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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2468/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17423/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151316545000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250151316545000 emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data 06.10.2025 per l'importo complessivo di euro 296,05 per tassa automobilistica relativa all'anno 2020.
La parte eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento posto alla base dell'impugnata cartella di pagamento, evidenziando la sussistenza di un vizio procedurale comportante la nullità dell'atto consequenziale (intimazione di pagamento impugnata), oltre alla prescrizione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso alla Regione Campania e all'ADER, in data 16-10-2025, le stesse restavano contumaci.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice decideva come alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ammissibile essendo stata la cartella notificata in data 6.10.2025, nel merito è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto rilevato che, essendo espressamente prevista dal D.Lgs. n. 472/1997 la possibilità per le
Regioni di procedere all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza una precedente contestazione, non sussiste alcuna violazione procedurale da cui deriverebbe un'illegittimità della cartella esattoriale, come paventato in ricorso.
Inoltre, neppure appare maturata la prescrizione triennale, alla luce della normativa emergenziale emanata a causa della pandemia da Covid-19 che ha prorogato i termini di prescrizione di 541 giorni per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (cfr. articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 che ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura).
Il ricorso va in conclusione respinto.
Nulla per spese attesa la contumacia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per spese di lite.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17423/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151316545000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250151316545000 emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data 06.10.2025 per l'importo complessivo di euro 296,05 per tassa automobilistica relativa all'anno 2020.
La parte eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento posto alla base dell'impugnata cartella di pagamento, evidenziando la sussistenza di un vizio procedurale comportante la nullità dell'atto consequenziale (intimazione di pagamento impugnata), oltre alla prescrizione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso alla Regione Campania e all'ADER, in data 16-10-2025, le stesse restavano contumaci.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice decideva come alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ammissibile essendo stata la cartella notificata in data 6.10.2025, nel merito è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto rilevato che, essendo espressamente prevista dal D.Lgs. n. 472/1997 la possibilità per le
Regioni di procedere all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza una precedente contestazione, non sussiste alcuna violazione procedurale da cui deriverebbe un'illegittimità della cartella esattoriale, come paventato in ricorso.
Inoltre, neppure appare maturata la prescrizione triennale, alla luce della normativa emergenziale emanata a causa della pandemia da Covid-19 che ha prorogato i termini di prescrizione di 541 giorni per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (cfr. articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 che ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura).
Il ricorso va in conclusione respinto.
Nulla per spese attesa la contumacia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per spese di lite.