrice, in quanto non adeguatamente provato in forza del preventivo di riparazioni e della consulenza di parte per il preteso danno fisico e certamente eccessivo. All'udienza del 6 aprile 2023, previa richiesta di parte attrice, veniva autorizzata la chiamata del terzo
”, fissando per gli incombenti ex art.183 c.p.c. l'udienza del 14 settembre Controparte_2
2023 ore 10,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25 luglio 2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, che, preliminarmente, si dichiarava remissivo in ordine alla eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda introduttiva, CP che le spese legali di fossero poste a carico dell'attore. CP
Riteneva la domanda attorea meritevole di rigetto attesa l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per configurare la responsabilità del in ordine all'occorso sinistro, da ascriversi in via esclusiva CP_2 alla condotta di . Parte_1 Sull'an debeatur e sull'applicabilità dell'art. 2043 c.c. rilevava che la tutela dei danni subiti dall'utente e conseguenti all'utilizzo di beni della Pubblica Amministrazione è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c., eccependo che in applicazione del precitato articolo è onere del danneggiato, pagina 3 di 7 dimostrare il fatto (la caduta) ed il danno (le presunte lesioni), il nesso di causalità tra i medesimi, oltre alla non visibilità dell'asserito pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso, quali indici di colpevolezza della P.A.. A tal proposito, assumeva che parte avversaria non soltanto avesse omesso di provare il nesso di causalità tra evento e danno, ma altresì che quest'ultimo fosse escluso per tabulas.
Sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e sull'insussistenza di responsabilità del Controparte_2 eccepiva che, anche in caso di applicazione dell'art. 2051 c.c., per giurisprudenza consolidata,
[...] tale norma, pur invertendo l'onere della prova (ponendolo a carico del custode) in ordine alla colpevolezza della P.A., richiede pur sempre che il danneggiato fornisca la duplice prova dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa in custodia e che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, 16/05/2022, n. 15608), e che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, 03/02/2021, n. 2525).
Sul punto, adduceva che l'attore non avesse fornito alcuna prova del predetto nesso di causalità necessario ai fini della configurazione di una responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_2 rilevando inoltre che nella fattispecie in esame sussistessero circostanze idonee ad escludere la configurabilità dell'insidia e/o del trabocchetto;
concludeva che, nel caso de quo, non soltanto non potesse configurarsi un pericolo occulto, non prevedibile e non visibile dall'utente, ma anche che la presunta caduta fosse imputabile in via esclusiva alla condotta negligente e imprudente dell'attore, tale da integrare gli estremi del caso fortuito e ad escludere la responsabilità dell'Ente; in subordine, nel caso di accertata responsabilità del convenuto in ordine ai fatti de quibus, chiedeva di CP_2 riconoscere il concorso colposo dell'attore nella causazione del presunto evento lesivo, contestando, infine, il quantum debeatur delle pretese attoree, ritenendole sproporzionate. Si procedeva all'istruzione della causa con il deposito di memorie ex artt. 183 c.p.c. e l'escussione dei testi (fratello dell'attore) e (Carabiniere intervenuto), i quali, Controparte_3 Testimone_1 sentiti all'udienza del 6 marzo 2024, confermavano le circostanze già dichiarate nel verbale di sommarie informazioni (il primo) e dall'annotazione ai rilievi dei Carabinieri intervenuti (il secondo). La scrivente proponeva alle parti, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., di chiudere la vertenza con abbandono della lite a spese compensate e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 gennaio
2025 ore 11:30, udienza durante la quale l'attore non accettava la proposta;
pertanto, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sulla legittimazione passiva
In via preliminare, va affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva eccepita da . CP Nel caso in esame, il sinistro si è verificato in S.S. Porrettana, in località , all'altezza CP_2 del civico n. 348 al km. 44; orbene, come risulta comprovato dal verbale di consegna prodotto da CP
, a supporto della sollevata eccezione, già con decorrenza 27 ottobre 2015 il tratto di strada in
[...] questione risulta assunto in carico al con impegno a provvedere, da tale Controparte_2 data, alla totale manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sussiste, pertanto, nella fattispecie per cui è causa, la legittimazione passiva del precitato CP_2 peraltro dichiaratamente remissivo in comparsa di costituzione e risposta alla precitata eccezione. Sul punto, giova rammentare altresì la rinuncia all'azione dell'attore nei confronti di formalizzata CP nella prima memoria ex art. 183 cpc e la conferma di accordo sulla compensazione delle spese nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. espressa da . CP
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra attore e a spese CP pagina 4 di 7 compensate. Sull'an debeatur Risulta necessario premettere che l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, differenti accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine: nel primo caso, la responsabilità del custode è insita nella fattispecie stessa del rapporto con la cosa, potendosi il custode liberare dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito;
nel secondo caso, invece, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.
In dettaglio, nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il medesimo potrà liberarsi dell'obbligo risarcitorio solo dimostrando che il danno cagionato deriva da caso fortuito, mentre, nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento, dovrà dimostrare la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto non visibile e non prevedibile.
Nel caso de quo, pur procedendo ad una valutazione parallela delle due responsabilità, la prospettazione e l'allegazione documentale (rilievi e documentazione fotografica) non consentono di accogliere le richieste risarcitorie formulate dall'attore. Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 11946/2013 (Cass. Civ. sez. III) ha sancito che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Nella stessa direzione anche la sentenza n. 23919 (Cass. Civ. sez. III) del 22 ottobre 2013, nella quale la Suprema Corte ha infatti ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle.
Ergo, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri pagina 5 di 7 la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato» e, dunque, il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione, sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi acquisiti nel corso del giudizio: dalla documentazione fotografica allegata ai rilievi dei carabinieri intervenuti in loco, versata in atti sia dall'attore che dal Comune di , risulta evidente in primis l'assoluta mancanza di detriti CP_2
e/o brecciolino, in secondo luogo, risulta accertata solo la presenza di un lieve avvallamento stradale che per le sue caratteristiche non integra gli estremi di pericolosità invocati da parte attrice.
A ciò si aggiungono ulteriori necessarie considerazioni:
- l'orario in cui si è verificato il sinistro, ore 12.00 circa, momento in cui certamente le condizioni di visibilità risultano ottimali;
- la presenza di segnaletica stradale di pericolo, ampiamente dimostrata per tabulas, atta ad allertare ed a richiamare l'attore ad un atteggiamento di ulteriore prudenza durante la marcia, considerato che vi erano ben tre cartelli in prossimità del sinistro che segnalavano la situazione di pericolo della banchina,
e uno in prossimità che imponeva il limite di velocità di 30 km/h (doc. 3 e 4 ; CP_2
- la situazione di “pericolo” era rappresentata da un semplice avvallamento del manto stradale, mentre la buca è un difetto del manto stradale più profondo e ampio che ne presuppone la discontinuità;
- infine, ad abundatiam, dal verbale di sommarie informazioni rese dal fratello dell'attore, risulta che i due fratelli percorressero il tratto di strada in questione in compagnia dell'amico (il quale CP_4 peraltro non ha rilasciato dichiarazione alcuna), ognuno alla guida del proprio motoveicolo, in fila indiana e che il primo della fila fosse lo stesso amico dei due germani ( , che ha Controparte_4 sicuramente attraversato il tratto de quo senza alcuna difficoltà. Tutti questi elementi nel loro complesso inducono a ritenere che l'occorso sinistro non possa imputarsi alla strada percorsa dall'attore, ridotta al rango di mera occasione e presupposto, bensì al comportamento poco diligente, poco prudente e poco cauto posto in essere dal motociclista;
in tal senso si è pronunciata ripetutamente la Suprema Corte: “allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (ex multis Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 12895 del 22/06/2016)”. La scarsa pericolosità della res emersa dalla documentazione fotografica e l'elevato grado di prevedibilità- evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, appalesano l'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso della condotta tenuta dall'attore, recidendo il collegamento causale tra la res e l'evento lesivo verificatosi. Con specifico riguardo all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, non è superfluo rammentare che sia nell'ipotesi in cui la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c. sia che si debba applicare l'art. 2051 c.c., è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale ed è sufficiente da solo a determinare l'evento, mentre esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Parimenti risulta rilevante, nel caso in questione, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta pagina 6 di 7 applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata) ai fini del nesso causale, escludendo o configurando un apporto concorrente (Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4039).
La strada in questione, si ribadisce, è situata in territorio montano ed è passata alla gestione del Comune di , in quanto ha realizzato un nuovo tracciato della statale in questione che CP_2 CP evita il passaggio nei territori comunali urbani;
in tali contesti non è esigibile attendersi che le strade pubbliche abbiano le caratteristiche di tratti a lunga percorrenza, che consentano la marcia a velocità sostenuta, tanto che era previsto un limite di velocità oraria ben al di sotto della soglia prevista per i centri urbani e la situazione di pericolo era ben segnalata dai cartelli posti in prossimità dell'evento.
Che il non procedesse entro il limite di velocità o comunque ad un'andatura non adeguata alla Parte_1 situazione dei luoghi è desumibile dalla circostanza che la perdita del controllo a causa dell'asserito avvallamento si sia verificata ben prima del punto in cui il mezzo ha arrestato la sua marcia uscendo dalla banchina, punto che si trova a qualche decina di metri prima dello scarrocciamento.
La domanda attorea va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente;
esse sono liquidate sulla base del valore della domanda (€25.656,13), adottando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio, in complessivi € 5077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio, €777,00 per fase introduttiva,
€ 1680,00 per fase istruttoria, € 1701,00 per fase decisoria) oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra attore e a spese compensate;
CP rigetta la domanda attorea nei confronti del;
Controparte_2 condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in CP_2 CP_2
€ 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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