Articolo 5 della Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 marzo 1987
Art. 5. Revoca 1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.
2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale .
Nota all'art. 5, comma 2:
Per il testo degli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3, comma 2.
Entrata in vigore il 8 marzo 1987